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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5057 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di SA, in composizione monocratica, in persona del giudice Dr. Gustavo
Danise, emette e pubblica la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2716/2025, riservata in decisione nel termine di giorni trenta nell'udienza del 10.12.25 vertente t r a
Dott.ssa nata a [...] il [...] e quivi residente, alla Via Mario Parte_1 de' Fiori n. 42, c.f. , rappresentata e difesa in forza di mandato in CodiceFiscale_1 calce al presente atto dall'Avv. GI Canale (c.f. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_2
AN SA (c.f. ), entrambi del Foro di Nocera Inferiore, CodiceFiscale_3 coi quali elettivamente domicilia in SA, alla P.zza Alario n. 1, nello studio dell'Avv.
GI SA come da procura in atti;
- - Parte_2
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), res.te in Parte_3 C.F._4
Sala Abbagnano ( SA),Via delle Querce elett.te dom.to in Minori (SA), alla Via Gerardo
Amato 2, presso lo studio dall'avv.to Oscar Farace, (C.f. ) che lo C.F._5 rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti;
- UE - nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO sede
- interveniente necessario –
OGGETTO: querela di falso in via principale.
CONCLUSIONI: come da atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la sentenza viene redatta pubblicata dal Tribunale, in composizione monocratica, in persona dello scrivente magistrato, a cagione della modifica del testo dell'art 225 cpc operata dall'art. 3, comma 16, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
(c.d. “Riforma Cartabia”) per i giudizi introdotti successivamente al 01.03.23.
Con atto di citazione per querela di falso, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, – ed il PM sede Parte_3 quale interveniente necessario – per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la falsità dell'attestazione di avvenuta notifica e, in particolare, dell'avviso di ricevimento CAD
n. 66870877416-8 del 20-24 marzo 2023, depositato dal convenuto nell'ambito del giudizio monitorio n.
74098/2022 R.G. (nel cui ambito è stato reso il decreto ingiuntivo n. 1500/2023) ovvero nel procedimento già pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sedicesima Sezione Civile, e iscritto al n.
37461/2023 R.G. ovvero nei successivi gradi di tale giudizio;
3.- Consequenzialmente, ordinare la cancellazione delle sottoscrizioni dall'originale dell'attestazione di avvenuta notifica e dell'avviso di ricevimento impugnato ed escluderli dalle fonti probatorie introdotte dal convenuto nell'ambito del procedimento n. 37461/2023 R.G. del Tribunale di Roma ovvero nei successivi gradi di tale giudizio;
”.
In sintesi, parte querelante premetteva, in qualità di socia ed amministratrice della società (oggi dal giugno del 2022, di aver ricevuto più Parte_4 Parte_5 sollecitazioni – telefoniche e per iscritto – da parte dell'Avv. di Parte_3 pagamento di compensi per presunta attività professionale espletata per conto della società
nonché la richiesta di trasferimento di 100.000 azioni della predetta società a Parte_4 lui asseritamente alienate dal fratello della istante;
ed infine una richiesta di pagamento della somma di euro 100.000, per incarichi professionali conferiti sempre dal fratello della istante, Dott. deceduto il 10 settembre 2021. Controparte_1
Sosteneva l'attrice l'apocrifa (come da perizia grafologica di parte) della sottoscrizione del Dott. apposta in calce al contratto di cessione delle Controparte_1 azioni della e l'assenza di incarichi professionali conferiti dal predetto al Parte_4
. Parte_3
Evidenziava che sulla base dell'evocato contratto di cessione, nonostante esso mancasse dei requisiti di forma imposti dalla legge (col r.d. n. 239/1942) oltre che dallo statuto, e contemplasse un corrispettivo straordinariamente irrisorio (di appena 10 mila euro, mai pagati!), l'Avv. è riuscito a ottenere un decreto ingiuntivo dal Parte_3
Tribunale di Roma, per la consegna delle 100.000 azioni della società. Tale ingiunzione risulta notificata alla istante, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 24 marzo 2023, lì dove la pag. 2/4 istante ne è venuta a conoscenza solo in data 30 luglio 2023, allorquando lo stesso Avv.
ebbe a trasmetterne copia al legale già incaricato dalla istante per ottenere la Parte_3 consegna delle azioni.
La ingiunzione è stata opposta, sia pur tardivamente, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e il legale incaricato dalla istante si è anche procurato uno specifico verbale di investigazioni difensive ex art. 319-bis c.p.p., col quale il signor – ossia il portiere dello Persona_1 stabile in Roma di residenza della istante che risulterebbe firmatario della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziale – ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e ha negato di aver mai ricevuto quel documento.
La notifica infatti è avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, che ha proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., pur senza indicare le ragioni della impossibilità della consegna a mani (ai sensi dell'art. 139 c.p.c.), e comunque con l'avviso di deposito e invio della raccomandata informativa, che ha n. 66870877416-8 del 20-24 marzo 2023 e reca la sottoscrizione illeggibile del “Portiere dello stabile”.
Pertanto, la istante ha proposto l'odierna querela di falso avente ad oggetto l'avviso di ricevimento CAD n. 66870877416-8 del 20-24 marzo 2023.
Si costituiva il chiedendo la inammissibilità o comunque il rigetto della Parte_3 querela di falso.
Il PM sede, pur notiziato del procedimento, non depositava atto di costituzione.
Celebrata la I udienza di comparizione, lo scrivente istruiva la causa esclusivamente mediante escussione, nell'udienza del 10.12.2025, del , portiere dello stabile ove Per_1 veniva eseguita la notifica a mezzo posta ed all'esito riservava la decisione in 30 giorni ai sensi dell'art 281 sexies ult co. c.p.c.
Tanto premesso, sussiste la competenza territoriale dello scrivente Tribunale ai sensi dell'art 18 cpc in quanto luogo nel cui circondario il convenuto ha la propria residenza.
La querela di falso è ammissibile in quanto parte attrice ha allegato copiosa documentazione già sufficiente a decidere la causa.
Inoltre sussiste l'evidente interesse dell'attrice a proporre la querela di falso dell'attestazione di avvenuta notifica del D.I. da esibire nel giudizio pendente presso il
Tribunale di Roma.
pag. 3/4 Passando al merito, veniva esibito al teste escusso, , l'avviso di Persona_1 ricevimento, oggetto di querela di falso, recante la sua sottoscrizione ed gli ha dichiarato
“non riconosco come mia la sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento che mi viene mostrato. Preciso di essere sempre presente nello stabile e di prendere la corrispondenza anche per i condomini. In casa di assenza di un condominio io firmo per ricevuta ma non ho mai visto il D.I. o l'atto giudiziario a cui si riferisce questa sottoscrizione apposta il 24.03.2023 di cui disconosco la firma”.
La querela di falso è pertanto fondata e merita accoglimento, in quanto l'attestazione dell'agente notificatore che l'atto giudiziario sia stato ricevuto dalla destinataria mediante consegna nelle mani del portiere dello stabile è falsa, avendo il portiere medesimo disconosciuto la sottoscrizione apparentemente a suo nome apposta sull'avviso di ricevimento.
Naturalmente la cognizione dello scrivente Tribunale si ferma alla dichiarazione di falsità dell'attestazione di avvenuta consegna dell'atto al portiere;
lo scrivente non può CP_ emettere ordini nell'ambito del giudizio di opposizione a pendente innanzi al Tribunale di Roma come richiesto nelle conclusioni n.3 dell'atto di citazione.
Spese di lite a carico del convenuto secondo soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, in pers. del Giudice dr Gustavo Danise, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2716/2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della querela di falso accerta e dichiara la falsità dell'attestazione di avvenuta notifica e, in particolare, dell'avviso di ricevimento CAD n. 66870877416-
8 del 20-24 marzo 2023, depositato dal convenuto nell'ambito del giudizio monitorio n. 74098/2022 R.G. (da cui è stato reso il decreto ingiuntivo n.
