Ordinanza collegiale 6 aprile 2022
Sentenza 22 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/05/2025, n. 4218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4218 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04218/2025REG.PROV.COLL.
N. 02728/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2728 del 2023, proposto dalla società Immobiliare ER 65 s.a.s. di DA IA OS e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gorgonzola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità competente per la V.A.S. del Comune di Gorgonzola, Autorità procedente per la V.A.S. del Comune di Gorgonzola e Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sez. II, 22 dicembre 2022, n. 2855, avente ad oggetto l’annullamento della variante n. 3 al piano di governo del territorio del Comune di Gorgonzola (deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 23 aprile 2018), sia nella parte in cui modifica la destinazione dell’ambito ARU1 (ricorso n. 11 del 2019) e sia nella parte in cui disciplina la destinazione dell’ambito AT1_P (ricorso n. 15 del 2019), nonché delle deliberazioni della Giunta comunale con cui è stato avviato il procedimento di VAS (n. 71 del 5 aprile 2017) e con cui è stata individuata l’autorità procedente (n. 136 del 19 luglio 2017), oltre all’annullamento del parere motivato finale ai fini dell’approvazione della variante n. 3 al PGT vigente (n. 416/2018).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gorgonzola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con due distinti ricorsi di primo grado, la società ha impugnato la variante n. 3 al piano di governo del territorio (di seguito, PGT) del Comune di Gorgonzola (deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 23 aprile 2018), sia nella parte in cui modifica la destinazione dell’ambito ARU1, da commerciale a produttiva (ricorso n. 11 del 2019) e sia nella parte in cui modifica la destinazione dell’ambito AT1_P, da commerciale a produttiva, respingendo la sua richiesta di destinarlo a parcheggi asserivi al limitrofo ambito ARU1 o, in subordine, di confermare la previgente destinazione commerciale (ricorso n. 15 del 2019).
Inoltre, ha impugnato le deliberazioni della Giunta comunale con cui è stato avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica (n. 71 del 5 aprile 2017) e con cui è stata individuata l’autorità procedente (n. 136 del 19 luglio 2017), oltre a chiedere l’annullamento del parere motivato finale ai fini dell’approvazione della variante n. 3 al PGT vigente (n. 416/2018).
2. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha riunito i due ricorsi ed ha respinto il primo (n. 11 del 2019), ritenendo che la “ controdeduzione di parziale accoglimento dell’osservazione, nel confermare la destinazione commerciale allo stato prevalente e nel prevedere contestualmente eventuali future nuove destinazioni non pare certamente irragionevole e neppure concretamente lesiva delle aspettative di ER ” (punto 1.3, pag. 6 della sentenza impugnata), trattandosi di “ una destinazione non illogica o arbitraria ” (punto 1.4, pag. 6 della sentenza impugnata).
In secondo luogo, ha ritenuto legittima l’individuazione dell’autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (di seguito, VAS) nella medesima amministrazione comunale che ha approvato il PGT (punto 1.5, pag. 6-7 della sentenza impugnata).
Inoltre, ha respinto anche il secondo ricorso (n. 15 del 2019), ritenendo legittima la destinazione industriale e artigianale dell’ambito AT1_P, trattandosi di “ determinazione urbanistica che non appare palesemente illogica o arbitraria, senza che l’esponente possa pretendere per tale area la medesima destinazione commerciale di quella limitrofa ARU1 ”, anche in considerazione del fatto che tale destinazione principale non preclude “ l’insediamento di attività terziarie e anche in parte commerciali ” (punto 1.3, pag. 8 della sentenza impugnata).
3. – Con atto di appello, la società ha impugnato la sentenza.
3.1. – Con il primo motivo di appello (pag. 8-13), ha dedotto un vizio di eccesso di potere in quanto la destinazione produttiva (industriale o artigianale) all’area ARU1 si porrebbe in contrasto sia con le stesse linee di indirizzo che erano state indicate nella medesima variante adottata (trattandosi di attività pericolose per l’integrità ambientale) e sia con l’effettiva destinazione dell’area e dei fabbricati esistenti (destinazione commerciale).
