CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 237/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di IA, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 237/2025 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], ivi res. in frazione Beroide, via Ponte Parte_1
Mattoni n.18, C.F. , in proprio e nella qualità di legale CodiceFiscale_1
rappresentante della società , P. IV , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco e Andrea Bellingacci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Spoleto, via dei Filosofi n.59, in forza di delega apposta a margine del ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
di IA, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante, C. F. , organicamente patrocinato dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di IA, presso la cui sede in via degli Offici n.12 è
domiciliato ex lege;
pagina 1 di 7 -Appellato=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
per l'appellata come alla comparsa di risposta, e cioè: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello
adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare l'appello avversario
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata da controparte. Con
rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese
prenotate a debito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Spoleto , Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante della società , Controparte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.324/2022 emessa dall' con cui era stato ingiunto il pagamento Controparte_3
della somma di €.3.969,50 a titolo di sanzione per l'irregolare impiego di due lavoratori extracomunitari ( e ) senza la preventiva comunicazione di Persona_1 CP_4
assunzione (violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. 22.2.2002 n.12 convertito con modificazioni nella L. n.73/2002, come sostituito dall'art.22 c.1 del D.L.vo 14.9.2015
n.151).
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento opposto allegando la falsità delle dichiarazioni rese dai due lavoratori nel verbale di accertamento nonché l'inattendibilità
delle dichiarazioni degli stessi, poiché raccolte senza l'ausilio dell'interprete (e nonostante che e non conoscessero la lingua italiana); per le Persona_1 CP_4
pagina 2 di 7 esposte considerazioni l'opponente chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, la stessa fosse annullata.
Radicatosi il contraddittorio, l' di IA resisteva Controparte_2
all'opposizione sostenendo che le prove degli illeciti amministrativi contestati potevano agevolmente ricavarsi da quanto constatato dai verbalizzanti al momento dell'accesso e dalle dichiarazioni dei lavoratori (cui erano state rivolte domande in lingua inglese, da loro conosciuta e parlata), di qui la richiesta di rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Esperita l'istruttoria attraverso le produzioni documentali effettuate, il Tribunale di
Spoleto, con sentenza n.770/2024 emessa il 16.10.2024, respingeva l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società , sostanzialmente deducendo CP_1 Parte_1
l'erronea interpretazione delle vicende fattuali da parte del giudice di prime cure e riproponendo le argomentazioni già svolte quanto all'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai due lavoratori, anche perché assunte senza l'ausilio di un interprete;
quanto al rapporto di lavoro l'appellante ha sostenuto che difettavano nella specie i parametri per l'individuazione della subordinazione lavorativa. Di qui la richiesta di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.770/2024, se del caso previo esame dei testi non ammessi dal primo giudice, con ogni consequenziale provvedimento in tema di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto l'infondatezza Controparte_5
dell'impugnazione sotto un profilo di merito e concluso per il rigetto dell'impugnazione.
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita solo in base alle prove acquisite nel primo grado di giudizio,
quindi il Collegio, all'esito della discussione orale, l'ha trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025.
*****
Ritiene il Collegio che l'appello proposto da , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società di , non possa trovare CP_1 Parte_1
accoglimento.
Sostanzialmente con un unico motivo di gravame parte appellante ha dedotto che il primo giudice abbia errato nel valutare le risultanze istruttorie perché, ferma restando l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai due lavoratori e dato per scontato che il criterio distintivo tra il rapporto di lavoro subordinato e quello autonomo consiste nella soggezione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, nel caso in esame le risultanze istruttorie non consentirebbero di ravvisare l'esistenza di rapporti di lavoro di natura subordinata.
Orbene, osserva questa Corte che, effettivamente, in tema di sanzioni amministrative è
l'autorità che ha emesso il provvedimento che ha l'onere di provare l'esistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi degli illeciti contestati (sul fatto che la prova dei fatti costitutivi dell'illecito sia sempre a carico della P.A. vedi, tra le tante, Cass. Ord.
n.1921/2019).
Il fatto è che la violazione contestata non si fonda semplicemente sulle dichiarazioni acquisite nel verbale ispettivo, che devono ottenere dei riscontri esterni e non hanno un valore probatorio precostituito, non essendo assistite da efficacia probatoria privilegiata
(cd. “fidefacienza”; cfr. Cass. Sez. lav. Sent.
8.1.2014 n.166), ma su quanto constatato da
Agenti della Guardia di Finanza in prima persona, dato che in data 6.3.2020 una pattuglia della G.d.F. di Spoleto aveva notato due lavoratori stranieri intenti a spostare pagina 4 di 7 del materiale dal furgone della ditta ” al cantiere della Controparte_1
ditta sito in via Porta Fuga a Spoleto.
In altri termini la pretesa sanzionatoria è inerente alla sola giornata dell'accesso ispettivo
(6.3.2020) e si basa innanzitutto su quanto riscontrato dai verbalizzanti, quindi l'affermata inattendibilità delle dichiarazioni rese dai due lavoratori stranieri in ordine al rapporto di lavoro ha scarso rilievo, perché superata dai fatti che i pubblici ufficiali hanno attestato essere avvenuti in loro presenza, essendo pacifico che tale constatazione
è assistita da un'efficacia probatoria privilegiata (in termini, tra le tante, vedi Cass. Ord.
n.8445/2020).
Aggiungasi che le dichiarazioni dei lavoratori rese nei procedimenti instaurati a carico dei datori di lavoro per violazioni di legge relative alla posizione lavorativa del collaboratore risultano ammissibili (Cass. Ord. n.7801 del 22.3.2024) e le stesse possono essere poste alla base della decisione, soprattutto se vi sono dei riscontri probatori e non vi sono allegazioni o prove contrarie ritenute attendibili.
In ogni caso ed a tutto voler concedere occorre rilevare che parte appellante non ha contestato quanto accertato dagli Agenti della G.d.F. di Spoleto, sibbene il significato da attribuire a quanto da essi visto in prima persona (ed in disparte il fatto che i due lavoratori hanno confermato la tesi del rapporto di lavoro subordinato).
Infatti sostiene l'appellante la tesi per cui tra ed i due stranieri fosse Parte_1
avvenuto un incontro “occasionale e fortuito” e che l'appellante non avesse chiesto l'aiuto dei due (venditori ambulanti), “né tantomeno offerto alcun compenso” (cfr. pag.6
del ricorso in appello). Invero la ricostruzione offerta dall'appellante non è affatto credibile poiché e erano stati visti mentre erano intenti a Persona_1 CP_4
caricare e scaricare merce e non si comprende il motivo per cui due estranei svolgano pagina 5 di 7 una prestazione di lavoro – e tale è il carico e lo scarico merci – in difetto di accordi e senza che sia previsto alcun compenso.
Insomma sono le circostanze riscontrate dai verbalizzanti che non lasciano spazio a ricostruzioni alternative rispetto all'ipotesi formulata dall' di IA, fermo CP_2
restando che una prestazione di lavoro saltuaria o occasionale è pur sempre una prestazione di lavoro, e in disparte la considerazione che quanto constatato direttamente dai verbalizzanti trova il riscontro delle dichiarazioni dei lavoratori, seppure rese in lingua inglese.
Del resto, in ordine alle dichiarazioni rese dai due lavoratori, è singolare l'affermazione dell'appellante secondo cui essi avrebbero intenzionalmente reso delle false dichiarazioni, salvo poi aggiungere che non avessero compreso le domande, visto che le due proposizioni sono tra loro logicamente incompatibili, al netto del fatto che non è
emersa ex post alcuna ragione per la quale e avrebbero Persona_1 CP_4
dichiarato il falso.
Infine, in ordine alla natura del rapporto lavorativo, è d'uopo rilevare che il carico e lo scarico di merci sono mansioni talmente elementari e ripetitive che il potere direttivo del datore di lavoro può esercitarsi anche solo indicando le merci da scaricare, il tempo ed il luogo, con prestazione resa nell'ambito di una organizzazione prestabilita ed a fronte di una retribuzione fissa e predeterminata (25-30 euro a chiamata, secondo Persona_1
in termini vedi Cass. n.17384 del 27.6.2019; Cass. n.23846/17; Cass. n.12330/16).
In ultimo, quanto alla richiesta di esaminare i testimoni indicati in lista, osserva questa
Corte che l'eventuale falsità dei rilievi effettuati dagli Agenti della G.d.F. avrebbe dovuto essere accertata con un giudizio incidentale di querela di falso – che non è stato proposto – e non attraverso prove testimoniali, che pertanto risultano irrilevanti e per ciò
inammissibili. pagina 6 di 7 Da ciò deriva che i motivi di appello proposti non possono trovare accoglimento.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato consegue che gli illeciti amministrativi contestati all'appellante devono ritenersi pienamente provati, sicché l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite sostenute dalla di IA seguono la soccombenza sostanziale CP_2
(art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e dell'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di IA, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della società
[...] CP_1 Parte_1
, nei confronti dell' , in
[...] Controparte_6
persona del suo legale rappresentante, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio,
sostenute dall' di IA, che liquida in €.1.458,00 per compensi, oltre rimborso CP_2
per spese generali e accessori di legge;
- condanna altresì parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002, sussistendone i presupposti.
