Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 835/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 835/2025, promossa da
1) Parte_1
Nata a Camposampiero (PD) 21.04.1990
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Mirano (VE) il 12.02.1990
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Luca Piero Castiglioni
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Comune di Vedelago (TV) in data 11.09.2021
- in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Vedelago (TV) all'atto n. 40, parte II, anno 2021 che dall'unione è nata a [...] il [...] (C.F. ) Persona_1 C.F._3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1) I coniugi vivranno nel reciproco rispetto;
2) La minore viene affidata ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso la Persona_1
madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) Il padre eserciterà il diritto di visita a week end alternati, dal venerdì all'uscita del nido sino alla domenica alle ore 18.00, quando avrà cura di riaccompagnare la minore presso la residenza della madre;
4) Infrasettimanalmente, il padre terrà seco due giorni alla settimana, con pernottamento, quando PE non terrà con sé la minore nel week end, dal mercoledì all'uscita del nido fino a venerdì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarla al nido, ed un giorno alla settimana quando terrà seco la minore nel week end, dal martedì all'uscita del nido fino al mercoledì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarla al nido;
5) A partire dal compimento del secondo anno di età della minore, infrasettimanalmente il padre terrà seco tre giorni alla settimana, con pernottamento, quando non terrà con sé la minore nel week end, dal PE martedì all'uscita del nido fino a venerdì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarla al nido, ed un giorno alla settimana quando terrà seco la minore nel week end, dal martedì all'uscita del nido fino al mercoledì mattina quando, avrà cura di riaccompagnarla al nido;
6) Durante periodo estivo, le parti trascorreranno con la minore due settimane, anche non consecutive, nel periodo da comunicarsi reciprocamente entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno od anche prima, quando avranno la disponibilità del piano ferie;
7) Durante il periodo natalizio, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre e dall'1 gennaio al 6 gennaio. I ricorrenti avranno cura di accordarsi per suddividere tra loro i giorni del 24 e 25 dicembre. Ogni genitore si farà carico di riaccompagnare la minore presso il luogo dove si troverà il genitore che deve esercitare il diritto di visita.
8) Festività pasquali ad anni alterni;
9) Le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro della minore con il genitore non presente il giorno del suo compleanno;
10) Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda la minore protagonista, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
2 ✓ quando la figlia si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, la minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali della minore e della sua volontà in merito;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione della minore quando la stessa si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere la medesima per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione della minore e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti della minore.
✓ Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse della minore;
✓ nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato alla minore (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, le stesse recupereranno le visite con il genitore con il quale non è potuta stare , nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
11) Le parti provvederanno al mantenimento diretto della minore. Quanto alle spese straordinarie, esse saranno suddivise in ragione del 50%. Le parti si obbligano ad uniformarsi alle Linee Guida della Corte
d'Appello di Milano del quale dichiarano di aver preso visione, suddividendo altresì in egual misura il costo della mensa e del nido. La OR percepirà in via esclusiva l'assegno unico per il nucleo Parte_1
familiare.
12) In data 29 dicembre 2021, con atto di compravendita rogato dalla OR , Persona_2
repertorio n. 6629 Raccolta 4061 registrato a Varese il 30.12.2021 N. 46772 Serie 1T i coniugi hanno acquistato, in parti uguali e pro indiviso tra loro, in regime di separazione dei beni, il seguente immobile da adibire a casa coniugale sito in Gallarate (VA), via Gaetano Donizetti n. 6, e precisamente: villetta a schiera ad uso civile abitazione (la seconda a partire da Via Donizetti), composta da un locale, cucina,
3 disimpegno e bagno al piano terra e da tre locali, disimpegno, bagno, terrazzo e balcone al piano primo, nonché autorimessa pertinenziale al piano terreno, il tutto con annessa area pertinenziale in proprietà esclusiva ed individuato in Catasto Fabbricati di detto Comune alla sezione CR, foglio 11, con i mappali:
n. 9384 (novemilatrecentoottantaquattro) sub. 4 (quattro), via Gaetano Donizetti n.6, p. T-1, cat. A/2, cl.
4, vani 7, rendita euro 777,27; n. 9384 (nocemilatrecentoottantaquattro) sub. 5 (cinque), via Gaetano
Donizetti n.6 p.t., cat. C/6 cl 6, mq 32, rendita euro 123,95. Confini, a corpo: parti comuni sub 1, unità immobiliare sub 6, parti comuni sub 1, unità immobiliari sub 2 e sub 3.
13) Per l'acquisto della unità immobiliare di cui al superiore punto i coniugi in data 29 dicembre 2021 hanno stipulato con atto notarile Repertorio n. 6630 Raccolta n. 4062 Registrato in Varese il 30.12.2021 N.
46773 Serie 1T atto di mutuo per complessivi euro 180.000,00 con Unicredit S.p.A.
Relativamente alla casa coniugale così come sopra descritta, la OR si obbliga a Parte_1
cedere a titolo oneroso al GN , che accetta, la quota di comproprietà pari al 50% Parte_2 dell'immobile sito in Gallarate (VA), via Gaetano Donizetti n.6, compresi tutti gli arredi che lo compongono, al corrispettivo di euro 184.000,00 da versarsi contestualmente all'atto di compravendita oltre all'obbligo da parte del GN di pagare per intero e in via esclusiva mediante Parte_2
accollo liberatorio tutte le rate future e ancora da scadere del mutuo attualmente cointestato con la OR
. Parte_1
L'atto di trasferimento di cui sopra dovrà essere stipulato dai ricorrenti entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione con atto idoneo ad essere trascritto nei registri immobiliari e con richiesta di applicazione delle agevolazioni derivanti dalle esenzioni dovute per le condizioni di separazione fra i coniugi;
I costi relativi al Notaio rogante saranno a carico del GN che provvederà anche alla Parte_2
scelta del professionista;
Nel momento del passaggio di proprietà della villetta sita in Gallarate (VA), via Donizetti n. 6, il GN
si obbliga ad intestare a sé tutte le utenze. Parte_2
14) I ricorrenti concordano di estinguere il conto corrente comune acceso presso la Controparte_1
suddividendo le restanti somme in ragione del 50% contestualmente alla cessione della OR Parte_1
al GN della quota del 50% di proprietà della villetta sita in Gallarate in
[...] Parte_2
via Donizetti n.6 (VA);
15) L'autovettura tg GH629ND T – OC , pagata con i soldi comuni, rimarrà intestata alla OR Parte_1
. Il GN rinuncia ad ogni pretesa economica riguardo il predetto
[...] Parte_2
automezzo.
4 16) I ricorrenti si accorderanno al fine di suddividere tra loro i beni presenti nella casa coniugale con espressa esclusione degli arredi che rimarranno al GN in quanto ricompresi nel prezzo di Parte_2 acquisto della quota parte dell'immobile dalla OR;
Parte_1
17) I ricorrenti concordano che tutti i trasferimenti indicati nei punti precedenti 12 e 13 sono subordinati alla liberazione della OR dalla qualità di mutuataria mediante accollo liberatorio da Parte_1
parte del GN;
Parte_2
18) La OR si obbliga a rilasciare la casa coniugale unitamente alla minore entro e non oltre Parte_1
mesi sei dal perfezionamento del trasferimento immobiliare di cui ai punti 12 e 13.
19) La OR , qualora dopo la vendita della propria quota parte della ex casa coniugale al Parte_1 GN continui per un certo periodo a coabitare con quest'ultimo in attesa di trovare Parte_2 un'altra abitazione, sarà obbligata a pagare la metà delle rate del mutuo limitatamente al periodo di sua permanenza a titolo di contributo.
20) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta dell'assegno di mantenimento;
21) Il GN prende atto che la OR sta già cercando un alloggio Parte_2 Parte_1 in locazione, in quanto, qualora si dovesse perfezionare l'ipotesi dell'accollo del mutuo gravante sulla casa coniugale in capo al GN , si verrà a trovare nella condizione di dover Parte_2 rilasciare l'immobile coniugale unitamente alla minore;
22) I ricorrenti si prestano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
23) Nella denegata ipotesi cin cui la banca non prestasse il proprio consenso all'accollo liberatorio in capo al GN del mutuo gravante sulla casa coniugale e attualmente cointestato ai Parte_2
ricorrenti, la separazione sarà regolata dalle seguenti
CONDIZIONI ALTERNATIVE
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) le parti si obbligano a porre in vendita l'immobile coniugale alla somma minima di euro
425.000,00 ed il relativo ricavato sarà suddiviso nei seguenti termini 64% in favore alla OR
e 36% in favore al GN;
Parte_1 Parte_2
c) Eventuali ricavi dalla vendita degli arredi saranno suddivisi tra i ricorrenti al 50%;
d) I costi relativi al Notaio saranno suddivisi tra i ricorrenti al 50%;
e) Fino al perfezionamento dell'atto di compravendita la casa coniugale, con tutto quanto l'arreda e
5 le relative pertinenze, rimarrà assegnata alla OR , con obbligo per in capo al Parte_1 GN di rilasciare l'immobile entro 6 mesi dal diniego del provvedimento di Parte_2 accollo da parte della banca. La OR si obbliga, per il periodo in cui l'ex Parte_1 casa coniugale rimarrà a lei assegnata, dal giorno del rilascio dell'abitazione del GN
fino al giorno del rogito, a pagare interamente la rata del mutuo e, quindi, Parte_2 anche la quota parte del GN , rinunciando a richiederne a quest'ultimo il Parte_2
rimborso;
f) La minore viene affidata ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso la PE
madre anche ai fini della residenza anagrafica;
g) Il padre eserciterà il diritto di visita a week end alternati dal venerdì all'uscita del nido sino alla domenica alle ore 18.00, quando avrà cura di riaccompagnare la minore presso la residenza della madre;
h) Infrasettimanalmente, il padre terrà seco due giorni alla settimana con pernottamento PE quando non terrà con sé la minore nel week end, dal mercoledì all'uscita del nido fino a venerdì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarla al nido, ed un giorno alla settimana quando terrà seco la minore nel week end, dal martedì all'uscita del nido fino al mercoledì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarla al nido;
i) A partire dal compimento del secondo anno di età della minore, infrasettimanalmente il padre terrà seco tre giorni alla settimana, con pernottamento, quando non terrà con sé la minore PE nel week end, dal martedì all'uscita del nido fino a venerdì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarla al nido, ed un giorno alla settimana quando terrà seco la minore nel week end, dal martedì all'uscita del nido fino al mercoledì mattina, quando avrà cura di riaccompagnarla al nido;
j) Nel periodo estivo, i ricorrenti trascorreranno con la minore due settimane, anche non consecutive, nel periodo da comunicare entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno od anche prima quando avranno la disponibilità del piano ferie;
k) Durante il periodo natalizio, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore il periodo dal 26 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio. I ricorrenti avranno cura di accordarsi per suddividere i giorni 24 e 25 dicembre. Ogni genitore si farà carico di riaccompagnare la minore presso il luogo dove si troverà il genitore che deve esercitare il diritto di visita.
l) Festività pasquali ad anni alterni;
6 m) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro della minore con il genitore non presente il giorno del suo compleanno;
n) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda la minore protagonista, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
✓ quando la figlia si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
✓ durante i periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, la minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali della minore e della sua volontà in merito;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione della minore quando la stessa si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere la medesima per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione della minore e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti della minore.
✓ il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse della minore;
✓ nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato alla minore (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, le stesse recupereranno le visite con il genitore con il quale non è potuto stare , nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
o) I ricorrenti provvederanno al mantenimento diretto della minore. Quanto alle spese straordinarie, esse verranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%. I ricorrenti si obbligano ad uniformarsi alle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano del quale dichiarano di aver preso visione,
7 suddividendo altresì in egual misura i costi della mensa e del nido. La OR Parte_1 percepirà in via esclusiva l'assegno unico per il nucleo familiare.
p) Le parti concordano di estinguere il conto corrente comune acceso presso la Controparte_1
suddividendo le restanti somme in ragione del 50% contestualmente alla sottoscrizione del
[...]
rogito per la vendita della ex casa coniugale;
q) L'autovettura tg GH629ND, T-OC pagata con i soldi comuni, rimarrà intestata alla OR
. Il GN rinuncia ad ogni pretesa economica riguardo il Parte_1 Parte_2
predetto automezzo.
r) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a richiedersi reciprocamente l'assegno di mantenimento;
s) I ricorrenti prestano reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
t) I ricorrenti rinunciano espressamente alla impugnazione della emananda sentenza;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di BU ZI , Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio concordatario in Comune di Vedelago (TV) in data 11.09.2021 - in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vedelago (TV) all'atto n. 40, parte II, anno 2021 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in BU ZI nella Camera di Consiglio del _____2.4.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
8 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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