Trib. Arezzo, sentenza 24/10/2025, n. 671
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Sentenza 24 ottobre 2025

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Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza accogliendo l'opposizione proposta da due soggetti, i quali avevano impugnato il decreto ingiuntivo n. 791/2023 emesso dallo stesso Tribunale, con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 21.198,59, quale debito residuo derivante da un contratto di conto corrente e da un contratto di finanziamento, in qualità di fideiussori di una società. Gli opponenti avevano sollevato plurimi motivi di opposizione, tra cui l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, il difetto di legittimazione attiva della società opposta per inesistenza del contratto di cessione del credito, la nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e conseguente decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c., la prescrizione del credito, l'indeterminatezza del credito e la mancata prova di alcuni elementi contrattuali e di calcolo degli interessi. La società opposta, costituendosi, aveva contestato le eccezioni sollevate, sostenendo la competenza del Tribunale di Arezzo, la prova della titolarità del credito, la non applicabilità dell'art. 1957 c.c. in quanto le garanzie andavano qualificate come contratti autonomi, e la conoscenza delle condizioni patrimoniali della debitrice principale da parte di uno degli opponenti.

Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo non sufficientemente provata la titolarità del credito in capo alla società opposta. In particolare, il giudice ha evidenziato che, a fronte della contestazione dell'esistenza stessa del contratto di cessione del credito, non poteva attribuirsi valenza probatoria decisiva all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né alle indicazioni in esso riportate, poiché non sufficientemente precise da consentire di ricondurre con certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco. Non essendo stata dimostrata la prima cessione evocata, è stata conseguentemente esclusa la prova dell'attuale titolarità del credito in capo all'opposta. La decisione ha assorbito ogni altro profilo di opposizione. Le spese di lite sono state poste a carico della società opposta, liquidate in dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Arezzo, sentenza 24/10/2025, n. 671
    Giurisdizione : Trib. Arezzo
    Numero : 671
    Data del deposito : 24 ottobre 2025

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