TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/12/2025, n. 5736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5736 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
PI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5339/2022 promossa da:
(avv.to Rondinelli Michele) Parte_1
contro
(av.to IR DR) CP_1
(avv. LAURO GIOVANNI) NTroparte_2
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5 maggio 2022 ha convenuto in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Brescia, la Compagnia di Assicurazione esponendo che: CP_1
NT
- aveva sottoscritto con la società d'ora in avanti solo due contratti NTroparte_3
per la redazione di una perizia relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing al fine di verificare usura contrattualizzata, tasso effettivo di mora- T.E.M.O.- indeterminatezza delle condizioni
(cd. “NTratto Gold”) relativi a:
a) contratto di mutuo ipotecario n. 0970401372 stipulato con MP (identificato con
3697/14MU01);
b) contratto di mutuo ipotecario n. 4014201/50 stipulato con MP (identificato con
3697/14MU02);
- con la sottoscrizione dei predetti contratti , aveva aderito altresì alla polizza “Tutela legale” n. Pt_2
NT 91_M10282700 stipulata tra e , per il rischio di soccombenza;
CP_1
pagina 1 di 5 NT
- sulla scorta delle due perizie redatte dagli esperti di aveva instaurato azione giudiziaria contro l'istituto di credito avanti il Tribunale di Mantova che, con sentenza n. 1407 del 13 dicembre 2016, aveva rigettato le domande e condannato esso attore al pagamento delle spese;
- aveva ha impugnato la predetta sentenza avanti alla Corte d'Appello di Brescia (R.g.
1339/2017) che – con sentenza n. 1399 del 23 dicembre 2020 aveva rigettato l'appello.
Chiedeva: a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa, il diritto dell'Attore di ottenere dalla convenuta il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione ai contenziosi stragiudiziali e giudiziali promossi nei confronti di Monte dei Paschi di Siena s.p.a., per l'effetto condannare la convenuta a pagare al sig. la somma di € 44.703,25 o diversa che Parte_1
risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo); b) col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto patrocinio, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione ex D.L.gs. n. 28/2010”.
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda ed instando per il rigetto. CP_1
Deduceva l'inoperatività della polizza per mancato pagamento del relativo premio da parte della NT contraente
Eccepiva, altresì, che essendo la denuncia del sinistro avvenuta oltre il termine di 24 mesi previsto dall'art. 13, secondo comma, della polizza – e anche dal secondo comma dell'art. 2952 cod. civ – il diritto all'indennizzo deve ritenersi irrimediabilmente prescritto.
Deduceva, altresì, che nella fattispecie l'alea del giudizio era assente in quanto la soccombenza dello era un evento certo e prevedibile stante l'inconsistenza delle argomentazioni prospettate nella Pt_1
perizia e gli errori di impostazione della causa;
parte attrice quindi non aveva nessuna possibilità di veder accolte totalmente le domande proposte sulla base di una perizia carente sotto ogni punto di vista, del tutto contraria alla matematica finanziaria, alle norme di diritto che la regolano e ad un NT orientamento consolidato da molti anni di segno contrario all'interpretazione fornita dal perito
NT Eccepiva, infine, la decadenza dalla garanzia assicurativa per colpa grave della contraente ( ) per aver consegnato al proprio cliente una perizia inattendibile, ponendo senza dubbio in essere un comportamento negligente.
Preliminarmente l'intervenuto fallimento della convenuta (già determina NTroparte_2 CP_3
l'improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti (v. Cass., sez. VI, 1.03.2017, n. 5255).
Nel merito la domanda è fondata.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione.
pagina 2 di 5 La polizza oggetto del presente giudizio è un'assicurazione a favore di terzo: il contratto è stipulato tra NT NT e in favore dei clienti che abbiano concluso con un contratto . CP_1 Pt_2
L'art.11 delle condizioni generali stabilisce che “oggetto della assicurazione” è “il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato”. NT Il sinistro pertanto insorge nel momento in cui le domande avanzate dal cliente di sulla base della perizia, sono rigettate dal giudice che non condivide le conclusioni del perito di parte, contestando i principi normativi e/o contabili da lui sostenuti e quindi non ritiene necessario fare accedere il procedimento alla perizia tecnica d'ufficio. CP L'art. 11 richiamato prevede che si assuma il rischio della soccombenza dichiarata con sentenza. È dunque da tale momento che deve considerarsi l'insorgenza effettiva del diritto dell'assicurato al rimborso delle spese sostenute.
Non è condivisibile la diversa prospettazione della convenuta che, richiamato l'art.13 comma 2 della polizza, a norma del quale “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”, e il precedente comma 1 secondo il quale “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” le perizie
NT fatte redigere da , vorrebbe ancorare la decorrenza del termine di prescrizione al momento in cui il giudice non dava corso al richiesto accertamento peritale.
In contrario si rileva che, oltre a non essere stato neppure prodotto il provvedimento del giudice del precedente giudizio, sì da consentire di esaminare le ragioni che hanno indotto il giudice a non dare corso a consulenza tecnica, in ogni caso va considerato, da un lato, che ai sensi dell'art. 177 c.p.c. le ordinanze possono essere sempre modificate e/o revocate dal giudice, difettando del requisito della stabilità, e pertanto non possono essere considerate come provvedimenti dai quali è possibile derivare la soccombenza o meno di un soggetto in un giudizio;
dall'altro, la richiamata previsione dell'art.13 rileva non ai fini della prescrizione bensì dell'art.1913 c.c..
Nel caso di specie, la sentenza di rigetto delle domande dello è del 13.12.2016, il giudizio Pt_1
d'appello è stato definito con sentenza n. 1399 del 23 dicembre 2020 e con p.e.c. del 16 marzo e dell'8 ottobre 2021 lo ha attivato la succitata polizza assicurativa con la conseguenza che la denuncia Pt_1
è dunque tempestiva.
Ciò posto, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta. Il caso assicurato, così come
NT descritto dall'art. 12 della polizza, viene in essere quando il cliente, dopo aver commissionato a una perizia nella quale viene accertato che la banca ha applicato usura e/o anatocismo su determinati rapporti, decida di agire stragiudizialmente e giudizialmente per ottenere ragioni.
pagina 3 di 5 NTr Il sinistro insorge nel momento in cui le domande avanzate dal cliente di sulla base della perizia, sono rigettate dal giudice che non condivide le conclusioni del perito di parte, contestando i principi normativi e/o contabili da lui sostenuti.
NT NT Lo in data 7/05/2014 stipulava con il contratto in forza del quale redigeva Pt_3 Pt_2
una perizia per l'analisi contabile di contratti di mutuo ipotecario stipulati con Banca MP.
In forza di detta perizia lo ha agito dinnanzi al Tribunale di Mantova , chiedendo di accertare Pt_3
l'usurarietà degli interessi e quindi di condannare l'istituto bancario alla restituzione degli stessi che in quanto usurari non erano dovuti.
Dalla lettura della sentenza in atti risulta che il giudice ha rigettato le domande dell'attore, sostenendo
NTr che quanto affermato da quest'ultimo, sulla base della perizia redatta da fosse errato, contestando proprio i principi normativi e contabili utilizzati nella perizia.
Dalla lettura della sentenza emerge dunque che il Tribunale ha “cassato” la perizia fatta redigere da
NT proprio con il significato indicato all'art. 13 della polizza tutela legale: “cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica” NT La perizia fatta redigere da e depositata dall'attore risulta adeguata ed elaborata su principi normativi e contabili che, tuttavia, non sono stati condivisi dal giudice. NT Ritiene questo giudice che non sia configurabile alcuna colpa grave né in capo a (che a sua volta si è avvalsa di società e di legali specialisti nel settore) né in capo allo che in buona fede si è Pt_3
affidato a chi risultava avere tutte le competenze per svolgere un incarico adeguato alle sue esigenze.
Conclusivamente, si è verificato il sinistro descritto dalla polizza tutela legale: lo cliente di Pt_3
NT
è risultato soccombente nel giudizio instaurato contro l'istituto di credito poichè il giudice ha
NT contestato i principi normativi e contabili assunti alla base della perizia di Essendosi verificato il sinistro, è tenuta a corrispondere l'indennizzo come previsto nella polizza tutela legale. CP_1
Per il principio della soccombenza le spese devono essere poste a carico della resistente , CP_1
liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti nei valori minimi per assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e per la limitata fase istruttoria.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-in accoglimento della domanda di condanna al pagamento in favore Parte_1 CP_1 dell'attore della complessiva somma di € 44.703,25 oltre interessi dal 11.4.2019;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.809,00 per compensi, CP_1
oltre al 15 % rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA.
Brescia, 21.12.2025
Il giudice est.
