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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1677/2025 R.C.F., promossa con ricorso depositato il 25.6.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Maria Poniz
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Maria Biancareddu
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
NE
INTERVENUTO
1 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
1) accertata la ricorrenza dei requisiti di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data data 29.11.1980 a Sesto al Reghena tra i signori
[...]
e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative CP_1 Parte_1
annotazioni.
2) nulla per assegni di mantenimento per i figli essendo entrambi maggiorenni ed autosufficienti.
3) Nulla per assegni di divorzio reciproci essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
4) I coniugi confermano quanto previsto al punto 3) dell'accordo di separazione mediante negoziazione assistita ovvero che il signor , per le causali già indicate nell'accordo, si Parte_1
impegna a trasferire, entro il 30 novembre 2025 alla signora l'intero diritto di Controparte_1
usufrutto degli immobili siti in LI SA censiti al Catasto fabbricati del Comune di
LI SA al F. 53 M. 278 sub 3, via Casa Bianca, piano T-1, cat. A/2 cl.4, vani 8,5, superficie catastale totale mq 166 escluse aree scoperte mq.158 R.C. €856,03 ; F.53 M. 278 sub 4, via Casa Bianca, piano T, cat. C/6 cl 3, consistenza mq. 22, superficie catastale totale mq. 22, R.C.
€53,40. Il signor conferma l'impegno a continuare a pagare, sino all'integrale soddisfo, le Parte_1
residue rate del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto del predetto immobile, impegnandosi a tenere indenne la signora da ogni eventuale pretesa a detto titolo proveniente dalla Controparte_1
Banca Intesa San Paolo in forza dell'ipoteca iscritta sull'immobile ceduto a garanzia del mutuo.
5) Una volta adempiuto quanto previsto al punto 4) delle presenti conclusioni, i coniugi nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione.
6) spese legali compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data
29.11.1980 in Comune di Sesto al Reghena (PN) con che dall'unione erano nati i Controparte_1 figli (30.4.1981) e (30.12.1985), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 indipendenti, e che con accordo di negoziazione assistita di data 22.2.2023, previo nulla osta da parte del P.M., era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, ha chiesto Parte_1 la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni.
Si è costituita in giudizio la quale ha aderito alla domanda di divorzio -pur non Controparte_1 desiderandolo-, affermando che il ricorrente non aveva ancora ottemperato agli accordi patrimoniali contenuti nella separazione.
Alla prima udienza di comparizione davanti al G.I. di data 28.10.2025 le parti hanno chiesto un breve rinvio con udienza a trattazione scritta onde rassegnare conclusioni congiunte.
Alla successiva udienza del 18.11.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto che le parti hanno depositato note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti possono essere integralmente accolte in quanto non ci sono interessi di figli da tutelare.
Spese compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1
in data 29.11.1980 presso il Comune di Sesto al Reghene (PN) alle seguenti Parte_1 condizioni:
1) nulla per assegni di mantenimento per i figli essendo entrambi maggiorenni ed autosufficienti.
2) Nulla per assegni di divorzio reciproci essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
3) Dà atto che i coniugi confermano quanto previsto al punto 3) dell'accordo di separazione mediante negoziazione assistita, ovvero che il signor , per le causali già indicate Parte_1
nell'accordo, si impegna a trasferire, entro il 30 novembre 2025 alla signora Controparte_1
l'intero diritto di usufrutto degli immobili siti in LI SA censiti al Catasto fabbricati del Comune di LI SA al F. 53 M. 278 sub 3, via Casa Bianca, piano T-1, cat. A/2 cl.4, vani 8,5, superficie catastale totale mq 166 escluse aree scoperte mq.158 R.C. €856,03 ; F.53 M.
278 sub 4, via Casa Bianca, piano T, cat. C/6 cl 3, consistenza mq. 22, superficie catastale totale
3 mq. 22, R.C. € 53,40. Dà atto che il signor conferma l'impegno a continuare a pagare, Parte_1
sino all'integrale soddisfo, le residue rate del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto del predetto immobile, impegnandosi a tenere indenne la signora da ogni eventuale pretesa a Controparte_1
detto titolo proveniente dalla Banca Intesa San Paolo in forza dell'ipoteca iscritta sull'immobile ceduto a garanzia del mutuo.
4) Dà atto che una volta adempiuto quanto previsto al punto 3) delle presenti condizioni, i coniugi nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione.
5) spese legali compensate.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto al Reghene (PN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 38, parte seconda, serie A, degli Atti di Matrimonio dell'anno 1980.
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio dd. 18.11.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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