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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/10/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2790/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LE AD SE, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2790 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo -
contratti bancari
promossa da
(C.F. ) e ( ) rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Laura de Giuseppe
parte opponente
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1
per essa, quale mandataria, C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Laghi e Corinna Mesirca
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di
legge, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria: In via
preliminare: Accertata la competenza per territorio del Tribunale di Firenze, dichiarare la propria
incompetenza e quindi dichiarare nullo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 791/2023 emesso dal
Tribunale di Arezzo;
In via subordinata e sempre preliminare: rigettare l'eventuale istanza di concessione
della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
CP In via ulteriormente subordinata e sempre preliminare: Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
1 R.G. n. 2790/2023
per inesistenza del contratto di cessione del credito dedotto nel Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
791/2023 del Tribunale di Arezzo;
In via ulteriormente subordinata e sempre preliminare: Accertare
l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. e pertanto dichiarare nullo e revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 791/2023 del Tribunale di Arezzo;
In via ulteriormente subordinata e sempre preliminare:
Accertare l'intervenuta prescrizione del credito per i motivi di cui alla parte premessa e pertanto dichiarare
nullo e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 791/2023 del Tribunale di Arezzo. Nel merito: Revocare il
decreto ingiuntivo stante l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa avversaria, e per l'effetto dichiarare
che nulla è dovuto dagli odierni opponenti nei confronti di per i motivi di cui in Controparte_1
narrativa. In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese”.
per parte opposta: “Nel merito, in via principale: respingere, per tutte le ragioni evidenziate nel presente
atto, l'opposizione ex adverso proposta e ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e
in diritto, pretestuose, generiche e neppure provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo opposto. In ogni ipotesi: Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie
pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno opposto il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 791/2023 (r.g.n. 1566/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 24 agosto 2023
su ricorso di con il quale è stato ingiunto a Controparte_1 Parte_3
, e questi ultimi in qualità
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_1
di fideiussori, il pagamento della somma di € 21.198,59, di cui € 15.000,00 limitatamente a Pt_2
e a titolo di debito residuo del contratto di conto corrente n. 1865 del 7
[...] Parte_1
maggio 2008 e del contratto di finanziamento n. 2669576 del 23 luglio 2008.
A sostegno dell'opposizione, hanno articolato i seguenti motivi:
“1) incompetenza per territorio del Tribunale adito con l'azione monitoria”, in favore del Tribunale di
Firenze, quale foro convenzionale pattuito dalle parti;
“2) difetto di legittimazione attiva della società ricorrente”, stante l'inesistenza del contratto di cessione dei crediti da Intesa San Paolo s.p.a. a e da quest'ultima a Controparte_3 [...]
Controparte_1
“3) illegittimità del decreto per nullità parziale delle fideiussioni e conseguente avvenuta decadenza
dall'azione”: ad avviso degli opponenti, le fideiussioni sarebbero nulle per violazione della normativa antitrust e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.;
2 R.G. n. 2790/2023
“4) insussistenza del credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione”:
nella prospettazione degli attori, il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo perché il credito fatto valere in ricorso è insussistente per intervenuta prescrizione, non essendovi alcun valido atto legittimo interruttivo della prescrizione;
“5) Sui contratti, le fideiussioni e documentazione prodotta”: gli opponenti hanno dedotto che: a) non vi
è prova in atti di un eventuale cambio di numerazione relativamente al rapporto di conto corrente,
perciò non risulterebbe provato il credito per cui si agisce o la stipula del contratto e la relativa pattuizione delle condizioni economiche;
b) il contratto di conto corrente è stato stipulato in violazione della delibera CICR, posto che la specifica pattuizione inerente la reciprocità della capitalizzazione trimestrale reciproca sarebbe inficiata dall'indicazione in contratto di un identico
Tan e Tae per il tasso creditore;
c) il taeg indicato nel contratto di finanziamento è inferiore a quello effettivamente calcolato;
d) nella determinazione della rata mensile, la banca non ha indicato il regime finanziario, semplice o composto, con il quale la rata risulta calcolata;
e) non è stato allegato il piano di ammortamento;
“6) indeterminatezza del credito e avvenuto pagamento”: nella prospettazione degli opponenti, il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto sarebbe indeterminato.
Sulla base di quanto precede, e hanno chiesto: ““Voglia l'Ecc.mo Parte_1 Parte_2
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, respinta ogni diversa e contraria
istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria: In via preliminare: Accertata la competenza per
territorio del Tribunale di Firenze, dichiarare la propria incompetenza e quindi dichiarare nullo e pertanto
revocare il decreto ingiuntivo n. 791/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo;
In via subordinata e sempre
preliminare: rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
In via ulteriormente subordinata e sempre
preliminare: Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per inesistenza del Controparte_1
contratto di cessione del credito dedotto nel Decreto Ingiuntivo n. 791/2023 del Tribunale di Arezzo;
In via
ulteriormente subordinata e sempre preliminare: Accertare l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 1957
c.c. e pertanto dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 791/2023 del Tribunale di Arezzo;
In via
ulteriormente subordinata e sempre preliminare: Accertare l'intervenuta prescrizione del credito per i motivi
di cui alla parte premessa e pertanto dichiarare nullo e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 791/2023 del
Tribunale di Arezzo. Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo stante l'infondatezza in fatto e in diritto
della pretesa avversaria, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti nei confronti di
3 R.G. n. 2790/2023
per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di compensi professionali Controparte_1
e spese”.
2. Si è costituita in giudizio la quale, previa richiesta di concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha contestato le avverse domande,
rilevando che:
i) il foro esclusivo è pattuito solo in relazione al contratto di finanziamento, ma non anche per il rapporto di conto corrente, pertanto, la Banca ha legittimamente radicato il procedimento monitorio innanzi all'intestato Tribunale di Arezzo, foro competente in quanto nel relativo circondario in cui ha sede la Parte_4 Parte_1
e risiedono altresì i garanti, e suscettibile di attrarre anche la trattazione della domanda
[...]
relativa al rapporto di finanziamento, alla luce della derogabilità, per ragioni di connessione, del foro esclusivo previsto per quest'ultimo;
ii) già in sede monitoria, essa ha prodotto la copia del contratto di conto corrente n. 1865 e n.
326905;
iii) essa ha adeguatamente provato la titolarità del credito;
iv) non risulta prescritto il credito vantato nei confronti di e di Parte_1 Parte_2
avendo spedito alla debitrice principale la raccomanda del 24.7.2012, con la quale intimava la decadenza dal beneficio del termine;
v) le garanzie prestate dagli opponenti vanno qualificate quali contratti autonomi di garanzia e non quali fideiussioni;
pertanto, anche la decadenza ex art. 1957 c.c. può essere liberamente derogata dalle parti;
vi) in ogni caso, in considerazione dell'art. 1956 c.c., in quanto socio amministratore Parte_2
della Trattoria Pizzeria da PA. , doveva comunque Controparte_4 Parte_1
essere a conoscenza delle condizioni patrimoniali della debitrice principale;
vii) il numero del conto risultava essere 2673 già all'epoca dell'invio della lettera di messa mora del
24 luglio 2012;
viii) è irrilevante, ai fini della legittimità della capitalizzazione degli interessi, la coincidenza tra
Con Con
e
Sulla base di tali deduzioni, la banca ha chiesto: “Voglia la S.V. Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza
ed eccezione reiette: In via preliminare: -concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, come previsto dall'art.
4 R.G. n. 2790/2023
648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione ex art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel
merito, in via principale: - respingere, per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto, l'opposizione ex
adverso proposta e ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto,
pretestuose, generiche e neppure provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
opposto. In ogni ipotesi: Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al
15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A..”
3. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 25 novembre 2024, il Tribunale ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha assegnato alla parte opposta il termine di
15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione. Il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo.
4. La causa è stata istruita su base documentale.
5. All'udienza del 25 settembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co.
c.p.c.
******
6. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 21.198,59 vantato da nei Controparte_1
confronti di Parte_3 Parte_5
questi ultimi in qualità di fideiussori, a titolo di debito residuo del contratto di
[...]
conto corrente n. 1865 del 2008 e del contratto di finanziamento n. 2669576 del 2008, entrambi stipulati con (già . Detto credito, nella Controparte_7 Controparte_8
CP prospettiva di , è stato ceduto da a come da estratto Controparte_7 Controparte_9
CP GU Parte Seconda n.118 del 05/10/2021, e da quest'ultima a con atto del 10/06/2022.
