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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 73/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
Contro
(C.F ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Paolo Panzieri (C.F. ) APPELLATA C.F._3
avverso l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del Tribunale di Siena Pubblicata il 29.12.2022
n. 887/22 R.G.
CONCLUSIONI
In data 25.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125- bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia alla corte di Appello di Firenze Ecc.ma, contrariis rejectis, per le causali ed i motivi sopra esposti respingere l'appello spiegato da Parte_1 perché inammissibile, improponibile, improcedibile, irricevibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'impugnata
Ordinanza. Vittoria di spese e competenze di causa e condanna ex art. 96 ultimo comma c.p.c. per lite temeraria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex 702 ter c.p.c. pubblicata il 29.12.2022 n. 887/22 R.G. il
Tribunale di Siena ha così deciso: “Rigetta il ricorso perché infondato per quanto in motivazione e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite liquidate in complessivi €.
5.537,11, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge;
visto
l'art. 96 c.p.c. ed il comportamento tenuto condanna il ricorrente, per quanto in motivazione, al pagamento in favore della parte resistente della somma di €.
5.537,11 a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria;
visto l'art. 88
c.p.c. dispone la trasmissione degli atti di causa al Presidente del Tribunale, come in motivazione specificato, per le valutazioni ed i provvedimenti ritenuti opportuni”.
Tale ordinanza è stata emessa sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di carta revolving m-
[...] honey card di Consumit S.p.a. (poi per Controparte_1 omessa stipula del contratto in forma scritta, con riserva di proporre domanda di ripetizione in separato giudizio.
Si era costituita contestando le domande Controparte_1 del ricorrente chiedendone il rigetto perché inammissibili, improponibili, improcedibili, irricevibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite e condanna ex art.96 ultimo comma c.p.c. per lite temeraria.
La causa era stata istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito solo Parte_1
o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte Parte_1
Contr di Appello (di seguito solo o anche Controparte_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB.
Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
2) Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 88, 91, 92 e
96 cpc.
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio ha contestato, perché ritenute infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 25.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato per come di seguito motivato.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo motivo di gravame (Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB. Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie) è infondata.
L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la non avrebbe consegnato il contratto a seguito della richiesta di CP_1 documentazione ex art. 119 TUB, essendo la contrattualistica allegata alla pec di riscontro, prodotta in giudizio dalla incompatibile con le condizioni CP_1 applicate al finanziamento in esame;
infatti, a pagina n. 3 del file “richiesta m'honey”, si evincerebbe che le condizioni contrattuali, non sottoscritte, farebbero riferimento ad un rapporto sorto antecedentemente al 2006, di cui si sarebbe effettuato un secondo aggiornamento, mentre il rapporto oggetto del giudizio sarebbe sorto ad aprile 2006; il TAN indicato nel documento di sintesi prodotto da esso appellante sarebbe differente dal TAN indicato nel documento di sintesi prodotto dalla banca. Deduce, inoltre, che in primo grado, nelle note di trattazione e nella conclusionale del 28.7.2022, sarebbe stata eccepita la non conformità della contrattualistica prodotta dalla rispetto CP_1 agli originali e comunque rispetto a quella relativa al finanziamento censurato di nullità, sicché sarebbe stato onere della stessa produrre le copie CP_1 cartacee della contrattualistica, al fine di verificarne la conformità rispetto al finanziamento oggetto di giudizio, la corrispondenza del contratto prodotto rispetto a quello impugnato;
ne conseguirebbe la nullità del contratto o in via subordinata delle clausole contrattuali relative ad interessi, spese e commissioni.
Contr contesta l'assunto avversario, affermando che nelle note scritte e nelle note conclusionali del giudizio di primo grado l'appellante non avrebbe mai disconosciuto le proprie sottoscrizioni, né i documenti da essa prodotti;
avrebbe sostenuto per la prima volta in appello che tale documentazione si riferisse ad un'altra carta di credito, ma esisterebbe un unico rapporto tra il e la ex Consumit;
l'aggiornamento n. 2 del 1.1.2006 del documento Parte_1 di sintesi sarebbe semplicemente il modello adottato nei contratti stipulati nell'anno 2006; l'estratto conto, prodotto tardivamente in violazione dell'art. 345 c.p.c., dimostrerebbe soltanto l'adeguamento nel febbraio del 2021 del tasso di interesse originariamente pattuito, ricondotto entro soglia al 1,400%.
