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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/10/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 605/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
07/10/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 605 del R.G. per l'anno 2021
- avente ad oggetto: Revoca Reddito di Cittadinanza promossa
Da
, con l'avv. Giuseppe Oppedisano Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Cinzia Lolli CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 06/03/2021 adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di “dichiarare illegittima e ingiusta la revoca del reddito di cittadinanza, di cui alla domanda n.2019-1914794, nonché illegittimo il silenzio della resistente sulla richiesta di ripristino e conseguentemente accertare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione del reddito di cittadinanza, e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere i ratei maturati
e non riscossi, a far data dal maggio 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.; dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, illegittimo e ingiusto il rigetto della domanda di reddito di cittadinanza n.2020-3719946 e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente i ratei maturati e non riscossi, a far data dal dicembre 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi del giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario.
2. L' , costituitosi in giudizio deduceva che a seguito di verifiche disposte dal CP_1
Nucleo Operativo Guardia di Finanza di Locri, era stata accertata la seguente ipotesi sanzionatoria: “Art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019 (convertito nella Legge n. 26 del 28 marzo 2019) – Atti diretti all'indebita percezione del RDC, che comporta la revoca del reddito di cittadinanza (Art. 7, commi 3 e 4, D.L. n. 4/2019”). Pertanto, concludeva nel rigetto della domanda.
3. A seguito del predetto accertamento, nei confronti del signor Parte_1 veniva avviato procedimento penale. In data data 10.11.2020, il Tribunale di Locri comunicava l'archiviazione del suddetto procedimento, ai sensi degli artt. 408 ss.
c.p.p.;
La domanda è fondata ed il ricorso va accolto.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28.03.2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il Reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda
e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
Per quanto di interesse, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7 del D.L. cit., a norma del quale “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. … comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. … quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l'Ente ha disposto la revoca del sussidio per “false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, in particolare, come emerge dalla relazione allegata dalla parte resistente, la prestazione
è stata sospesa in quanto il ricorrente avrebbe omesso di dichiarare la proprietà di un autoveicolo: il veicolo FIAT PANDA 1000 (non più in possesso da un decennio).
Dalla documentazione agli atti è emerso che pertanto non sussisteva alcun motivo per la revoca del beneficio, data la veridicità delle dichiarazioni rese possedendo i requisiti reddituali per potere usufruire del beneficio del reddito di cittadinanza Il ricorrente, infatti, documentava che in seguito ad accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sottoposto ad un procedimento penale innanzi al Tribunale di Locri avente r.g.n.r.
1258/2020, per il reato di cui all'art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 convertito nella Legge 26 del 2019, perché al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, in violazione dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 3 comma 11 del medesimo D.L., ometteva di riportare di essere proprietario del suddetto autoveicolo, veniva disposta l'archiviazione in data 10/11/2020, perché “il fatto non costituisce reato”.
In forza della predetta sentenza viene pertanto meno il presupposto che aveva indotto l alla revoca del beneficio per i periodi sopra riportati. CP_1
Pertanto, il ricorrente ha adeguatamente offerto la prova del possesso dei requisiti legittimanti il diritto al ripristino del reddito di cittadinanza, revocato, in difetto di altre contestazioni, come emerge dalla relazione in atti, soltanto in virtù dell'omessa dichiarazione della proprietà del summenzionato autoveicolo che, però, secondo quanto emerge dalle visure del pra, non rientrano nelle previsioni di cui all'art. 2 della
Legge 28 marzo 2019 n 26 e, dunque, non determinano il venir meno dei presupposti legittimanti il mantenimento del reddito di cittadinanza.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la irripetibilità delle somme richieste in restituzione nonché conseguentemente va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo ancora spettante con conseguente condanna dell'Ente alla corresponsione della prestazione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dal signor , disattesa ogni contraria istanza, così Parte_1 provvede:
-Accerta e dichiara che il sig. ha diritto alla percezione del reddito di Parte_1 cittadinanza relativamente al periodo maggio – dicembre 2020 e, per l'effetto, condanna l a riammettere il ricorrente, relativamente al periodo maggio – CP_1 dicembre 2020, ad usufruire del reddito di cittadinanza, da erogarsi nella misura di legge e a corrispondere i ratei arretrati, oltre interessi;
- Condanna l alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.300,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 08/10/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
07/10/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 605 del R.G. per l'anno 2021
- avente ad oggetto: Revoca Reddito di Cittadinanza promossa
Da
, con l'avv. Giuseppe Oppedisano Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Cinzia Lolli CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 06/03/2021 adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di “dichiarare illegittima e ingiusta la revoca del reddito di cittadinanza, di cui alla domanda n.2019-1914794, nonché illegittimo il silenzio della resistente sulla richiesta di ripristino e conseguentemente accertare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione del reddito di cittadinanza, e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere i ratei maturati
e non riscossi, a far data dal maggio 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.; dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, illegittimo e ingiusto il rigetto della domanda di reddito di cittadinanza n.2020-3719946 e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente i ratei maturati e non riscossi, a far data dal dicembre 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, nonché condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi del giudizio da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario.