5 R.G. n. 2790/2023
8. Gli opponenti hanno eccepito la carenza di titolarità del credito in capo alla parte opposta,
contestando l'esistenza di un contratto di cessione del credito tra già Controparte_7 [...]
e e, conseguentemente anche l'esistenza della Controparte_10 Controparte_3
CP cessione da quest'ultima ad .
9. Tanto premesso, occorre ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Inoltre, la Suprema Corte ha nettamente distinto l'ipotesi in cui il debitore, senza contestare l'esistenza del contratto di cessione, eccepisca il difetto di prova dell'inclusione del proprio debito, dal caso in cui – come nella specie – venga contestata la stessa esistenza del contratto di cessione.
In particolare, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà
necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nel caso in cui, invece, sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi
6 R.G. n. 2790/2023
sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto. Tale principio vale in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto. Una cosa è, infatti, la comunicazione – necessaria ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore – altra cosa è invece la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto (cfr. Cass. sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
A ciò si aggiunga che, in caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto l'ultima.
10. Nel caso di specie, la parte opponente ha contestato l'esistenza stessa di una cessione da
[...]
in favore di di talché non risulta possibile attribuire Controparte_7 Controparte_9
valenza probatoria decisiva all'avviso in Gazzetta Ufficiale n.118 del 05/10/2021, pubblicato su iniziativa non di (asserita cedente), bensì di (asserita Controparte_7 Controparte_9
cessionaria).
A ciò si aggiunga che le indicazioni riportate nel suddetto avviso non risultano sufficientemente precise e, dunque, non consentono di ricondurre con certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco.
Si legge, infatti, nel citato avviso pubblicato su iniziativa di ,: “ Controparte_11 [...]
(…) comunica che con contratto di cessione sottoscritto in data 25 giugno 2021 tra la Controparte_9
Co Societa' ed (" ") e ai sensi dell'articolo 58 del TUB (come di volta in volta Controparte_7
Co modificato e integrato, il "Contratto di Cessione"), la Societa' ha acquistato e ha ceduto a titolo oneroso -
pro soluto e in blocco con efficacia giuridica a partire dal 27 settembre 2021 (la "Data di Efficacia") e con
trasferimento dei rischi e benefici economici a far data dal 31 dicembre 2020 - un portafoglio di crediti
pecuniari, per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi
contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative
revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di
ristrutturazione e accordi di sospensione) (i "Contratti di Finanziamento") che, alla del 31 dicembre 2020 (la
"Data di Cut-Off") ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettano
congiuntamente i seguenti criteri (i "Crediti"): (a) derivano da Contratti di Finanziamento di titolarita' di
(anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste Controparte_7
in essere all'interno gruppo ); (b) i cui debitori risultavano alla Data di Cut-off classificati e Controparte_7
7 R.G. n. 2790/2023
segnalati come "sofferenze" o "inadempienze probabili" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte
di (c) al cui codice rapporto il Venditore abbia attribuito il codice identificativo Controparte_7
"KA", (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro la Data di
Efficacia a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista contenente
i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul seguente sito internet
https://www.mbcreditsolutions.it/; (d) i cui relativi Crediti sono (i) denominati in Euro alla Data di Cut-off,
ovvero (ii) laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'Euro, sono stati convertiti in Euro alla
relativa data di classificazione a "sofferenza"; (e) i finanziamenti da cui derivano i Crediti non sono
identificabili con i seguenti codici: (….)”.
Ebbene, non risulta versato in atti alcun documento che consenta di ritenere che il credito per cui è
causa soddisfi congiuntamente i criteri appena richiamati (in particolare i criteri sub b), c), (i) e (ii)).
CP 11. Non essendo sufficientemente dimostrata la prima cessione evocata da , deve conseguentemente escludersi che vi sia prova dell'attuale titolarità del credito in capo a quest'ultima.