L'APPELLATA eccepisce inoltre l'inammissibilità della nuova domanda, introdotta solo in appello, in via subordinata, di nullità delle clausole relative agli interessi, spese e commissioni, da rigettare anche per carenza dell'interesse ad agire. Il Tribunale ha ritenuto che “Gli assunti del ricorrente sono smentiti per tabulas dalla documentazione depositata dalla resistente. In primo luogo è stato CP_1 depositato il contratto, debitamente sottoscritto dal ricorrente, con sottoscrizione non disconosciuta, ed un'attenta lettura di tutto il documento 4 di parte resistente evidenzia non solo la sottoscrizione, ma che sono stati indicate ed accettate le modalità di restituzione (con rata mensile di €. 120 su fido di 3.000,00 euro), è indicato il TAEG, specificato che si tratta di carta credit revolving, il tasso di interessi applicato ed anche le commissioni applicate. Non solo, ma è stata anche depositata la pec con cui la ha CP_1 prontamente risposto alla richiesta ex art. 119 tub producendo il contratto, le informazioni, anche per le azioni a tutela del cliente e gli organi competenti a decidere in merito, per legge dovute, la presa in carico della richiesta e la lettera accompagnatoria, la pec è del 19.08.2021 a fronte di una richiesta del
24.06.2021, quindi entro i termini di legge e tempestiva. In allegato al contratto, sottoscritto dal ricorrente, il ha sottoscritto anche il Parte_1 documento che attesta la consegna al medesimo del documento di informativa allegato al contratto (v. pag. 2 doc 4 di parte resistente), che è il documento di cui alla pag. 3 del doc. 4 di parte resistente. Le eccezioni di parte ricorrente oltre ad essere smentite per tabulas appaiono infondate, inconsistenti e pretestuose e devono essere integralmente rigettate e reiette.”
Contr Tanto premesso, preliminarmente si rileva la fondatezza dell'eccezione di di tardività ed inammissibilità della produzione, effettuata solo in sede di gravame, dell'estratto conto, denominato documento di sintesi, datato
23.2.2021 e quindi di data anteriore all'introduzione del giudizio avvenuta nel
2022; conseguentemente non vengono esaminate le allegazioni basate sul Contr raffronto tra detto documento ed il documento di sintesi prodotto da
In primo luogo, è necessario evidenziare che nel ricorso introduttivo del giudizio erano stati specificatamente allegati: la totale mancanza di forma scritta ex 117, comma primo TUB ed il mancato riscontro da parte della banca dell'istanza ex 119 TUB (vedi ricorso ex 702 bis c.p.c.: “Il detto contratto di finanziamento non è stato stipulato in forma scritta. L'Intermediario, infatti, a seguito di specifica richiesta di documentazione del 24.4.21 (cfr. reclamo, all. 2), non ha fornito alcun concreto riscontro […] Ai sensi dell'art. 117, comma 1,
TUB, “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”).
Tali allegazioni sono state smentite dalla produzione in giudizio da parte della convenuta della pec di riscontro alla richiesta ex 119 TUB con CP_1 trasmissione della richiesta di attivazione della carta debitamente sottoscritta
(sottoscrizioni non disconosciute), indicazione delle condizioni contrattuali e rinvio per il resto al documento di sintesi che la parte richiedente dava atto di aver ricevuto
Quanto all'onere della prova gravante sulla questa Corte ha già avuto CP_1 modo di affermare, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità (v. fra le altre Cass. n. 32210/2024) che nei rapporti cui è applicabile l'art.119 TUB l'onere della prova grava sul cliente che agisce in giudizio (v. Corte App. FI n. 688/2025), ribadendo che “in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex
117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istanza ex 119 TUB oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente “non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”; il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso”.
Nel ricorso introduttivo ha indicato la data del 28.4.2006 di stipula Parte_1 del contratto e la data del 24.4.2021 della richiesta di copia della documentazione;
il termine decennale è quindi ampiamente decorso senza interruzioni e la non era tenuta a conservare il documento. CP_1
La Banca, comunque, nel costituirsi in giudizio in primo grado, come esposto, ha prodotto la corrispondenza intercorsa, evidenziando di avere inviato in data
19.8.2021 il modulo di richiesta della m'honey card sottoscritto dal cliente e di avere invitato il cliente, in data 19.7.2021, a rivolgersi per la consegna di ogni eventuale ulteriore documentazione all'intermediario convenzionato
[...]
il quale aveva materialmente all'epoca seguito il cliente e Controparte_3 curato la consegna della carta.
Riguardo l'asserita non riferibilità del documento prodotto dalla CP_1 contenente la dicitura “Aggiornamento n. 2 del 1.1.2006”, al contratto oggetto del giudizio stipulato nell'aprile 2006, appare verosimile la spiegazione fornita dalla secondo cui gli intermediari finanziari aggiornano periodicamente CP_1 la propria modulistica e sottopongono alla clientela il modello in vigore;
conseguentemente quella dicitura non indica che il documento si riferisce ad un rapporto già in essere al 1.1.2006, ma soltanto che il modello utilizzato, del documento in cui sono riportate in sintesi le principali clausole contrattuali ed economiche riguardanti l'apertura di una linea di credito ad uso rotativo, utilizzabile tramite carta di credito denominata M'honey Card, è quello aggiornato n. 2 del 2006.
Quanto all'eccepita mancanza di sottoscrizione del documento di sintesi, si rileva che il contraente (pag. 1 Modulo di richiesta M'Honey card) ha firmato la dichiarazione di aver ricevuto, prima della stipula, l'avviso “principali norme di trasparenza” ed il “foglio informativo” e di essersi avvalso della facoltà di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula, comprensivo del documento di sintesi, di avere ricevuto e contestualmente trattenuto una copia integralmente compilata della richiesta, fronte-retro, comprensiva del documento di sintesi.
La sottoscrizione del modulo di richiesta della carta di credito, delle clausole contrattuali specificamente richiamate e delle suindicate dichiarazioni di ricezione della documentazione integrale ivi compreso il documento di sintesi, appare idonea ad integrare la forma scritta del richiamato documento di sintesi.
Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
La domanda subordinata di nullità parziale, contestata da parte appellata per tardività e mancanza di interesse ad agire, è da ritenere assorbita in quanto si basa sulle medesime allegazioni poste a fondamento della domanda principale, che sono state rigettate.
La seconda censura all'ordinanza impugnata (Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 88, 91, 92 e 96 cpc) è fondata.
Parte appellante sostiene che la liquidazione delle spese di lite effettuata dal
Tribunale sarebbe spropositata rispetto al valore della lite, all'attività processuale effettivamente svolta ed alle questioni giuridiche trattate, sarebbe erronea la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, essendo indimostrato il danno patito a seguito dell'introduzione del giudizio promosso dal e tenuto conto del fatto che la controparte è un Istituto Parte_1 bancario;
il provvedimento ex art. 88 cpc sarebbe errato attesa la fondatezza dell'azione promossa ed in ogni caso perché non sarebbero ravvisabili comportamenti sleali e disonesti.
Contr eccepisce l'infondatezza dell'assunto avversario.
Il Tribunale ha ritenuto che “il ricorrente ha agito nonostante la consapevolezza dell'infondatezza e l'assenza di prova delle sue asserzioni”, “le uniche doglianze che la parte ritiene di introdurre nel procedimento sono relative a vizi formali dell'atto che si assume nullo manifestamente infondate e generiche, ma oltretutto smentite per tabulas, addebitando alla parte resistente un comportamento di inerzia e mancata collaborazione, non solo non tenuto, ma smentito dalla documentazione versata in atti, ponendo in essere un atteggiamento processuale ai limiti della frode processuale. Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c. così come ritualmente richiesto dalla resistente sin dall'atto introduttivo. Tale condanna serve anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti […]” e “Il comportamento processuale tenuto dal difensore, consistente in asserzioni del tutto mendaci e smentite da documentazione in atti, a parere della scrivente costituisce una palese violazione degli obblighi di lealtà e probità cui il legale è tenuto […].”