In particolare, l’illegittimità della previsione urbanistica deriverebbe da un travisamento dei fatti, in quanto l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che l’ambito ARU1 fosse “ interessato dalla presenza di attività produttive in esercizio ”, mentre sull’area sarebbero presenti esclusivamente attività commerciali.
Sul punto, ha evidenziato che, nonostante l’accoglimento della relativa osservazione, con conseguente mantenimento anche della destinazione commerciale, la motivazione posta a fondamento del suddetto accoglimento sarebbe comunque errata ed illegittima, in quanto basata sulla necessità di giustificare la presenza di attività commerciali già esistenti e non dalla presa d’atto dell’errato presupposto della scelta comunale.
3.2. – Con il secondo motivo di appello (pag. 13-15), ha dedotto che l’errato presupposto di fatto (sussistenza di attività produttive in essere nell’ambito ARU1) avrebbe determinato una illegittima destinazione urbanistica (produttiva/artigianale) anche del contiguo ambito AT1_P, finalizzata a dare una destinazione omogenea al comparto per il suo sviluppo produttivo.
Al contrario, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare la continuità dello sviluppo commerciale, prevedendo su tale area la possibilità di realizzare dei parcheggi a servizio delle attività commerciali esistenti nell’ambito ARU1.
4. – Con apposita memoria, si è costituita l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto dell’appello, oltre ad eccepire l’inammissibilità del primo motivo, stante il difetto di interesse del ricorso di primo grado (n. 11 del 2019).
5. – All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito stante l’infondatezza nel merito dell’appello, in relazione ad entrambi i motivi da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi.
7. – La società appellante ha impugnato una variante urbanistica lamentando la modifica della previgente destinazione commerciale in destinazione produttiva, in relazione a due distinti ambiti (ARU1 e AT1_P).
In particolare, ha evidenziato l’erroneità del presupposto di fatto, posto a base della scelta pianificatoria, consistente nell’avere l’amministrazione erroneamente ritenuto che l’ambito ARU1 fosse “ interessato dalla presenza di attività produttive in esercizio ”, mentre sull’area sarebbero presenti esclusivamente attività commerciali.
Da ciò deriverebbe anche l’illegittimità della destinazione commerciale del confinante ambito AT1_P.
8. – L’assunto su cui si fonda l’appello non può essere condiviso.
A tal riguardo, infatti, è sufficiente evidenziare come, in sede di accoglimento delle osservazioni relative all’ambito ARU1, la destinazione commerciale sia stata pacificamente mantenuta, aggiungendola a quella produttiva.
Con riferimento, invece, all’ambito ATP_1, la società appellante pretende l’attribuzione di una destinazione commerciale in vista di una futura ed eventuale acquisizione delle relative aree al fine di realizzare dei parcheggi asserviti agli esercizi commerciali esistenti sull’ambito confinante.
Tuttavia, la scelta pianificatoria oggetto di contestazione non risulta essere irragionevole per cui deve ritenersi sottratta al relativo sindacato giurisdizionale in una materia, come quella in esame, connotata da ampi margini di discrezionalità.
La censura prospettata dalla società appellante, infatti, è finalizzata più a contestare il merito della scelta amministrativa che non la sua irragionevolezza. Tuttavia, il sindacato giurisdizionale non può spingersi fino a sostituirsi all’amministrazione attraverso una propria valutazione altrettanto opinabile, pena la violazione del principio di separazione dei poteri e dei confini della giurisdizione generale di legittimità.
A ben vedere, peraltro, l’interesse fatto valere dalla società appellante si configura alla stregua di un interesse di mero fatto, in quanto tale privo di tutela giurisdizionale.
9. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
10. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in misura compatibile con quanto previsto dal D.M. 13 agosto 2022 n.147 per una causa di valore indeterminato e difficoltà media.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Gorgonzola che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO