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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/07/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2815 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_1 Parte_5 Parte_6 elettivamente domiciliati in VIA MARCONI, n. 7 PALERMO presso lo studio dell'avv.
ZUMMO DANIELE, che li rappresenta e difende per mandati in atti
PARTI OPPONENTI
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI SPA elettivamente domiciliata in VIA GEN. PRESTISIMONE N.
17 presso lo studio dell'avv. VINCENZO LA GRUA, che la rappresenta e difende in via disgiunta con l'avv. LORENZO SCOFONE
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Pagina 1 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 933/2020, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 24.08.2020, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 94.849,67
oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di HDI Assicurazioni s.p.a..
Gli attori, a sostegno dell'opposizione, evidenziavano:
-che la ditta era destinataria dell'anticipazione concessa a titolo di Parte_1
aiuto al consumo da parte di , giusto Controparte_2
decreto n. 70-58-0-510 del 17.07.2015 per l'importo € 86.226,97; CP_1
-che, a garanzia dell'obbligo di restituzione del beneficio, la ditta stipulava una ZA
fideiussoria ( n. 497404018 ) con la HDI Assicurazioni spa per la somma di € 94.849,67;
- che, tutti gli obblighi e oneri facenti capo al contraente in dipendenza della garanzia erano stati assunti in via solidale dai Sigg.ri , Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_1
e e;
Parte_5 Pt_6
Pa
-che in data 12/10/2017 la ditta beneficiaria comunicava all' di Palermo
Pt_ l'impossibilità a rilasciare la domanda di saldo finale, per problemi tecnici legati al;
-che ciononostante, in data 29/01/2018 la ditta riceveva un avvio procedimento di archiviazione con la motivazione “non ha rispettato i termini delle attività” ;
-che in data 21/02/2018 la ditta richiedeva la sospensione del provvedimento di archiviazione, in quanto le cause non erano imputabili alla stessa, in ragione delle difficoltà riscontrate nell'invio della domanda a far data dal 12.10.2017;
-che in data 28/09/2018 l'UIA chiedeva di rilasciare ed inoltrare la domanda di saldo finale nonostante la richiesta di sospensione e le problematiche esposte;
- che in data 17/04/2019 la ditta riceveva la nota di avvio del procedimento di revoca, con la motivazione che:“ La ditta non ha rispettato il termine ultimo di esecuzione delle attività fissato per il 10/09/2017 e la relativa presentazione domanda di saldo finale entro il 12/10/2017 a seguito di concessione della II proroga DDS n. 2268 del
03/08/2017”;
Pagina 2 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile - che in data 30.05.2019, la Regione Sicilia con nota prot. N. 06599 richiedeva la restituzione della somma di € 94.849,67;
-che, a seguito di escussione della garanzia da parte della beneficiaria in data CP_1
31/01/2020, la HDI ASS.NI in virtù della garanzia prestata aveva liquidato in favore della richiedente l'importo assicurato di € 94.849,67.
- che la compagnia assicuratrice aveva, quindi, proposto il ricorso monitorio richiedendo la condanna di essa società opponente e dei condebitori solidali al pagamento della predetta somma, esercitando l'azione di rivalsa prevista dall'art. 13 delle condizioni contrattuali.
Ciò premesso nei fatti, gli opponenti eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione passiva per non aver parte opposta agito nei confronti del presunto debitore principale prima che nei confronti dei coobbligati;
deducevano l'improcedibilità,
inammissibilità, nonché nullità, illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo per inesistenza e/o infondatezza e/o illegittimità della richiesta di escussione da parte di e del consequenziale erroneo e/o illegittimo pagamento da parte dell'HDI nonché CP_1
per l'assenza dei requisiti ex artt. 633 e 634 cpc;
eccepivano, oltre, la tardiva escussione della ZA da parte della . Chiedevano, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione CP_1
e la revoca del decreto ingiuntivo, domandando contestualmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di al fine dial fine di restituire le somme illegittimamente richieste CP_1
e/o al fine essere tenuti indenni dal pagamento di qualsiasi somma a qualsiasi titolo e causa nei confronti dell'HDI Assicurazioni spa.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni HDI ASS.NI, rilevando:- di aver informato l'assicurata della richiesta di pagamento della somma dalla società erogatrice del contributo, procedendo quindi al pagamento dovuto;
-che la somma prestata andasse comunque corrisposta, in considerazione della tipologia di garanzia prestata “a prima richiesta e senza eccezioni”.