Si osserva la riguardo che la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. esige sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, ravvisabile nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. Sez.Un. 20/04/2018, n. 9912; Cass. 18/1/2010 n. 654;
Cass. Sez. Un. 11/12/2007 n. 25831; Corte App. Firenze n. 688/2025).
Il Collegio ritiene che non sia ravvisabile mala fede o colpa grave nel comportamento processuale di parte attrice, né la violazione dei doveri di lealtà e probità. Le allegazioni contenute nell'atto di appello hanno infatti evidenziato alcune situazioni di incertezza oggettiva riguardanti la produzione documentale avversaria, per risolvere le quali è stato necessario ricorrere in giudizio.
Nel merito la liquidazione delle spese di primo grado appare eccessiva rispetto allo scaglione di riferimento ed alla complessità; appare congrua la liquidazione in complessivi euro 3.910,00 (domanda di mero accertamento di nullità; valore indeterminabile, complessità bassa: fase di studio € 850,00; fase introduttiva €
650,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 950,00; fase decisionale €
1.460,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
La sentenza va pertanto riformata sul punto.
Considerata la particolarità della vicenda quale in precedenza esposta, la qualità delle parti e la parziale fondatezza dell'appello, le spese del presente grado di giudizio possono invece interamente compensarsi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nr. 887/2022 del
[...]
Tribunale di Siena, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione;
- in parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina la condanna alle spese del giudizio di primo grado nel minor importo di € 3.910,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con esclusione della condanna ex art. 96 c.p.c. - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello
Firenze, camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 73/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ruocco (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
Contro
(C.F ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Paolo Panzieri (C.F. ) APPELLATA C.F._3
avverso l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del Tribunale di Siena Pubblicata il 29.12.2022
n. 887/22 R.G.
CONCLUSIONI
In data 25.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dare atto che il contratto bancario per cui è causa è nullo ovvero, in via subordinata, sono nulle le clausole relative agli interessi, spese e commissioni, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125- bis, comma 9, del TUB ovvero all'art. 2033 cc, come meglio specificato in narrativa. b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Per la parte appellata:
“Piaccia alla corte di Appello di Firenze Ecc.ma, contrariis rejectis, per le causali ed i motivi sopra esposti respingere l'appello spiegato da Parte_1 perché inammissibile, improponibile, improcedibile, irricevibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente l'impugnata
Ordinanza. Vittoria di spese e competenze di causa e condanna ex art. 96 ultimo comma c.p.c. per lite temeraria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex 702 ter c.p.c. pubblicata il 29.12.2022 n. 887/22 R.G. il
Tribunale di Siena ha così deciso: “Rigetta il ricorso perché infondato per quanto in motivazione e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite liquidate in complessivi €.
5.537,11, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge;
visto
l'art. 96 c.p.c. ed il comportamento tenuto condanna il ricorrente, per quanto in motivazione, al pagamento in favore della parte resistente della somma di €.
5.537,11 a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria;
visto l'art. 88
c.p.c. dispone la trasmissione degli atti di causa al Presidente del Tribunale, come in motivazione specificato, per le valutazioni ed i provvedimenti ritenuti opportuni”.
Tale ordinanza è stata emessa sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di carta revolving m-
[...] honey card di Consumit S.p.a. (poi per Controparte_1 omessa stipula del contratto in forma scritta, con riserva di proporre domanda di ripetizione in separato giudizio.
Si era costituita contestando le domande Controparte_1 del ricorrente chiedendone il rigetto perché inammissibili, improponibili, improcedibili, irricevibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite e condanna ex art.96 ultimo comma c.p.c. per lite temeraria.
La causa era stata istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito solo Parte_1
o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte Parte_1
Contr di Appello (di seguito solo o anche Controparte_1
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB.
Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
2) Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 88, 91, 92 e
96 cpc.