1500/2023);
2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
Cosi deciso in SA,
11.12.2025 Il Giudice
Dott. Gustavo Danise
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di SA, in composizione monocratica, in persona del giudice Dr. Gustavo
Danise, emette e pubblica la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2716/2025, riservata in decisione nel termine di giorni trenta nell'udienza del 10.12.25 vertente t r a
Dott.ssa nata a [...] il [...] e quivi residente, alla Via Mario Parte_1 de' Fiori n. 42, c.f. , rappresentata e difesa in forza di mandato in CodiceFiscale_1 calce al presente atto dall'Avv. GI Canale (c.f. ) e dall'Avv. CodiceFiscale_2
AN SA (c.f. ), entrambi del Foro di Nocera Inferiore, CodiceFiscale_3 coi quali elettivamente domicilia in SA, alla P.zza Alario n. 1, nello studio dell'Avv.
GI SA come da procura in atti;
- - Parte_2
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), res.te in Parte_3 C.F._4
Sala Abbagnano ( SA),Via delle Querce elett.te dom.to in Minori (SA), alla Via Gerardo
Amato 2, presso lo studio dall'avv.to Oscar Farace, (C.f. ) che lo C.F._5 rappresenta e difende, in virtù di mandato in atti;
- UE - nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO sede
- interveniente necessario –
OGGETTO: querela di falso in via principale.
CONCLUSIONI: come da atti, deduzioni a verbale e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la sentenza viene redatta pubblicata dal Tribunale, in composizione monocratica, in persona dello scrivente magistrato, a cagione della modifica del testo dell'art 225 cpc operata dall'art. 3, comma 16, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
(c.d. “Riforma Cartabia”) per i giudizi introdotti successivamente al 01.03.23.
Con atto di citazione per querela di falso, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, – ed il PM sede Parte_3 quale interveniente necessario – per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la falsità dell'attestazione di avvenuta notifica e, in particolare, dell'avviso di ricevimento CAD
n. 66870877416-8 del 20-24 marzo 2023, depositato dal convenuto nell'ambito del giudizio monitorio n.
74098/2022 R.G. (nel cui ambito è stato reso il decreto ingiuntivo n. 1500/2023) ovvero nel procedimento già pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sedicesima Sezione Civile, e iscritto al n.
37461/2023 R.G. ovvero nei successivi gradi di tale giudizio;
3.- Consequenzialmente, ordinare la cancellazione delle sottoscrizioni dall'originale dell'attestazione di avvenuta notifica e dell'avviso di ricevimento impugnato ed escluderli dalle fonti probatorie introdotte dal convenuto nell'ambito del procedimento n. 37461/2023 R.G. del Tribunale di Roma ovvero nei successivi gradi di tale giudizio;
”.
In sintesi, parte querelante premetteva, in qualità di socia ed amministratrice della società (oggi dal giugno del 2022, di aver ricevuto più Parte_4 Parte_5 sollecitazioni – telefoniche e per iscritto – da parte dell'Avv. di Parte_3 pagamento di compensi per presunta attività professionale espletata per conto della società
nonché la richiesta di trasferimento di 100.000 azioni della predetta società a Parte_4 lui asseritamente alienate dal fratello della istante;
ed infine una richiesta di pagamento della somma di euro 100.000, per incarichi professionali conferiti sempre dal fratello della istante, Dott. deceduto il 10 settembre 2021. Controparte_1
Sosteneva l'attrice l'apocrifa (come da perizia grafologica di parte) della sottoscrizione del Dott. apposta in calce al contratto di cessione delle Controparte_1 azioni della e l'assenza di incarichi professionali conferiti dal predetto al Parte_4
. Parte_3
Evidenziava che sulla base dell'evocato contratto di cessione, nonostante esso mancasse dei requisiti di forma imposti dalla legge (col r.d. n. 239/1942) oltre che dallo statuto, e contemplasse un corrispettivo straordinariamente irrisorio (di appena 10 mila euro, mai pagati!), l'Avv. è riuscito a ottenere un decreto ingiuntivo dal Parte_3
Tribunale di Roma, per la consegna delle 100.000 azioni della società. Tale ingiunzione risulta notificata alla istante, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 24 marzo 2023, lì dove la pag. 2/4 istante ne è venuta a conoscenza solo in data 30 luglio 2023, allorquando lo stesso Avv.
ebbe a trasmetterne copia al legale già incaricato dalla istante per ottenere la Parte_3 consegna delle azioni.
La ingiunzione è stata opposta, sia pur tardivamente, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e il legale incaricato dalla istante si è anche procurato uno specifico verbale di investigazioni difensive ex art. 319-bis c.p.p., col quale il signor – ossia il portiere dello Persona_1 stabile in Roma di residenza della istante che risulterebbe firmatario della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto giudiziale – ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e ha negato di aver mai ricevuto quel documento.
La notifica infatti è avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, che ha proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., pur senza indicare le ragioni della impossibilità della consegna a mani (ai sensi dell'art. 139 c.p.c.), e comunque con l'avviso di deposito e invio della raccomandata informativa, che ha n. 66870877416-8 del 20-24 marzo 2023 e reca la sottoscrizione illeggibile del “Portiere dello stabile”.
Pertanto, la istante ha proposto l'odierna querela di falso avente ad oggetto l'avviso di ricevimento CAD n. 66870877416-8 del 20-24 marzo 2023.
Si costituiva il chiedendo la inammissibilità o comunque il rigetto della Parte_3 querela di falso.
Il PM sede, pur notiziato del procedimento, non depositava atto di costituzione.
Celebrata la I udienza di comparizione, lo scrivente istruiva la causa esclusivamente mediante escussione, nell'udienza del 10.12.2025, del , portiere dello stabile ove Per_1 veniva eseguita la notifica a mezzo posta ed all'esito riservava la decisione in 30 giorni ai sensi dell'art 281 sexies ult co. c.p.c.
Tanto premesso, sussiste la competenza territoriale dello scrivente Tribunale ai sensi dell'art 18 cpc in quanto luogo nel cui circondario il convenuto ha la propria residenza.
La querela di falso è ammissibile in quanto parte attrice ha allegato copiosa documentazione già sufficiente a decidere la causa.
Inoltre sussiste l'evidente interesse dell'attrice a proporre la querela di falso dell'attestazione di avvenuta notifica del D.I. da esibire nel giudizio pendente presso il
Tribunale di Roma.
pag. 3/4 Passando al merito, veniva esibito al teste escusso, , l'avviso di Persona_1 ricevimento, oggetto di querela di falso, recante la sua sottoscrizione ed gli ha dichiarato
“non riconosco come mia la sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento che mi viene mostrato. Preciso di essere sempre presente nello stabile e di prendere la corrispondenza anche per i condomini. In casa di assenza di un condominio io firmo per ricevuta ma non ho mai visto il D.I. o l'atto giudiziario a cui si riferisce questa sottoscrizione apposta il 24.03.2023 di cui disconosco la firma”.
La querela di falso è pertanto fondata e merita accoglimento, in quanto l'attestazione dell'agente notificatore che l'atto giudiziario sia stato ricevuto dalla destinataria mediante consegna nelle mani del portiere dello stabile è falsa, avendo il portiere medesimo disconosciuto la sottoscrizione apparentemente a suo nome apposta sull'avviso di ricevimento.
Naturalmente la cognizione dello scrivente Tribunale si ferma alla dichiarazione di falsità dell'attestazione di avvenuta consegna dell'atto al portiere;
lo scrivente non può CP_ emettere ordini nell'ambito del giudizio di opposizione a pendente innanzi al Tribunale di Roma come richiesto nelle conclusioni n.3 dell'atto di citazione.
Spese di lite a carico del convenuto secondo soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, in pers. del Giudice dr Gustavo Danise, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2716/2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della querela di falso accerta e dichiara la falsità dell'attestazione di avvenuta notifica e, in particolare, dell'avviso di ricevimento CAD n. 66870877416-
8 del 20-24 marzo 2023, depositato dal convenuto nell'ambito del giudizio monitorio n. 74098/2022 R.G. (da cui è stato reso il decreto ingiuntivo n.
1500/2023);
2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge;
Cosi deciso in SA,
11.12.2025 Il Giudice
Dott. Gustavo Danise
pag. 4/4