CP In proposito, deve evidenziarsi che nell'avviso di cessione pubblicato su iniziativa di nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 74 del 28 giugno 2022 (doc. 6 fascicolo
CP opposta), si legge che la stessa ha acquistato pro soluto “i crediti pecuniari, per capitale, interessi
anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a
lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri
finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) che,
alla Data di Cut-off ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettavano
congiuntamente i seguenti criteri (i “Crediti”): (a) sono stati acquistati da parte di Controparte_9
da ai sensi di un contratto di cessione dei crediti sottoscritto in data 25 giugno
[...] Controparte_7
2021 il cui avviso di cessione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del
05 ottobre 2021; (b) i cui debitori risultavano alla Data di classificati e segnalati come “sofferenze” Pt_6
nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di (c) risultano da apposita Controparte_9
lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) depositata presso il
Notaio Dr. avente sede in e (d) i cui relativi Crediti sono (i) denominati in Euro Persona_1 CP_8
alla Data di Cut-off, ovvero (ii) laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'Euro, sono stati
convertiti in Euro alla relativa data di classificazione a “sofferenza”.
8 R.G. n. 2790/2023
La documentazione versata in atti non consente, tuttavia, di affermare senza incertezze che il credito per cui è causa soddisfi congiuntamente i criteri appena richiamati.
Né può essere valorizzato, in senso contrario, l'elenco prodotto dalla parte opposta sub doc. 7,
trattandosi di documento in gran parte oscurato (ad eccezione delle parti in cui si menziona la odierna parte opponente), non sottoscritto, né allegato a un contratto di cessione, dunque un documento di formazione unilaterale.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
deve essere accolta, ogni altro profilo assorbito. Per l'effetto deve essere revocato nei loro
[...]
confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 791/2023 (r.g.n. 1566/2023) emesso dal Tribunale di
Arezzo.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi tabellari (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), ad esclusione della fase istruttoria, che si liquida sulla base dei valori minimi, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, revoca Parte_2 Parte_1
nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 791/2023 (R.G.n. 1566/2023), emesso dal Tribunale
di Arezzo;
b) condanna e per essa, quale mandataria, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite in favore di e che liquida in € Parte_2 Parte_1
4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 24 ottobre 2025
Il giudice
LE AD SE
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LE AD SE, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2790 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo -
contratti bancari
promossa da
(C.F. ) e ( ) rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Laura de Giuseppe
parte opponente
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1
per essa, quale mandataria, C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Laghi e Corinna Mesirca
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di
legge, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria: In via
preliminare: Accertata la competenza per territorio del Tribunale di Firenze, dichiarare la propria
incompetenza e quindi dichiarare nullo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 791/2023 emesso dal
Tribunale di Arezzo;
In via subordinata e sempre preliminare: rigettare l'eventuale istanza di concessione
della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
CP In via ulteriormente subordinata e sempre preliminare: Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di
1 R.G. n. 2790/2023
per inesistenza del contratto di cessione del credito dedotto nel Decreto Ingiuntivo n. Controparte_1
791/2023 del Tribunale di Arezzo;
In via ulteriormente subordinata e sempre preliminare: Accertare
l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. e pertanto dichiarare nullo e revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 791/2023 del Tribunale di Arezzo;
In via ulteriormente subordinata e sempre preliminare:
Accertare l'intervenuta prescrizione del credito per i motivi di cui alla parte premessa e pertanto dichiarare
nullo e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 791/2023 del Tribunale di Arezzo. Nel merito: Revocare il
decreto ingiuntivo stante l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa avversaria, e per l'effetto dichiarare
che nulla è dovuto dagli odierni opponenti nei confronti di per i motivi di cui in Controparte_1
narrativa. In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese”.
per parte opposta: “Nel merito, in via principale: respingere, per tutte le ragioni evidenziate nel presente
atto, l'opposizione ex adverso proposta e ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e
in diritto, pretestuose, generiche e neppure provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo opposto. In ogni ipotesi: Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie
pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno opposto il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 791/2023 (r.g.n. 1566/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo il 24 agosto 2023
su ricorso di con il quale è stato ingiunto a Controparte_1 Parte_3
, e questi ultimi in qualità
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_1
di fideiussori, il pagamento della somma di € 21.198,59, di cui € 15.000,00 limitatamente a Pt_2
e a titolo di debito residuo del contratto di conto corrente n. 1865 del 7
[...] Parte_1
maggio 2008 e del contratto di finanziamento n. 2669576 del 23 luglio 2008.
A sostegno dell'opposizione, hanno articolato i seguenti motivi:
“1) incompetenza per territorio del Tribunale adito con l'azione monitoria”, in favore del Tribunale di
Firenze, quale foro convenzionale pattuito dalle parti;
“2) difetto di legittimazione attiva della società ricorrente”, stante l'inesistenza del contratto di cessione dei crediti da Intesa San Paolo s.p.a. a e da quest'ultima a Controparte_3 [...]
Controparte_1
“3) illegittimità del decreto per nullità parziale delle fideiussioni e conseguente avvenuta decadenza
dall'azione”: ad avviso degli opponenti, le fideiussioni sarebbero nulle per violazione della normativa antitrust e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c.;
2 R.G. n. 2790/2023
“4) insussistenza del credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione”:
nella prospettazione degli attori, il decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo perché il credito fatto valere in ricorso è insussistente per intervenuta prescrizione, non essendovi alcun valido atto legittimo interruttivo della prescrizione;
“5) Sui contratti, le fideiussioni e documentazione prodotta”: gli opponenti hanno dedotto che: a) non vi
è prova in atti di un eventuale cambio di numerazione relativamente al rapporto di conto corrente,
perciò non risulterebbe provato il credito per cui si agisce o la stipula del contratto e la relativa pattuizione delle condizioni economiche;
b) il contratto di conto corrente è stato stipulato in violazione della delibera CICR, posto che la specifica pattuizione inerente la reciprocità della capitalizzazione trimestrale reciproca sarebbe inficiata dall'indicazione in contratto di un identico
Tan e Tae per il tasso creditore;
c) il taeg indicato nel contratto di finanziamento è inferiore a quello effettivamente calcolato;
d) nella determinazione della rata mensile, la banca non ha indicato il regime finanziario, semplice o composto, con il quale la rata risulta calcolata;
e) non è stato allegato il piano di ammortamento;
“6) indeterminatezza del credito e avvenuto pagamento”: nella prospettazione degli opponenti, il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto sarebbe indeterminato.
Sulla base di quanto precede, e hanno chiesto: ““Voglia l'Ecc.mo Parte_1 Parte_2
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, respinta ogni diversa e contraria
istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria: In via preliminare: Accertata la competenza per
territorio del Tribunale di Firenze, dichiarare la propria incompetenza e quindi dichiarare nullo e pertanto
revocare il decreto ingiuntivo n. 791/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo;
In via subordinata e sempre
preliminare: rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
In via ulteriormente subordinata e sempre
preliminare: Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per inesistenza del Controparte_1
contratto di cessione del credito dedotto nel Decreto Ingiuntivo n. 791/2023 del Tribunale di Arezzo;
In via
ulteriormente subordinata e sempre preliminare: Accertare l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 1957
c.c. e pertanto dichiarare nullo e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 791/2023 del Tribunale di Arezzo;
In via
ulteriormente subordinata e sempre preliminare: Accertare l'intervenuta prescrizione del credito per i motivi
di cui alla parte premessa e pertanto dichiarare nullo e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 791/2023 del
Tribunale di Arezzo. Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo stante l'infondatezza in fatto e in diritto
della pretesa avversaria, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni opponenti nei confronti di
3 R.G. n. 2790/2023
per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di compensi professionali Controparte_1
e spese”.
2. Si è costituita in giudizio la quale, previa richiesta di concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha contestato le avverse domande,
rilevando che:
i) il foro esclusivo è pattuito solo in relazione al contratto di finanziamento, ma non anche per il rapporto di conto corrente, pertanto, la Banca ha legittimamente radicato il procedimento monitorio innanzi all'intestato Tribunale di Arezzo, foro competente in quanto nel relativo circondario in cui ha sede la Parte_4 Parte_1
e risiedono altresì i garanti, e suscettibile di attrarre anche la trattazione della domanda
[...]
relativa al rapporto di finanziamento, alla luce della derogabilità, per ragioni di connessione, del foro esclusivo previsto per quest'ultimo;
ii) già in sede monitoria, essa ha prodotto la copia del contratto di conto corrente n. 1865 e n.
