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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/10/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 579/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, all'esito della riserva di deposito di sentenza del 22.10.2025, ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 281-terdecies, c.p.c.; letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 579/2023, avente ad oggetto:
“RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE”,
TRA
1) , nato a [...] il [...] (C.F. , ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, in Via Fasci Siciliani n.11;
2) , nata a [...] il [...] (C.F. ), e Controparte_1 C.F._2 residente a [...];
3) , nata a [...] il [...] (C.F. , ed ivi CP_2 C.F._3 residente, in Via Magrì n. 9;
4) , nato a [...] il [...] (C.F. e Controparte_3 C.F._4 residente a [...]: tutti anche quali eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta a Persona_1 Caltanissetta il 16.01.2021; rappresentati e difesi, giusta procura apposta a margine del ricorso introduttivo, dall' Avv. Bruno Sgromo (C.F. - P. IVA ), ed C.F._5 P.IVA_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Roma, Via Po n. 35;
PARTI RICORRENTI
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_4 (C.F. e P. IVA , con sede in Caltanissetta, via Giacomo Cusmano n. 1, rappresentata e P.IVA_2 difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Laura Beatrice Caci (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gela (CL), Corso C.F._6 Vittorio Emanuele, n. 307;
PARTE CONVENUTA
Ai sensi dell'art. 281-terdecies e dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
1.1. Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. depositato in data 30.03.2023, ritualmente notificato alla controparte insieme a pedissequo decreto di fissazione di udienza, gli intestati Parte_1
+ 3 agivano in giudizio contro l'
[...] Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., domandando nei confronti di questa, in relazione al
[...] decesso della loro madre e dante causa : Persona_1
a) iure hereditats, il pagamento di € 850.934,00 (o diversa somma di giustizia) a titolo di risarcimento di danno “biologico e morale”;
b) iure hereditatis, il pagamento di € 104.244,00 (o diversa somma di giustizia), a titolo di risarcimento del danno biologico terminale;
c) iure proprio, il pagamento per ciascuno di essi di € 336.500,00 (o diversa somma di giustizia) a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale:
d) in subordine alle precedenti, iure hereditatis e iure proprio, il pagamento di una somma di giustizia a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance;
e) il pagamento di € 4.859,14 (o diversa somma di giustizia), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, comprensivo delle spese del correlato giudizio di A.T.P., onorario CTU, e spese funerarie;
oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di merito e del giudizio di A.T.P., da distrarre in favore del difensore antistatario.
1.2. I ricorrenti premettevano che, in data 28.10.2020 alle 16:20 circa, accusava Persona_1 episodio di perdita di coscienza, presenza di emiparesi, incapacità del linguaggio e deviazione della rima orale. Allertato il 118, i sanitari diagnosticavano ictus cerebrale in corso, e pertanto la signora veniva trasportata in codice giallo al P.S. del Presidio Ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta alle ore 17:50. Svolte TC encefalo e RX Torace, rimaneva assistita in barella presso il pronto soccorso senza essere sottoposta a trattamento terapeutico farmacologico fino al 29.10.2020, quando alle 02:04, veniva prescritta terapia con soluzione di sodio cloruro 0,9%. Alle 11:01, all'esame obiettivo, appariva afasica ed emiplegica. Quindi veniva, nelle ore successive, sottoposta ad ulteriori trattamenti diagnostici e somministrazioni di farmaci. Quindi, sempre in pari data, veniva ricoverata in neurologia per “ictus cerebrale ischemico con infarcimento emorragico”. Il 30.10.2020 alle ore 10:00 la paziente risultava soporosa ma risvegliabile e si evidenziava emiplegia con esecuzione brachio durale destra. Nella stessa giornata e nelle giornate successive le condizioni risultavano stazionarie, e nella giornata del 04.11.2020 veniva dimessa dal reparto con la diagnosi di “ictus cerebrale ischemico con infarcimento emorragico, meningioma frontale sinistro, ipertensione arteriosa” e trasferita presso il reparto di lungodegenza del Presidio ospedaliero ove veniva sottoposta CP_5 ad intenso trattamento riabilitativo. Non mostrando segni di miglioramento, veniva rimandata nella propria abitazione, in stato vegetativo, ed in data 16.01.2021 decedeva.
1.3. Preliminarmente rispetto al presente, gli odierni ricorrenti avevano introdotto verso l'odierna convenuta giudizio per A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c. (R.G.C.C. 843/2021), con svolgimento di consulenza tecnica medica collegiale. Dunque, invocando l'utilizzazione della relazione di consulenza, i ricorrenti evidenziavano:
2 a) la colpevole inerzia diagnostico-terapeutica nelle prime fasi, con mancata diagnosi dell'ictus ischemico e conseguente mancata instaurazione di terapia fibrinolitica, pur sussistendone la necessità e la tempistica favorevole;
b) la controproducente somministrazione del farmaco anticoagulante Clexane, che non fa parte delle terapie previste per il trattamento dell'ictus cerebrale, e che anzi avrebbe aggravato la situazione, ponendosi come causa di infarcimento emorragico;
c) la mancanza di indagine cardiologica, nonostante TC e l'ECG avessero indicato rispettivamente un focolaio ischemico in sede capsulo-nucleare sx ed un infarto miocardico anterosettale non databile;
d) la conseguente causalità, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, delle negligenze suddette con l'evento morte, anche in relazione alle plurime carenze di dati contenuti nelle cartelle cliniche;
2. Costituitasi tardivamente in giudizio, la parte convenuta domandava, invece, in via principale il rigetto della domanda, o in subordine la riduzione degli importi richiesti, con vittoria di spese e compensi di lite. In particolare, contestava la sussistenza di prove idonee a ricondurre l'evento morte alla condotta dei sanitari, tenuto essenzialmente conto della consistente distanza temporale tra le dimissioni (di cui veniva detto altresì che sarebbero state chieste dai familiari contro il parere dei sanitari) e la morte. In via subordinata, allegava l'esageratezza quantitativa, e l'infondatezza dei criteri utilizzati dai ricorrenti per la quantificazione dei danni.
3. Sottoposta alle parti proposta conciliativa giudiziale, essa veniva rifiutata dalla parte convenuta. Ritenuto di richiamare il collegio peritale per chiarimenti, data la morte del consulente Dott.ssa
, si nominava in sua sostituzione il Dott. . Quindi la causa veniva Persona_2 Persona_3 rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2025, previo termine per note conclusive. Quindi le parti discutevano la causa, ed il giudice riservava la decisione entro 30 giorni, in base al nuovo ultimo comma del predetto articolo.
§§§
1.1. La presente controversia si incentra sulla domanda avanzata dai congiunti (parti ricorrenti, figli della vittima primaria, cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in all. 3 al ricorso, e certificato stato di famiglia storico in all. 4 al ricorso, che vale anche come sufficiente prova del loro status di eredi, comunque non contestato ad opera della parte convenuta, e rispetto al quale gli altri congiunti ivi indicati sono essi stessi deceduti) per il risarcimento di varie categorie di danno non patrimoniale (alcuni iure hereditario, altri iure proprio), nonché patrimoniale (ma invero si tratta delle spese per il giudizio di per cui andranno considerate come tali, al di là di un del tutto fugace riferimento CP_6 alle spese funerarie, mai oggetto di argomentazione né di alcuna prova) per la morte (certificato di morte di in all. 2 al ricorso, attestante il decesso in data 16.01.2021), asseritamente Persona_1 imputabile alla struttura sanitaria, di un parente. Essa, dunque si inquadra (in senso stretto per i profili iure hereditatis ed in senso lato per i profili iure proprio) nell'ambito della cosiddetta responsabilità medica (o sanitaria), oggetto di una lunga elaborazione giurisprudenziale, rispetto alla quale nell'ultimo decennio sono sopravvenuti rilevanti interventi normativi, dati da ultimo dalla L. 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
1.2. L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nel corso del tempo ha visto, per quanto riguarda i danni patiti dalla stessa vittima primaria (e dunque eventualmente trasmessi iure hereditario) una
3 progressiva attrazione del regime di responsabilità in favore della responsabilità da inadempimento (ex art. 1218 c.c., c.d. responsabilità contrattuale), piuttosto che in favore della responsabilità da fatto illecito extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.). Cfr. sul punto ad es. Cass. Civ. 13 aprile 2007, n. 8826, 14 giugno 2007, n. 13953, nonché le più recenti Cass. Civ. 26 giugno 2012, n. 10616 e Cass. Civ. 30 settembre 2015 n. 19541. Ciò che vale indifferentemente alla natura pubblica o privata della struttura sanitaria (cfr. sul punto Cass. Civ. SSUU Sentenza 11/01/2008. n. 577; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 25/02/2005). Tale orientamento ha trovato anche conferma normativa esplicita con l'entrata in vigore della L. n. 24/2017, all'art. 7, comma 1. Ciò che determinerebbe, tra gli altri, vantaggi sul piano dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c. in ordine soprattutto all'elemento soggettivo dell'illecito (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 12/12/2013 (Rv. 629769 - 01); ma cfr. nello stesso senso anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014 (Rv. 632891 - 01) e Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 24073 del 13/10/2017 (Rv. 645834 - 02)). Mentre invece non si trae come conseguenza l'inversione dell'onere sul nesso causale, che dunque dovrà essere provato dal danneggiato, e che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 29315 del 07/12/2017 (Rv. 646653 - 01)).
1.3. Sul piano dei danni iure proprio dei congiunti, invece la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso di ritenere condivisibilmente che, salvo il caso particolare della posizione della gestante in relazione al nascituro (unico caso in cui finora si è riconosciuto un effetto protettivo in favore dei terzi del contratto di spedalità), la regola generale è quella della relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c., con conseguente responsabilità (per questa categoria di danno) extracontrattuale (e mai, dunque, contrattuale) nei confronti dei terzi (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 14615 del 09/07/2020 (Rv. 658328 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 14258 del 08/07/2020 (Rv. 658316 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021 (Rv. 662040
- 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 11320 del 07/04/2022 (Rv. 664513 - 01); ultime due sentenze menzionate anche a pag. 7 della più recente Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 6386 del 03/03/2023; ed ancora nello stesso senso cfr. Cass. Civ. Sez. 3 – Sentenza n. 3267 del 05/02/2024, pagg. 7-8).
2. Ora, a prescindere dall'inquadramento giuridico, non è contestato tra le parti (ed è comprovato dalla documentazione sanitaria relativa, cfr. all. 5 al ricorso) il ricovero della vittima primaria, a partire dal giorno in cui si sentì male (28.10.2020) presso la struttura dell'Azienda convenuta, il trasferimento in data 04.11.2020 al reparto di lungodegenza del P.O. di San DO, il CP_5 successivo rientro nella propria abitazione il 16.01.2021, ed il decesso intervenuto nella stessa data, per come sinteticamente descritti nella ricostruzione del processo.
3. Ciò posto, in relazione all'esistenza o meno di inadempimento/fatto illecito della convenuta, del relativo elemento soggettivo (colpa), nonché in relazione all'eventuale nesso causale con l'evento morte, i ricorrenti ne affermano la sussistenza, nel senso di imputare la morte della madre alla condotta negligente, imprudente ed imperita dei sanitari dell'Ospedale “S. Elia” di Caltanissetta, i quali nell'attività di cura non avrebbero rispettato quanto previsto dalle linee guida e dalla buona prassi clinico assistenziale (cfr. pagg.
9 -10 del ricorso). Le suddette allegazioni sono state modellate e corredate, sul piano documentale, dalla produzione della consulenza medico-legale collegiale fornita nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al locale R.G.C.C. n. 843/2021, che avrebbe fornito elementi per riscontrare il configurarsi della responsabilità della struttura proprio in ordine a tali profili. È per ciò stesso ed in ragione della conseguente analiticità delle contestazioni mosse alla controparte sulla base della suddetta consulenza che l'atto introduttivo appare dunque ben sufficientemente strutturato, in ordine alle pertinenti allegazioni sugli elementi costitutivi dell'illecito, e dunque se ne giustifica l'approfondito esame. 4 4. Ciò premesso su un piano preliminare, in via istruttoria va osservato che l'oggetto del presente giudizio presenta quella tecnicità specialistica tale da renderlo decidibile sulla base delle valutazioni dei tecnici del settore sanitario. In fondo, come ampiamente riscontrabile dalla condotta processuale delle parti, le stesse non contestano lo svolgimento dei fatti per come descritti, ma divergono in ordine alla corretta lettura da dare alle relative risultanze, sia in termini di eventuale colpa medica, sia in termini di nesso causale tra quella e l'evento morte. Pertanto, il profilo probatorio va apprezzato in funzione della CTU collegiale (con collegio composto da uno specialista in medicina legale e da uno specialista in cardiochirurgia e chirurgia vascolare) disposta nell'ambito del propedeutico giudizio per accertamento tecnico preventivo (e qui prodotta da parte ricorrente in all. 10 al ricorso, ma comunque oggetto di acquisizione nell'ambito di quella dell'intero fascicolo, come da verbale del 21.06.2023), corredata dalle valutazioni alle osservazioni di parte (cfr. le osservazioni di parte agli all. 11-12, ed i chiarimenti consulenza medico legale del 25.01.2023 in all. 13 al ricorso). Ed integrata, in questa sede, dalla consulenza di chiarimento disposta con ordinanza del 29.04.2024, depositata il 21.03.2025, previa sostituzione del medico legale, medio tempore deceduto. Pur nelle difficoltà e nelle incertezze riscontrate, nonché nel tenore di alcune risposte che avrebbero potuto essere più nette, meno oscillanti, e di più chiaro chiaro tenore, il complesso delle consulenze espletate, in ragione della correttezza metodologica e della completezza espositiva, nonché dell'assenza di vizi logico- motivazionali, funge da indispensabile ausilio alla decisione, configurandosi come condivisibile.
4.1. La consulenza è strutturata secondo: un preliminare riepilogo della documentazione sanitaria ritualmente acquisita (pp. 8-15), le considerazioni diagnostiche e medico-legali (pp. 15-18), la valutazione della condotta medica sotto il profilo terapeutico (pp. 18-27), la risposta ai quesiti posti dal Giudice (pp. 27-30). Va in questa sede preliminarmente osservato (in modo da dare ordine alla trattazione) che di questi ultimi, i primi quattro erano tutti rivolti all'indagine su profili di eventuale colpa dei sanitari della struttura convenuta, mentre solo il quinto (subordinato ad esito positivo dell'esame del precedente elemento) era rivolto all'accertamento del nesso causale con l'evento morte. Tale premessa è doverosa in quanto si tratta di due profili di accertamento distinti e, come si vedrà, tale distinzione assumerà valenza decisiva.
4.2. Sul primo profilo (colpa medica) obiettivamente i consulenti hanno condivisibilmente ravvisato, pur partendo da un'immediata e corretta diagnosi operata già dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto (“ictus cerebrale con rima labiale asimmetrica, disartria, ipostenia emilato destro”), tre profili di negligenza, certamente sufficienti a configurare colpa in capo all' CP_4 convenuta.
4.2.1.1. In primo luogo, la tardività dello svolgimento della TAC, con mancata attivazione del trattamento fibrinolitico. Infatti, risulta dalla documentazione sanitaria in atti anzitutto che, nonostante il manifestarsi di sintomi di ictus cerebrale a partire dalle 16:20, e successivo arrivo al Pronto Soccorso del Sant'Elia alle 17:50, la TAC fu eseguita solamente alle ore 20:26, ossia ad oltre due ore e mezza dell'arrivo (e quattro ore dall'insorgenza dei sintomi). Tale ritardo non altrimenti giustificato ha anzitutto dilatato i tempi di intervento rispetto ad un ictus in corso. Ciò che, secondo la spiegazione esaurientemente operata dei consulenti, nell'ottica della risposta a tale situazione, deve essere la più tempestiva possibile. In ogni caso, anche a considerare la tempistica svolta, e con una TAC delle 20:26, ci si trovava ancora nei margini per un ragionevole e consigliabile uso della terapia fibrinolitica. Scrivono infatti i consulenti che (pag. 28, grassetto aggiunto) “Data l'evidenza della sintomatologia, l'assenza di emorragia e l'assenza di altre controindicazioni alla somministrazione della terapia fibrinolitica (vedi tabelle 3 e 4), sarebbe stato indicato il trattamento fibrinolitico, che, sempre come desumibile dalle linee guida, deve essere somministrato entro le tre ore dall'evento ischemico, con una finestra ancora percorribile compresa fra le tre ore e le quattro ore e mezza
5 dall'evento. Trascorso tale intervallo, le possibilità di riduzione degli esiti a distanza dal danno ischemico si riducono in maniera sensibile. Si ritiene, pertanto, che le cure prestate in occasione del ricovero della paziente, non possano qualificarsi né come tempestive, in quanto intervenute tardivamente rispetto alle esigenze del quadro clinico, nè adeguate, in quanto inappropriate, rispetto al quadro clinico da costei manifestato […] Nel caso in esame, non emergono dagli atti condizioni ostative alla somministrazione di trattamento fibrinolitico. Inoltre in considerazione del quadro clinico, la tempistica con la quale fu approcciata la deve ritenersi censurabile, perché Per_1 intempestiva […]”. Invece risulta che furono somministrati mannitoli e cortisonici e non veniva instaurata, invece, terapia fibrinolitica. Evidenziandosi invece (pag. 18) che “La terapia fibrinolitica per via endovenosa per l'ictus acuto è ora ampiamente accettata e condivisa.”
4.2.1.2. L'inappropriatezza del mancato intervento suddetto viene ben sottolineata in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta, evidenziandosi che (pagg.
6-7 dei chiarimenti) “…la CH presentava segni suggestivi di un ictus cerebrale che, comunque ponevano indicazione perentoria all'avvio di un iter diagnostico dedicato, anche solo per escludere la presenza di tale patologia. Tale tempestività avrebbe evitato che la paziente uscisse dalla finestra temporale utile per il trattamento. […] la paziente fu rapidamente soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale in tempi relativamente rapidi, con sintomi che potevano suggerire certamente l'insorgenza di un ictus […] Vi è stato quindi, come riportato in bozza, un intervallo censurabile rappresentato dal ritardo con cui fu effettuata la TAC che, pur non essendo in grado di descrivere precocemente il danno ischemico, sicuramente avrebbe escluso il danno emorragico, eliminando quindi una controindicazione al trattamento trombolitico. In tal modo si è fatta uscire la paziente dalla finestra terapeutica indicata dalle linee guida. In atti, inoltre, non si riscontra alcuna considerazione relativa alla mancata effettuazione della terapia trombolitica”.
4.2.2. In secondo luogo, sulla somministrazione di farmaci, è stato somministrato un farmaco anticoagulante (Clexane), con una scelta fortemente avversata dai consulenti, in quanto ritenuta fortemente inappropriata (anzi, come si dirà subito, antitetica rispetto a quanto consigliabile rispetto ad una situazione come quella di specie), ed anzi potenzialmente foriera di ulteriori complicanze. Al riguardo, si osserva infatti che la sua base scientifica (pag. 24, grassetto aggiunto) “è nella direzione opposta al timore di possibile emorragia da fibrinolisi”, specificandosi che “l'anticoagulante non fa parte delle terapie previste per il trattamento dell'ictus cerebrale, ma è un trattamento routinario, generalmente finalizzato alla prevenzione di fenomeni trombotici venosi nei pazienti costretti a letto, non si riscontrano, comunque, motivi che imponessero urgenza alla sua somministrazione”, ritenendosi infatti che non si possa escludere che la comparsa dell'infarcimento emorragico, emerso nella TAC del 29.10.2020, possa essere proprio (pag. 25) “un possibile esito della terapia anticoagulante”.