Invocava, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto
Pagina 3 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile ingiuntivo, con il favore delle spese processuali. Avanzava in subordine, domanda riconvenzionale trasversale verso la terza chiamata , chiedendo -in ipotesi CP_1
dell'accoglimento dell'opposizione- la restituzione alla Compagnia della somma di €
94.849,67, oltre interessi legali, per i motivi esposti dagli attori con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e/o comunque ex art. 2033 c.c..
Con decreto di differimento udienza del11.11.2020 l'allora G.I. dott.ssa autorizzava Per_1
la chiamata di onerando parte opponente alla chiamata in causa del terzo, nel CP_1
rispetto dei termini minimi a comparire.
All'udienza del 20.05.2021 veniva assegnato termine ad HDI per la notifica della riconvenzionale ad CP_1
Il10.11.2021, all'esito di trattazione cartolare, il precedente giudicante (dott.ssa ) Per_1
dichiarava la contumacia di e rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del CP_1
decreto ingiuntivo opposto;
assegnando termine per l'introduzione della mediazione, il cui verbale negativo veniva prodotto agli atti.
Mutato il giudicante nella persona del giudice scrivente (assegnataria del fascicolo a far data dal 06.05.2022) venivano concessi i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. .
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2023 ritenuta la causa, di natura eminentemente documentale, matura per la decisione rinviava, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di . CP_1
Va poi esaminata l'eccezione sollevata dagli opponenti i quali hanno chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di , Parte_2 Pt_3 Pt_4
e e quali coobligati, assumendo che la Compagnia Parte_1 Parte_5 Pt_6
assicurativa opposta “... avrebbe dovuto preventivamente e previamente proporre azione
Pagina 4 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile nei confronti del presunto debitore principale, ovvero la
[...]
.” (cfr. pag 3 atto di citazione). Parte_1
L'eccezione non merita accoglimento poichè, come risulta dall' “Allegato Per
Dichiarazione Di Coobbligazione” alla ZA , è stata espressamente prevista una
“pattuizione speciale" in virtù della quale i coobligati in argomento avevano assunto “gli obblighi ed oneri tutti che incombono al Contraente in dipendenza della ZA indicata”.
Ragion per cui la HDI ha legittimamente agito, in virtù di tale previsione contrattuale,
nei confronti del debitore principale e dei coobbligati.
3. Merito della lite.
Orbene, venendo all'esame del merito della controversia va evidenziato che il contratto della cui esecuzione si controverte deve ritenersi sussumibile nello schema contrattuale del contratto autonomo di garanzia, alla luce della disposizione negoziale contenuta nell'art. 6 della ZA in questione (doc. n. 1 in fasc. monitorio di parte opposta) che espressamente prevede che il pagamento richiesto da venga effettuato dalla HDI “...a CP_1
prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o CP_1
da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento di premi, spese, commissioni ed interessi, o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente”.
Sussiste, dunque, l'elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia,
identificato dalla giurisprudenza di legittimità nell'assenza di accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale, secondo una relazione di autonomia che le parti debbono aver posto allorché risulti esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola di cui all'art.1945 cod. civ.,
compresa l'estinzione del rapporto (per un caso analogo al presente cf. Cass. Sez. 1,
Pagina 5 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Sentenza n. 903 del 17/01/2008 e si v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3257 del
14/02/2007).
Caratteristica precipua di tale figura negoziale, dunque, è proprio l'assenza di collegamento con l'obbligazione principale, che rende inopponibili le eccezioni basate su tale ultimo rapporto.