Alessandra PI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Tribunale di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato Alessandra
PI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5339/2022 promossa da:
(avv.to Rondinelli Michele) Parte_1
contro
(av.to IR DR) CP_1
(avv. LAURO GIOVANNI) NTroparte_2
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5 maggio 2022 ha convenuto in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Brescia, la Compagnia di Assicurazione esponendo che: CP_1
NT
- aveva sottoscritto con la società d'ora in avanti solo due contratti NTroparte_3
per la redazione di una perizia relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing al fine di verificare usura contrattualizzata, tasso effettivo di mora- T.E.M.O.- indeterminatezza delle condizioni
(cd. “NTratto Gold”) relativi a:
a) contratto di mutuo ipotecario n. 0970401372 stipulato con MP (identificato con
3697/14MU01);
b) contratto di mutuo ipotecario n. 4014201/50 stipulato con MP (identificato con
3697/14MU02);
- con la sottoscrizione dei predetti contratti , aveva aderito altresì alla polizza “Tutela legale” n. Pt_2
NT 91_M10282700 stipulata tra e , per il rischio di soccombenza;
CP_1
pagina 1 di 5 NT
- sulla scorta delle due perizie redatte dagli esperti di aveva instaurato azione giudiziaria contro l'istituto di credito avanti il Tribunale di Mantova che, con sentenza n. 1407 del 13 dicembre 2016, aveva rigettato le domande e condannato esso attore al pagamento delle spese;
- aveva ha impugnato la predetta sentenza avanti alla Corte d'Appello di Brescia (R.g.
1339/2017) che – con sentenza n. 1399 del 23 dicembre 2020 aveva rigettato l'appello.
Chiedeva: a) accertato e dichiarato, per le ragioni e nei termini esposti in narrativa, il diritto dell'Attore di ottenere dalla convenuta il rimborso di tutte le spese sostenute in relazione ai contenziosi stragiudiziali e giudiziali promossi nei confronti di Monte dei Paschi di Siena s.p.a., per l'effetto condannare la convenuta a pagare al sig. la somma di € 44.703,25 o diversa che Parte_1
risulterà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi (legali fino alla domanda ed ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo); b) col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto patrocinio, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione ex D.L.gs. n. 28/2010”.
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda ed instando per il rigetto. CP_1
Deduceva l'inoperatività della polizza per mancato pagamento del relativo premio da parte della NT contraente
Eccepiva, altresì, che essendo la denuncia del sinistro avvenuta oltre il termine di 24 mesi previsto dall'art. 13, secondo comma, della polizza – e anche dal secondo comma dell'art. 2952 cod. civ – il diritto all'indennizzo deve ritenersi irrimediabilmente prescritto.
Deduceva, altresì, che nella fattispecie l'alea del giudizio era assente in quanto la soccombenza dello era un evento certo e prevedibile stante l'inconsistenza delle argomentazioni prospettate nella Pt_1
perizia e gli errori di impostazione della causa;
parte attrice quindi non aveva nessuna possibilità di veder accolte totalmente le domande proposte sulla base di una perizia carente sotto ogni punto di vista, del tutto contraria alla matematica finanziaria, alle norme di diritto che la regolano e ad un NT orientamento consolidato da molti anni di segno contrario all'interpretazione fornita dal perito
NT Eccepiva, infine, la decadenza dalla garanzia assicurativa per colpa grave della contraente ( ) per aver consegnato al proprio cliente una perizia inattendibile, ponendo senza dubbio in essere un comportamento negligente.
Preliminarmente l'intervenuto fallimento della convenuta (già determina NTroparte_2 CP_3
l'improcedibilità delle domande proposte nei suoi confronti (v. Cass., sez. VI, 1.03.2017, n. 5255).
Nel merito la domanda è fondata.
Va rigettata l'eccezione di prescrizione.
pagina 2 di 5 La polizza oggetto del presente giudizio è un'assicurazione a favore di terzo: il contratto è stipulato tra NT NT e in favore dei clienti che abbiano concluso con un contratto . CP_1 Pt_2
L'art.11 delle condizioni generali stabilisce che “oggetto della assicurazione” è “il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato”. NT Il sinistro pertanto insorge nel momento in cui le domande avanzate dal cliente di sulla base della perizia, sono rigettate dal giudice che non condivide le conclusioni del perito di parte, contestando i principi normativi e/o contabili da lui sostenuti e quindi non ritiene necessario fare accedere il procedimento alla perizia tecnica d'ufficio. CP L'art. 11 richiamato prevede che si assuma il rischio della soccombenza dichiarata con sentenza. È dunque da tale momento che deve considerarsi l'insorgenza effettiva del diritto dell'assicurato al rimborso delle spese sostenute.
Non è condivisibile la diversa prospettazione della convenuta che, richiamato l'art.13 comma 2 della polizza, a norma del quale “La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”, e il precedente comma 1 secondo il quale “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” le perizie
NT fatte redigere da , vorrebbe ancorare la decorrenza del termine di prescrizione al momento in cui il giudice non dava corso al richiesto accertamento peritale.
In contrario si rileva che, oltre a non essere stato neppure prodotto il provvedimento del giudice del precedente giudizio, sì da consentire di esaminare le ragioni che hanno indotto il giudice a non dare corso a consulenza tecnica, in ogni caso va considerato, da un lato, che ai sensi dell'art. 177 c.p.c. le ordinanze possono essere sempre modificate e/o revocate dal giudice, difettando del requisito della stabilità, e pertanto non possono essere considerate come provvedimenti dai quali è possibile derivare la soccombenza o meno di un soggetto in un giudizio;
dall'altro, la richiamata previsione dell'art.13 rileva non ai fini della prescrizione bensì dell'art.1913 c.c..
Nel caso di specie, la sentenza di rigetto delle domande dello è del 13.12.2016, il giudizio Pt_1
d'appello è stato definito con sentenza n. 1399 del 23 dicembre 2020 e con p.e.c. del 16 marzo e dell'8 ottobre 2021 lo ha attivato la succitata polizza assicurativa con la conseguenza che la denuncia Pt_1
è dunque tempestiva.
Ciò posto, la domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta. Il caso assicurato, così come
NT descritto dall'art. 12 della polizza, viene in essere quando il cliente, dopo aver commissionato a una perizia nella quale viene accertato che la banca ha applicato usura e/o anatocismo su determinati rapporti, decida di agire stragiudizialmente e giudizialmente per ottenere ragioni.
pagina 3 di 5 NTr Il sinistro insorge nel momento in cui le domande avanzate dal cliente di sulla base della perizia, sono rigettate dal giudice che non condivide le conclusioni del perito di parte, contestando i principi normativi e/o contabili da lui sostenuti.
NT NT Lo in data 7/05/2014 stipulava con il contratto in forza del quale redigeva Pt_3 Pt_2
una perizia per l'analisi contabile di contratti di mutuo ipotecario stipulati con Banca MP.
In forza di detta perizia lo ha agito dinnanzi al Tribunale di Mantova , chiedendo di accertare Pt_3
l'usurarietà degli interessi e quindi di condannare l'istituto bancario alla restituzione degli stessi che in quanto usurari non erano dovuti.
Dalla lettura della sentenza in atti risulta che il giudice ha rigettato le domande dell'attore, sostenendo
NTr che quanto affermato da quest'ultimo, sulla base della perizia redatta da fosse errato, contestando proprio i principi normativi e contabili utilizzati nella perizia.
Dalla lettura della sentenza emerge dunque che il Tribunale ha “cassato” la perizia fatta redigere da
NT proprio con il significato indicato all'art. 13 della polizza tutela legale: “cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica” NT La perizia fatta redigere da e depositata dall'attore risulta adeguata ed elaborata su principi normativi e contabili che, tuttavia, non sono stati condivisi dal giudice. NT Ritiene questo giudice che non sia configurabile alcuna colpa grave né in capo a (che a sua volta si è avvalsa di società e di legali specialisti nel settore) né in capo allo che in buona fede si è Pt_3
affidato a chi risultava avere tutte le competenze per svolgere un incarico adeguato alle sue esigenze.
Conclusivamente, si è verificato il sinistro descritto dalla polizza tutela legale: lo cliente di Pt_3
NT
è risultato soccombente nel giudizio instaurato contro l'istituto di credito poichè il giudice ha
NT contestato i principi normativi e contabili assunti alla base della perizia di Essendosi verificato il sinistro, è tenuta a corrispondere l'indennizzo come previsto nella polizza tutela legale. CP_1
Per il principio della soccombenza le spese devono essere poste a carico della resistente , CP_1
liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti nei valori minimi per assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e per la limitata fase istruttoria.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-in accoglimento della domanda di condanna al pagamento in favore Parte_1 CP_1 dell'attore della complessiva somma di € 44.703,25 oltre interessi dal 11.4.2019;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.809,00 per compensi, CP_1
oltre al 15 % rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA.
Brescia, 21.12.2025
Il giudice est.
Alessandra PI
pagina 5 di 5