326905;
iii) essa ha adeguatamente provato la titolarità del credito;
iv) non risulta prescritto il credito vantato nei confronti di e di Parte_1 Parte_2
avendo spedito alla debitrice principale la raccomanda del 24.7.2012, con la quale intimava la decadenza dal beneficio del termine;
v) le garanzie prestate dagli opponenti vanno qualificate quali contratti autonomi di garanzia e non quali fideiussioni;
pertanto, anche la decadenza ex art. 1957 c.c. può essere liberamente derogata dalle parti;
vi) in ogni caso, in considerazione dell'art. 1956 c.c., in quanto socio amministratore Parte_2
della Trattoria Pizzeria da PA. , doveva comunque Controparte_4 Parte_1
essere a conoscenza delle condizioni patrimoniali della debitrice principale;
vii) il numero del conto risultava essere 2673 già all'epoca dell'invio della lettera di messa mora del
24 luglio 2012;
viii) è irrilevante, ai fini della legittimità della capitalizzazione degli interessi, la coincidenza tra
Con Con
e
Sulla base di tali deduzioni, la banca ha chiesto: “Voglia la S.V. Ill.ma, ogni contraria domanda, istanza
ed eccezione reiette: In via preliminare: -concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto,
non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, come previsto dall'art.
4 R.G. n. 2790/2023
648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione ex art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel
merito, in via principale: - respingere, per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto, l'opposizione ex
adverso proposta e ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto,
pretestuose, generiche e neppure provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo
opposto. In ogni ipotesi: Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al
15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A..”
3. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 25 novembre 2024, il Tribunale ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha assegnato alla parte opposta il termine di
15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione. Il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo.
4. La causa è stata istruita su base documentale.
5. All'udienza del 25 settembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co.
c.p.c.
******
6. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 21.198,59 vantato da nei Controparte_1
confronti di Parte_3 Parte_5
questi ultimi in qualità di fideiussori, a titolo di debito residuo del contratto di
[...]
conto corrente n. 1865 del 2008 e del contratto di finanziamento n. 2669576 del 2008, entrambi stipulati con (già . Detto credito, nella Controparte_7 Controparte_8
CP prospettiva di , è stato ceduto da a come da estratto Controparte_7 Controparte_9
CP GU Parte Seconda n.118 del 05/10/2021, e da quest'ultima a con atto del 10/06/2022.
5 R.G. n. 2790/2023
8. Gli opponenti hanno eccepito la carenza di titolarità del credito in capo alla parte opposta,
contestando l'esistenza di un contratto di cessione del credito tra già Controparte_7 [...]
e e, conseguentemente anche l'esistenza della Controparte_10 Controparte_3
CP cessione da quest'ultima ad .
9. Tanto premesso, occorre ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Inoltre, la Suprema Corte ha nettamente distinto l'ipotesi in cui il debitore, senza contestare l'esistenza del contratto di cessione, eccepisca il difetto di prova dell'inclusione del proprio debito, dal caso in cui – come nella specie – venga contestata la stessa esistenza del contratto di cessione.
In particolare, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà
necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nel caso in cui, invece, sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi
6 R.G. n. 2790/2023
sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto. Tale principio vale in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto. Una cosa è, infatti, la comunicazione – necessaria ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore – altra cosa è invece la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto (cfr. Cass. sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
A ciò si aggiunga che, in caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto l'ultima.
10. Nel caso di specie, la parte opponente ha contestato l'esistenza stessa di una cessione da
[...]
in favore di di talché non risulta possibile attribuire Controparte_7 Controparte_9
valenza probatoria decisiva all'avviso in Gazzetta Ufficiale n.118 del 05/10/2021, pubblicato su iniziativa non di (asserita cedente), bensì di (asserita Controparte_7 Controparte_9
cessionaria).
A ciò si aggiunga che le indicazioni riportate nel suddetto avviso non risultano sufficientemente precise e, dunque, non consentono di ricondurre con certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco.
Si legge, infatti, nel citato avviso pubblicato su iniziativa di ,: “ Controparte_11 [...]