Inoltre l'art. 8 recita: “Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni – La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile e di quanto contemplato agli artt.1955 e1957 codice civile, volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 -1247 c.c. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti d .” CP_1
La HDI ha dunque pagato a richiesta dell' in adesione al regolamento CP_1
contrattuale, esercitando poi il proprio diritto di rivalsa sia sulla ditta che sui coobbligati.
Né, nel caso di specie, risulta meritevole di accoglimento la exceptio doli generalis seu praesentis, dovendosi pur sempre evidenziare che, per giurisprudenza pacifica, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (cf. Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 15216 del 12/09/2012).
E neppure coglie nel segno l'eccezione di tardiva escussione della ZA da parte della
, per la quale era previsto un rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi a partire CP_1
dalla scadenza del 10.09.2017, fino a 4 semestralità di cui all'art. 2 C.G.G. (vds. art. 2
condizioni generali della ZA), dunque 10.09.2019.
Pagina 6 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Così stando le cose, avendo l' formulato la richiesta di escussione della ZA in CP_1
data 06/06/2019, non è incorsa in alcuna decadenza.
Ad ogni modo tale eccezione è smentita dalla stessa nota di con cui si richiama la CP_1
precedente nota di del 25/09/2017 “che interrompe i termini di scadenza della CP_1
garanzia in questione” .
Le considerazioni sin qui brevemente svolte appaiono, dunque, di per sé sole sufficienti a determinare il rigetto dell'opposizione proposta.
Va, poi, evidenziata l'infondatezza della domanda spiegata dagli opponenti verso la terza chiamata.
Invero, gli eventi allegati dagli opponenti non risultano di per sé soli dirimenti, dacchè
la sola circostanza di aver proposto un'istanza di riesame – la quale implica l'attivazione di un procedimento dalle tempistiche dagli esiti non scontati nè prevedibili- in assenza della prova dell'intervenuto accoglimento della stessa, non può assumere rilievo probatorio tale da confortare la fondatezza della domanda.
D'altronde gli stessi opponenti hanno dichiarato in citazione “Con prot. N. 00685 del
22/01/2020 (doc. 10) è stato richiesto da parte della opponente il riesame di tutta la documentazione inerente la domanda avanzata dalla ditta istante innanzi ad altra commissione diversa da quella che ha emesso i provvedimenti contestati. Provvedimento
che è ancora al vaglio dell'ufficio preposto anche a causa dell'emergenza sanitaria in corso, circostanza che ha costretto la ditta a ripresentare una reitera del riesame.”.
Né evidentemente può accogliersi la domanda trasversale (subordinata) proposta dall'opposta, sia in ragione del rigetto della riconvenzionale degli opponenti, sia perché
l'unico titolo eventualmente legittimante la restituzione delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto potrebbe consistere nella ripetizione di indebito, la quale, tuttavia, non preesiste rispetto al pagamento delle somme richieste, ma ne è la diretta conseguenza, e rappresenta, pertanto, non un obbligo di garanzia preesistente, ma un diritto eventualmente conseguente al pagamento.
Pagina 7 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
4.Spese di lite.
Nei rapporti tra gli opponenti e la compagnia opposta costituita le spese di lite seguono la soccombenza sicché la parte opponente va condannata ex art. 91 cpc al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo.
Nei confronti di , rimasta contumace, nulla va risposto sulle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
933/2020 di questo Tribunale;
-rigetta le ulteriori domande proposte dagli opponenti nei confronti della terza chiamata;
CP_1
-rigetta la domanda riconvenzionale trasversale proposta da HDI ASSICURAZIONI SPA nei confronti di;
CP_1
- condanna gli opponenti, in solido, a rifondere in favore di HDI ASSICURAZIONI SPA le spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi professionali oltre iva e c.p.a. come per legge dovuti e spese generali al 15%.
Così deciso in Termini Imerese il 26/07/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 8 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2815 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_1 Parte_5 Parte_6 elettivamente domiciliati in VIA MARCONI, n. 7 PALERMO presso lo studio dell'avv.
