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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n
Registro generale Appello Lavoro n.102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di IL, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.2901/2024 del Tribunale di
IL ( est.Chirieleison) , e promossa da
(c.f. n. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Giovanna Conti e Marcello
Giustiniani, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in IL, Via Michele
Barozzi,1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. , Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._3 Controparte_4 C.F._4
(C.F. ), , Controparte_5 C.F._5 Controparte_6
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Bordone e Lorenzo Franceschinis ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Bordone in Varese, via Robbioni, 39
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
1 Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado o formulate in udienza, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di IL, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di voler:
1) fissare con decreto l'udienza di discussione della causa;
2) riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di IL n. 2901/2024, pubblicata in data 31 luglio 2024 e non notificata.
Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
PER GLI APPELLATI
1) Rigettare le domande tutte formulate dall'appellante, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
2) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di lite di questo grado di giudizio, oltre a spese generali 15% e oneri fiscali, con distrazione degli stessi ex art.93 c.p.c., a favore degli avvocati Andrea Bordone e Lorenzo Franceschinis, che dichiarano di averli anticipati.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di IL ha condannato Parte_1
a corrispondere euro 1.737,00 in favore di;
euro 18.413,00 in favore CP_1
di ; euro 3.661,00 in favore di;
euro Controparte_2 Controparte_3
11.467,00 in favore di euro 2.475,00 in favore di Controparte_4 CP_5
ed euro 6.405,00 in favore di
[...] Controparte_6
Gli appellati deducevano che la retribuzione corrisposta da Parte_1
durante i giorni di ferie includeva solo gli elementi fissi della retribuzione con esclusione dal calcolo delle ulteriori voci di retribuzione variabile, pur se connesse allo svolgimento della mansione propria del loro profilo professionale di , quali l' “ indennità di Per_1 assenza dalla residenza “ di cui all'art.77, punto 2 CCNL Mobilità Area Attività
Ferroviarie, l' ” indennità di utilizzazione professionale , prevista dall'art.34.8 Contratto
Aziendale FS 2003 e successivamente dall'art.31.5 dei Contratti Aziendali FS 2012 e
2016, l' ” indennità scorta vetture eccedenti” di cui all'art.35, contratto aziendale FS
2003 e successivamente all'art.36.5 CCA 2012 – 2016 , l'indennità “ Provvigioni per vendita di viaggio a bordo treno” prevista dall'art.75 CCNL AF 2003 integrato dall'accordo programmatico del 15.05.2009 e successivamente dall'art.36.5 CCAA 2012
– 2016.
2 Il primo Giudice , richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa
Corte di Appello, ha riportato le fonti nazionali ed europee della disciplina della retribuzione per ferie e ha richiamato la giurisprudenza della CGUE, secondo cui:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro oppure indennità correlate al suo status professionale; rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 13425 del 2019, nel recepire tali principi, ha affermato quindi che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta durante il periodo di ferie annuali fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Il Tribunale ha quindi ritenuto incontestato che la datrice di lavoro abbia incluso l'Indennità di Utilizzazione Professionale limitatamente alla misura fissa di €.4,50 per turno prevista dal Contratto Aziendale per i capitreno, con esclusione della parte variabile, e che non abbia calcolato le altre indennità di cui al ricorso.
Ciò posto, il primo Giudice ha ritenuto che sussista una connaturale correlazione tra le attività di controllo e vendita biglietti e la mansione svolta del capotreno;
evidente è poi il maggior disagio che tali voci intendono compensare.
Il fatto che la maggiore composizione del treno o la vendita dei biglietti sul convoglio siano eventi non continui, non ha alcun rilievo e neppure può influire sulla determinazione delle differenze retributive richieste per il pregresso, dato che il calcolo delle differenze retributive è stato eseguito sulla base delle buste paga di ciascun
3 ricorrente e, quindi, tenendo conto delle sole indennità o provvigioni che la società ha riconosciuto loro per l'effettivo svolgimento della peculiare attività di cui trattasi.
Circa l'ulteriore istituto dell'indennità di assenza dalla residenza, il Tribunale ha osservato che l'espletamento dell'attività di lavoro fuori dalla residenza è connaturale alla prestazione del capotreno, e tale voce va a compensare il particolare disagio di non aver un luogo fisso di lavoro.
Tale indennità è per sé stessa differente dall'indennità di trasferta, che non può essere riconosciuta al personale mobile.
Inoltre, a differenza dell'indennità di trasferta, che è correlata solo all'espletamento del lavoro fuori dalla sede lavorativa ma che può essere comune a differenti attività,
l'indennità di assenza dalla residenza è –per come è stata concepita e definita dalle parti contrattuali- propria e specifica della mansione espletata dai capitreno.
Il primo Giudice ha, quindi, escluso che le indennità in questione abbiano carattere occasionale o di rimborso spese, il che ne conferma il collegamento intrinseco con le ordinarie modalità di svolgimento della mansione di capotreno.
Il Tribunale ha ulteriormente argomentato per rigettare l'eccezione svolta dalla resistente secondo cui la normazione collettiva impugnata determinerebbe solo risultati peggiorativi irrisori e non determinerebbe alcun effetto dissuasivo;
ha osservato che i conteggi proposti dalla resistente paragonano impropriamente, in termini di percentuale, le indennità che dovrebbero incidere sulla sola mensilità delle ferie con l'intera retribuzione annuale.
Il primo Giudice respingeva inoltre l'argomentazione di parte convenuta con la quale aveva sostenuto che per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile dovesse essere utilizzato il divisore 26 in virtù del disposto dell'art. 68, p. 6 del CCNL di settore.
Ai fini del rigetto della questione, rilevava che l'applicazione del divisore convenzionale non può trovar luogo poiché, nel caso di specie, proprio in ragione della ratio sottesa alle questioni di cui qui ci si occupa, deve necessariamente aversi riguardo all'effettiva incidenza delle voci indennitarie sul trattamento retributivo e dunque, all'effettiva attività svolta.
Il Tribunale, riportando la motivazione della sentenza della Corte di Appello di IL n.
376/2019, ha altresì respinto l'eccezione di prescrizione, alla luce dell'entrata in vigore – dal 18/7/12 – della legge n. 92/12, che aveva modificato la tutela reale di cui all'articolo
18 SL, attenuandola in alcune ipotesi, con conseguente sussistenza del metus, idoneo ad
4 ostacolare le azioni giudiziarie in costanza di rapporto anche in capo ai dipendenti di imprese dotate del relativo requisito dimensionale.
Con un primo motivo di gravame l'appellante sostiene l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che «(…) sussiste una nozione europea di
“retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come (…) interpretato dalla corte di giustizia”.
A sostegno della doglianza, richiamata la normativa e i principi di riferimento in materia di ferie e del relativo trattamento retributivo nell'ordinamento comunitario e italiano, unitamente ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla giurisprudenza nazionale in tema di trattamento retributivo dovuto nel periodo di ferie,
deduce che la sentenza gravata non ha preso in considerazione il ruolo, la Parte_1 funzione e l'efficacia della contrattazione collettiva, accogliendo invece una interpretazione errata e parziale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione e non riconoscendo l'assenza di contrasto, in concreto, delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge.
Nell'ambito di tale motivo censura la decisione deducendo che - diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di - le voci e le indennità oggetto di causa (assenza dalla Parte_2
residenza, utilizzazione professionale giornaliera) hanno natura risarcitoria e/o occasionale, essendo le stesse correlate a disagi ovvero a specifiche e straordinarie modalità di esecuzione della prestazione, peraltro oggettivamente non patite dai dipendenti durante la fruizione delle ferie.
Con L'appellante ha osservato che, in definitiva, la viene considerata in importi rilevanti nella retribuzione per ferie, anche attraverso il salario di professionalità, e che, infatti,
l'esclusione della parte variabile dovuta a condotta e chilometraggio è attuata anche per giornate in cui il personale di bordo lavora a tempo pieno in riserva, in disponibilità non attiva, in traghettamento, senza che vi siano mai state contestazioni di sorta.
critica la sentenza anche laddove il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione Parte_1 circa l'insussistenza di alcun effetto dissuasivo riconducibile al parziale riconoscimento dell'indennità in questione durante le ferie, considerata la limitata entità della riduzione retributiva, incidente su base annua per l'esigua percentuale della retribuzione annuale, del tutto inidonea a configurare un effetto dissuasivo, come richiesto dalla giurisprudenza eurounitaria.
In pratica, secondo l'appellante, l'effetto dissuasivo non sussiste, data la percentuale minima della differenza richiesta, in relazione alla retribuzione annuale percepita. Si
5 consideri, inoltre, che nella fattispecie concreta una parte dell'istituto è considerato nella retribuzione feriale.
Secondo l'appellante, insomma, spetterebbe alla controparte provare un'effettiva potenzialità dissuasiva del computo operato dalla società secondo i parametri contrattuali collettivi, e tale prova non è stata fornita.
La decisione di primo grado è stata censurata anche con riguardo al computo del compenso per assenza dalla residenza nelle giornate di ferie, avente, secondo , Parte_1
natura indennitaria.
Quanto alle provvigioni per “vendita titoli di viaggio a bordo treno”, parte appellante ritiene che siano voci non intrinsecamente collegate alla mansione degli Appellati – posto che remunerano “l'extra effort” conseguente ad una attività (quella di vendita e controllo dei biglietti) diversa e ulteriore rispetto alla ordinaria prestazione lavorativa delle
Appellati (consistente, invece, nella gestione e supervisione dei servizi di bordo e nel controllo, durante il viaggio, delle condizioni di sicurezza del treno) – e che sono per di più, per loro natura, anch'esse del tutto occasionali.
Circa l'indennità per scorta vetture eccedenti, l'appellante evidenzia che è da escludere dalla retribuzione feriale in quanto anch'essa volta a risarcire il disagio cui le Appellati sono sottoposte allorquando i treni cui le stesse sono adibite prevedono “carrozze eccedenti” rispetto alla composizione ordinaria del convoglio (il che si traduce, necessariamente, in un maggiore sforzo, dovendo esse eseguire la propria prestazione su un numero maggiore di carrozze); l'indennità in questione rappresenta peraltro una voce solo eventuale e variabile (in quanto dovuta, appunto, solo nelle occasioni in cui l'impegno straordinario è richiesto, e in misura diversa - alla luce dei criteri di calcolo individuati dalla contrattazione collettiva - a seconda dello del tipo di vettura sul quale ci si trova a dover lavorare e a rendere l'extra sforzo).
Ritiene la sentenza errata nella parte in cui, ha omesso ogni motivazione circa il mancato accoglimento dell'eccezione di relativa alla limitazione delle incidenze Parte_1
rivendicate per il solo periodo minimo di ferie retribuite di quattro settimane previsto dalle norme comunitarie e nazionali, equivalenti, nel caso di specie, a venti giorni, essendo l'orario di lavoro degli appellati, a norma dell'articolo 28 punto 1.5 del CCNL, articolato su 5 giorni.
L'appellante insiste anche per la contestazione dei conteggi prodotti dalle appellati in primo grado, ritenendo doversi applicare il disposto dell'art. 68 punto 6 del CCNL in virtù del quale per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile occorre
6 dividerla convenzionalmente per 26, ottenendo quindi valori inferiori a quelli usati da controparte che invece aveva utilizzato, quale divisore, il numero dei giorni effettivi di lavoro in ogni mese preso in considerazione.