4.2.3.1. In terzo luogo, ulteriori mancanze si ravvisano in un mancato approfondimento diagnostico della situazione cardiaca. I CTU infatti precisavano inoltre che, nonostante ECG avesse mostrato (pag. 25) “Ritmo sinusale con occasionali complessi ectopici prematuri. Infarto miocardico anterosettale, non databile. Deviazione assiale sinistra anormale. ECG anormale”, non veniva effettuata, così come da cartella clinica, “alcuna indagine cardiologica integrativa per valutare la situazione funzionale cardiaca”. Evidenziavano ancora che, al momento dell'ingresso della paziente presso la divisione di lungodegenza dell'Ospedale di San DO, la stessa veniva descritta come affetta, tra le altre cose, da insufficienza ventricolare sinistra e cardiopatia ischemica acuta, sebbene (per come riportato dai consulenti) tale dato non emergesse (pag. 26) “da nessun dato anamnestico, né dalla lettera di dimissione dell'ospedale di Caltanissetta, dove non è stata effettuata alcuna indagine di tipo cardiologico eccetto l'ECG, né da alcuna indagine effettuata presso l'Ospedale di 6 San DO (ECG, Ecocardiogramma). Non si evince, quindi, l'origine di tale affermazione.”. Da quanto sopra esposto emergerebbe la presenza di gravi lacune nella documentazione medica della paziente nonché l'assenza di indagine e terapia mirata a far fronte alle problematiche cardiologiche indicate.
4.2.3.2. Quanto sopra viene ulteriormente chiarito in sede di risposta alle osservazioni del difensore di parte ricorrente, leggendosi che (pag. 3 dei chiarimenti, grassetto aggiunto) “All'ingresso, tuttavia, la paziente non presentava sintomatologia ascrivibile a problemi cardiaci acuti, né mostrava segni elettrocardiografici di acuzie;
pertanto, è accettabile che l'attenzione alla paziente, colpita da un evento acuto vascolare cerebrale, fosse concentrata su quel problema. Attenzione che, come si legge nella nostra consulenza, fu censurabilmente insufficiente.”
4.2.4. Per cui certamente risulta una sufficiente prova di rilevanti profili di colpa in capo all'azienda convenuta in ordine al trattamento diagnostico e terapeutico cui fu sottoposta la Per_1
4.3. Venendo invece al profilo relativo al nesso causale, la situazione (come si vedrà) è molto diversa. Al riguardo, vanno anzitutto operate alcune premesse in diritto.
4.3.1.1. Anzitutto (come si accennava sopra al par. 1.2., quale che sia il titolo di responsabilità fatto valere, esso è pacificamente da considerarsi elemento costitutivo della pretesa fatta valere da chi chiede il risarcimento. Pertanto, sia che si tratti di responsabilità contrattuale, sia che si tratti di responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova ex art. 2697 c.c. è posto in capo a chi domanda il risarcimento, con la conseguenza che, in caso di prova incerta, insufficiente, contraddittoria, la domanda non potrà essere accolta (cfr. ad es., proprio per i casi di responsabilità sanitaria, tra le tante: Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017 (Rv. 645164 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018 (Rv. 647948 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018 (Rv. 651166 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 (Rv. 655640 - 02); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024 (Rv. 672043 - 01));
4.3.1.2. In secondo luogo, quanto all'intensità della prova richiesta, rispetto alla più rigorosa causalità penale (per cui si deve aver riguardo al criterio del “al di là di ogni ragionevole dubbio”), in materia civilistica si deve far riferimento al criterio della c.d. preponderanza dell'evidenza, per cui deve potersi argomentare che sia più probabile che la condotta indagata (nel nostro caso, le negligenze dei sanitari) sia stata causa dell'evento (nel nostro caso, la morte) piuttosto che non lo sia stata (criterio del c.d. più probabile che non). Cfr. sul punto ad es. la già citata Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017 (Rv. 645164 - 01), oltre alla più recente Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10978 del 26/04/2023, non massimata). Pertanto, si “impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024 (Rv. 672460 - 01)).
4.3.1.3. In terzo luogo, sull'incidenza ai fini dell'accertamento del nesso causale di eventuali omissioni nelle cartelle cliniche, si evidenzia che “In tema di responsabilità professionale del medico, le omissioni nella tenuta della cartella clinica al medesimo imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell'inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1538 del 26/01/2010 (Rv. 611334 - 01); conformi o comunque nello stesso senso le successive
7 Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10060 del 27/04/2010 (Rv. 612606 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6209 del 31/03/2016 (Rv. 639386 - 01)). Va però evidenziato che la prova del nesso in tale situazione può ritenersi raggiunta attraverso la suddetta soluzione “soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione.” (così Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12218 del 12/06/2015 (Rv. 635623 - 01); e successivamente, nello stesso senso: Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 27561 del 21/11/2017 (Rv. 646472 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26428 del 20/11/2020 (Rv. 659592 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16737 del 17/06/2024 (Rv. 671443 - 02)).
4.3.2. Ora, esaminando i profili di accertamento causale risultanti dalla consulenza, i consulenti sono sempre stati certi anzitutto rispetto ad una causalità tra la mancata terapia fibrinolitica e l'entità dei deficit neurologici. In sede di risposta al quesito originario lett. d), in fine, essi infatti affermano che (pag. 29) “L'esecuzione di una corretta e tempestiva terapia fibrinolitica, avrebbe potuto influenzare positivamente l'entità dei deficit neurologici (più probabile che non).”
4.3.3. Rispetto invece all'evento morte, oggetto della nostra indagine, le indicazioni risultanti dalla consulenza risultano oscillanti, ed anzi sempre più tendenti ad una risposta negativa.
4.3.3.1. Anzitutto, rispetto a preciso quesito e) del mandato originario, i consulenti affermano di non avere elementi per considerare il trattamento dell'ictus cerebrale come causa del decesso, andando a considerare più il profilo cardiaco, peraltro come indicato nella stessa documentazione proveniente dalla parte convenuta, e pur sempre oggetto però, di una riscontrata negligenza da parte dei sanitari. Si legge infatti che (pp. 29-30, grassetto aggiunto) “Il decesso della Sig.ra fu attribuito a Per_1 problemi cardiaci. Dall'esame degli atti si rileva come non risultino descritti eventi correlabili ad insufficienza cardiaca, pur a fronte di un ECG effettuato all'inizio dell'iter ospedaliero che descriveva una pregressa lesione ischemica anterosettale ventricolare sinistra. Tale diagnosi non fu seguita da altri controlli anche se, all'ingresso presso la Lungodegenza dell'Ospedale di San DO, si afferma la presenza di ischemia cardiaca acuta e insufficienza ventricolare sinistra. L'esame del documento non evidenzia neppure una terapia mirata a tali descritti problemi cardiaci. Non vi sono pertanto elementi per affermare in maniera attendibile che l'inidoneo trattamento dell'ictus cerebrale possa ritenersi la causa del decesso.”
4.3.3.2. Sulle osservazioni critiche del difensore di parte ricorrente, sebbene in maniera accennata, i consulenti avendo ribadito la scarsa attenzione all'aspetto cardiaco rispetto a quello cerebrale, come già sopra riportato al par. 4.2.3.2., andando poi a ipotizzare nuovi problemi ischemici cardiaci per il periodo successivo (cfr. pag. 3 dei chiarimenti: “Ciò non esclude che, in occasione del ricovero presso la struttura di Lungodegenza, si possano essere manifestati nuovi problemi ischemici cardiaci in un soggetto con precedenti eventi coronarici”). E d'altronde, sulle osservazioni critiche dei due consulenti di parte ricorrente, volte a correlare la sofferenza cerebrale rispetto a fenomeni cardiaci, i consulenti d'ufficio hanno evidenziato come ciò non sia idoneo a provare una correlazione diretta, e che dunque un evento ischemico cerebrale sia all'origine di un evento ischemico cardiaco, affermando che (pag. 5 dei chiarimenti)“in assenza di un esame autoptico non è possibile fare ulteriori considerazioni che possano ritenersi attendibili”, ed evidenziando altresì che “la morte è avvenuta circa due mesi e mezzo dopo la dimissione ospedaliera e, anche tale circostanza, depone a sfavore del nesso causale”.
4.3.4. Si rendeva allora necessario procedere con una integrazione di chiarimento, attraverso il richiamo del collegio (poi sostanziatosi in un richiamo parziale, in quanto è stato necessario sostituire
8 il medico legale) che ha però ulteriormente rimarcato la tendenza in materia di nesso causale, anzi in realtà andando a rinforzare ulteriormente la posizione della mancata prova dello stesso.
4.3.4.1. Essendosi anzitutto richiesto di approfondire la tematica cardiaca, sebbene in termini di colpa, il collegio peritale evidenzia di non essere in grado di esprimersi (pag. 7 della consulenza di richiamo)
“sulle pregresse e/o attuali problematiche di tipo cardiaco della paziente”, in quanto, sul profilo cardiaco (pag. 3), “In atti di entrambi i ricoveri non si riscontra alcun dato anamnestico, obiettivo, strumentale ematologico relativo alla situazione cardiologica della paziente”. Unico dato rinvenibile sul punto è stato dato da valori anomali del biomarcatore Troponina, peraltro rammentandosi che questo risultato potesse essere anche dovuto all'ictus ischemico (pag. 5: “l'ictus, sia ischemico che emorragico, si associa a rialzo della troponina cardiaca.”), e dunque esso singolarmente, “non seguito da indagini cliniche e strumentali, anche molto di base come l'elettrocardiogramma” (pag. 6), non avrebbe potuto condurre ad alcuna valutazione sulle condizioni cardiache.
4.3.4.2. In ordine al più specifico quesito volto a chiarire il nesso causale con la morte, specificandosi di riferire in ordine ad un nesso con l'ictus o con patologie cardiache, in ordine al primo profilo (dopo generici riferimenti al carattere mortale dell'ictus in sé, che però poco chiariscono se non sviluppate coerentemente alla situazione concreta), i consulenti hanno sì ribadiscono (ma non era questo il punto focale) l'incidenza causale tra inadeguato trattamento della patologia neurologica con i deficit neurologici (cfr. pag. 9: “Certamente vi fu un trattamento inadeguato della patologia neurologica occorsa alla sig.ra e possiamo affermare che, vista l'inequivocabile diagnosi di ictus Pt_2 cerebrale all'arrivo al PS, è più probabile che non, che una terapia fibrinolitica somministrata nei tempi giusti, che erano possibili, a giudicare dagli orari riportati in atti, avrebbero prodotto risultati favorevoli ai fini dei deficit neurologici presentati.”); mentre con riguardo alla morte si fa riferimento solo ad un velocissimo e obiettivamente debole “E possibilmente anche sul decesso.”, specie se tale riferimento viene letto in funzione di quanto riferito subito dopo, nel senso che “a questo punto si confonde il quadro sulle cause di mortalità”, introducendosi di nuovo la tematica cardiaca, rispetto alla quale invece (pag. 10) “In assenza di dati clinici e monitoraggi che indichino sintomi dovuti all'insufficienza ventricolare sinistra (bassa portata, ipotensione, riduzione della diuresi, edema polmonare, angor, aritmie) o eventi acuti (aritmie gravi o arresto cardiaco) non siamo in grado di sostenere l'ipotesi di decesso per cause cardiache.” Ancora, in risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta, messi ulteriormente alle strette in ordine all'indagine sul nesso causale, essi affermano (pag. 17) “Non abbiamo mai ipotizzato che il mancato trattamento fibrinolitico possa avere, in qualche modo, una responsabilità nel decesso della paziente. […] non esiste documentazione di tipo cardiologico, un certo numero di ECG, ecocardiografie, autopsia, che possa consentire la determinazione della causa della morte, a oltre due mesi di distanza dall'ictus cerebri.” Sostanzialmente, dunque, giungendo a una cristallizzazione dell'incertezza in ordine alla causalità, tanto in relazione al fattore ictus, quanto in relazione al fattore cardiaco. Ciò che viene ulteriormente ribadito all'ultima pagina, per cui (pag. 20, grassetto aggiunto) “Confermiamo quindi l'assenza di dati che consenta ai CTU di affermare alcunché sulle cause del decesso e, come nella risposta al quesito, non possiamo affermare, e non affermiamo, che la mancata terapia fibrinolitica, che aveva come scopo quello di ridurre la sintomatologia di deficit neurologico, sia stata causa del decesso.
[…] Una correlazione diretta fra ictus, mancata fibrinolisi e decesso per cause non meglio identificate da parte dei curanti, non è stata possibile da parte dei CTU.”
4.3.5. Alla luce del complesso del predetto ragionamento, ed in base alle coordinate giurisprudenziali premesse al par. 4.3.1., obiettivamente questo giudice non può che concludere nel senso che la prova sul nesso causale tra condotte dei sanitari ed evento morte sia rimasta incerta, e dunque non sia stata fornita. In altre parole, non ritiene che si sia raggiunta, anche secondo il criterio civilistico della 9 preponderanza dell'evidenza, pur secondo una contestualizzazione di probabilità logica, la prova sufficiente ad integrare l'elemento della fattispecie di responsabilità. Ciò che si può esser tratto è semmai solo l'incidenza causale delle negligenze nel trattamento dell'ictus in funzione delle conseguenze neurologiche, che avrebbero potuto essere più lievi in caso di osservanza di quanto i consulenti d'ufficio hanno indicato nel loro lavoro. Sulla correlazione invece con la morte, il quadro appare obiettivamente fumoso, ed anzi proprio nel finale della consulenza di chiarimento, i consulenti d'ufficio giungono propriamente a dire che il decesso sia stato operato per cause non meglio identificate. Depone inoltre ad ulteriore sfavore del nesso, secondo questo giudice, il notevole intervallo di tempo intercorrente tra i trattamenti operati dai sanitari della convenuta e la morte, dato da quasi due mesi e mezzo, ed effettivamente tale da mettere in forte dubbio uno dei tradizionali criteri medico legali della causalità, ossia quello cronologico. Ancora, è vero ed è indubbio che la documentazione sanitaria sia risultata carente in molti punti, ed è altrettanto vero che da ciò si possano trarre astrattamente in giurisprudenza indicazioni per un alleggerimento dell'onere probatorio del nesso in favore del paziente. Ma, come si è ben detto al par. 4.3.1.3., la relativa giurisprudenza di favore per il danneggiato menzionata in quella sede è applicabile soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione. Ed in effetti è sì vero che l'incompletezza della documentazione, specie sul profilo della questione cardiaca, abbia determinato difficoltà nella prova del nesso. Ma è anche vero che, combinando questo insegnamento con le altre considerazioni dei consulenti (che mai in effetti hanno effettuato considerazioni anche astratte di riferibilità dell'evento morte ai due ordini di negligente evidenziati in capo ai sanitari), si è molto distanti dal caso in cui il singolo “buco” nelle cartelle faccia mancare la pistola fumante del nesso causale (seppur in base al criterio della preponderanza dell'evidenza). Mai nella consulenza appare un riferimento concreto per cui si correlino le negligenze diagnostico-terapeutiche sull'ictus o sul piano cardiaco all'evento morte, per cui non è la singola completezza ad essere stata decisiva per la mancata prova del nesso. Ma in generale il quadro tecnico emerso è di caratteristica prova incerta, se non propriamente mancante. Che dunque torna in danno di chi domanda il risarcimento. In altri termini, l'onere della prova, gravante sui ricorrenti, del nesso causale con la morte, non è stato assolto.
5. Quanto sopra comporta il rigetto delle domande risarcitorie, che vengono tutte correlate all'evento morte.
5.1. Una precisazione è d'obbligo, al riguardo, rispetto alla voce “a) Il danno biologico” del par. 3 del ricorso. In effetti, a dispetto del nomen iuris, la lettura del sottoparagrafo, in cui si fa subito riferimento a “un danno irreversibile che lo ha condotto alla morte.”, o ancora “per effetto della percezione, anche non cosciente, della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita […] Trattasi del danno che il soggetto soffre mentre attende lucidamente l'estinzione della propria vita, danno massimo nella propria intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita nella morte […] In caso di lesione che porti ad esito letale, la vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte subisce un danno biologico di natura psichica che non solo raggiunge la misura del 100%, ma è ulteriormente aggravato […]”, dà immediatamente l'idea che non si faccia riferimento alla lesione cagionata all'integrità psicofisica in sé in ragione dell'erroneo trattamento diagnostico-terapeutico, bensì di danno esso stesso correlato all'evento morte, in quanto denominato danno da lucida agonia (o anche danno morale catastrofale, su cui cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16592 del 20/06/2019 (Rv. 654294 - 01); Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 17577 del 28/06/2019 (Rv. 654381 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 (Rv. 670457 - 02); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
10 33009 del 17/12/2024 (Rv. 673107 - 02) ), che presuppone il già citato nesso causale con l'evento morte, in quanto ha nella stessa uno dei suoi presupposti costitutivi. E pertanto, data la mancata prova del nesso causale con la morte, non può essere riconosciuto.
5.2. Altra precisazione, sul danno da perdita di chance (lett. d) del citato par. 3 del ricorso), esso stesso (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21415 del 30/07/2024 (Rv. 672042 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2861 del 05/02/2025 (Rv. 673750 - 01)) appare incompatibile con le risultanze della consulenza in relazione al nesso causale, in quanto non si è qui posto un problema di difficoltà di prova dell'evitamento dell'evento morte, e dunque della necessità di operare una valutazione probabilistica della chance di sopravvivenza, qualora si fosse posto in essere (mutuando una terminologia penalistica) il c.d. comportamento alternativo lecito. Ma, lungi dal configurare una semplice insufficiente prova che la paziente sarebbe rimasta in vita altrimenti, la consulenza invece è sempre più andata nel senso di non poter sostanzialmente affermare il nesso causale con l'evento morte, la cui causa è in effetti rimasta incerta. Per cui non si pone una situazione nella quale non si è semplicemente giunti alla sufficiente prova del nesso causale tra condotta ed evento, e rispetto alla quale allora può sovvenire in via secondaria il problema della perdita di chance di sopravvivenza, ma ci si è trovati nella ancora più carente situazione dell'impossibilità di affermare anche un contributo causale probabilistico rispetto all'evento infausto da parte delle pur evidenti negligenze riscontrate nella condotta dei sanitari. Con la conseguenza che nemmeno questo può essere riconosciuto.
6.1. La peculiarità del caso concreto, ed il ragionamento necessario ai fini della decisione sulla base dell'esame di una consulenza complessa, unitamente alla singolare particolarità della necessità di sostituire per morte un consulente nel richiamo per chiarimenti, suggeriscono che ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come integrato da C. Cost. 77/2018, le spese di giudizio (di merito e del correlato di A.T.P.) siano compensate integralmente tra le parti.