ZUMMO DANIELE, che li rappresenta e difende per mandati in atti
PARTI OPPONENTI
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI SPA elettivamente domiciliata in VIA GEN. PRESTISIMONE N.
17 presso lo studio dell'avv. VINCENZO LA GRUA, che la rappresenta e difende in via disgiunta con l'avv. LORENZO SCOFONE
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Pagina 1 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 933/2020, emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 24.08.2020, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 94.849,67
oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di HDI Assicurazioni s.p.a..
Gli attori, a sostegno dell'opposizione, evidenziavano:
-che la ditta era destinataria dell'anticipazione concessa a titolo di Parte_1
aiuto al consumo da parte di , giusto Controparte_2
decreto n. 70-58-0-510 del 17.07.2015 per l'importo € 86.226,97; CP_1
-che, a garanzia dell'obbligo di restituzione del beneficio, la ditta stipulava una ZA
fideiussoria ( n. 497404018 ) con la HDI Assicurazioni spa per la somma di € 94.849,67;
- che, tutti gli obblighi e oneri facenti capo al contraente in dipendenza della garanzia erano stati assunti in via solidale dai Sigg.ri , Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_1
e e;
Parte_5 Pt_6
Pa
-che in data 12/10/2017 la ditta beneficiaria comunicava all' di Palermo
Pt_ l'impossibilità a rilasciare la domanda di saldo finale, per problemi tecnici legati al;
-che ciononostante, in data 29/01/2018 la ditta riceveva un avvio procedimento di archiviazione con la motivazione “non ha rispettato i termini delle attività” ;
-che in data 21/02/2018 la ditta richiedeva la sospensione del provvedimento di archiviazione, in quanto le cause non erano imputabili alla stessa, in ragione delle difficoltà riscontrate nell'invio della domanda a far data dal 12.10.2017;
-che in data 28/09/2018 l'UIA chiedeva di rilasciare ed inoltrare la domanda di saldo finale nonostante la richiesta di sospensione e le problematiche esposte;
- che in data 17/04/2019 la ditta riceveva la nota di avvio del procedimento di revoca, con la motivazione che:“ La ditta non ha rispettato il termine ultimo di esecuzione delle attività fissato per il 10/09/2017 e la relativa presentazione domanda di saldo finale entro il 12/10/2017 a seguito di concessione della II proroga DDS n. 2268 del
03/08/2017”;
Pagina 2 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile - che in data 30.05.2019, la Regione Sicilia con nota prot. N. 06599 richiedeva la restituzione della somma di € 94.849,67;
-che, a seguito di escussione della garanzia da parte della beneficiaria in data CP_1
31/01/2020, la HDI ASS.NI in virtù della garanzia prestata aveva liquidato in favore della richiedente l'importo assicurato di € 94.849,67.
- che la compagnia assicuratrice aveva, quindi, proposto il ricorso monitorio richiedendo la condanna di essa società opponente e dei condebitori solidali al pagamento della predetta somma, esercitando l'azione di rivalsa prevista dall'art. 13 delle condizioni contrattuali.
Ciò premesso nei fatti, gli opponenti eccepivano preliminarmente il difetto di legittimazione passiva per non aver parte opposta agito nei confronti del presunto debitore principale prima che nei confronti dei coobbligati;
deducevano l'improcedibilità,
inammissibilità, nonché nullità, illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo per inesistenza e/o infondatezza e/o illegittimità della richiesta di escussione da parte di e del consequenziale erroneo e/o illegittimo pagamento da parte dell'HDI nonché CP_1
per l'assenza dei requisiti ex artt. 633 e 634 cpc;
eccepivano, oltre, la tardiva escussione della ZA da parte della . Chiedevano, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione CP_1
e la revoca del decreto ingiuntivo, domandando contestualmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di al fine dial fine di restituire le somme illegittimamente richieste CP_1
e/o al fine essere tenuti indenni dal pagamento di qualsiasi somma a qualsiasi titolo e causa nei confronti dell'HDI Assicurazioni spa.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la compagnia di assicurazioni HDI ASS.NI, rilevando:- di aver informato l'assicurata della richiesta di pagamento della somma dalla società erogatrice del contributo, procedendo quindi al pagamento dovuto;
-che la somma prestata andasse comunque corrisposta, in considerazione della tipologia di garanzia prestata “a prima richiesta e senza eccezioni”.
Invocava, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto
Pagina 3 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile ingiuntivo, con il favore delle spese processuali. Avanzava in subordine, domanda riconvenzionale trasversale verso la terza chiamata , chiedendo -in ipotesi CP_1
dell'accoglimento dell'opposizione- la restituzione alla Compagnia della somma di €
94.849,67, oltre interessi legali, per i motivi esposti dagli attori con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e/o comunque ex art. 2033 c.c..
Con decreto di differimento udienza del11.11.2020 l'allora G.I. dott.ssa autorizzava Per_1
la chiamata di onerando parte opponente alla chiamata in causa del terzo, nel CP_1
rispetto dei termini minimi a comparire.
All'udienza del 20.05.2021 veniva assegnato termine ad HDI per la notifica della riconvenzionale ad CP_1
Il10.11.2021, all'esito di trattazione cartolare, il precedente giudicante (dott.ssa ) Per_1
dichiarava la contumacia di e rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del CP_1
decreto ingiuntivo opposto;
assegnando termine per l'introduzione della mediazione, il cui verbale negativo veniva prodotto agli atti.
Mutato il giudicante nella persona del giudice scrivente (assegnataria del fascicolo a far data dal 06.05.2022) venivano concessi i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. .
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2023 ritenuta la causa, di natura eminentemente documentale, matura per la decisione rinviava, per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Questioni preliminari e/o pregiudiziali
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di . CP_1
Va poi esaminata l'eccezione sollevata dagli opponenti i quali hanno chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di , Parte_2 Pt_3 Pt_4
e e quali coobligati, assumendo che la Compagnia Parte_1 Parte_5 Pt_6
assicurativa opposta “... avrebbe dovuto preventivamente e previamente proporre azione
Pagina 4 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile nei confronti del presunto debitore principale, ovvero la
[...]
.” (cfr. pag 3 atto di citazione). Parte_1
L'eccezione non merita accoglimento poichè, come risulta dall' “Allegato Per
Dichiarazione Di Coobbligazione” alla ZA , è stata espressamente prevista una
“pattuizione speciale" in virtù della quale i coobligati in argomento avevano assunto “gli obblighi ed oneri tutti che incombono al Contraente in dipendenza della ZA indicata”.
Ragion per cui la HDI ha legittimamente agito, in virtù di tale previsione contrattuale,
nei confronti del debitore principale e dei coobbligati.
3. Merito della lite.
Orbene, venendo all'esame del merito della controversia va evidenziato che il contratto della cui esecuzione si controverte deve ritenersi sussumibile nello schema contrattuale del contratto autonomo di garanzia, alla luce della disposizione negoziale contenuta nell'art. 6 della ZA in questione (doc. n. 1 in fasc. monitorio di parte opposta) che espressamente prevede che il pagamento richiesto da venga effettuato dalla HDI “...a CP_1
prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o CP_1
da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento di premi, spese, commissioni ed interessi, o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente”.
Sussiste, dunque, l'elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia,
identificato dalla giurisprudenza di legittimità nell'assenza di accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale, secondo una relazione di autonomia che le parti debbono aver posto allorché risulti esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola di cui all'art.1945 cod. civ.,
compresa l'estinzione del rapporto (per un caso analogo al presente cf. Cass. Sez. 1,
Pagina 5 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Sentenza n. 903 del 17/01/2008 e si v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3257 del
14/02/2007).
Caratteristica precipua di tale figura negoziale, dunque, è proprio l'assenza di collegamento con l'obbligazione principale, che rende inopponibili le eccezioni basate su tale ultimo rapporto.
