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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/12/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 602/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Maria Rosa Crocitti
- attore contro c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
LV De LU e TA EO
- Convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Accertare e dichiarare che la IG.ra nell'ottobre 2023 era in possesso dei benefici di Parte_1 legge per godere del beneficio della cessione del credito al 50% per le ipotesi dall'art 16 bis DPR
917/86, come richiamate dall'art. 121 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020);
2) accertare e dichiarare che la Società non ha consentito alla ricorrente di Controparte_1 avviare e/o completare la procedura necessaria, sull'apposita piattaforma on-line, per ottenere la cessione del credito nella misura sopra individuata;
3) accertare e dichiarare che per fatto e colpa esclusivi di inquadrabili come Controparte_1 responsabilità contrattuale o extracontrattuale, la IG.ra ha perso la possibilità di Parte_1 ottenere il beneficio della cessione del credito per l'ammontare di € 18.400,00 in misura minore pari ad € 12.880,00;
4) conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 rimborso e/o pagamento e/o restituzione, in favore della IG.ra , della somma di € Parte_1
18.400,00 o la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio entro lo scaglione di € 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al soddisfo;
5) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito.”
Si è costituito il convenuto he ha concluso nei seguenti termini: Controparte_1
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis così provvedere: in via preliminare e nel merito:
1) rigettare la domanda di controparte come formulata nei confronti di in quanto Controparte_1 del tutto infondata in fatto ed in diritto atteso che mai alcun contratto si è perfezionato tra
[...]
e l'odierna ricorrente né alcun obbligo contrattuale è evidentemente mai sorto in capo alla CP_1 resistente;
2) in ogni caso rigettare qualsivoglia domanda a qualunque titolo formulata, anche in via subordinata, sempre infondata in fatto e diritto;
3) con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.”
Nel corso della causa le parti hanno depositato le rispettive memorie
Infine, all'udienza del 27 novembre 2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in riserva.
***
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nei seguenti termini.
In data 13.09.2021, la signora presentava segnalazione SCIA al competente ufficio Parte_1 comunale al fine di effettuare lavori di ristrutturazione edilizia su immobile di sua proprietà ubicato nel Comune di Taurianova.
I lavori venivano affidati alla
[...]
per un importo complessivo Controparte_3 di € 36.790,00.
Tale somma, in ossequio alla normativa in materia di accesso alla detrazione fiscale del 50% ai sensi dell'art 16 bis DPR 917/86, veniva corrisposta mediante bonifico c.d. “parlante”.
La maturava in tal modo un credito pari ad € 18.400,00, ma, in considerazione della natura ed Pt_1 ammontare dei redditi percepiti dalla medesima (pensione INPS sulla quale non sono operate ritenute fiscali), il credito de quo non poteva essere portato in detrazione per “mancata capienza fiscale”. Di conseguenza, l'unica strada percorribile per l'attrice, al fine di poter ottenere il rimborso, era quello della cessione ad altro soggetto.
Pertanto, l'istante, preso atto della possibilità di cedere il credito a (la quale Controparte_1 aveva riattivato nell'ottobre 2023 la piattaforma per l'acquisto dei crediti), optava per detta procedura.
La , ritenendo di avere i requisiti di legge, incaricava studio commerciale affinchè la assistesse Pt_1 nell'iter gestionale della procedura.
In data 23.10.2023 veniva effettuato il primo passaggio, con il caricamento in piattaforma dei dati della , che prevedeva poi l'assegnazione di un ID pratica automatico, con la ricezione di una e- Pt_1 mail, nell'arco di 24 ore, a seguito della quale poi dovevano essere inseriti tutti i documenti richiesti in base ad una specifica check –list.
Tuttavia, l'odierna istante riceveva una e-mail da parte della Società resistente, nell'arco delle 24 ore, che, anziché consentirle di procedere all'inserimento dei successivi documenti, le comunicava che la richiesta era stata respinta con la seguente motivazione “Profilo non adeguato”.
Seguivano corrispondenza e comunicazioni tra le Poste che, tuttavia, non determinavano un cambiamento dell'esitazione della pratica.
Lamenta parte attrice che in ragione della procedura da parte della Società resistente ha perso la possibilità di poter usufruire della cessione del credito a con conseguente Controparte_1 impossibilità altresì di eventuale cessione ad altri soggetti.
***
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
La pretesa risarcitoria è infondata.
Sul punto, si osserva che in che - per come anche specificato nella documentazione contrattuale prodotta dalla convenuta - con il servizio di cessione dei crediti d'imposta si rendeva CP_1 disponibile a “valutare” le singole richieste di cessione presentate dai Clienti e non assumeva alcun obbligo a contrarre.
Pertanto, la convenuta poteva liberamente stabilire i criteri di accettazione e/o rifiuto delle proposte di cessione dei crediti e, di conseguenza, l'eventuale consegna della documentazione di istruttoria non comportava alcun affidamento, pretesa o aspettativa in merito alla possibile accettazione della proposta da parte del Cessionario, né di effettiva cessione dei crediti di imposta nei confronti del cessionario.
Sul punto si osserva che all'esito di un'insindacabile fase di studio – riconducibile alla libera scelta del contraente con cui vincolarsi - della pratica veniva ritenuto come non adeguato il profilo della
. Pt_1 Pertanto, essendosi il rifiuto a contrarre con la perfezionato in una fase antecedente rispetto a Pt_1 quella delle trattive non può nemmeno invocarsi una responsabilità precontrattuale di CP_1 avendo, peraltro, quest'ultima agito nei limiti di quanto espressamente previsto dalla documentazione precontrattuale posta nella disponibilità della controparte.
***
Alla luce delle superiori considerazioni qualsivoglia integrazione appare superflua trattandosi, come si è scritto, di una richiesta infondata.
***
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, valori minimi, escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è tenuta.
Pertanto, la deve essere condannata a rifondere alla parte vittoriosa 1.700,00 Pt_1 CP_1 euro per onorari e 255,00 euro per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 condanna a rifondere alla parte vittoriosa 1.700,00 euro per onorari e Parte_1 CP_1
255,00 euro per spese generali oltre iva e cpa se dovuti
Palmi, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 602/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Maria Rosa Crocitti
- attore contro c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., con gli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
LV De LU e TA EO
- Convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 27 novembre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha adito il Tribunale di Palmi chiedendo Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Accertare e dichiarare che la IG.ra nell'ottobre 2023 era in possesso dei benefici di Parte_1 legge per godere del beneficio della cessione del credito al 50% per le ipotesi dall'art 16 bis DPR
917/86, come richiamate dall'art. 121 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020);
2) accertare e dichiarare che la Società non ha consentito alla ricorrente di Controparte_1 avviare e/o completare la procedura necessaria, sull'apposita piattaforma on-line, per ottenere la cessione del credito nella misura sopra individuata;
3) accertare e dichiarare che per fatto e colpa esclusivi di inquadrabili come Controparte_1 responsabilità contrattuale o extracontrattuale, la IG.ra ha perso la possibilità di Parte_1 ottenere il beneficio della cessione del credito per l'ammontare di € 18.400,00 in misura minore pari ad € 12.880,00;
4) conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_2 rimborso e/o pagamento e/o restituzione, in favore della IG.ra , della somma di € Parte_1
18.400,00 o la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio entro lo scaglione di € 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al soddisfo;
5) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito.”
Si è costituito il convenuto he ha concluso nei seguenti termini: Controparte_1
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis così provvedere: in via preliminare e nel merito:
1) rigettare la domanda di controparte come formulata nei confronti di in quanto Controparte_1 del tutto infondata in fatto ed in diritto atteso che mai alcun contratto si è perfezionato tra
[...]
e l'odierna ricorrente né alcun obbligo contrattuale è evidentemente mai sorto in capo alla CP_1 resistente;
2) in ogni caso rigettare qualsivoglia domanda a qualunque titolo formulata, anche in via subordinata, sempre infondata in fatto e diritto;
3) con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.”
Nel corso della causa le parti hanno depositato le rispettive memorie
Infine, all'udienza del 27 novembre 2025 le parti hanno discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in riserva.
***
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nei seguenti termini.
In data 13.09.2021, la signora presentava segnalazione SCIA al competente ufficio Parte_1 comunale al fine di effettuare lavori di ristrutturazione edilizia su immobile di sua proprietà ubicato nel Comune di Taurianova.
I lavori venivano affidati alla
[...]
per un importo complessivo Controparte_3 di € 36.790,00.
Tale somma, in ossequio alla normativa in materia di accesso alla detrazione fiscale del 50% ai sensi dell'art 16 bis DPR 917/86, veniva corrisposta mediante bonifico c.d. “parlante”.
La maturava in tal modo un credito pari ad € 18.400,00, ma, in considerazione della natura ed Pt_1 ammontare dei redditi percepiti dalla medesima (pensione INPS sulla quale non sono operate ritenute fiscali), il credito de quo non poteva essere portato in detrazione per “mancata capienza fiscale”. Di conseguenza, l'unica strada percorribile per l'attrice, al fine di poter ottenere il rimborso, era quello della cessione ad altro soggetto.
Pertanto, l'istante, preso atto della possibilità di cedere il credito a (la quale Controparte_1 aveva riattivato nell'ottobre 2023 la piattaforma per l'acquisto dei crediti), optava per detta procedura.
La , ritenendo di avere i requisiti di legge, incaricava studio commerciale affinchè la assistesse Pt_1 nell'iter gestionale della procedura.
In data 23.10.2023 veniva effettuato il primo passaggio, con il caricamento in piattaforma dei dati della , che prevedeva poi l'assegnazione di un ID pratica automatico, con la ricezione di una e- Pt_1 mail, nell'arco di 24 ore, a seguito della quale poi dovevano essere inseriti tutti i documenti richiesti in base ad una specifica check –list.
Tuttavia, l'odierna istante riceveva una e-mail da parte della Società resistente, nell'arco delle 24 ore, che, anziché consentirle di procedere all'inserimento dei successivi documenti, le comunicava che la richiesta era stata respinta con la seguente motivazione “Profilo non adeguato”.
Seguivano corrispondenza e comunicazioni tra le Poste che, tuttavia, non determinavano un cambiamento dell'esitazione della pratica.
Lamenta parte attrice che in ragione della procedura da parte della Società resistente ha perso la possibilità di poter usufruire della cessione del credito a con conseguente Controparte_1 impossibilità altresì di eventuale cessione ad altri soggetti.
***
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
La pretesa risarcitoria è infondata.
Sul punto, si osserva che in che - per come anche specificato nella documentazione contrattuale prodotta dalla convenuta - con il servizio di cessione dei crediti d'imposta si rendeva CP_1 disponibile a “valutare” le singole richieste di cessione presentate dai Clienti e non assumeva alcun obbligo a contrarre.
Pertanto, la convenuta poteva liberamente stabilire i criteri di accettazione e/o rifiuto delle proposte di cessione dei crediti e, di conseguenza, l'eventuale consegna della documentazione di istruttoria non comportava alcun affidamento, pretesa o aspettativa in merito alla possibile accettazione della proposta da parte del Cessionario, né di effettiva cessione dei crediti di imposta nei confronti del cessionario.
Sul punto si osserva che all'esito di un'insindacabile fase di studio – riconducibile alla libera scelta del contraente con cui vincolarsi - della pratica veniva ritenuto come non adeguato il profilo della
. Pt_1 Pertanto, essendosi il rifiuto a contrarre con la perfezionato in una fase antecedente rispetto a Pt_1 quella delle trattive non può nemmeno invocarsi una responsabilità precontrattuale di CP_1 avendo, peraltro, quest'ultima agito nei limiti di quanto espressamente previsto dalla documentazione precontrattuale posta nella disponibilità della controparte.
***
Alla luce delle superiori considerazioni qualsivoglia integrazione appare superflua trattandosi, come si è scritto, di una richiesta infondata.
***
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, valori minimi, escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è tenuta.
Pertanto, la deve essere condannata a rifondere alla parte vittoriosa 1.700,00 Pt_1 CP_1 euro per onorari e 255,00 euro per spese generali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 condanna a rifondere alla parte vittoriosa 1.700,00 euro per onorari e Parte_1 CP_1
255,00 euro per spese generali oltre iva e cpa se dovuti
Palmi, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me