Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/06/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 670/2022 promossa in grado di appello da
, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Delia Cernigliaro e Antonino Rizzo
APPELLANTE
Contro
n.q. di erede di , rappresentata e difesa dall'avvocato _1 Persona_1
Zina Maria Grillo
APPELLATA
Oggetto: ripetizione di indebito
All'udienza del 15 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 15.02.2022, n.q. di erede del coniuge _1
, titolare quest'ultimo di pensione AS n.04014785, agiva innanzi al G.L. Persona_1 del Tribunale di Marsala, impugnando la nota del 19.10.2021, con la quale Pt_1
l'Istituto le aveva chiesto la restituzione dell'importo di €13.113,76 indebitamente erogato al de cuius per il periodo 01.11.2009 - 31.12.2016.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.462/2022 del 12.05.2022, accoglieva il ricorso, dichiarando “l'irripetibilità della somma di
€13.113,76 portata dalla comunicazione del 19 ottobre 2021”. Pt_1
Riprendeva il decidente quella consolidata giurisprudenza di legittimità, all'uopo richiamata, per la quale l'indebito assistenziale generato dal venir meno dei
Riscontrato, pertanto, che le modifiche reddituali preclusive del diritto del de cuius al mantenimento del trattamento assistenziale in godimento erano derivate dalla liquidazione in suo favore, a far data dal 2003, della pensione estera, e preso atto - “per come espressamente riconosciuto dall ” - che “entrambe le pensioni” erano Pt_1 all'epoca “erogate dall' ” - il quale era “perfettamente a conoscenza dei redditi Pt_1 da cui sarebbe l'indebito”, riteneva il primo giudice la tardività dell'azione di ripetizione avviata dall' con nota del 19.10.2021, laddove, riguardando Pt_1
l'indebito il periodo 01.01.2009/31.12.2016, la restituzione dell'importo di euro 13.113,76 avrebbe dovuto essere chiesto entro il 31.12.2018.
Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello l' , con ricorso Pt_1 depositato il 10.06.2022, dolendosi dell'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale per avere affermato la tardività dell'azione di recupero sul presupposto della conoscibilità da parte dell' di entrambi i redditi percepiti dal (da Pt_1 _1 pensione estera e da assegno sociale) e per avere omesso di valutare la natura dolosa della condotta del pensionato, avendo quest'ultimo comunicato la propria situazione reddituale limitatamente agli anni di imposta 2014 e 2016.
Ha resistito al gravame , con memoria depositata il 29.04.2025, _1 variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 15.05.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
IN DIRITTO
L'appello è infondato. Occorre, preliminarmente, dare (e prendere) atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale. Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art.13 della legge n.412/91, secondo cui
“le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene Pt_1 della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati Pt_1 rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
Orbene, a partire dalla sentenza n.18820/2021 del 02.07.2021, la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.
Quest'ultimo benché attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", è pur sempre una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L.
n. 88 del 1989, art.52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie.
In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n.153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n.88 del 1989, art.52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n.153 del 1969, art.26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del Ministero Pt_1 dell'Interno, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' Pt_1 soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n.88 del 1989, art.52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Secondo la Corte l'inapplicabilità dell'art.52 non determina “l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”. Di talché anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Cionondimeno occorre rilevare che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”).
Facendo, dunque, corretta applicazione della dianzi citata disposizione normativa, discende, nel caso di specie, la tardività dell'azione di recupero intrapresa dall' per la prima volta nell'ottobre 2019 con riferimento al periodo 01.11.2009 - Pt_1
31.12.2016. Azione che, in conformità alla richiamata giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto essere attivata, al più tardi, entro il 31.07.2018.
Deve essere, infatti, esclusa qualsiasi condotta dolosa in capo al percipiente, avendo questi maturato un “legittimo affidamento” per effetto del comportamento dell' che, a conoscenza di entrambi i trattamenti pensionistici (pensione estera e Pt_1 assegno sociale) generanti il superamento dei limiti reddituali utili al conseguimento dell'assegno sociale, non ha mai sospeso l'elargizione dell'assegno sociale in favore di fino al suo decesso, né ha mai domandato a quest'ultimo la restituzione Persona_1 di quanto indebitamente percepito.
Esaustiva conoscibilità dei redditi del de cuius riconosciuta dalla stessa difesa dell' (si legge a pag. 4 della memoria di costituzione di prime cure “…gli importi Pt_1 delle due pensioni, entrambe erogate dall' , vengono direttamente acquisiti nel Parte_1 sistema di calcolo perché direttamente reperibili negli archivi dell' ” e CP_2 affermata dall'adito magistrato in un passaggio motivazionale (“…Per come espressamente riconosciuto dall' entrambe le pensioni sono erogate Pt_1 dall' ”) non oggetto di specifica censura. CP_2
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.462/2022 emessa in data 12 maggio 2022 dal Tribunale G.L. di Marsala.
Condanna l al pagamento in favore di delle spese di lite, Pt_1 _1 che liquida in euro 1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
Così deciso in Palermo il 15 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Maria G. Di Marco