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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/06/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1075/2023 R.G., vertente tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv.to Riccardo Parte_1 C.F._1
Mazzon (C.F.: ) e dall'Avv.to Vittoria Rapisardi (C.F. ), C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata come in atti,
- attrice -
e
, C.F. residente in [...]int. 16 – Controparte_1 C.F._4
30172 VENEZIA-MESTRE; , C.F. , residente in [...] C.F._5
Lugi Sturzo n. 11 45026 Lendinara (RO); , C.F. Controparte_3 C.F._6
residente in [...]scalaU, int. 24 – 00199 ROMA
- convenuti contumaci –
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 12.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. In via del tutto preliminare, si rileva che, nonostante la regolarità della notifica, nessuno dei resistenti ha provveduto alla costituzione.
1 Dunque, come già occorso con riferimento a e , va dichiarata la CP_2 Controparte_1
contumacia anche di . Controparte_3
2. Nel merito, in via preliminare, vale osservare che la domanda di scioglimento della comunione attiene all'unico bene pervenuto per successione “mortis causa” di (deceduta in Persona_1
data 20.06.2017 in Lendinara), regolata ab intestato.
Come chiarito dalla parte ricorrente, al momento della morte della de cuius, gli eredi corrispondevano a
, figlio (1/3), , figlia (1/3), , figlia (1/3), che hanno CP_2 Controparte_4 Controparte_3
ereditato in parti uguali (e cioè per 1/3 ciascuno) il bene de quo.
Successivamente, in data 19.6.2021, è deceduta (cfr. doc. 4) e, ad essa, sono Controparte_4
succeduti, quali eredi della sua quota di 1/3 del bene immobile sopra indicato: , figlia e Parte_1
odierna ricorrente;
, fratello dell'odierna ricorrente;
, padre dell'odierna Controparte_1 Persona_2
ricorrente.
In seguito, in data 2.12.2021, è deceduto anche il padre di , (cfr. doc. 6), Parte_1 Persona_2
sicché, come risulta dalla dichiarazione di successione (cfr. doc. 7), ad oggi, i diritti sull'immobile in questione relativi alla quota di 1/3, sono passati in capo a: , ricorrente;
, Parte_1 Controparte_1
fratello dell'odierna ricorrente.
Deve conseguentemente rilevarsi come detta successione si sia devoluta a favore: a) dell'attrice in misura pari ad un sesto (1/6) dei beni relitti;
b) del convenuto Parte_1 CP_1
in misura pari ad un sesto (1/6) dei beni relitti;
c) del convenuto in
[...] CP_2
misura pari ad un terzo (1/3) dei beni relitti;
della convenuta in misura pari Controparte_3
ad un terzo (1/3) dei beni relitti.
3. Ciò premesso, come accertato alla stregua della documentazione prodotta in giudizio (cfr., all'uopo, i docc. da 1 a 4, nonché la relazione notarile prodotta in giudizio dalla difesa dell'attrice Pt_1
, in data 17.1.2024, mediante deposito telematico ed all'esito dell'ordinanza pronunciata,
[...] dal G. I., all'udienza del 13.12.2023) e confermato dal Consulente Tecnico d'Ufficio GEOM.
(cfr., all'uopo, la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data Persona_3
28.8.2024, ai cui condivisibili rilievi in punto di determinazione dei valori di ciascuno dei cespiti caduti in successione questo giudice integralmente si riporta, inclusi quelli sviluppati a seguito delle osservazioni formulate dalle parti della suddetta relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate
2 dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”), l'asse ereditario relitto dalla “de cuius” risulta composto dai seguenti beni: - Catasto Persona_1
Fabbricati – Foglio 13 – Sezione Urbana LE: - Comune di Lendinara (RO) – Via Alcide De Gasperi n.
10 (ora civico 16/6) - particella 491 sub.12 - cat. A/3 – cl 3 – vani 5,5 – S.C. mq 103 (totale escluse aree scoperte mq 101) - r .c. € 355,06 – Piano S1 – 2
- particella 666 - cat. C/6 – cl 2 – mq 27 – S.C. mq 27 - r .c. € 85,06 – Piano T
- Catasto Terreni - Foglio 13 - sezione Lendinara (RO)
- particella 666 – Ente urbano di mq 35
- particella 673 – Incolto Ster di mq 36
+ Quota di comproprietà indivisa sulle parti comuni dell'intero edificio condominiale e sull'area coperta e scoperta ai sensi dell'art. 1117 del C.C.
- Catasto Terreni - Foglio 13 - sezione Lendinara (RO)
- particella 491 – Ente urbano di mq 1390.
Peraltro, occorre sottolineare come l'ausiliario del giudice abbia puntualmente evidenziato, alle pagg. 7
e 8 della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, anche i titoli di provenienza di ciascuno dei suddetti beni immobili in favore della “de cuius” . Persona_1
3.1 Ad ogni buon conto, giova rammentare, in ogni caso, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. II, 8 aprile 2016, n. 6931; Cass. civ., sez. II, 24 marzo 2016, n. 5869; Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2011, n.
573).
Nella specie, tuttavia, non è stata dedotta, né emersa, l'esistenza di altri beni riferibili all'asse ereditario.
Nondimeno, vale evidenziare che, nonostante la regolarità della notifica, tutti i convenuti sono rimasti contumaci, senza dunque proporre una domanda riconvenzionale diretta a conseguire l'ampliamento della divisione anche ad altri eventuali beni.
4. Orbene, passando, dunque, alla disamina della “res controversa”, il Consulente Tecnico d'Ufficio
GEOM. ha provveduto altresì ad evidenziare, con riguardo ai beni immobili Persona_3
caduti in successione, l'esistenza dei requisiti valevoli a garantirne la commerciabilità (cfr., all'uopo, la
3 relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 28.8.2024, alle pagg. 15 - 18), anche sotto il profilo attinente alla regolarità urbanistica ed edilizia ed in punto di cd. “allineamento catastale” (cfr., all'uopo, la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 28.8.2024, alle pagg. 15 - 18).