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio ha contestato, perché ritenute infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 25.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è parzialmente fondato per come di seguito motivato.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo motivo di gravame (Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB. Omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie) è infondata.
L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, la non avrebbe consegnato il contratto a seguito della richiesta di CP_1 documentazione ex art. 119 TUB, essendo la contrattualistica allegata alla pec di riscontro, prodotta in giudizio dalla incompatibile con le condizioni CP_1 applicate al finanziamento in esame;
infatti, a pagina n. 3 del file “richiesta m'honey”, si evincerebbe che le condizioni contrattuali, non sottoscritte, farebbero riferimento ad un rapporto sorto antecedentemente al 2006, di cui si sarebbe effettuato un secondo aggiornamento, mentre il rapporto oggetto del giudizio sarebbe sorto ad aprile 2006; il TAN indicato nel documento di sintesi prodotto da esso appellante sarebbe differente dal TAN indicato nel documento di sintesi prodotto dalla banca. Deduce, inoltre, che in primo grado, nelle note di trattazione e nella conclusionale del 28.7.2022, sarebbe stata eccepita la non conformità della contrattualistica prodotta dalla rispetto CP_1 agli originali e comunque rispetto a quella relativa al finanziamento censurato di nullità, sicché sarebbe stato onere della stessa produrre le copie CP_1 cartacee della contrattualistica, al fine di verificarne la conformità rispetto al finanziamento oggetto di giudizio, la corrispondenza del contratto prodotto rispetto a quello impugnato;
ne conseguirebbe la nullità del contratto o in via subordinata delle clausole contrattuali relative ad interessi, spese e commissioni.
Contr contesta l'assunto avversario, affermando che nelle note scritte e nelle note conclusionali del giudizio di primo grado l'appellante non avrebbe mai disconosciuto le proprie sottoscrizioni, né i documenti da essa prodotti;
avrebbe sostenuto per la prima volta in appello che tale documentazione si riferisse ad un'altra carta di credito, ma esisterebbe un unico rapporto tra il e la ex Consumit;
l'aggiornamento n. 2 del 1.1.2006 del documento Parte_1 di sintesi sarebbe semplicemente il modello adottato nei contratti stipulati nell'anno 2006; l'estratto conto, prodotto tardivamente in violazione dell'art. 345 c.p.c., dimostrerebbe soltanto l'adeguamento nel febbraio del 2021 del tasso di interesse originariamente pattuito, ricondotto entro soglia al 1,400%.
L'APPELLATA eccepisce inoltre l'inammissibilità della nuova domanda, introdotta solo in appello, in via subordinata, di nullità delle clausole relative agli interessi, spese e commissioni, da rigettare anche per carenza dell'interesse ad agire. Il Tribunale ha ritenuto che “Gli assunti del ricorrente sono smentiti per tabulas dalla documentazione depositata dalla resistente. In primo luogo è stato CP_1 depositato il contratto, debitamente sottoscritto dal ricorrente, con sottoscrizione non disconosciuta, ed un'attenta lettura di tutto il documento 4 di parte resistente evidenzia non solo la sottoscrizione, ma che sono stati indicate ed accettate le modalità di restituzione (con rata mensile di €. 120 su fido di 3.000,00 euro), è indicato il TAEG, specificato che si tratta di carta credit revolving, il tasso di interessi applicato ed anche le commissioni applicate. Non solo, ma è stata anche depositata la pec con cui la ha CP_1 prontamente risposto alla richiesta ex art. 119 tub producendo il contratto, le informazioni, anche per le azioni a tutela del cliente e gli organi competenti a decidere in merito, per legge dovute, la presa in carico della richiesta e la lettera accompagnatoria, la pec è del 19.08.2021 a fronte di una richiesta del
24.06.2021, quindi entro i termini di legge e tempestiva. In allegato al contratto, sottoscritto dal ricorrente, il ha sottoscritto anche il Parte_1 documento che attesta la consegna al medesimo del documento di informativa allegato al contratto (v. pag. 2 doc 4 di parte resistente), che è il documento di cui alla pag. 3 del doc. 4 di parte resistente. Le eccezioni di parte ricorrente oltre ad essere smentite per tabulas appaiono infondate, inconsistenti e pretestuose e devono essere integralmente rigettate e reiette.”