Infine, ha lamentato il rigetto della eccezione di prescrizione, Parte_1 ritenendo che l'art. 18 SL, anche a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, abbia comunque conservato plurime ipotesi di tutela reale, a suo avviso idonee ad escludere ogni forma di soggezione psicologica atta ad interrompere o sospendere il decorso del termine estinti.
Con memoria del 04.03.2025 hanno resistito gli appellati difendendo la sentenza, anche alla luce dei precedenti di questa Corte, chiedendo nel merito la conferma della sentenza impugnata e la condanna della società alla refusione delle spese di lite .
All'udienza del 1 luglio 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La questione controversa ha formato oggetto di numerose pronunce di questa Corte territoriale (tra le tante, n. 1470/2021, n. 397/2022, n. 432/2022, n. 812/2022, n.
814/2022) e della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 18160/2023, ha confermato la pronuncia di questa Corte n. 32/2020, che, seppur resa nei confronti di altro operatore ferroviario, può essere richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., trattandosi di fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente.
Con l'anzidetta sentenza è stato affermato quanto segue:
“
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, Persona_2
ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è CP_8
inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore
7 dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed Per_3
anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021
n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del
c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs.
n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo
8 condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art.
288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CP_9
CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von LS p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11
p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si CP_10
rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e
l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza
9 tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso).
Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l' interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di
Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., ben si attaglia alla fattispecie per cui è causa e viene integralmente condivisa da questo
Collegio.
Per contro, gli argomenti spesi da parte appellante non inficiano le conclusioni cui è condivisibilmente pervenuto il Tribunale alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché della pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata.
In particolare, per quanto riguarda l'“indennità di utilizzazione professionale” (IUP),
l'evoluzione dell'istituto nel succedersi dei contratti collettivi e il fatto che l'art. 31 punto
5 dei contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato 2012 e 2016 non escluda totalmente tale voce dalla base di calcolo della retribuzione in periodo feriale
(riconoscendola nell'importo fisso di Euro 4,50) non assumono rilievo dirimente, né consentono di ritenere l'anzidetta previsione collettiva conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva 2003/88 e all'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Infatti, pacifico che l'indennità in discorso sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e
10 giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Tale criterio non può dirsi soddisfatto nel caso di specie, tenuto conto dell'incidenza della
IUP sulla retribuzione mensile delle appellati nei periodi lavorati e del divario tra la stessa e gli importi liquidati a tale titolo in misura fissa nei giorni di ferie (cfr. buste paga prodotte): l'entità del divario appare non trascurabile e in grado di incidere sulla decisione del lavoratore se fruire o meno delle ferie.
È di evidenza che la decurtazione della retribuzione ordinaria cagionata dal godimento delle ferie, ha una indubbia potenzialità dissuasiva a fruire delle stesse, il cui ammontare non si può qualificare come irrisorio o trascurabile, tale da poterne escludere l'effetto disincentivante come sostenuto da parte appellante
Con Deve aggiungersi, che essendo pacifico che la è un istituto retributivo che compensa specifici incomodi connessi alle mansioni prestate dal personale mobile ferroviario, non si giustifica, in base ai principi sopra evidenziati, l'inclusione nella retribuzione feriale solo della quota che compensa l'attività prestata presso l'impianto ed invece l'esclusione della quota (di fatto ben superiore alla prima) che compensa più propriamente l'attività svolta a bordo treno. Il fatto che nelle giornate di ferie venga corrisposta la quota fissa, come se il lavoratore fosse a disposizione in impianto e non nello svolgimento delle mansioni tipiche, rivela proprio che la retribuzione feriale non è calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, anzi è calcolata in modo tale da escludere a priori tale coincidenza.
Nello stesso senso si veda la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13932/24 punto 22 resa nei confronti di che ha affermato che “In base alla medesima Parte_1
ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno, ad avviso del Collegio, disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica
11 del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'”assenza dalla residenza di lavoro”, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate.
Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3
e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Tale è, del resto, il criterio da utilizzare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'individuazione della retribuzione rilevante ai fini per cui è causa.
Sul punto, la Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 13932/2024 resa nei confronti dell'odierna appellante, punto 11.3 ha statuito: “La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la
Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in “diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione”.
Circa l'indennità di scorta per vetture eccedenti (art. 32 CCA gruppo FFSS 2016 ), questa compete al capotreno in relazione alla composizione del convoglio ed è in sostanza una maggiorazione dovuta per la scorta qualora il treno a seconda delle varie tipologie, superi un certo numero di carrozze.
L'eccezione dell'appellante si basa sul carattere sostanzialmente occasionale di tale compenso;
tuttavia, l'esame delle buste paga degli appellati rivela che tale emolumento è presente in tutti i mesi salvo sporadiche eccezioni, ed è pertanto -di fatto- una componente del tutto continuativa della retribuzione.
Sempre la Suprema Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 13932/24, punto 23 ,ha ribadito che “Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione”.
12 Circa la voce retributiva “provvigioni vendita di titoli di viaggio a bordo treno”, l'art.
36, punto 5 del Contratto Collettivo Gruppo FFSS dispone che “In applicazione del punto 2 dell'art. 80 del CCNL Mobilità/Area AF ai lavoratori che, svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni, scoprano irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori, viene riconosciuta una percentuale non inferiore al 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa, ovvero una percentuale non inferiore al 10% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita diretta e indiretta, con le modalità definite a livello aziendale.”
L'appellante in questo caso ha insistito sull'aleatorietà e non continuità dell'emolumento, che non sarebbe correlato direttamente ad una attività normalmente svolta dal capotreno, ma legato al fenomeno dell'evasione tariffaria.
Di contro, gli appellati hanno osservato che il controllo dei biglietti rientra nelle mansioni tipiche del capotreno come previste dalla declaratoria contrattuale e che si tratta comunque di un'indennità corrisposta ai lavoratori in modo assolutamente continuativo.
A tale proposito il Collegio osserva che la terminologia utilizzata, ad un primo esame, potrebbe rimandare ad un compenso in senso lato incentivante, poiché è proporzionato agli importi delle sanzioni per irregolarità e abusi, dipendente sia da un evento sottratto alla volontà delle parti, quale l'evasione tariffaria, sia dall'impegno profuso dal capotreno nel perseguire gli abusi.
Tuttavia, il controllo dei biglietti è un'attività tipica del personale di bordo, prevista espressamente nella declaratoria contrattuale della figura in esame,( cfr. art. 26 del CCNL
2016, che prevede espressamente che il capotreno effettui l'emissione e il controllo dei titoli di viaggio) dal che deriva che il capotreno, una volta constatata l'infrazione, è obbligato a sanzionare il passeggero inadempiente;
in secondo luogo, dall'esame dei prospetti paga delle appellati si rileva che gli importi per tale voce sono presenti in tutti i mesi, e, pertanto, di fatto, costituiscono una componente della retribuzione, destinata a compensare uno speciale aggravio della mansione tipica del capotreno, assolutamente non occasionale, ma continuativa e quantitativamente rilevante nella composizione della retribuzione mensile. Per cui anche tale voce deve rientrare nel computo della retribuzione feriale .
Il motivo di gravame pertanto non coglie nel segno, resistendo la sentenza impugnata alla critica di appello.
Tale è, del resto, il criterio da utilizzare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'individuazione della retribuzione rilevante ai fini per cui è causa.
13 Anche il motivo di gravame con il quale l'appellante principale censura la pronuncia sotto il profilo della correttezza dei conteggi avversari non è meritevole di accoglimento.
Nello specifico l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo presunto (media matematica) relativo alle competenze accessorie, eventualmente spettante anche nelle giornate di ferie, il totale delle indennità percepite in presenza dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL “convenzionalmente per 26” anziché per il divisore 22 come applicato nei conteggi di parte appellata e accolti in sentenza.
L'assunto di on è condivisibile. Parte_1
L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
[13]
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Dalla chiara lettura della norma richiamata, emerge che il divisore 26 invocato dall'appellante si applica solo alle competenze fisse e non a quelle variabili – quali quelle oggetto di causa – che mutano a seconda dell'attività prestata nelle singole giornate lavorative e conseguentemente, ad avviso della Corte, non è utilizzabile per il calcolo delle voci retributive per cui è causa, dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza della GCEU (cfr. sentenza Hein Per_4
punto 37).
14 Quanto, invece, alla questione del limite delle quattro settimane di ferie garantite, osserva il Collegio che la garanzia retributiva per il trattamento economico del dipendente in ferie debba essere assicurata per quattro settimane di calendario, come se fosse stata prestata ordinaria attività lavorativa in detto arco temporale, fermo restando il numero di giornate di ferie fruibili a norma del CCNL di settore.
Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 25 del CCNL, il lavoratore aveva diritto a 20 giorni di ferie per i primi 8 anni di servizio e successivamente a 25 giorni, sicchè l'eccezione di assume rilievo unicamente per gli anni in cui risulta il godimento in misura Parte_1
eccedente ai 20 giorni di ferie annui (corrispondenti a quattro settimane).
Osserva il Collegio che la domanda proposta dai lavoratori con il ricorso di primo grado si fonda sulla allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, ed in buona sostanza lamenta un non esatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società.
La corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale, infatti, pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver correttamente adempiuto.
Per gli anni per i quali risultano goduti oltre 20 giorni di ferie non ha allegato Parte_1
alcuna circostanza atta a specificare la quantità di ferie fruite e quante giornate siano escluse dalla garanzia nel periodo oggetto di causa.
Alla genericità della eccezione, che non chiarisce tale circostanza, tenuto conto che la tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto, ne fruisca negli anni successivi (c.d. trascinamento), senza, che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico, consegue il rigetto della stessa, non avendo indicato Parte_1 anno per anno, sin dall'assunzione, le ferie maturate e quelle godute e così difettando di dimostrare di aver correttamente adempiuto alla sua obbligazione di esatto pagamento della retribuzione feriale.
In assenza di allegazioni volte a illustrare i motivi per cui in taluni anni il lavoratore abbia fruito di un maggior numero di giorni di ferie, se ne deve dedurre che si versi in una ipotesi di trascinamento delle giornate non godute in periodi pregressi.
La tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione, infatti, deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto, ne fruisca negli anni successivi, senza, che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico.
Per tali ragioni il motivo di gravame deve essere respinto.
15 Anche il motivo d'appello con cui censura la sentenza appellata Parte_1 per avere respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalle appellati, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art.18 L. 300/70, come novellato dalla L. 92/2012 non è meritevole di accoglimento.
La correttezza della decisione del primo Giudice è infatti confermata dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide e fa proprio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30957 del 20.10.2022, ha infatti chiarito che
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d. lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. anche Cass. Sez. Lav. 26246/2022).
Le argomentazioni spese da a confutazione di detto principio Parte_1 giurisprudenziale non inducono a un ripensamento nel senso auspicato dall'appellante, tenuto anche conto che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6840/2023 ha affermato, proprio in relazione al tema specifico della censura in esame, che” il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art.
374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi
è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
16 Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione –
l'appello proposto da deve essere respinto, con integrale conferma Parte_1
della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi - considerati il valore della causa, il carattere seriale della controversia, il numero degli appellati e l'assenza di attività istruttoria - vengono liquidati come da dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2901/2024 del Tribunale di IL.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
IL, 01.07.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
17
Registro generale Appello Lavoro n.102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di IL, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.2901/2024 del Tribunale di
IL ( est.Chirieleison) , e promossa da
(c.f. n. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Giovanna Conti e Marcello
Giustiniani, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in IL, Via Michele
Barozzi,1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. , Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._3 Controparte_4 C.F._4
(C.F. ), , Controparte_5 C.F._5 Controparte_6
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Bordone e Lorenzo Franceschinis ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Bordone in Varese, via Robbioni, 39
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
1 Ferme e richiamate tutte le difese, le eccezioni, le domande e le richieste, anche istruttorie, contenute negli atti difensivi di primo grado o formulate in udienza, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello di IL, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria di voler:
1) fissare con decreto l'udienza di discussione della causa;
2) riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale di IL n. 2901/2024, pubblicata in data 31 luglio 2024 e non notificata.
Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.
PER GLI APPELLATI
1) Rigettare le domande tutte formulate dall'appellante, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
2) Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi di lite di questo grado di giudizio, oltre a spese generali 15% e oneri fiscali, con distrazione degli stessi ex art.93 c.p.c., a favore degli avvocati Andrea Bordone e Lorenzo Franceschinis, che dichiarano di averli anticipati.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di IL ha condannato Parte_1
a corrispondere euro 1.737,00 in favore di;
euro 18.413,00 in favore CP_1
di ; euro 3.661,00 in favore di;
euro Controparte_2 Controparte_3
11.467,00 in favore di euro 2.475,00 in favore di Controparte_4 CP_5
ed euro 6.405,00 in favore di
[...] Controparte_6
Gli appellati deducevano che la retribuzione corrisposta da Parte_1
durante i giorni di ferie includeva solo gli elementi fissi della retribuzione con esclusione dal calcolo delle ulteriori voci di retribuzione variabile, pur se connesse allo svolgimento della mansione propria del loro profilo professionale di , quali l' “ indennità di Per_1 assenza dalla residenza “ di cui all'art.77, punto 2 CCNL Mobilità Area Attività
Ferroviarie, l' ” indennità di utilizzazione professionale , prevista dall'art.34.8 Contratto
Aziendale FS 2003 e successivamente dall'art.31.5 dei Contratti Aziendali FS 2012 e
2016, l' ” indennità scorta vetture eccedenti” di cui all'art.35, contratto aziendale FS
2003 e successivamente all'art.36.5 CCA 2012 – 2016 , l'indennità “ Provvigioni per vendita di viaggio a bordo treno” prevista dall'art.75 CCNL AF 2003 integrato dall'accordo programmatico del 15.05.2009 e successivamente dall'art.36.5 CCAA 2012
– 2016.
2 Il primo Giudice , richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa
Corte di Appello, ha riportato le fonti nazionali ed europee della disciplina della retribuzione per ferie e ha richiamato la giurisprudenza della CGUE, secondo cui:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro oppure indennità correlate al suo status professionale; rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 13425 del 2019, nel recepire tali principi, ha affermato quindi che sussiste una nozione europea di retribuzione dovuta durante il periodo di ferie annuali fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Il Tribunale ha quindi ritenuto incontestato che la datrice di lavoro abbia incluso l'Indennità di Utilizzazione Professionale limitatamente alla misura fissa di €.4,50 per turno prevista dal Contratto Aziendale per i capitreno, con esclusione della parte variabile, e che non abbia calcolato le altre indennità di cui al ricorso.
Ciò posto, il primo Giudice ha ritenuto che sussista una connaturale correlazione tra le attività di controllo e vendita biglietti e la mansione svolta del capotreno;
evidente è poi il maggior disagio che tali voci intendono compensare.
Il fatto che la maggiore composizione del treno o la vendita dei biglietti sul convoglio siano eventi non continui, non ha alcun rilievo e neppure può influire sulla determinazione delle differenze retributive richieste per il pregresso, dato che il calcolo delle differenze retributive è stato eseguito sulla base delle buste paga di ciascun
3 ricorrente e, quindi, tenendo conto delle sole indennità o provvigioni che la società ha riconosciuto loro per l'effettivo svolgimento della peculiare attività di cui trattasi.
Circa l'ulteriore istituto dell'indennità di assenza dalla residenza, il Tribunale ha osservato che l'espletamento dell'attività di lavoro fuori dalla residenza è connaturale alla prestazione del capotreno, e tale voce va a compensare il particolare disagio di non aver un luogo fisso di lavoro.
Tale indennità è per sé stessa differente dall'indennità di trasferta, che non può essere riconosciuta al personale mobile.
Inoltre, a differenza dell'indennità di trasferta, che è correlata solo all'espletamento del lavoro fuori dalla sede lavorativa ma che può essere comune a differenti attività,
l'indennità di assenza dalla residenza è –per come è stata concepita e definita dalle parti contrattuali- propria e specifica della mansione espletata dai capitreno.
Il primo Giudice ha, quindi, escluso che le indennità in questione abbiano carattere occasionale o di rimborso spese, il che ne conferma il collegamento intrinseco con le ordinarie modalità di svolgimento della mansione di capotreno.
Il Tribunale ha ulteriormente argomentato per rigettare l'eccezione svolta dalla resistente secondo cui la normazione collettiva impugnata determinerebbe solo risultati peggiorativi irrisori e non determinerebbe alcun effetto dissuasivo;
ha osservato che i conteggi proposti dalla resistente paragonano impropriamente, in termini di percentuale, le indennità che dovrebbero incidere sulla sola mensilità delle ferie con l'intera retribuzione annuale.
Il primo Giudice respingeva inoltre l'argomentazione di parte convenuta con la quale aveva sostenuto che per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile dovesse essere utilizzato il divisore 26 in virtù del disposto dell'art. 68, p. 6 del CCNL di settore.
Ai fini del rigetto della questione, rilevava che l'applicazione del divisore convenzionale non può trovar luogo poiché, nel caso di specie, proprio in ragione della ratio sottesa alle questioni di cui qui ci si occupa, deve necessariamente aversi riguardo all'effettiva incidenza delle voci indennitarie sul trattamento retributivo e dunque, all'effettiva attività svolta.
Il Tribunale, riportando la motivazione della sentenza della Corte di Appello di IL n.
376/2019, ha altresì respinto l'eccezione di prescrizione, alla luce dell'entrata in vigore – dal 18/7/12 – della legge n. 92/12, che aveva modificato la tutela reale di cui all'articolo
18 SL, attenuandola in alcune ipotesi, con conseguente sussistenza del metus, idoneo ad
4 ostacolare le azioni giudiziarie in costanza di rapporto anche in capo ai dipendenti di imprese dotate del relativo requisito dimensionale.
Con un primo motivo di gravame l'appellante sostiene l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che «(…) sussiste una nozione europea di
“retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come (…) interpretato dalla corte di giustizia”.
A sostegno della doglianza, richiamata la normativa e i principi di riferimento in materia di ferie e del relativo trattamento retributivo nell'ordinamento comunitario e italiano, unitamente ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla giurisprudenza nazionale in tema di trattamento retributivo dovuto nel periodo di ferie,
deduce che la sentenza gravata non ha preso in considerazione il ruolo, la Parte_1 funzione e l'efficacia della contrattazione collettiva, accogliendo invece una interpretazione errata e parziale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione e non riconoscendo l'assenza di contrasto, in concreto, delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge.
Nell'ambito di tale motivo censura la decisione deducendo che - diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di - le voci e le indennità oggetto di causa (assenza dalla Parte_2
residenza, utilizzazione professionale giornaliera) hanno natura risarcitoria e/o occasionale, essendo le stesse correlate a disagi ovvero a specifiche e straordinarie modalità di esecuzione della prestazione, peraltro oggettivamente non patite dai dipendenti durante la fruizione delle ferie.
Con L'appellante ha osservato che, in definitiva, la viene considerata in importi rilevanti nella retribuzione per ferie, anche attraverso il salario di professionalità, e che, infatti,
l'esclusione della parte variabile dovuta a condotta e chilometraggio è attuata anche per giornate in cui il personale di bordo lavora a tempo pieno in riserva, in disponibilità non attiva, in traghettamento, senza che vi siano mai state contestazioni di sorta.
critica la sentenza anche laddove il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione Parte_1 circa l'insussistenza di alcun effetto dissuasivo riconducibile al parziale riconoscimento dell'indennità in questione durante le ferie, considerata la limitata entità della riduzione retributiva, incidente su base annua per l'esigua percentuale della retribuzione annuale, del tutto inidonea a configurare un effetto dissuasivo, come richiesto dalla giurisprudenza eurounitaria.
In pratica, secondo l'appellante, l'effetto dissuasivo non sussiste, data la percentuale minima della differenza richiesta, in relazione alla retribuzione annuale percepita. Si
5 consideri, inoltre, che nella fattispecie concreta una parte dell'istituto è considerato nella retribuzione feriale.
Secondo l'appellante, insomma, spetterebbe alla controparte provare un'effettiva potenzialità dissuasiva del computo operato dalla società secondo i parametri contrattuali collettivi, e tale prova non è stata fornita.
La decisione di primo grado è stata censurata anche con riguardo al computo del compenso per assenza dalla residenza nelle giornate di ferie, avente, secondo , Parte_1
natura indennitaria.
Quanto alle provvigioni per “vendita titoli di viaggio a bordo treno”, parte appellante ritiene che siano voci non intrinsecamente collegate alla mansione degli Appellati – posto che remunerano “l'extra effort” conseguente ad una attività (quella di vendita e controllo dei biglietti) diversa e ulteriore rispetto alla ordinaria prestazione lavorativa delle
Appellati (consistente, invece, nella gestione e supervisione dei servizi di bordo e nel controllo, durante il viaggio, delle condizioni di sicurezza del treno) – e che sono per di più, per loro natura, anch'esse del tutto occasionali.
Circa l'indennità per scorta vetture eccedenti, l'appellante evidenzia che è da escludere dalla retribuzione feriale in quanto anch'essa volta a risarcire il disagio cui le Appellati sono sottoposte allorquando i treni cui le stesse sono adibite prevedono “carrozze eccedenti” rispetto alla composizione ordinaria del convoglio (il che si traduce, necessariamente, in un maggiore sforzo, dovendo esse eseguire la propria prestazione su un numero maggiore di carrozze); l'indennità in questione rappresenta peraltro una voce solo eventuale e variabile (in quanto dovuta, appunto, solo nelle occasioni in cui l'impegno straordinario è richiesto, e in misura diversa - alla luce dei criteri di calcolo individuati dalla contrattazione collettiva - a seconda dello del tipo di vettura sul quale ci si trova a dover lavorare e a rendere l'extra sforzo).
Ritiene la sentenza errata nella parte in cui, ha omesso ogni motivazione circa il mancato accoglimento dell'eccezione di relativa alla limitazione delle incidenze Parte_1
rivendicate per il solo periodo minimo di ferie retribuite di quattro settimane previsto dalle norme comunitarie e nazionali, equivalenti, nel caso di specie, a venti giorni, essendo l'orario di lavoro degli appellati, a norma dell'articolo 28 punto 1.5 del CCNL, articolato su 5 giorni.
L'appellante insiste anche per la contestazione dei conteggi prodotti dalle appellati in primo grado, ritenendo doversi applicare il disposto dell'art. 68 punto 6 del CCNL in virtù del quale per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile occorre
6 dividerla convenzionalmente per 26, ottenendo quindi valori inferiori a quelli usati da controparte che invece aveva utilizzato, quale divisore, il numero dei giorni effettivi di lavoro in ogni mese preso in considerazione.
Infine, ha lamentato il rigetto della eccezione di prescrizione, Parte_1 ritenendo che l'art. 18 SL, anche a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, abbia comunque conservato plurime ipotesi di tutela reale, a suo avviso idonee ad escludere ogni forma di soggezione psicologica atta ad interrompere o sospendere il decorso del termine estinti.
