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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/12/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2405/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2405/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Tibaldi n. 47 e
Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Tibaldi n. 47; entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Edoardo Rossi (Cf. ) e C.F._3
(Cf. ) del Foro di Torino, ed elettiva lo Parte_3 C.F._4 studio dei suindicati legali sito in Torino, Corso Vittorio NU II n. 160, giusta procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 21/11/2024” Collegio del 10.12.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale […] alle seguenti condizioni:
“1 - Il figlio minore NU viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna;
2 - per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del minore;
3 - il padre terrà con sé il figlio NU, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con i turni lavorativi della madre, con le seguenti modalità:
- durante la settimana, due pomeriggi dalle ore 17.00 con pernotto e riaccompagnamento a scuola (in difetto presso l'abitazione materna alle ore 8.00);
- due week end al mese, dalle 9.00 del sabato mattina al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (in difetto alle ore 8.00 presso l'abitazione materna); se, però, la madre non riuscisse - esclusivamente per problemi lavorativi - a tenere con sé il minore, il padre lo terrà anche nel fine settimana di spettanza materna;
- vacanze estive: NU trascorrerà due settimane con ciascun genitore, da concordare tra le parti in base alla turnazione della madre entro il 31 marzo di ogni anno. In difetto di accordo, deciderà la mamma. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno dieci giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con il minore;
- vacanze invernali: ad anni alterni, un anno il 24 ed il 31 dicembre e l'anno successivo il 25 dicembre ed il 1° gennaio e cosi di seguito (Natale 2025 con mamma);
- vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni (Pasqua 2026 con papà);
- altre festività e ponti: (ad. es. 8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio ecc.) ad anni alterni;
4 - il sig. si allontanerà dalla casa coniugale, spostando la residenza entro il termine perentorio di trenta Parte_2 giorni dall ella sentenza
5 - il signor corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese ed a decorrere Parte_2 Parte_1 dal mese di lla casa coniugale - a tit mantenimento dei figlio NU (minorenne) - la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00). Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat. Ciascun genitore provvederà al mantenimento di (maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente) per il tempo Per_1 in cui lo avrà con sé;
6 - le parti si impegnano, fin d'ora, ad aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio NU da aprile 2026, allorché sarà terminato il finanziamento contratto dal signor con IT e ciò indipendentemente da Pt_2 altri eventuali finanziamenti nel frattempo dallo stesso richiesti;
7 - i genitori concorreranno in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per entrambi i figli, così come dettagliatamente individuate dal protocollo d'intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine Avvocati di Ivrea del 24 giugno 2016 al cui contenuto si rinvia e che va, pertanto, considerato parte integrante delle presenti condizioni. Le parti - in deroga al protocollo - suddivideranno anche le spese relative al vestiario per i figli NU ed Per_1
8 - l'assegno unico per il figlio NU verrà richiesto e trattenuto interamente dalla sig.ra anche con Parte_1 riferimento ad eventuali arretrati;
9 - i coniugi concordano che la sig.ra avrà la gestione esclusiva del libretto postale intestato ad NU su cui è Pt_1 accreditata l'indennità di frequenza;
10 - le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale verranno corrisposte al 50% da ciascun coniuge;
11 - le detrazioni fiscali relative all'acquisto di un box di nuova costruzione (successivamente alienato) e sito in Gassino Torinese, strada Foratella n. 37 che dovranno essere ancora percepite, verranno suddivise al 50% tra le parti;
12 - il signor si impegna al pagamento integrale del finanziamento contratto con la BCC di cui la moglie è Parte_2 coobbligata;
13 - i sigg.ri e si concedono reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o di ogni altro Parte_1 Parte_2 documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minore;
14 - i sigg.ri e si obbligano a comunicarsi per scritto, entro il termine perentorio di trenta Parte_1 Parte_2 giorni, eventuali cambiamenti di residenza o domicilio. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 Pt_2
hanno contratto matrimonio concordatario a Torino in data 18/10/1998, atto registrato nei
[...] gli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 1220, Parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 1998) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione sono nati i figli Persona_2
(13/02/2003) ed (03/10/2013).
[...] Persona_3
Come riportato, data l'incompatibilità di carattere e l'impossibilità di ricostruire l'unione familiare, i signori e hanno deciso di separarsi consensualmente. Le parti hanno inoltre Parte_1 Parte_2 dichiarato di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e;
Parte_1 Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 10.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2405/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Tibaldi n. 47 e
Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Tibaldi n. 47; entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Edoardo Rossi (Cf. ) e C.F._3
(Cf. ) del Foro di Torino, ed elettiva lo Parte_3 C.F._4 studio dei suindicati legali sito in Torino, Corso Vittorio NU II n. 160, giusta procura in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 21/11/2024” Collegio del 10.12.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale […] alle seguenti condizioni:
“1 - Il figlio minore NU viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna;
2 - per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale durante i periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione, salute verranno - invece - assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del minore;
3 - il padre terrà con sé il figlio NU, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con i turni lavorativi della madre, con le seguenti modalità:
- durante la settimana, due pomeriggi dalle ore 17.00 con pernotto e riaccompagnamento a scuola (in difetto presso l'abitazione materna alle ore 8.00);
- due week end al mese, dalle 9.00 del sabato mattina al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (in difetto alle ore 8.00 presso l'abitazione materna); se, però, la madre non riuscisse - esclusivamente per problemi lavorativi - a tenere con sé il minore, il padre lo terrà anche nel fine settimana di spettanza materna;
- vacanze estive: NU trascorrerà due settimane con ciascun genitore, da concordare tra le parti in base alla turnazione della madre entro il 31 marzo di ogni anno. In difetto di accordo, deciderà la mamma. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, almeno dieci giorni prima della partenza, la data di inizio ed il luogo di destinazione del proprio periodo di vacanza estiva con il minore;
- vacanze invernali: ad anni alterni, un anno il 24 ed il 31 dicembre e l'anno successivo il 25 dicembre ed il 1° gennaio e cosi di seguito (Natale 2025 con mamma);
- vacanze pasquali: il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo ad anni alterni (Pasqua 2026 con papà);
- altre festività e ponti: (ad. es. 8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio ecc.) ad anni alterni;
4 - il sig. si allontanerà dalla casa coniugale, spostando la residenza entro il termine perentorio di trenta Parte_2 giorni dall ella sentenza
5 - il signor corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese ed a decorrere Parte_2 Parte_1 dal mese di lla casa coniugale - a tit mantenimento dei figlio NU (minorenne) - la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00). Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat. Ciascun genitore provvederà al mantenimento di (maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente) per il tempo Per_1 in cui lo avrà con sé;
6 - le parti si impegnano, fin d'ora, ad aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio NU da aprile 2026, allorché sarà terminato il finanziamento contratto dal signor con IT e ciò indipendentemente da Pt_2 altri eventuali finanziamenti nel frattempo dallo stesso richiesti;
7 - i genitori concorreranno in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per entrambi i figli, così come dettagliatamente individuate dal protocollo d'intesa tra Magistrati e Consiglio dell'Ordine Avvocati di Ivrea del 24 giugno 2016 al cui contenuto si rinvia e che va, pertanto, considerato parte integrante delle presenti condizioni. Le parti - in deroga al protocollo - suddivideranno anche le spese relative al vestiario per i figli NU ed Per_1
8 - l'assegno unico per il figlio NU verrà richiesto e trattenuto interamente dalla sig.ra anche con Parte_1 riferimento ad eventuali arretrati;
9 - i coniugi concordano che la sig.ra avrà la gestione esclusiva del libretto postale intestato ad NU su cui è Pt_1 accreditata l'indennità di frequenza;
10 - le rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale verranno corrisposte al 50% da ciascun coniuge;
11 - le detrazioni fiscali relative all'acquisto di un box di nuova costruzione (successivamente alienato) e sito in Gassino Torinese, strada Foratella n. 37 che dovranno essere ancora percepite, verranno suddivise al 50% tra le parti;
12 - il signor si impegna al pagamento integrale del finanziamento contratto con la BCC di cui la moglie è Parte_2 coobbligata;
13 - i sigg.ri e si concedono reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o di ogni altro Parte_1 Parte_2 documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minore;
14 - i sigg.ri e si obbligano a comunicarsi per scritto, entro il termine perentorio di trenta Parte_1 Parte_2 giorni, eventuali cambiamenti di residenza o domicilio. Spese del giudizio integralmente compensate tra le parti”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 Pt_2
hanno contratto matrimonio concordatario a Torino in data 18/10/1998, atto registrato nei
[...] gli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 1220, Parte II, Serie A, Uff. 1, Anno 1998) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione sono nati i figli Persona_2
(13/02/2003) ed (03/10/2013).
[...] Persona_3
Come riportato, data l'incompatibilità di carattere e l'impossibilità di ricostruire l'unione familiare, i signori e hanno deciso di separarsi consensualmente. Le parti hanno inoltre Parte_1 Parte_2 dichiarato di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e;
Parte_1 Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 10.12.2025
IL PRESIDENTE rel. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.