Contr Tanto premesso, preliminarmente si rileva la fondatezza dell'eccezione di di tardività ed inammissibilità della produzione, effettuata solo in sede di gravame, dell'estratto conto, denominato documento di sintesi, datato
23.2.2021 e quindi di data anteriore all'introduzione del giudizio avvenuta nel
2022; conseguentemente non vengono esaminate le allegazioni basate sul Contr raffronto tra detto documento ed il documento di sintesi prodotto da
In primo luogo, è necessario evidenziare che nel ricorso introduttivo del giudizio erano stati specificatamente allegati: la totale mancanza di forma scritta ex 117, comma primo TUB ed il mancato riscontro da parte della banca dell'istanza ex 119 TUB (vedi ricorso ex 702 bis c.p.c.: “Il detto contratto di finanziamento non è stato stipulato in forma scritta. L'Intermediario, infatti, a seguito di specifica richiesta di documentazione del 24.4.21 (cfr. reclamo, all. 2), non ha fornito alcun concreto riscontro […] Ai sensi dell'art. 117, comma 1,
TUB, “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”).
Tali allegazioni sono state smentite dalla produzione in giudizio da parte della convenuta della pec di riscontro alla richiesta ex 119 TUB con CP_1 trasmissione della richiesta di attivazione della carta debitamente sottoscritta
(sottoscrizioni non disconosciute), indicazione delle condizioni contrattuali e rinvio per il resto al documento di sintesi che la parte richiedente dava atto di aver ricevuto
Quanto all'onere della prova gravante sulla questa Corte ha già avuto CP_1 modo di affermare, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità (v. fra le altre Cass. n. 32210/2024) che nei rapporti cui è applicabile l'art.119 TUB l'onere della prova grava sul cliente che agisce in giudizio (v. Corte App. FI n. 688/2025), ribadendo che “in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex
117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istanza ex 119 TUB oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente “non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio”; il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente ed in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso”.
Nel ricorso introduttivo ha indicato la data del 28.4.2006 di stipula Parte_1 del contratto e la data del 24.4.2021 della richiesta di copia della documentazione;
il termine decennale è quindi ampiamente decorso senza interruzioni e la non era tenuta a conservare il documento. CP_1
La Banca, comunque, nel costituirsi in giudizio in primo grado, come esposto, ha prodotto la corrispondenza intercorsa, evidenziando di avere inviato in data
19.8.2021 il modulo di richiesta della m'honey card sottoscritto dal cliente e di avere invitato il cliente, in data 19.7.2021, a rivolgersi per la consegna di ogni eventuale ulteriore documentazione all'intermediario convenzionato
[...]
il quale aveva materialmente all'epoca seguito il cliente e Controparte_3 curato la consegna della carta.
Riguardo l'asserita non riferibilità del documento prodotto dalla CP_1 contenente la dicitura “Aggiornamento n. 2 del 1.1.2006”, al contratto oggetto del giudizio stipulato nell'aprile 2006, appare verosimile la spiegazione fornita dalla secondo cui gli intermediari finanziari aggiornano periodicamente CP_1 la propria modulistica e sottopongono alla clientela il modello in vigore;
conseguentemente quella dicitura non indica che il documento si riferisce ad un rapporto già in essere al 1.1.2006, ma soltanto che il modello utilizzato, del documento in cui sono riportate in sintesi le principali clausole contrattuali ed economiche riguardanti l'apertura di una linea di credito ad uso rotativo, utilizzabile tramite carta di credito denominata M'honey Card, è quello aggiornato n. 2 del 2006.
Quanto all'eccepita mancanza di sottoscrizione del documento di sintesi, si rileva che il contraente (pag. 1 Modulo di richiesta M'Honey card) ha firmato la dichiarazione di aver ricevuto, prima della stipula, l'avviso “principali norme di trasparenza” ed il “foglio informativo” e di essersi avvalso della facoltà di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula, comprensivo del documento di sintesi, di avere ricevuto e contestualmente trattenuto una copia integralmente compilata della richiesta, fronte-retro, comprensiva del documento di sintesi.
