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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 15519/2018, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BUFFOLI FRANCESCO RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. GALDI MARCELLO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
Con ricorso depositato il 25/10/2018, ha chiesto lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile con . Controparte_1
1. 1.1. Le parti contraevano matrimonio il 17.12.1998 a Brescia (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 286, parte I, dell'anno 1998).
I coniugi sceglievano il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione non nascevano figli.
1.2. Con decreto di omologazione emesso da questo Tribunale il 24.4.2017, le parti concordavano le seguenti condizioni di separazione:
− assegnazione della casa familiare al marito;
− assegno di mantenimento di € 1.100 mensili a favore della moglie.
1.3. La resistente ha depositato la memoria difensiva in data 10.5.2019.
I coniugi sono comparsi quindi il 15.5.2019 per l'udienza presidenziale di divorzio, dove il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
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Con ordinanza del 20.5.2019 sono state confermate le condizioni della separazione.
Il ricorrente ha depositato la memoria integrativa il 18.12.2019. La resistente si è costituita in giudizio il 7.3.2020.
All'udienza del 30.9.2020 è stato chiesto un rinvio per consentire la nomina di un amministratore di sostegno a favore del ricorrente, avvenuta il 20.10.2020.
Si sono susseguiti numerosi rinvii, chiesti dalle parti, per giungere a una soluzione conciliativa.
Il 12.12.2022 il fascicolo è stato assegnato al sottoscritto relatore.
Con sentenza parziale del 23.1.2024, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno chiesto ulteriori rinvii essendo prossime alla definizione della controversia.
Con note scritte del 5.12.2024 le parti hanno infine dato atto di aver raggiunto un accordo, nei termini che seguono:
«Tra le parti pende, davanti al Tribunale di Brescia, il procedimento per divorzio n. 15519/2018.
Nell'ambito di tale processo, il Tribunale di Brescia ha già pronunciato sentenza parziale sullo status (sentenza n. 214/2024) con la quale ha disposto lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi, unitisi con matrimonio civile a Brescia in data 17/12/1998 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia al numero 286, parte I, dell'anno 1998).
Il procedimento di scioglimento del matrimonio rubricato con il numero di ruolo 15519/2018 sta proseguendo unicamente per la regolazione dei rapporti economici tra gli ex coniugi.
La SIa è titolare del diritto di nuda proprietà dei beni immobili siti in Brescia, via fratelli Controparte_1
Lechi n. 56, identificati come segue al catasto dei fabbricati del Comune di Brescia:
Immobile n.1: foglio 138, particella 357, subalterno 18; foglio 138, particella 420, subalterno 44; categoria A2, consistenza n. 10,5 vani;
Immobile n.2: foglio 138, particella 420, subalterno 13; categoria, consistenza 22 mq;
La SIa è divenuta nuda proprietaria delle predette unità immobiliari in forza dell'atto di Controparte_1 donazione stipulato con il SI in data 11 dicembre 2015, con il numero di formalità Parte_1
44555/28658. Il SI è titolare del diritto di usufrutto sulle medesime unità immobiliari e vi abita. Parte_1
Ciò premesso, le parti come sopra identificate, allo scopo di definire anche le condizioni economiche del divorzio, convengono e stipulano quando segue, senza che questo implichi il riconoscimento della fondatezza, anche solo parziale, delle altrui difese ed eccezioni.
1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. La SIa si impegna a mettere in vendita la nuda proprietà delle unità immobiliari sopra Controparte_1 CP_ identificate, alle condizioni di cui all'accordo stipulato con i SIi , e , figli di CP_3 Controparte_4 Pt_1
, scrittura le cui condizioni in questa sede si richiamano integralmente.
[...]
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3. Le parti concordano che il ricavato della vendita della nuda proprietà delle unità immobiliari in oggetto, sarà ripartito CP_ nel rispetto di quanto previsto in separata scrittura privata, siglata dalla sig.ra con i SIi , Controparte_1
e in qualità di figli di . La somma, pro quota, così corrisposta alla SIa CP_3 Controparte_4 Parte_1
verrà dalla stessa trattenuta a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa economica a titolo di risarcimento CP_1 danni connessa con il rapporto coniugale.
4. Nelle more della procedura di vendita della nuda proprietà, per i successivi 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e sino al perfezionamento della vendita con la corresponsione della somma pro quota in favore della coniuge, il SI si impegna a corrispondere euro 800,00 in favore della SIa a titolo di assegno divorzile. Pt_1 CP_1
5. In ogni caso, a seguito del perfezionamento della vendita dell'immobile, e comunque decorsi i 24 mesi così come da punto 4), il sig. sarà tenuto a corrispondere la minore somma di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile. Pt_1
6. L'efficacia della presente scrittura nei confronti del SI , in persona dell'amministratore di sostegno Parte_1 avvocato è subordinata all'autorizzazione alla sua stipula rilasciata dal Giudice Tutelare competente, Controparte_5 autorizzazione che l'amministratore di sostegno si impegna a richiedere entro una settimana dalla sottoscrizione.
7. Con la sottoscrizione (autorizzata dal Giudice Tutelare) e con l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo, le parti dichiarano di nulla più avere reciprocamente da pretendere per qualsiasi titolo, causa o ragione.
8. Il procedimento di divorzio, ancora in corso per la sola regolazione delle condizioni economiche, verrà abbandonato dalle parti con compensazione delle spese di lite».
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 22.1.2024, non ha formulato osservazioni.
2. Nulla si dispone in merito allo status coniugale, stante l'intervenuta sentenza parziale del 23.1.2024.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate stante l'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− dispone in conformità all'accordo raggiunto fra le parti, riportato in motivazione;
− compensa le spese del giudizio;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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