Con memoria del 04.03.2025 hanno resistito gli appellati difendendo la sentenza, anche alla luce dei precedenti di questa Corte, chiedendo nel merito la conferma della sentenza impugnata e la condanna della società alla refusione delle spese di lite .
All'udienza del 1 luglio 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La questione controversa ha formato oggetto di numerose pronunce di questa Corte territoriale (tra le tante, n. 1470/2021, n. 397/2022, n. 432/2022, n. 812/2022, n.
814/2022) e della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 18160/2023, ha confermato la pronuncia di questa Corte n. 32/2020, che, seppur resa nei confronti di altro operatore ferroviario, può essere richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., trattandosi di fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente.
Con l'anzidetta sentenza è stato affermato quanto segue:
“
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, Persona_2
ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è CP_8
inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore
7 dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed Per_3
anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021
n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del
c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs.
n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo
8 condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art.
288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CP_9
CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von LS p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11
p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si CP_10
rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e
l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza
9 tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso).
Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito.
7.9. Ritiene allora il Collegio che l' interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di
Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
7.10. Con riguardo, infine, e specificatamente, alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito”.
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., ben si attaglia alla fattispecie per cui è causa e viene integralmente condivisa da questo
Collegio.
Per contro, gli argomenti spesi da parte appellante non inficiano le conclusioni cui è condivisibilmente pervenuto il Tribunale alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché della pronuncia della Corte di Cassazione sopra richiamata.
In particolare, per quanto riguarda l'“indennità di utilizzazione professionale” (IUP),
l'evoluzione dell'istituto nel succedersi dei contratti collettivi e il fatto che l'art. 31 punto
5 dei contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato 2012 e 2016 non escluda totalmente tale voce dalla base di calcolo della retribuzione in periodo feriale
(riconoscendola nell'importo fisso di Euro 4,50) non assumono rilievo dirimente, né consentono di ritenere l'anzidetta previsione collettiva conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di retribuzione da corrispondere nel periodo feriale in base all'art. 7 della direttiva 2003/88 e all'art. 31 n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Infatti, pacifico che l'indennità in discorso sia correlata allo specifico status professionale del lavoratore, il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e
10 giurisprudenziale sopra delineato è quello della tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e la retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro.
Tale criterio non può dirsi soddisfatto nel caso di specie, tenuto conto dell'incidenza della
IUP sulla retribuzione mensile delle appellati nei periodi lavorati e del divario tra la stessa e gli importi liquidati a tale titolo in misura fissa nei giorni di ferie (cfr. buste paga prodotte): l'entità del divario appare non trascurabile e in grado di incidere sulla decisione del lavoratore se fruire o meno delle ferie.
È di evidenza che la decurtazione della retribuzione ordinaria cagionata dal godimento delle ferie, ha una indubbia potenzialità dissuasiva a fruire delle stesse, il cui ammontare non si può qualificare come irrisorio o trascurabile, tale da poterne escludere l'effetto disincentivante come sostenuto da parte appellante
Con Deve aggiungersi, che essendo pacifico che la è un istituto retributivo che compensa specifici incomodi connessi alle mansioni prestate dal personale mobile ferroviario, non si giustifica, in base ai principi sopra evidenziati, l'inclusione nella retribuzione feriale solo della quota che compensa l'attività prestata presso l'impianto ed invece l'esclusione della quota (di fatto ben superiore alla prima) che compensa più propriamente l'attività svolta a bordo treno. Il fatto che nelle giornate di ferie venga corrisposta la quota fissa, come se il lavoratore fosse a disposizione in impianto e non nello svolgimento delle mansioni tipiche, rivela proprio che la retribuzione feriale non è calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, anzi è calcolata in modo tale da escludere a priori tale coincidenza.
Nello stesso senso si veda la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13932/24 punto 22 resa nei confronti di che ha affermato che “In base alla medesima Parte_1
ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno, ad avviso del Collegio, disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata.
Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica
11 del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede.
Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'”assenza dalla residenza di lavoro”, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate.
Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3
e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Tale è, del resto, il criterio da utilizzare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'individuazione della retribuzione rilevante ai fini per cui è causa.
Sul punto, la Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 13932/2024 resa nei confronti dell'odierna appellante, punto 11.3 ha statuito: “La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la
Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte a riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in “diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione”.
Circa l'indennità di scorta per vetture eccedenti (art. 32 CCA gruppo FFSS 2016 ), questa compete al capotreno in relazione alla composizione del convoglio ed è in sostanza una maggiorazione dovuta per la scorta qualora il treno a seconda delle varie tipologie, superi un certo numero di carrozze.
L'eccezione dell'appellante si basa sul carattere sostanzialmente occasionale di tale compenso;
tuttavia, l'esame delle buste paga degli appellati rivela che tale emolumento è presente in tutti i mesi salvo sporadiche eccezioni, ed è pertanto -di fatto- una componente del tutto continuativa della retribuzione.
Sempre la Suprema Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 13932/24, punto 23 ,ha ribadito che “Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione”.
12 Circa la voce retributiva “provvigioni vendita di titoli di viaggio a bordo treno”, l'art.
36, punto 5 del Contratto Collettivo Gruppo FFSS dispone che “In applicazione del punto 2 dell'art. 80 del CCNL Mobilità/Area AF ai lavoratori che, svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni, scoprano irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori, viene riconosciuta una percentuale non inferiore al 35% delle somme riscosse a titolo di sovrattassa, ovvero una percentuale non inferiore al 10% sul prezzo dei biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita diretta e indiretta, con le modalità definite a livello aziendale.”
L'appellante in questo caso ha insistito sull'aleatorietà e non continuità dell'emolumento, che non sarebbe correlato direttamente ad una attività normalmente svolta dal capotreno, ma legato al fenomeno dell'evasione tariffaria.