La sottoscrizione del modulo di richiesta della carta di credito, delle clausole contrattuali specificamente richiamate e delle suindicate dichiarazioni di ricezione della documentazione integrale ivi compreso il documento di sintesi, appare idonea ad integrare la forma scritta del richiamato documento di sintesi.
Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
La domanda subordinata di nullità parziale, contestata da parte appellata per tardività e mancanza di interesse ad agire, è da ritenere assorbita in quanto si basa sulle medesime allegazioni poste a fondamento della domanda principale, che sono state rigettate.
La seconda censura all'ordinanza impugnata (Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 88, 91, 92 e 96 cpc) è fondata.
Parte appellante sostiene che la liquidazione delle spese di lite effettuata dal
Tribunale sarebbe spropositata rispetto al valore della lite, all'attività processuale effettivamente svolta ed alle questioni giuridiche trattate, sarebbe erronea la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, essendo indimostrato il danno patito a seguito dell'introduzione del giudizio promosso dal e tenuto conto del fatto che la controparte è un Istituto Parte_1 bancario;
il provvedimento ex art. 88 cpc sarebbe errato attesa la fondatezza dell'azione promossa ed in ogni caso perché non sarebbero ravvisabili comportamenti sleali e disonesti.
Contr eccepisce l'infondatezza dell'assunto avversario.
Il Tribunale ha ritenuto che “il ricorrente ha agito nonostante la consapevolezza dell'infondatezza e l'assenza di prova delle sue asserzioni”, “le uniche doglianze che la parte ritiene di introdurre nel procedimento sono relative a vizi formali dell'atto che si assume nullo manifestamente infondate e generiche, ma oltretutto smentite per tabulas, addebitando alla parte resistente un comportamento di inerzia e mancata collaborazione, non solo non tenuto, ma smentito dalla documentazione versata in atti, ponendo in essere un atteggiamento processuale ai limiti della frode processuale. Tale condotta processuale merita di essere opportunamente sanzionata ex art. 96 c.p.c. così come ritualmente richiesto dalla resistente sin dall'atto introduttivo. Tale condanna serve anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti […]” e “Il comportamento processuale tenuto dal difensore, consistente in asserzioni del tutto mendaci e smentite da documentazione in atti, a parere della scrivente costituisce una palese violazione degli obblighi di lealtà e probità cui il legale è tenuto […].”
Si osserva la riguardo che la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. esige sul piano soggettivo la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, ravvisabile nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. Sez.Un. 20/04/2018, n. 9912; Cass. 18/1/2010 n. 654;
Cass. Sez. Un. 11/12/2007 n. 25831; Corte App. Firenze n. 688/2025).
Il Collegio ritiene che non sia ravvisabile mala fede o colpa grave nel comportamento processuale di parte attrice, né la violazione dei doveri di lealtà e probità. Le allegazioni contenute nell'atto di appello hanno infatti evidenziato alcune situazioni di incertezza oggettiva riguardanti la produzione documentale avversaria, per risolvere le quali è stato necessario ricorrere in giudizio.
Nel merito la liquidazione delle spese di primo grado appare eccessiva rispetto allo scaglione di riferimento ed alla complessità; appare congrua la liquidazione in complessivi euro 3.910,00 (domanda di mero accertamento di nullità; valore indeterminabile, complessità bassa: fase di studio € 850,00; fase introduttiva €
650,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 950,00; fase decisionale €
1.460,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
La sentenza va pertanto riformata sul punto.
Considerata la particolarità della vicenda quale in precedenza esposta, la qualità delle parti e la parziale fondatezza dell'appello, le spese del presente grado di giudizio possono invece interamente compensarsi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. nr. 887/2022 del
[...]
Tribunale di Siena, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione;
- in parziale riforma della sentenza impugnata ridetermina la condanna alle spese del giudizio di primo grado nel minor importo di € 3.910,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, con esclusione della condanna ex art. 96 c.p.c. - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello
Firenze, camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.