2. L' , costituitosi in giudizio deduceva che a seguito di verifiche disposte dal CP_1
Nucleo Operativo Guardia di Finanza di Locri, era stata accertata la seguente ipotesi sanzionatoria: “Art. 7, comma 1, D.L. n. 4/2019 (convertito nella Legge n. 26 del 28 marzo 2019) – Atti diretti all'indebita percezione del RDC, che comporta la revoca del reddito di cittadinanza (Art. 7, commi 3 e 4, D.L. n. 4/2019”). Pertanto, concludeva nel rigetto della domanda.
3. A seguito del predetto accertamento, nei confronti del signor Parte_1 veniva avviato procedimento penale. In data data 10.11.2020, il Tribunale di Locri comunicava l'archiviazione del suddetto procedimento, ai sensi degli artt. 408 ss.
c.p.p.;
La domanda è fondata ed il ricorso va accolto.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28.03.2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il Reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda
e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
Per quanto di interesse, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7 del D.L. cit., a norma del quale “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. … comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. … quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l'Ente ha disposto la revoca del sussidio per “false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, in particolare, come emerge dalla relazione allegata dalla parte resistente, la prestazione
è stata sospesa in quanto il ricorrente avrebbe omesso di dichiarare la proprietà di un autoveicolo: il veicolo FIAT PANDA 1000 (non più in possesso da un decennio).
Dalla documentazione agli atti è emerso che pertanto non sussisteva alcun motivo per la revoca del beneficio, data la veridicità delle dichiarazioni rese possedendo i requisiti reddituali per potere usufruire del beneficio del reddito di cittadinanza Il ricorrente, infatti, documentava che in seguito ad accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sottoposto ad un procedimento penale innanzi al Tribunale di Locri avente r.g.n.r.
1258/2020, per il reato di cui all'art. 7 comma 1 D.L. 4/2019 convertito nella Legge 26 del 2019, perché al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, in violazione dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 3 comma 11 del medesimo D.L., ometteva di riportare di essere proprietario del suddetto autoveicolo, veniva disposta l'archiviazione in data 10/11/2020, perché “il fatto non costituisce reato”.
In forza della predetta sentenza viene pertanto meno il presupposto che aveva indotto l alla revoca del beneficio per i periodi sopra riportati. CP_1
Pertanto, il ricorrente ha adeguatamente offerto la prova del possesso dei requisiti legittimanti il diritto al ripristino del reddito di cittadinanza, revocato, in difetto di altre contestazioni, come emerge dalla relazione in atti, soltanto in virtù dell'omessa dichiarazione della proprietà del summenzionato autoveicolo che, però, secondo quanto emerge dalle visure del pra, non rientrano nelle previsioni di cui all'art. 2 della
Legge 28 marzo 2019 n 26 e, dunque, non determinano il venir meno dei presupposti legittimanti il mantenimento del reddito di cittadinanza.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la irripetibilità delle somme richieste in restituzione nonché conseguentemente va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza per il periodo ancora spettante con conseguente condanna dell'Ente alla corresponsione della prestazione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dal signor , disattesa ogni contraria istanza, così Parte_1 provvede:
-Accerta e dichiara che il sig. ha diritto alla percezione del reddito di Parte_1 cittadinanza relativamente al periodo maggio – dicembre 2020 e, per l'effetto, condanna l a riammettere il ricorrente, relativamente al periodo maggio – CP_1 dicembre 2020, ad usufruire del reddito di cittadinanza, da erogarsi nella misura di legge e a corrispondere i ratei arretrati, oltre interessi;
- Condanna l alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.300,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 08/10/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo