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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 206/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Christian Gnoni;
e
, rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Luigi Rella;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile R.G.V.G. 206/2025
del Comune di Forlì in data 12/01/2022 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte 2, serie C, anno 2022)
e confermato dinanzi al medesimo ufficiale dello stato civile in data
02/03/2022. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati figlie ormai economicamente autosufficienti.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
B) nulla per il rispettivo loro mantenimento;
C) nulla per il mantenimento delle figlie e poiché Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 16/01/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
19/03/2025).
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/03/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
2 R.G.V.G. 206/2025
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 206/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 16/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 12/02/1983 tra (LE), Parte_2
01/08/1959) e (Castrignano Del Capo (LE), CP_1
22/09/1963) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 62, parte II, serie A, anno;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 206/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Christian Gnoni;
e
, rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Luigi Rella;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile R.G.V.G. 206/2025
del Comune di Forlì in data 12/01/2022 (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte 2, serie C, anno 2022)
e confermato dinanzi al medesimo ufficiale dello stato civile in data
02/03/2022. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati figlie ormai economicamente autosufficienti.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
B) nulla per il rispettivo loro mantenimento;
C) nulla per il mantenimento delle figlie e poiché Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 16/01/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
19/03/2025).
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
17/03/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
2 R.G.V.G. 206/2025
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 206/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 16/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 12/02/1983 tra (LE), Parte_2
01/08/1959) e (Castrignano Del Capo (LE), CP_1
22/09/1963) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 62, parte II, serie A, anno;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio dell'11/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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