Inoltre l'art. 8 recita: “Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni – La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile e di quanto contemplato agli artt.1955 e1957 codice civile, volendo ed intendendo il Fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 -1247 c.c. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti d .” CP_1
La HDI ha dunque pagato a richiesta dell' in adesione al regolamento CP_1
contrattuale, esercitando poi il proprio diritto di rivalsa sia sulla ditta che sui coobbligati.
Né, nel caso di specie, risulta meritevole di accoglimento la exceptio doli generalis seu praesentis, dovendosi pur sempre evidenziare che, per giurisprudenza pacifica, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (cf. Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 15216 del 12/09/2012).
E neppure coglie nel segno l'eccezione di tardiva escussione della ZA da parte della
, per la quale era previsto un rinnovo automatico di sei mesi in sei mesi a partire CP_1
dalla scadenza del 10.09.2017, fino a 4 semestralità di cui all'art. 2 C.G.G. (vds. art. 2
condizioni generali della ZA), dunque 10.09.2019.
Pagina 6 di 8 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Così stando le cose, avendo l' formulato la richiesta di escussione della ZA in CP_1
data 06/06/2019, non è incorsa in alcuna decadenza.
Ad ogni modo tale eccezione è smentita dalla stessa nota di con cui si richiama la CP_1
precedente nota di del 25/09/2017 “che interrompe i termini di scadenza della CP_1
garanzia in questione” .
Le considerazioni sin qui brevemente svolte appaiono, dunque, di per sé sole sufficienti a determinare il rigetto dell'opposizione proposta.
Va, poi, evidenziata l'infondatezza della domanda spiegata dagli opponenti verso la terza chiamata.
Invero, gli eventi allegati dagli opponenti non risultano di per sé soli dirimenti, dacchè
la sola circostanza di aver proposto un'istanza di riesame – la quale implica l'attivazione di un procedimento dalle tempistiche dagli esiti non scontati nè prevedibili- in assenza della prova dell'intervenuto accoglimento della stessa, non può assumere rilievo probatorio tale da confortare la fondatezza della domanda.
D'altronde gli stessi opponenti hanno dichiarato in citazione “Con prot. N. 00685 del
22/01/2020 (doc. 10) è stato richiesto da parte della opponente il riesame di tutta la documentazione inerente la domanda avanzata dalla ditta istante innanzi ad altra commissione diversa da quella che ha emesso i provvedimenti contestati. Provvedimento
che è ancora al vaglio dell'ufficio preposto anche a causa dell'emergenza sanitaria in corso, circostanza che ha costretto la ditta a ripresentare una reitera del riesame.”.
Né evidentemente può accogliersi la domanda trasversale (subordinata) proposta dall'opposta, sia in ragione del rigetto della riconvenzionale degli opponenti, sia perché
l'unico titolo eventualmente legittimante la restituzione delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto potrebbe consistere nella ripetizione di indebito, la quale, tuttavia, non preesiste rispetto al pagamento delle somme richieste, ma ne è la diretta conseguenza, e rappresenta, pertanto, non un obbligo di garanzia preesistente, ma un diritto eventualmente conseguente al pagamento.
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4.Spese di lite.
Nei rapporti tra gli opponenti e la compagnia opposta costituita le spese di lite seguono la soccombenza sicché la parte opponente va condannata ex art. 91 cpc al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo.
Nei confronti di , rimasta contumace, nulla va risposto sulle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
933/2020 di questo Tribunale;
-rigetta le ulteriori domande proposte dagli opponenti nei confronti della terza chiamata;
CP_1
-rigetta la domanda riconvenzionale trasversale proposta da HDI ASSICURAZIONI SPA nei confronti di;
CP_1
- condanna gli opponenti, in solido, a rifondere in favore di HDI ASSICURAZIONI SPA le spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi professionali oltre iva e c.p.a. come per legge dovuti e spese generali al 15%.
Così deciso in Termini Imerese il 26/07/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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