Così deciso in IA, lì 10 Luglio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di IA, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 237/2025 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], ivi res. in frazione Beroide, via Ponte Parte_1
Mattoni n.18, C.F. , in proprio e nella qualità di legale CodiceFiscale_1
rappresentante della società , P. IV , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco e Andrea Bellingacci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Spoleto, via dei Filosofi n.59, in forza di delega apposta a margine del ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
di IA, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante, C. F. , organicamente patrocinato dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di IA, presso la cui sede in via degli Offici n.12 è
domiciliato ex lege;
pagina 1 di 7 -Appellato=
OGGETTO: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art.22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
per l'appellata come alla comparsa di risposta, e cioè: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello
adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare l'appello avversario
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado impugnata da controparte. Con
rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese
prenotate a debito”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Spoleto , Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante della società , Controparte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.324/2022 emessa dall' con cui era stato ingiunto il pagamento Controparte_3
della somma di €.3.969,50 a titolo di sanzione per l'irregolare impiego di due lavoratori extracomunitari ( e ) senza la preventiva comunicazione di Persona_1 CP_4
assunzione (violazione dell'art. 3 comma 3 D.L. 22.2.2002 n.12 convertito con modificazioni nella L. n.73/2002, come sostituito dall'art.22 c.1 del D.L.vo 14.9.2015
n.151).
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento opposto allegando la falsità delle dichiarazioni rese dai due lavoratori nel verbale di accertamento nonché l'inattendibilità
delle dichiarazioni degli stessi, poiché raccolte senza l'ausilio dell'interprete (e nonostante che e non conoscessero la lingua italiana); per le Persona_1 CP_4
pagina 2 di 7 esposte considerazioni l'opponente chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, la stessa fosse annullata.
Radicatosi il contraddittorio, l' di IA resisteva Controparte_2
all'opposizione sostenendo che le prove degli illeciti amministrativi contestati potevano agevolmente ricavarsi da quanto constatato dai verbalizzanti al momento dell'accesso e dalle dichiarazioni dei lavoratori (cui erano state rivolte domande in lingua inglese, da loro conosciuta e parlata), di qui la richiesta di rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Esperita l'istruttoria attraverso le produzioni documentali effettuate, il Tribunale di
Spoleto, con sentenza n.770/2024 emessa il 16.10.2024, respingeva l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società , sostanzialmente deducendo CP_1 Parte_1
l'erronea interpretazione delle vicende fattuali da parte del giudice di prime cure e riproponendo le argomentazioni già svolte quanto all'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai due lavoratori, anche perché assunte senza l'ausilio di un interprete;
quanto al rapporto di lavoro l'appellante ha sostenuto che difettavano nella specie i parametri per l'individuazione della subordinazione lavorativa. Di qui la richiesta di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.770/2024, se del caso previo esame dei testi non ammessi dal primo giudice, con ogni consequenziale provvedimento in tema di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto l'infondatezza Controparte_5
dell'impugnazione sotto un profilo di merito e concluso per il rigetto dell'impugnazione.
pagina 3 di 7 La causa è stata istruita solo in base alle prove acquisite nel primo grado di giudizio,
quindi il Collegio, all'esito della discussione orale, l'ha trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025.
*****
Ritiene il Collegio che l'appello proposto da , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della società di , non possa trovare CP_1 Parte_1
accoglimento.
Sostanzialmente con un unico motivo di gravame parte appellante ha dedotto che il primo giudice abbia errato nel valutare le risultanze istruttorie perché, ferma restando l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai due lavoratori e dato per scontato che il criterio distintivo tra il rapporto di lavoro subordinato e quello autonomo consiste nella soggezione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, nel caso in esame le risultanze istruttorie non consentirebbero di ravvisare l'esistenza di rapporti di lavoro di natura subordinata.
Orbene, osserva questa Corte che, effettivamente, in tema di sanzioni amministrative è
l'autorità che ha emesso il provvedimento che ha l'onere di provare l'esistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi degli illeciti contestati (sul fatto che la prova dei fatti costitutivi dell'illecito sia sempre a carico della P.A. vedi, tra le tante, Cass. Ord.
n.1921/2019).
Il fatto è che la violazione contestata non si fonda semplicemente sulle dichiarazioni acquisite nel verbale ispettivo, che devono ottenere dei riscontri esterni e non hanno un valore probatorio precostituito, non essendo assistite da efficacia probatoria privilegiata
(cd. “fidefacienza”; cfr. Cass. Sez. lav. Sent.
8.1.2014 n.166), ma su quanto constatato da
Agenti della Guardia di Finanza in prima persona, dato che in data 6.3.2020 una pattuglia della G.d.F. di Spoleto aveva notato due lavoratori stranieri intenti a spostare pagina 4 di 7 del materiale dal furgone della ditta ” al cantiere della Controparte_1
ditta sito in via Porta Fuga a Spoleto.
In altri termini la pretesa sanzionatoria è inerente alla sola giornata dell'accesso ispettivo
(6.3.2020) e si basa innanzitutto su quanto riscontrato dai verbalizzanti, quindi l'affermata inattendibilità delle dichiarazioni rese dai due lavoratori stranieri in ordine al rapporto di lavoro ha scarso rilievo, perché superata dai fatti che i pubblici ufficiali hanno attestato essere avvenuti in loro presenza, essendo pacifico che tale constatazione
è assistita da un'efficacia probatoria privilegiata (in termini, tra le tante, vedi Cass. Ord.
n.8445/2020).
Aggiungasi che le dichiarazioni dei lavoratori rese nei procedimenti instaurati a carico dei datori di lavoro per violazioni di legge relative alla posizione lavorativa del collaboratore risultano ammissibili (Cass. Ord. n.7801 del 22.3.2024) e le stesse possono essere poste alla base della decisione, soprattutto se vi sono dei riscontri probatori e non vi sono allegazioni o prove contrarie ritenute attendibili.
In ogni caso ed a tutto voler concedere occorre rilevare che parte appellante non ha contestato quanto accertato dagli Agenti della G.d.F. di Spoleto, sibbene il significato da attribuire a quanto da essi visto in prima persona (ed in disparte il fatto che i due lavoratori hanno confermato la tesi del rapporto di lavoro subordinato).
Infatti sostiene l'appellante la tesi per cui tra ed i due stranieri fosse Parte_1
avvenuto un incontro “occasionale e fortuito” e che l'appellante non avesse chiesto l'aiuto dei due (venditori ambulanti), “né tantomeno offerto alcun compenso” (cfr. pag.6
del ricorso in appello). Invero la ricostruzione offerta dall'appellante non è affatto credibile poiché e erano stati visti mentre erano intenti a Persona_1 CP_4
caricare e scaricare merce e non si comprende il motivo per cui due estranei svolgano pagina 5 di 7 una prestazione di lavoro – e tale è il carico e lo scarico merci – in difetto di accordi e senza che sia previsto alcun compenso.
Insomma sono le circostanze riscontrate dai verbalizzanti che non lasciano spazio a ricostruzioni alternative rispetto all'ipotesi formulata dall' di IA, fermo CP_2
restando che una prestazione di lavoro saltuaria o occasionale è pur sempre una prestazione di lavoro, e in disparte la considerazione che quanto constatato direttamente dai verbalizzanti trova il riscontro delle dichiarazioni dei lavoratori, seppure rese in lingua inglese.
Del resto, in ordine alle dichiarazioni rese dai due lavoratori, è singolare l'affermazione dell'appellante secondo cui essi avrebbero intenzionalmente reso delle false dichiarazioni, salvo poi aggiungere che non avessero compreso le domande, visto che le due proposizioni sono tra loro logicamente incompatibili, al netto del fatto che non è
emersa ex post alcuna ragione per la quale e avrebbero Persona_1 CP_4
dichiarato il falso.
Infine, in ordine alla natura del rapporto lavorativo, è d'uopo rilevare che il carico e lo scarico di merci sono mansioni talmente elementari e ripetitive che il potere direttivo del datore di lavoro può esercitarsi anche solo indicando le merci da scaricare, il tempo ed il luogo, con prestazione resa nell'ambito di una organizzazione prestabilita ed a fronte di una retribuzione fissa e predeterminata (25-30 euro a chiamata, secondo Persona_1
in termini vedi Cass. n.17384 del 27.6.2019; Cass. n.23846/17; Cass. n.12330/16).
In ultimo, quanto alla richiesta di esaminare i testimoni indicati in lista, osserva questa
Corte che l'eventuale falsità dei rilievi effettuati dagli Agenti della G.d.F. avrebbe dovuto essere accertata con un giudizio incidentale di querela di falso – che non è stato proposto – e non attraverso prove testimoniali, che pertanto risultano irrilevanti e per ciò
inammissibili. pagina 6 di 7 Da ciò deriva che i motivi di appello proposti non possono trovare accoglimento.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato consegue che gli illeciti amministrativi contestati all'appellante devono ritenersi pienamente provati, sicché l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite sostenute dalla di IA seguono la soccombenza sostanziale CP_2
(art. 91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore e dell'estrema semplicità della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di IA, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della società
[...] CP_1 Parte_1
, nei confronti dell' , in
[...] Controparte_6
persona del suo legale rappresentante, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio,
sostenute dall' di IA, che liquida in €.1.458,00 per compensi, oltre rimborso CP_2
per spese generali e accessori di legge;
- condanna altresì parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002, sussistendone i presupposti.
Così deciso in IA, lì 10 Luglio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 7 di 7