5. Occorre altresì evidenziare la piena condivisibilità della valutazione, operata dall'ausiliario di questo giudice nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 28.8.2024, circa la commerciabilità delle unità immobiliari sopra indicate pur in presenza di parziali difformità: “Il sottoscritto CTU, in base a quanto accertato e rilevato in loco, dal riscontro dello stato di fatto degli immobili, con gli elaborati grafici e la documentazione urbanistica – edilizia rilasciata dall'Ufficio
Tecnico del comune di Lendinara (RO) (riferimento allegati n. 7.0), e le planimetrie catastali giacenti presso L'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Rovigo (riferimento allegati n. 5.0), dichiara che in fase di sopralluogo eseguito in loco in data 16/07/2024, ha accertato una piccola difformità interna dovuta alla diversa chiusura e successiva apertura di una porta nel vano letto adiacente al vano cucina. Opera che in base alla Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 2/2010 e 3/2010, non ha alcuna rilevanza catastale, pertanto gli immobili oggetto di causa risultano conformi sotto il profilo Edilizio e
Catastale. *Per quanto sopra si dichiara la conformità Urbanistica – Edilizia”.
5.1 Ed invero, in base al disposto di cui all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, incidono sulla commerciabilità dei beni esclusivamente l'assenza o la totale difformità della concessione ad edificare,
e non anche quelle modificazioni che, sebbene evidenziano un contrasto con la concessione originaria, non concretino una totale difformità.
6. Orbene, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso.” (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238).
6.1 A ciò aggiungasi come, sempre in base a quanto chiarito dalla Suprema Corte, “L'art. 720 c.c., nel disciplinare l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, configura la vendita all'incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia
4 giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero.” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 13 maggio 2010,
n. 11641).
6.2 Nella specie, l'ausiliario del giudice ha ben chiarito, nelle pagg. 18 – 19 della relazione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in 28.8.2024, le ragioni valevoli a sorreggere la non comoda divisibilità dei beni immobili caduti in comunione ereditaria.
6.3 Alla stregua delle considerazioni che precedono e non avendo alcuna delle parti proposto domanda di assegnazione di cui all'art. 720 cod. civ., previa declaratoria delle quote appartenenti all'attore ed a ciascuno dei convenuti, deve essere disposta, mediante pronuncia di sentenza non definitiva [e, dunque, ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.], la vendita dei cespiti di cui si tratta, come da separata ordinanza pronunciata in data odierna, con la quale si provvederà, altresì, alla delega delle relative operazioni ad un professionista.
6.4 All'uopo, il Consulente Tecnico d'Ufficio non ha mancato di determinare, all'attualità, il valore di ciascuno dei cespiti caduti in comunione ereditaria. Ed invero, alle pagg. 16 – 18 della relazione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 28.8.2024, l'ausiliario del giudice ha precisato come: all'unità immobiliare indicata e descritta nel capoverso contrassegnato del n. “3.” della presente sentenza, debba essere attribuito un valore di mercato attuale pari ad €. 54.960,00 (di cui 48.480,00 per l'appartamento al piano S1-2 ed euro 6.480,00 per il garage esterno piano terra)
7. - In ragione della natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronuncia terminativa del giudizio, conformemente, del resto, a quanto previsto dalla disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 91 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo - sezione civile -, in composizione monocratica, non definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_3
DICHIARA la successione mortis causa di (nata il [...] a [...] Persona_1
e deceduta in data 20.06.2017 in Lendinara) regolata ab intestato;
DICHIARA caduti in comunione ereditaria “pro indiviso” i seguenti beni: piena proprietà di
Catasto Fabbricati – Foglio 13 – Sezione Urbana LE: - Comune di Lendinara (RO) – Via Alcide
De Gasperi n. 10 (ora civico 16/6) - particella 491 sub.12 - cat. A/3 – cl 3 – vani 5,5 – S.C. mq 103
(totale escluse aree scoperte mq 101) - r .c. € 355,06 – Piano S1 – 2
5 - particella 666 - cat. C/6 – cl 2 – mq 27 – S.C. mq 27 - r .c. € 85,06 – Piano T
- Catasto Terreni - Foglio 13 - sezione Lendinara (RO)
- particella 666 – Ente urbano di mq 35
- particella 673 – Incolto Ster di mq 36
+ Quota di comproprietà indivisa sulle parti comuni dell'intero edificio condominiale e sull'area coperta e scoperta ai sensi dell'art. 1117 del C.C.
- Catasto Terreni - Foglio 13 - sezione Lendinara (RO)
- particella 491 – Ente urbano di mq 1390
DICHIARA, altresì, comproprietari dei beni immobili sopra indicati e descritti:
- la ricorrente per la quota di 1/6, Parte_1
- il convenuto per la quota di 1/6, Controparte_1
- il convenuto per la quota di 1/3; CP_2
- la convenuta per la quota di 1/3; Controparte_3
DICHIARA non comodamente divisibile i beni immobili sopra menzionati nel secondo capoverso del presente dispositivo;
DETERMINA il valore attuale degli immobili suddetti nei seguenti importi: €. 54.960,00 (di cui
48.480,00 per l'appartamento al piano S1-2 ed euro 6.480,00 per il garage esterno piano terra);
DISPONE procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita degli immobili sopra menzionati, che viene delegata ad un Notaio, come da separata ordinanza pronunciata in data odierna;
RINVIA alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Rovigo, il 4.6.2025.
Il Giudice
Dott. Nicola Del Vecchio
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