Art. 55.
Per il conseguimento delle finalita' previste dagli articoli 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 17 aprile 1972, n. 161, le regioni istituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi servizi di qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che gia' possiedono affinche' possano integrarsi in un'agricoltura moderna.
La qualificazione professionale dovra', in particolare, tendere, attraverso una formazione complementare sia tecnica che economica, a promuovere la formazione di efficienti ed aggiornati capi di azienda e, piu' generalmente, a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari agricoli.
Per il conseguimento delle finalita' previste dagli articoli 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 17 aprile 1972, n. 161, le regioni istituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi servizi di qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che gia' possiedono affinche' possano integrarsi in un'agricoltura moderna.
La qualificazione professionale dovra', in particolare, tendere, attraverso una formazione complementare sia tecnica che economica, a promuovere la formazione di efficienti ed aggiornati capi di azienda e, piu' generalmente, a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari agricoli.