6.2. Così come il carico definitivo delle spese di C.T.U., liquidate in sede di A.T.P. con decreto del 26.01.2023, andrà allora ripartito in parti uguali tra il complesso dei ricorrenti e la parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 579/2023 in epigrafe:
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, nonché del correlato giudizio per A.T.P. (R.G.C.C. 843/2021);
3) RIPARTISCE in parti uguali tra il complesso delle parti ricorrenti e la parte resistente il carico delle spese per la C.T.U. svolta in sede di A.T.P. (R.G.C.C. 843/2021), come liquidate in quella sede con decreto del 26.01.2023;
Caltanissetta, 24.10.2025
Il Giudice Dario Albergo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, all'esito della riserva di deposito di sentenza del 22.10.2025, ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 281-terdecies, c.p.c.; letti gli atti del procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 579/2023, avente ad oggetto:
“RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE”,
TRA
1) , nato a [...] il [...] (C.F. , ed Parte_1 C.F._1 ivi residente, in Via Fasci Siciliani n.11;
2) , nata a [...] il [...] (C.F. ), e Controparte_1 C.F._2 residente a [...];
3) , nata a [...] il [...] (C.F. , ed ivi CP_2 C.F._3 residente, in Via Magrì n. 9;
4) , nato a [...] il [...] (C.F. e Controparte_3 C.F._4 residente a [...]: tutti anche quali eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta a Persona_1 Caltanissetta il 16.01.2021; rappresentati e difesi, giusta procura apposta a margine del ricorso introduttivo, dall' Avv. Bruno Sgromo (C.F. - P. IVA ), ed C.F._5 P.IVA_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Roma, Via Po n. 35;
PARTI RICORRENTI
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_4 (C.F. e P. IVA , con sede in Caltanissetta, via Giacomo Cusmano n. 1, rappresentata e P.IVA_2 difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Laura Beatrice Caci (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Gela (CL), Corso C.F._6 Vittorio Emanuele, n. 307;
PARTE CONVENUTA
Ai sensi dell'art. 281-terdecies e dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
1.1. Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. depositato in data 30.03.2023, ritualmente notificato alla controparte insieme a pedissequo decreto di fissazione di udienza, gli intestati Parte_1
+ 3 agivano in giudizio contro l'
[...] Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., domandando nei confronti di questa, in relazione al
[...] decesso della loro madre e dante causa : Persona_1
a) iure hereditats, il pagamento di € 850.934,00 (o diversa somma di giustizia) a titolo di risarcimento di danno “biologico e morale”;
b) iure hereditatis, il pagamento di € 104.244,00 (o diversa somma di giustizia), a titolo di risarcimento del danno biologico terminale;
c) iure proprio, il pagamento per ciascuno di essi di € 336.500,00 (o diversa somma di giustizia) a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale:
d) in subordine alle precedenti, iure hereditatis e iure proprio, il pagamento di una somma di giustizia a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance;
e) il pagamento di € 4.859,14 (o diversa somma di giustizia), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, comprensivo delle spese del correlato giudizio di A.T.P., onorario CTU, e spese funerarie;
oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di merito e del giudizio di A.T.P., da distrarre in favore del difensore antistatario.
1.2. I ricorrenti premettevano che, in data 28.10.2020 alle 16:20 circa, accusava Persona_1 episodio di perdita di coscienza, presenza di emiparesi, incapacità del linguaggio e deviazione della rima orale. Allertato il 118, i sanitari diagnosticavano ictus cerebrale in corso, e pertanto la signora veniva trasportata in codice giallo al P.S. del Presidio Ospedaliero Sant'Elia di Caltanissetta alle ore 17:50. Svolte TC encefalo e RX Torace, rimaneva assistita in barella presso il pronto soccorso senza essere sottoposta a trattamento terapeutico farmacologico fino al 29.10.2020, quando alle 02:04, veniva prescritta terapia con soluzione di sodio cloruro 0,9%. Alle 11:01, all'esame obiettivo, appariva afasica ed emiplegica. Quindi veniva, nelle ore successive, sottoposta ad ulteriori trattamenti diagnostici e somministrazioni di farmaci. Quindi, sempre in pari data, veniva ricoverata in neurologia per “ictus cerebrale ischemico con infarcimento emorragico”. Il 30.10.2020 alle ore 10:00 la paziente risultava soporosa ma risvegliabile e si evidenziava emiplegia con esecuzione brachio durale destra. Nella stessa giornata e nelle giornate successive le condizioni risultavano stazionarie, e nella giornata del 04.11.2020 veniva dimessa dal reparto con la diagnosi di “ictus cerebrale ischemico con infarcimento emorragico, meningioma frontale sinistro, ipertensione arteriosa” e trasferita presso il reparto di lungodegenza del Presidio ospedaliero ove veniva sottoposta CP_5 ad intenso trattamento riabilitativo. Non mostrando segni di miglioramento, veniva rimandata nella propria abitazione, in stato vegetativo, ed in data 16.01.2021 decedeva.
1.3. Preliminarmente rispetto al presente, gli odierni ricorrenti avevano introdotto verso l'odierna convenuta giudizio per A.T.P. ex art. 696-bis c.p.c. (R.G.C.C. 843/2021), con svolgimento di consulenza tecnica medica collegiale. Dunque, invocando l'utilizzazione della relazione di consulenza, i ricorrenti evidenziavano:
2 a) la colpevole inerzia diagnostico-terapeutica nelle prime fasi, con mancata diagnosi dell'ictus ischemico e conseguente mancata instaurazione di terapia fibrinolitica, pur sussistendone la necessità e la tempistica favorevole;
b) la controproducente somministrazione del farmaco anticoagulante Clexane, che non fa parte delle terapie previste per il trattamento dell'ictus cerebrale, e che anzi avrebbe aggravato la situazione, ponendosi come causa di infarcimento emorragico;
c) la mancanza di indagine cardiologica, nonostante TC e l'ECG avessero indicato rispettivamente un focolaio ischemico in sede capsulo-nucleare sx ed un infarto miocardico anterosettale non databile;
d) la conseguente causalità, secondo il criterio civilistico del più probabile che non, delle negligenze suddette con l'evento morte, anche in relazione alle plurime carenze di dati contenuti nelle cartelle cliniche;
2. Costituitasi tardivamente in giudizio, la parte convenuta domandava, invece, in via principale il rigetto della domanda, o in subordine la riduzione degli importi richiesti, con vittoria di spese e compensi di lite. In particolare, contestava la sussistenza di prove idonee a ricondurre l'evento morte alla condotta dei sanitari, tenuto essenzialmente conto della consistente distanza temporale tra le dimissioni (di cui veniva detto altresì che sarebbero state chieste dai familiari contro il parere dei sanitari) e la morte. In via subordinata, allegava l'esageratezza quantitativa, e l'infondatezza dei criteri utilizzati dai ricorrenti per la quantificazione dei danni.
3. Sottoposta alle parti proposta conciliativa giudiziale, essa veniva rifiutata dalla parte convenuta. Ritenuto di richiamare il collegio peritale per chiarimenti, data la morte del consulente Dott.ssa
, si nominava in sua sostituzione il Dott. . Quindi la causa veniva Persona_2 Persona_3 rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 22.10.2025, previo termine per note conclusive. Quindi le parti discutevano la causa, ed il giudice riservava la decisione entro 30 giorni, in base al nuovo ultimo comma del predetto articolo.
§§§
1.1. La presente controversia si incentra sulla domanda avanzata dai congiunti (parti ricorrenti, figli della vittima primaria, cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in all. 3 al ricorso, e certificato stato di famiglia storico in all. 4 al ricorso, che vale anche come sufficiente prova del loro status di eredi, comunque non contestato ad opera della parte convenuta, e rispetto al quale gli altri congiunti ivi indicati sono essi stessi deceduti) per il risarcimento di varie categorie di danno non patrimoniale (alcuni iure hereditario, altri iure proprio), nonché patrimoniale (ma invero si tratta delle spese per il giudizio di per cui andranno considerate come tali, al di là di un del tutto fugace riferimento CP_6 alle spese funerarie, mai oggetto di argomentazione né di alcuna prova) per la morte (certificato di morte di in all. 2 al ricorso, attestante il decesso in data 16.01.2021), asseritamente Persona_1 imputabile alla struttura sanitaria, di un parente. Essa, dunque si inquadra (in senso stretto per i profili iure hereditatis ed in senso lato per i profili iure proprio) nell'ambito della cosiddetta responsabilità medica (o sanitaria), oggetto di una lunga elaborazione giurisprudenziale, rispetto alla quale nell'ultimo decennio sono sopravvenuti rilevanti interventi normativi, dati da ultimo dalla L. 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
1.2. L'evoluzione giurisprudenziale avutasi nel corso del tempo ha visto, per quanto riguarda i danni patiti dalla stessa vittima primaria (e dunque eventualmente trasmessi iure hereditario) una
3 progressiva attrazione del regime di responsabilità in favore della responsabilità da inadempimento (ex art. 1218 c.c., c.d. responsabilità contrattuale), piuttosto che in favore della responsabilità da fatto illecito extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.). Cfr. sul punto ad es. Cass. Civ. 13 aprile 2007, n. 8826, 14 giugno 2007, n. 13953, nonché le più recenti Cass. Civ. 26 giugno 2012, n. 10616 e Cass. Civ. 30 settembre 2015 n. 19541. Ciò che vale indifferentemente alla natura pubblica o privata della struttura sanitaria (cfr. sul punto Cass. Civ. SSUU Sentenza 11/01/2008. n. 577; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 25/02/2005). Tale orientamento ha trovato anche conferma normativa esplicita con l'entrata in vigore della L. n. 24/2017, all'art. 7, comma 1. Ciò che determinerebbe, tra gli altri, vantaggi sul piano dell'onere probatorio ex art. 1218 c.c. in ordine soprattutto all'elemento soggettivo dell'illecito (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 12/12/2013 (Rv. 629769 - 01); ma cfr. nello stesso senso anche Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014 (Rv. 632891 - 01) e Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 24073 del 13/10/2017 (Rv. 645834 - 02)). Mentre invece non si trae come conseguenza l'inversione dell'onere sul nesso causale, che dunque dovrà essere provato dal danneggiato, e che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 29315 del 07/12/2017 (Rv. 646653 - 01)).
1.3. Sul piano dei danni iure proprio dei congiunti, invece la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso di ritenere condivisibilmente che, salvo il caso particolare della posizione della gestante in relazione al nascituro (unico caso in cui finora si è riconosciuto un effetto protettivo in favore dei terzi del contratto di spedalità), la regola generale è quella della relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c., con conseguente responsabilità (per questa categoria di danno) extracontrattuale (e mai, dunque, contrattuale) nei confronti dei terzi (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 14615 del 09/07/2020 (Rv. 658328 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 14258 del 08/07/2020 (Rv. 658316 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21404 del 26/07/2021 (Rv. 662040
- 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 11320 del 07/04/2022 (Rv. 664513 - 01); ultime due sentenze menzionate anche a pag. 7 della più recente Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 6386 del 03/03/2023; ed ancora nello stesso senso cfr. Cass. Civ. Sez. 3 – Sentenza n. 3267 del 05/02/2024, pagg. 7-8).
2. Ora, a prescindere dall'inquadramento giuridico, non è contestato tra le parti (ed è comprovato dalla documentazione sanitaria relativa, cfr. all. 5 al ricorso) il ricovero della vittima primaria, a partire dal giorno in cui si sentì male (28.10.2020) presso la struttura dell'Azienda convenuta, il trasferimento in data 04.11.2020 al reparto di lungodegenza del P.O. di San DO, il CP_5 successivo rientro nella propria abitazione il 16.01.2021, ed il decesso intervenuto nella stessa data, per come sinteticamente descritti nella ricostruzione del processo.
3. Ciò posto, in relazione all'esistenza o meno di inadempimento/fatto illecito della convenuta, del relativo elemento soggettivo (colpa), nonché in relazione all'eventuale nesso causale con l'evento morte, i ricorrenti ne affermano la sussistenza, nel senso di imputare la morte della madre alla condotta negligente, imprudente ed imperita dei sanitari dell'Ospedale “S. Elia” di Caltanissetta, i quali nell'attività di cura non avrebbero rispettato quanto previsto dalle linee guida e dalla buona prassi clinico assistenziale (cfr. pagg.
9 -10 del ricorso). Le suddette allegazioni sono state modellate e corredate, sul piano documentale, dalla produzione della consulenza medico-legale collegiale fornita nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al locale R.G.C.C. n. 843/2021, che avrebbe fornito elementi per riscontrare il configurarsi della responsabilità della struttura proprio in ordine a tali profili. È per ciò stesso ed in ragione della conseguente analiticità delle contestazioni mosse alla controparte sulla base della suddetta consulenza che l'atto introduttivo appare dunque ben sufficientemente strutturato, in ordine alle pertinenti allegazioni sugli elementi costitutivi dell'illecito, e dunque se ne giustifica l'approfondito esame. 4 4. Ciò premesso su un piano preliminare, in via istruttoria va osservato che l'oggetto del presente giudizio presenta quella tecnicità specialistica tale da renderlo decidibile sulla base delle valutazioni dei tecnici del settore sanitario. In fondo, come ampiamente riscontrabile dalla condotta processuale delle parti, le stesse non contestano lo svolgimento dei fatti per come descritti, ma divergono in ordine alla corretta lettura da dare alle relative risultanze, sia in termini di eventuale colpa medica, sia in termini di nesso causale tra quella e l'evento morte. Pertanto, il profilo probatorio va apprezzato in funzione della CTU collegiale (con collegio composto da uno specialista in medicina legale e da uno specialista in cardiochirurgia e chirurgia vascolare) disposta nell'ambito del propedeutico giudizio per accertamento tecnico preventivo (e qui prodotta da parte ricorrente in all. 10 al ricorso, ma comunque oggetto di acquisizione nell'ambito di quella dell'intero fascicolo, come da verbale del 21.06.2023), corredata dalle valutazioni alle osservazioni di parte (cfr. le osservazioni di parte agli all. 11-12, ed i chiarimenti consulenza medico legale del 25.01.2023 in all. 13 al ricorso). Ed integrata, in questa sede, dalla consulenza di chiarimento disposta con ordinanza del 29.04.2024, depositata il 21.03.2025, previa sostituzione del medico legale, medio tempore deceduto. Pur nelle difficoltà e nelle incertezze riscontrate, nonché nel tenore di alcune risposte che avrebbero potuto essere più nette, meno oscillanti, e di più chiaro chiaro tenore, il complesso delle consulenze espletate, in ragione della correttezza metodologica e della completezza espositiva, nonché dell'assenza di vizi logico- motivazionali, funge da indispensabile ausilio alla decisione, configurandosi come condivisibile.
4.1. La consulenza è strutturata secondo: un preliminare riepilogo della documentazione sanitaria ritualmente acquisita (pp. 8-15), le considerazioni diagnostiche e medico-legali (pp. 15-18), la valutazione della condotta medica sotto il profilo terapeutico (pp. 18-27), la risposta ai quesiti posti dal Giudice (pp. 27-30). Va in questa sede preliminarmente osservato (in modo da dare ordine alla trattazione) che di questi ultimi, i primi quattro erano tutti rivolti all'indagine su profili di eventuale colpa dei sanitari della struttura convenuta, mentre solo il quinto (subordinato ad esito positivo dell'esame del precedente elemento) era rivolto all'accertamento del nesso causale con l'evento morte. Tale premessa è doverosa in quanto si tratta di due profili di accertamento distinti e, come si vedrà, tale distinzione assumerà valenza decisiva.
4.2. Sul primo profilo (colpa medica) obiettivamente i consulenti hanno condivisibilmente ravvisato, pur partendo da un'immediata e corretta diagnosi operata già dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto (“ictus cerebrale con rima labiale asimmetrica, disartria, ipostenia emilato destro”), tre profili di negligenza, certamente sufficienti a configurare colpa in capo all' CP_4 convenuta.
4.2.1.1. In primo luogo, la tardività dello svolgimento della TAC, con mancata attivazione del trattamento fibrinolitico. Infatti, risulta dalla documentazione sanitaria in atti anzitutto che, nonostante il manifestarsi di sintomi di ictus cerebrale a partire dalle 16:20, e successivo arrivo al Pronto Soccorso del Sant'Elia alle 17:50, la TAC fu eseguita solamente alle ore 20:26, ossia ad oltre due ore e mezza dell'arrivo (e quattro ore dall'insorgenza dei sintomi). Tale ritardo non altrimenti giustificato ha anzitutto dilatato i tempi di intervento rispetto ad un ictus in corso. Ciò che, secondo la spiegazione esaurientemente operata dei consulenti, nell'ottica della risposta a tale situazione, deve essere la più tempestiva possibile. In ogni caso, anche a considerare la tempistica svolta, e con una TAC delle 20:26, ci si trovava ancora nei margini per un ragionevole e consigliabile uso della terapia fibrinolitica. Scrivono infatti i consulenti che (pag. 28, grassetto aggiunto) “Data l'evidenza della sintomatologia, l'assenza di emorragia e l'assenza di altre controindicazioni alla somministrazione della terapia fibrinolitica (vedi tabelle 3 e 4), sarebbe stato indicato il trattamento fibrinolitico, che, sempre come desumibile dalle linee guida, deve essere somministrato entro le tre ore dall'evento ischemico, con una finestra ancora percorribile compresa fra le tre ore e le quattro ore e mezza
5 dall'evento. Trascorso tale intervallo, le possibilità di riduzione degli esiti a distanza dal danno ischemico si riducono in maniera sensibile. Si ritiene, pertanto, che le cure prestate in occasione del ricovero della paziente, non possano qualificarsi né come tempestive, in quanto intervenute tardivamente rispetto alle esigenze del quadro clinico, nè adeguate, in quanto inappropriate, rispetto al quadro clinico da costei manifestato […] Nel caso in esame, non emergono dagli atti condizioni ostative alla somministrazione di trattamento fibrinolitico. Inoltre in considerazione del quadro clinico, la tempistica con la quale fu approcciata la deve ritenersi censurabile, perché Per_1 intempestiva […]”. Invece risulta che furono somministrati mannitoli e cortisonici e non veniva instaurata, invece, terapia fibrinolitica. Evidenziandosi invece (pag. 18) che “La terapia fibrinolitica per via endovenosa per l'ictus acuto è ora ampiamente accettata e condivisa.”
4.2.1.2. L'inappropriatezza del mancato intervento suddetto viene ben sottolineata in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta, evidenziandosi che (pagg.
6-7 dei chiarimenti) “…la CH presentava segni suggestivi di un ictus cerebrale che, comunque ponevano indicazione perentoria all'avvio di un iter diagnostico dedicato, anche solo per escludere la presenza di tale patologia. Tale tempestività avrebbe evitato che la paziente uscisse dalla finestra temporale utile per il trattamento. […] la paziente fu rapidamente soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale in tempi relativamente rapidi, con sintomi che potevano suggerire certamente l'insorgenza di un ictus […] Vi è stato quindi, come riportato in bozza, un intervallo censurabile rappresentato dal ritardo con cui fu effettuata la TAC che, pur non essendo in grado di descrivere precocemente il danno ischemico, sicuramente avrebbe escluso il danno emorragico, eliminando quindi una controindicazione al trattamento trombolitico. In tal modo si è fatta uscire la paziente dalla finestra terapeutica indicata dalle linee guida. In atti, inoltre, non si riscontra alcuna considerazione relativa alla mancata effettuazione della terapia trombolitica”.
4.2.2. In secondo luogo, sulla somministrazione di farmaci, è stato somministrato un farmaco anticoagulante (Clexane), con una scelta fortemente avversata dai consulenti, in quanto ritenuta fortemente inappropriata (anzi, come si dirà subito, antitetica rispetto a quanto consigliabile rispetto ad una situazione come quella di specie), ed anzi potenzialmente foriera di ulteriori complicanze. Al riguardo, si osserva infatti che la sua base scientifica (pag. 24, grassetto aggiunto) “è nella direzione opposta al timore di possibile emorragia da fibrinolisi”, specificandosi che “l'anticoagulante non fa parte delle terapie previste per il trattamento dell'ictus cerebrale, ma è un trattamento routinario, generalmente finalizzato alla prevenzione di fenomeni trombotici venosi nei pazienti costretti a letto, non si riscontrano, comunque, motivi che imponessero urgenza alla sua somministrazione”, ritenendosi infatti che non si possa escludere che la comparsa dell'infarcimento emorragico, emerso nella TAC del 29.10.2020, possa essere proprio (pag. 25) “un possibile esito della terapia anticoagulante”.
4.2.3.1. In terzo luogo, ulteriori mancanze si ravvisano in un mancato approfondimento diagnostico della situazione cardiaca. I CTU infatti precisavano inoltre che, nonostante ECG avesse mostrato (pag. 25) “Ritmo sinusale con occasionali complessi ectopici prematuri. Infarto miocardico anterosettale, non databile. Deviazione assiale sinistra anormale. ECG anormale”, non veniva effettuata, così come da cartella clinica, “alcuna indagine cardiologica integrativa per valutare la situazione funzionale cardiaca”. Evidenziavano ancora che, al momento dell'ingresso della paziente presso la divisione di lungodegenza dell'Ospedale di San DO, la stessa veniva descritta come affetta, tra le altre cose, da insufficienza ventricolare sinistra e cardiopatia ischemica acuta, sebbene (per come riportato dai consulenti) tale dato non emergesse (pag. 26) “da nessun dato anamnestico, né dalla lettera di dimissione dell'ospedale di Caltanissetta, dove non è stata effettuata alcuna indagine di tipo cardiologico eccetto l'ECG, né da alcuna indagine effettuata presso l'Ospedale di 6 San DO (ECG, Ecocardiogramma). Non si evince, quindi, l'origine di tale affermazione.”. Da quanto sopra esposto emergerebbe la presenza di gravi lacune nella documentazione medica della paziente nonché l'assenza di indagine e terapia mirata a far fronte alle problematiche cardiologiche indicate.
4.2.3.2. Quanto sopra viene ulteriormente chiarito in sede di risposta alle osservazioni del difensore di parte ricorrente, leggendosi che (pag. 3 dei chiarimenti, grassetto aggiunto) “All'ingresso, tuttavia, la paziente non presentava sintomatologia ascrivibile a problemi cardiaci acuti, né mostrava segni elettrocardiografici di acuzie;
pertanto, è accettabile che l'attenzione alla paziente, colpita da un evento acuto vascolare cerebrale, fosse concentrata su quel problema. Attenzione che, come si legge nella nostra consulenza, fu censurabilmente insufficiente.”
4.2.4. Per cui certamente risulta una sufficiente prova di rilevanti profili di colpa in capo all'azienda convenuta in ordine al trattamento diagnostico e terapeutico cui fu sottoposta la Per_1
4.3. Venendo invece al profilo relativo al nesso causale, la situazione (come si vedrà) è molto diversa. Al riguardo, vanno anzitutto operate alcune premesse in diritto.
4.3.1.1. Anzitutto (come si accennava sopra al par. 1.2., quale che sia il titolo di responsabilità fatto valere, esso è pacificamente da considerarsi elemento costitutivo della pretesa fatta valere da chi chiede il risarcimento. Pertanto, sia che si tratti di responsabilità contrattuale, sia che si tratti di responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova ex art. 2697 c.c. è posto in capo a chi domanda il risarcimento, con la conseguenza che, in caso di prova incerta, insufficiente, contraddittoria, la domanda non potrà essere accolta (cfr. ad es., proprio per i casi di responsabilità sanitaria, tra le tante: Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017 (Rv. 645164 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018 (Rv. 647948 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018 (Rv. 651166 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 (Rv. 655640 - 02); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024 (Rv. 672043 - 01));
4.3.1.2. In secondo luogo, quanto all'intensità della prova richiesta, rispetto alla più rigorosa causalità penale (per cui si deve aver riguardo al criterio del “al di là di ogni ragionevole dubbio”), in materia civilistica si deve far riferimento al criterio della c.d. preponderanza dell'evidenza, per cui deve potersi argomentare che sia più probabile che la condotta indagata (nel nostro caso, le negligenze dei sanitari) sia stata causa dell'evento (nel nostro caso, la morte) piuttosto che non lo sia stata (criterio del c.d. più probabile che non). Cfr. sul punto ad es. la già citata Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017 (Rv. 645164 - 01), oltre alla più recente Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10978 del 26/04/2023, non massimata). Pertanto, si “impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25805 del 26/09/2024 (Rv. 672460 - 01)).
4.3.1.3. In terzo luogo, sull'incidenza ai fini dell'accertamento del nesso causale di eventuali omissioni nelle cartelle cliniche, si evidenzia che “In tema di responsabilità professionale del medico, le omissioni nella tenuta della cartella clinica al medesimo imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell'inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1538 del 26/01/2010 (Rv. 611334 - 01); conformi o comunque nello stesso senso le successive
7 Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10060 del 27/04/2010 (Rv. 612606 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6209 del 31/03/2016 (Rv. 639386 - 01)). Va però evidenziato che la prova del nesso in tale situazione può ritenersi raggiunta attraverso la suddetta soluzione “soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione.” (così Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 12218 del 12/06/2015 (Rv. 635623 - 01); e successivamente, nello stesso senso: Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 27561 del 21/11/2017 (Rv. 646472 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26428 del 20/11/2020 (Rv. 659592 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16737 del 17/06/2024 (Rv. 671443 - 02)).
4.3.2. Ora, esaminando i profili di accertamento causale risultanti dalla consulenza, i consulenti sono sempre stati certi anzitutto rispetto ad una causalità tra la mancata terapia fibrinolitica e l'entità dei deficit neurologici. In sede di risposta al quesito originario lett. d), in fine, essi infatti affermano che (pag. 29) “L'esecuzione di una corretta e tempestiva terapia fibrinolitica, avrebbe potuto influenzare positivamente l'entità dei deficit neurologici (più probabile che non).”
4.3.3. Rispetto invece all'evento morte, oggetto della nostra indagine, le indicazioni risultanti dalla consulenza risultano oscillanti, ed anzi sempre più tendenti ad una risposta negativa.
4.3.3.1. Anzitutto, rispetto a preciso quesito e) del mandato originario, i consulenti affermano di non avere elementi per considerare il trattamento dell'ictus cerebrale come causa del decesso, andando a considerare più il profilo cardiaco, peraltro come indicato nella stessa documentazione proveniente dalla parte convenuta, e pur sempre oggetto però, di una riscontrata negligenza da parte dei sanitari. Si legge infatti che (pp. 29-30, grassetto aggiunto) “Il decesso della Sig.ra fu attribuito a Per_1 problemi cardiaci. Dall'esame degli atti si rileva come non risultino descritti eventi correlabili ad insufficienza cardiaca, pur a fronte di un ECG effettuato all'inizio dell'iter ospedaliero che descriveva una pregressa lesione ischemica anterosettale ventricolare sinistra. Tale diagnosi non fu seguita da altri controlli anche se, all'ingresso presso la Lungodegenza dell'Ospedale di San DO, si afferma la presenza di ischemia cardiaca acuta e insufficienza ventricolare sinistra. L'esame del documento non evidenzia neppure una terapia mirata a tali descritti problemi cardiaci. Non vi sono pertanto elementi per affermare in maniera attendibile che l'inidoneo trattamento dell'ictus cerebrale possa ritenersi la causa del decesso.”
4.3.3.2. Sulle osservazioni critiche del difensore di parte ricorrente, sebbene in maniera accennata, i consulenti avendo ribadito la scarsa attenzione all'aspetto cardiaco rispetto a quello cerebrale, come già sopra riportato al par. 4.2.3.2., andando poi a ipotizzare nuovi problemi ischemici cardiaci per il periodo successivo (cfr. pag. 3 dei chiarimenti: “Ciò non esclude che, in occasione del ricovero presso la struttura di Lungodegenza, si possano essere manifestati nuovi problemi ischemici cardiaci in un soggetto con precedenti eventi coronarici”). E d'altronde, sulle osservazioni critiche dei due consulenti di parte ricorrente, volte a correlare la sofferenza cerebrale rispetto a fenomeni cardiaci, i consulenti d'ufficio hanno evidenziato come ciò non sia idoneo a provare una correlazione diretta, e che dunque un evento ischemico cerebrale sia all'origine di un evento ischemico cardiaco, affermando che (pag. 5 dei chiarimenti)“in assenza di un esame autoptico non è possibile fare ulteriori considerazioni che possano ritenersi attendibili”, ed evidenziando altresì che “la morte è avvenuta circa due mesi e mezzo dopo la dimissione ospedaliera e, anche tale circostanza, depone a sfavore del nesso causale”.
4.3.4. Si rendeva allora necessario procedere con una integrazione di chiarimento, attraverso il richiamo del collegio (poi sostanziatosi in un richiamo parziale, in quanto è stato necessario sostituire
8 il medico legale) che ha però ulteriormente rimarcato la tendenza in materia di nesso causale, anzi in realtà andando a rinforzare ulteriormente la posizione della mancata prova dello stesso.
4.3.4.1. Essendosi anzitutto richiesto di approfondire la tematica cardiaca, sebbene in termini di colpa, il collegio peritale evidenzia di non essere in grado di esprimersi (pag. 7 della consulenza di richiamo)
“sulle pregresse e/o attuali problematiche di tipo cardiaco della paziente”, in quanto, sul profilo cardiaco (pag. 3), “In atti di entrambi i ricoveri non si riscontra alcun dato anamnestico, obiettivo, strumentale ematologico relativo alla situazione cardiologica della paziente”. Unico dato rinvenibile sul punto è stato dato da valori anomali del biomarcatore Troponina, peraltro rammentandosi che questo risultato potesse essere anche dovuto all'ictus ischemico (pag. 5: “l'ictus, sia ischemico che emorragico, si associa a rialzo della troponina cardiaca.”), e dunque esso singolarmente, “non seguito da indagini cliniche e strumentali, anche molto di base come l'elettrocardiogramma” (pag. 6), non avrebbe potuto condurre ad alcuna valutazione sulle condizioni cardiache.
4.3.4.2. In ordine al più specifico quesito volto a chiarire il nesso causale con la morte, specificandosi di riferire in ordine ad un nesso con l'ictus o con patologie cardiache, in ordine al primo profilo (dopo generici riferimenti al carattere mortale dell'ictus in sé, che però poco chiariscono se non sviluppate coerentemente alla situazione concreta), i consulenti hanno sì ribadiscono (ma non era questo il punto focale) l'incidenza causale tra inadeguato trattamento della patologia neurologica con i deficit neurologici (cfr. pag. 9: “Certamente vi fu un trattamento inadeguato della patologia neurologica occorsa alla sig.ra e possiamo affermare che, vista l'inequivocabile diagnosi di ictus Pt_2 cerebrale all'arrivo al PS, è più probabile che non, che una terapia fibrinolitica somministrata nei tempi giusti, che erano possibili, a giudicare dagli orari riportati in atti, avrebbero prodotto risultati favorevoli ai fini dei deficit neurologici presentati.”); mentre con riguardo alla morte si fa riferimento solo ad un velocissimo e obiettivamente debole “E possibilmente anche sul decesso.”, specie se tale riferimento viene letto in funzione di quanto riferito subito dopo, nel senso che “a questo punto si confonde il quadro sulle cause di mortalità”, introducendosi di nuovo la tematica cardiaca, rispetto alla quale invece (pag. 10) “In assenza di dati clinici e monitoraggi che indichino sintomi dovuti all'insufficienza ventricolare sinistra (bassa portata, ipotensione, riduzione della diuresi, edema polmonare, angor, aritmie) o eventi acuti (aritmie gravi o arresto cardiaco) non siamo in grado di sostenere l'ipotesi di decesso per cause cardiache.” Ancora, in risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta, messi ulteriormente alle strette in ordine all'indagine sul nesso causale, essi affermano (pag. 17) “Non abbiamo mai ipotizzato che il mancato trattamento fibrinolitico possa avere, in qualche modo, una responsabilità nel decesso della paziente. […] non esiste documentazione di tipo cardiologico, un certo numero di ECG, ecocardiografie, autopsia, che possa consentire la determinazione della causa della morte, a oltre due mesi di distanza dall'ictus cerebri.” Sostanzialmente, dunque, giungendo a una cristallizzazione dell'incertezza in ordine alla causalità, tanto in relazione al fattore ictus, quanto in relazione al fattore cardiaco. Ciò che viene ulteriormente ribadito all'ultima pagina, per cui (pag. 20, grassetto aggiunto) “Confermiamo quindi l'assenza di dati che consenta ai CTU di affermare alcunché sulle cause del decesso e, come nella risposta al quesito, non possiamo affermare, e non affermiamo, che la mancata terapia fibrinolitica, che aveva come scopo quello di ridurre la sintomatologia di deficit neurologico, sia stata causa del decesso.
[…] Una correlazione diretta fra ictus, mancata fibrinolisi e decesso per cause non meglio identificate da parte dei curanti, non è stata possibile da parte dei CTU.”
4.3.5. Alla luce del complesso del predetto ragionamento, ed in base alle coordinate giurisprudenziali premesse al par. 4.3.1., obiettivamente questo giudice non può che concludere nel senso che la prova sul nesso causale tra condotte dei sanitari ed evento morte sia rimasta incerta, e dunque non sia stata fornita. In altre parole, non ritiene che si sia raggiunta, anche secondo il criterio civilistico della 9 preponderanza dell'evidenza, pur secondo una contestualizzazione di probabilità logica, la prova sufficiente ad integrare l'elemento della fattispecie di responsabilità. Ciò che si può esser tratto è semmai solo l'incidenza causale delle negligenze nel trattamento dell'ictus in funzione delle conseguenze neurologiche, che avrebbero potuto essere più lievi in caso di osservanza di quanto i consulenti d'ufficio hanno indicato nel loro lavoro. Sulla correlazione invece con la morte, il quadro appare obiettivamente fumoso, ed anzi proprio nel finale della consulenza di chiarimento, i consulenti d'ufficio giungono propriamente a dire che il decesso sia stato operato per cause non meglio identificate. Depone inoltre ad ulteriore sfavore del nesso, secondo questo giudice, il notevole intervallo di tempo intercorrente tra i trattamenti operati dai sanitari della convenuta e la morte, dato da quasi due mesi e mezzo, ed effettivamente tale da mettere in forte dubbio uno dei tradizionali criteri medico legali della causalità, ossia quello cronologico. Ancora, è vero ed è indubbio che la documentazione sanitaria sia risultata carente in molti punti, ed è altrettanto vero che da ciò si possano trarre astrattamente in giurisprudenza indicazioni per un alleggerimento dell'onere probatorio del nesso in favore del paziente. Ma, come si è ben detto al par. 4.3.1.3., la relativa giurisprudenza di favore per il danneggiato menzionata in quella sede è applicabile soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione. Ed in effetti è sì vero che l'incompletezza della documentazione, specie sul profilo della questione cardiaca, abbia determinato difficoltà nella prova del nesso. Ma è anche vero che, combinando questo insegnamento con le altre considerazioni dei consulenti (che mai in effetti hanno effettuato considerazioni anche astratte di riferibilità dell'evento morte ai due ordini di negligente evidenziati in capo ai sanitari), si è molto distanti dal caso in cui il singolo “buco” nelle cartelle faccia mancare la pistola fumante del nesso causale (seppur in base al criterio della preponderanza dell'evidenza). Mai nella consulenza appare un riferimento concreto per cui si correlino le negligenze diagnostico-terapeutiche sull'ictus o sul piano cardiaco all'evento morte, per cui non è la singola completezza ad essere stata decisiva per la mancata prova del nesso. Ma in generale il quadro tecnico emerso è di caratteristica prova incerta, se non propriamente mancante. Che dunque torna in danno di chi domanda il risarcimento. In altri termini, l'onere della prova, gravante sui ricorrenti, del nesso causale con la morte, non è stato assolto.
5. Quanto sopra comporta il rigetto delle domande risarcitorie, che vengono tutte correlate all'evento morte.
5.1. Una precisazione è d'obbligo, al riguardo, rispetto alla voce “a) Il danno biologico” del par. 3 del ricorso. In effetti, a dispetto del nomen iuris, la lettura del sottoparagrafo, in cui si fa subito riferimento a “un danno irreversibile che lo ha condotto alla morte.”, o ancora “per effetto della percezione, anche non cosciente, della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita […] Trattasi del danno che il soggetto soffre mentre attende lucidamente l'estinzione della propria vita, danno massimo nella propria intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita nella morte […] In caso di lesione che porti ad esito letale, la vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte subisce un danno biologico di natura psichica che non solo raggiunge la misura del 100%, ma è ulteriormente aggravato […]”, dà immediatamente l'idea che non si faccia riferimento alla lesione cagionata all'integrità psicofisica in sé in ragione dell'erroneo trattamento diagnostico-terapeutico, bensì di danno esso stesso correlato all'evento morte, in quanto denominato danno da lucida agonia (o anche danno morale catastrofale, su cui cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16592 del 20/06/2019 (Rv. 654294 - 01); Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 17577 del 28/06/2019 (Rv. 654381 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del 23/03/2024 (Rv. 670457 - 02); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n.
10 33009 del 17/12/2024 (Rv. 673107 - 02) ), che presuppone il già citato nesso causale con l'evento morte, in quanto ha nella stessa uno dei suoi presupposti costitutivi. E pertanto, data la mancata prova del nesso causale con la morte, non può essere riconosciuto.
5.2. Altra precisazione, sul danno da perdita di chance (lett. d) del citato par. 3 del ricorso), esso stesso (cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 (Rv. 668759 - 05); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21415 del 30/07/2024 (Rv. 672042 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2861 del 05/02/2025 (Rv. 673750 - 01)) appare incompatibile con le risultanze della consulenza in relazione al nesso causale, in quanto non si è qui posto un problema di difficoltà di prova dell'evitamento dell'evento morte, e dunque della necessità di operare una valutazione probabilistica della chance di sopravvivenza, qualora si fosse posto in essere (mutuando una terminologia penalistica) il c.d. comportamento alternativo lecito. Ma, lungi dal configurare una semplice insufficiente prova che la paziente sarebbe rimasta in vita altrimenti, la consulenza invece è sempre più andata nel senso di non poter sostanzialmente affermare il nesso causale con l'evento morte, la cui causa è in effetti rimasta incerta. Per cui non si pone una situazione nella quale non si è semplicemente giunti alla sufficiente prova del nesso causale tra condotta ed evento, e rispetto alla quale allora può sovvenire in via secondaria il problema della perdita di chance di sopravvivenza, ma ci si è trovati nella ancora più carente situazione dell'impossibilità di affermare anche un contributo causale probabilistico rispetto all'evento infausto da parte delle pur evidenti negligenze riscontrate nella condotta dei sanitari. Con la conseguenza che nemmeno questo può essere riconosciuto.
6.1. La peculiarità del caso concreto, ed il ragionamento necessario ai fini della decisione sulla base dell'esame di una consulenza complessa, unitamente alla singolare particolarità della necessità di sostituire per morte un consulente nel richiamo per chiarimenti, suggeriscono che ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come integrato da C. Cost. 77/2018, le spese di giudizio (di merito e del correlato di A.T.P.) siano compensate integralmente tra le parti.
6.2. Così come il carico definitivo delle spese di C.T.U., liquidate in sede di A.T.P. con decreto del 26.01.2023, andrà allora ripartito in parti uguali tra il complesso dei ricorrenti e la parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, sulla domanda proposta nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 579/2023 in epigrafe:
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, nonché del correlato giudizio per A.T.P. (R.G.C.C. 843/2021);
3) RIPARTISCE in parti uguali tra il complesso delle parti ricorrenti e la parte resistente il carico delle spese per la C.T.U. svolta in sede di A.T.P. (R.G.C.C. 843/2021), come liquidate in quella sede con decreto del 26.01.2023;
Caltanissetta, 24.10.2025
Il Giudice Dario Albergo
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