(…) comunica che con contratto di cessione sottoscritto in data 25 giugno 2021 tra la Controparte_9
Co Societa' ed (" ") e ai sensi dell'articolo 58 del TUB (come di volta in volta Controparte_7
Co modificato e integrato, il "Contratto di Cessione"), la Societa' ha acquistato e ha ceduto a titolo oneroso -
pro soluto e in blocco con efficacia giuridica a partire dal 27 settembre 2021 (la "Data di Efficacia") e con
trasferimento dei rischi e benefici economici a far data dal 31 dicembre 2020 - un portafoglio di crediti
pecuniari, per capitale, interessi anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi
contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative
revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di
ristrutturazione e accordi di sospensione) (i "Contratti di Finanziamento") che, alla del 31 dicembre 2020 (la
"Data di Cut-Off") ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettano
congiuntamente i seguenti criteri (i "Crediti"): (a) derivano da Contratti di Finanziamento di titolarita' di
(anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste Controparte_7
in essere all'interno gruppo ); (b) i cui debitori risultavano alla Data di Cut-off classificati e Controparte_7
7 R.G. n. 2790/2023
segnalati come "sofferenze" o "inadempienze probabili" nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte
di (c) al cui codice rapporto il Venditore abbia attribuito il codice identificativo Controparte_7
"KA", (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro la Data di
Efficacia a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista contenente
i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) pubblicata sul seguente sito internet
https://www.mbcreditsolutions.it/; (d) i cui relativi Crediti sono (i) denominati in Euro alla Data di Cut-off,
ovvero (ii) laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'Euro, sono stati convertiti in Euro alla
relativa data di classificazione a "sofferenza"; (e) i finanziamenti da cui derivano i Crediti non sono
identificabili con i seguenti codici: (….)”.
Ebbene, non risulta versato in atti alcun documento che consenta di ritenere che il credito per cui è
causa soddisfi congiuntamente i criteri appena richiamati (in particolare i criteri sub b), c), (i) e (ii)).
CP 11. Non essendo sufficientemente dimostrata la prima cessione evocata da , deve conseguentemente escludersi che vi sia prova dell'attuale titolarità del credito in capo a quest'ultima.
CP In proposito, deve evidenziarsi che nell'avviso di cessione pubblicato su iniziativa di nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 74 del 28 giugno 2022 (doc. 6 fascicolo
CP opposta), si legge che la stessa ha acquistato pro soluto “i crediti pecuniari, per capitale, interessi
anche di mora e accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a
lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri
finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) che,
alla Data di Cut-off ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettavano
congiuntamente i seguenti criteri (i “Crediti”): (a) sono stati acquistati da parte di Controparte_9
da ai sensi di un contratto di cessione dei crediti sottoscritto in data 25 giugno
[...] Controparte_7
2021 il cui avviso di cessione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del
05 ottobre 2021; (b) i cui debitori risultavano alla Data di classificati e segnalati come “sofferenze” Pt_6
nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di (c) risultano da apposita Controparte_9
lista contenente i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) depositata presso il
Notaio Dr. avente sede in e (d) i cui relativi Crediti sono (i) denominati in Euro Persona_1 CP_8
alla Data di Cut-off, ovvero (ii) laddove originariamente denominati in valuta diversa dall'Euro, sono stati
convertiti in Euro alla relativa data di classificazione a “sofferenza”.
8 R.G. n. 2790/2023
La documentazione versata in atti non consente, tuttavia, di affermare senza incertezze che il credito per cui è causa soddisfi congiuntamente i criteri appena richiamati.
Né può essere valorizzato, in senso contrario, l'elenco prodotto dalla parte opposta sub doc. 7,
trattandosi di documento in gran parte oscurato (ad eccezione delle parti in cui si menziona la odierna parte opponente), non sottoscritto, né allegato a un contratto di cessione, dunque un documento di formazione unilaterale.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
deve essere accolta, ogni altro profilo assorbito. Per l'effetto deve essere revocato nei loro
[...]
confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 791/2023 (r.g.n. 1566/2023) emesso dal Tribunale di
Arezzo.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri medi tabellari (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), ad esclusione della fase istruttoria, che si liquida sulla base dei valori minimi, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) accoglie l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, revoca Parte_2 Parte_1
nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 791/2023 (R.G.n. 1566/2023), emesso dal Tribunale
di Arezzo;
b) condanna e per essa, quale mandataria, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di lite in favore di e che liquida in € Parte_2 Parte_1
4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 24 ottobre 2025
Il giudice
LE AD SE
9