Di contro, gli appellati hanno osservato che il controllo dei biglietti rientra nelle mansioni tipiche del capotreno come previste dalla declaratoria contrattuale e che si tratta comunque di un'indennità corrisposta ai lavoratori in modo assolutamente continuativo.
A tale proposito il Collegio osserva che la terminologia utilizzata, ad un primo esame, potrebbe rimandare ad un compenso in senso lato incentivante, poiché è proporzionato agli importi delle sanzioni per irregolarità e abusi, dipendente sia da un evento sottratto alla volontà delle parti, quale l'evasione tariffaria, sia dall'impegno profuso dal capotreno nel perseguire gli abusi.
Tuttavia, il controllo dei biglietti è un'attività tipica del personale di bordo, prevista espressamente nella declaratoria contrattuale della figura in esame,( cfr. art. 26 del CCNL
2016, che prevede espressamente che il capotreno effettui l'emissione e il controllo dei titoli di viaggio) dal che deriva che il capotreno, una volta constatata l'infrazione, è obbligato a sanzionare il passeggero inadempiente;
in secondo luogo, dall'esame dei prospetti paga delle appellati si rileva che gli importi per tale voce sono presenti in tutti i mesi, e, pertanto, di fatto, costituiscono una componente della retribuzione, destinata a compensare uno speciale aggravio della mansione tipica del capotreno, assolutamente non occasionale, ma continuativa e quantitativamente rilevante nella composizione della retribuzione mensile. Per cui anche tale voce deve rientrare nel computo della retribuzione feriale .
Il motivo di gravame pertanto non coglie nel segno, resistendo la sentenza impugnata alla critica di appello.
Tale è, del resto, il criterio da utilizzare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, nell'individuazione della retribuzione rilevante ai fini per cui è causa.
13 Anche il motivo di gravame con il quale l'appellante principale censura la pronuncia sotto il profilo della correttezza dei conteggi avversari non è meritevole di accoglimento.
Nello specifico l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo presunto (media matematica) relativo alle competenze accessorie, eventualmente spettante anche nelle giornate di ferie, il totale delle indennità percepite in presenza dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL “convenzionalmente per 26” anziché per il divisore 22 come applicato nei conteggi di parte appellata e accolti in sentenza.
L'assunto di on è condivisibile. Parte_1
L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
[13]
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Dalla chiara lettura della norma richiamata, emerge che il divisore 26 invocato dall'appellante si applica solo alle competenze fisse e non a quelle variabili – quali quelle oggetto di causa – che mutano a seconda dell'attività prestata nelle singole giornate lavorative e conseguentemente, ad avviso della Corte, non è utilizzabile per il calcolo delle voci retributive per cui è causa, dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza della GCEU (cfr. sentenza Hein Per_4
punto 37).
14 Quanto, invece, alla questione del limite delle quattro settimane di ferie garantite, osserva il Collegio che la garanzia retributiva per il trattamento economico del dipendente in ferie debba essere assicurata per quattro settimane di calendario, come se fosse stata prestata ordinaria attività lavorativa in detto arco temporale, fermo restando il numero di giornate di ferie fruibili a norma del CCNL di settore.
Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 25 del CCNL, il lavoratore aveva diritto a 20 giorni di ferie per i primi 8 anni di servizio e successivamente a 25 giorni, sicchè l'eccezione di assume rilievo unicamente per gli anni in cui risulta il godimento in misura Parte_1
eccedente ai 20 giorni di ferie annui (corrispondenti a quattro settimane).
Osserva il Collegio che la domanda proposta dai lavoratori con il ricorso di primo grado si fonda sulla allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, ed in buona sostanza lamenta un non esatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società.
La corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale, infatti, pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver correttamente adempiuto.
Per gli anni per i quali risultano goduti oltre 20 giorni di ferie non ha allegato Parte_1
alcuna circostanza atta a specificare la quantità di ferie fruite e quante giornate siano escluse dalla garanzia nel periodo oggetto di causa.
Alla genericità della eccezione, che non chiarisce tale circostanza, tenuto conto che la tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto, ne fruisca negli anni successivi (c.d. trascinamento), senza, che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico, consegue il rigetto della stessa, non avendo indicato Parte_1 anno per anno, sin dall'assunzione, le ferie maturate e quelle godute e così difettando di dimostrare di aver correttamente adempiuto alla sua obbligazione di esatto pagamento della retribuzione feriale.
In assenza di allegazioni volte a illustrare i motivi per cui in taluni anni il lavoratore abbia fruito di un maggior numero di giorni di ferie, se ne deve dedurre che si versi in una ipotesi di trascinamento delle giornate non godute in periodi pregressi.
La tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione, infatti, deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto, ne fruisca negli anni successivi, senza, che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico.
Per tali ragioni il motivo di gravame deve essere respinto.
15 Anche il motivo d'appello con cui censura la sentenza appellata Parte_1 per avere respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalle appellati, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art.18 L. 300/70, come novellato dalla L. 92/2012 non è meritevole di accoglimento.
La correttezza della decisione del primo Giudice è infatti confermata dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide e fa proprio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30957 del 20.10.2022, ha infatti chiarito che
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d. lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. anche Cass. Sez. Lav. 26246/2022).
Le argomentazioni spese da a confutazione di detto principio Parte_1 giurisprudenziale non inducono a un ripensamento nel senso auspicato dall'appellante, tenuto anche conto che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6840/2023 ha affermato, proprio in relazione al tema specifico della censura in esame, che” il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art.
374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.
23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi
è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
16 Alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione –
l'appello proposto da deve essere respinto, con integrale conferma Parte_1
della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi - considerati il valore della causa, il carattere seriale della controversia, il numero degli appellati e l'assenza di attività istruttoria - vengono liquidati come da dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2901/2024 del Tribunale di IL.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €.3.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
IL, 01.07.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
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