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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
NEPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente
dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel.
Giudice dott. Michele Guarnotta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15419 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv.Parte_1
,
MAGRO MALOSSO ALBERTO);
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
- interveniente necessario -
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 11/12/2023, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Agrigento il 6/7/2023, notificato all'interessato in data 15/11/2023, con il quale è stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale del 5/12/2022, non ravvisandone i presupposti per il rinnovo.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa.
3. Scaduto il termine del 16/6/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Tanto premesso, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi speciali;
ed invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettarne la vita privata ed il grado di integrazione sociale raggiunto sul territorio nazionale.
Ed infatti il ricorrente, giunto in Italia nel mese di luglio 2020, ha intrapreso un percorso di integrazione nel nostro Paese. Ha documentato di aver svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “ "' la cui attività "
Parte_2
ha la sede legale a Palma di Montechiaro in via Machiavelli 83, per tutta la durata del 2023 (cfr. comunicazione obbligatoria Unilav e buste paga dei mesi dell'anno
2023, in atti).
Ha inoltre documentato di avere intrapreso un rapporto di lavoro alle dipendenze di presso la società denominata “MASTER AGRICOLA SOCControparte_2
COOP AGRICOLA" con sede legale a Licata in c.da Cannelle E573 (cfr. comunicazioni obbligatorie Unilav e buste paga dei mesi da aprile a dicembre 2024
e dei mesi di aprile e maggio 2025, in atti).
Inoltre, il ricorrente ha dedotto e documentato di aver conseguito in data
27/8/2021 presso il CPIA di CP_1 un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello preA1 nell'ambito del progetto educativo "L'ITALIANO: LA STRADA
CHE CI UNISCE" (cfr. produzione documentale al ricorso).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2020 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Parte_1in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il D.L. 138/2018) disponendo la trasmissione degli atti al Questore della
Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 2\7\25
Il Giudice est.
Angela Lo Piparo
IL PRESIDENTE
Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente
dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel.
Giudice dott. Michele Guarnotta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15419 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv.Parte_1
,
MAGRO MALOSSO ALBERTO);
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
- interveniente necessario -
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 16/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 11/12/2023, ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
Agrigento il 6/7/2023, notificato all'interessato in data 15/11/2023, con il quale è stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale del 5/12/2022, non ravvisandone i presupposti per il rinnovo.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa.
3. Scaduto il termine del 16/6/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Tanto premesso, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi speciali;
ed invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettarne la vita privata ed il grado di integrazione sociale raggiunto sul territorio nazionale.
Ed infatti il ricorrente, giunto in Italia nel mese di luglio 2020, ha intrapreso un percorso di integrazione nel nostro Paese. Ha documentato di aver svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di “ "' la cui attività "
Parte_2
ha la sede legale a Palma di Montechiaro in via Machiavelli 83, per tutta la durata del 2023 (cfr. comunicazione obbligatoria Unilav e buste paga dei mesi dell'anno
2023, in atti).
Ha inoltre documentato di avere intrapreso un rapporto di lavoro alle dipendenze di presso la società denominata “MASTER AGRICOLA SOCControparte_2
COOP AGRICOLA" con sede legale a Licata in c.da Cannelle E573 (cfr. comunicazioni obbligatorie Unilav e buste paga dei mesi da aprile a dicembre 2024
e dei mesi di aprile e maggio 2025, in atti).
Inoltre, il ricorrente ha dedotto e documentato di aver conseguito in data
27/8/2021 presso il CPIA di CP_1 un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello preA1 nell'ambito del progetto educativo "L'ITALIANO: LA STRADA
CHE CI UNISCE" (cfr. produzione documentale al ricorso).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2020 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Parte_1in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il D.L. 138/2018) disponendo la trasmissione degli atti al Questore della
Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 2\7\25
Il Giudice est.
Angela Lo Piparo
IL PRESIDENTE
Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.