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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 147-1/2025 R.G. LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. provvedendo all'esito della trattazione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n. 149/2022, su richiesta delle parti, con riferimento all'istanza di inibitoria proposta da;
Parte_1 lette le note scritte depositate telematicamente in ossequio al precedente provvedimento presidenziale;
rilevato che parte appellante ha formulato istanza di sospensione dell'esecuzione e/o Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza in questa sede impugnata (la sentenza n. 624/2025 del Tribunale di Salerno, mediante la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda della , condannando la Pt_1CP_ predetta al pagamento delle spese di lite in favore dell' e dell' nella Controparte_2 misura di euro 1.686,00 ciascuno per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
rilevato in via preliminare che, secondo quanto ha ritenuto consolidata giurisprudenza della Cassazione, l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato trova attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per la loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento (v. Cass. 6 febbraio 1999, n. 1037 e Cass. 12 luglio 2000, n. 9236), non avendo queste ultime l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili di esecuzione secondo i procedimenti disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile (cfr. sul punto anche Cassazione civile, sez. II, 26/03/2009, n. 7369 e Cass. 10 novembre 2004 n. 21367); rilevato anche che, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Corte Cassazione civile, sez. III, 10/11/2004, n. 21367 e Cassazione civile, sez. III, 25/01/2010, n. 1283) considerazioni analoghe a quelle di cui sopra valgono a fortiori per le decisioni aventi ad oggetto il rigetto della domanda;
rilevato dunque che nel caso di specie l'unico capo della sentenza qui impugnata che risulti effettivamente dotato di efficacia esecutiva nel senso poc'anzi chiarito è quello relativo alla condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite nei termini sopra descritti;
rilevato che la mera possibilità che la sentenza qui impugnata sia portata ad esecuzione in corso di procedimento non appare di per sé sola idonea a configurare un periculum rilevante ex art. 283 c.p.c., nel senso cioè dell'eventuale sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante alla sfera personale e patrimoniale della parte appellante per effetto della prospettata esecuzione;
ritenuta al riguardo l'insussistenza nel caso di specie del periculum in mora nei termini in precedenza chiariti, tenuto conto in particolare: I) dell'importo non particolarmente ingente del capo di condanna contenuto nella sentenza impugnata;
II) dell'assenza in atti di documentazione proveniente da uffici pubblici ed attestante la complessiva condizione economico-patrimoniale dell'istante; III) dell'assenza nell'atto di impugnazione di concrete e circostanziate deduzioni ad opera della parte appellante in ordine ad un'eventuale impossibilità di recupero, in caso di accoglimento dell'appello, delle somme oggetto di condanna nei termini sopra previsti;
IV) del disposto di cui all'art. 545 c.p.c. in tema di limiti alla pignorabilità dei crediti previsti dalla suddetta norma;
riservata al prosieguo ogni ulteriore valutazione con riferimento al fumus boni iuris del presente atto di impugnazione;
ritenuto dunque di dover disattendere l'istanza proposta dalla parte appellante e volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado qui impugnata;
P.Q.M.
rigetta l'istanza indicata in epigrafe e volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza qui impugnata;
conferma per la trattazione del merito l'udienza del 23.2.2026; manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Salerno 16 maggio 2025 Il Presidente Dr. Maura Stassano
Parte_1 lette le note scritte depositate telematicamente in ossequio al precedente provvedimento presidenziale;
rilevato che parte appellante ha formulato istanza di sospensione dell'esecuzione e/o Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza in questa sede impugnata (la sentenza n. 624/2025 del Tribunale di Salerno, mediante la quale il giudice di prime cure ha rigettato la domanda della , condannando la Pt_1CP_ predetta al pagamento delle spese di lite in favore dell' e dell' nella Controparte_2 misura di euro 1.686,00 ciascuno per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
rilevato in via preliminare che, secondo quanto ha ritenuto consolidata giurisprudenza della Cassazione, l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato trova attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per la loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento (v. Cass. 6 febbraio 1999, n. 1037 e Cass. 12 luglio 2000, n. 9236), non avendo queste ultime l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto alle pronunce di condanna suscettibili di esecuzione secondo i procedimenti disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile (cfr. sul punto anche Cassazione civile, sez. II, 26/03/2009, n. 7369 e Cass. 10 novembre 2004 n. 21367); rilevato anche che, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Corte Cassazione civile, sez. III, 10/11/2004, n. 21367 e Cassazione civile, sez. III, 25/01/2010, n. 1283) considerazioni analoghe a quelle di cui sopra valgono a fortiori per le decisioni aventi ad oggetto il rigetto della domanda;
rilevato dunque che nel caso di specie l'unico capo della sentenza qui impugnata che risulti effettivamente dotato di efficacia esecutiva nel senso poc'anzi chiarito è quello relativo alla condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite nei termini sopra descritti;
rilevato che la mera possibilità che la sentenza qui impugnata sia portata ad esecuzione in corso di procedimento non appare di per sé sola idonea a configurare un periculum rilevante ex art. 283 c.p.c., nel senso cioè dell'eventuale sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante alla sfera personale e patrimoniale della parte appellante per effetto della prospettata esecuzione;
ritenuta al riguardo l'insussistenza nel caso di specie del periculum in mora nei termini in precedenza chiariti, tenuto conto in particolare: I) dell'importo non particolarmente ingente del capo di condanna contenuto nella sentenza impugnata;
II) dell'assenza in atti di documentazione proveniente da uffici pubblici ed attestante la complessiva condizione economico-patrimoniale dell'istante; III) dell'assenza nell'atto di impugnazione di concrete e circostanziate deduzioni ad opera della parte appellante in ordine ad un'eventuale impossibilità di recupero, in caso di accoglimento dell'appello, delle somme oggetto di condanna nei termini sopra previsti;
IV) del disposto di cui all'art. 545 c.p.c. in tema di limiti alla pignorabilità dei crediti previsti dalla suddetta norma;
riservata al prosieguo ogni ulteriore valutazione con riferimento al fumus boni iuris del presente atto di impugnazione;
ritenuto dunque di dover disattendere l'istanza proposta dalla parte appellante e volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado qui impugnata;
P.Q.M.
rigetta l'istanza indicata in epigrafe e volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza qui impugnata;
conferma per la trattazione del merito l'udienza del 23.2.2026; manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Salerno 16 maggio 2025 Il Presidente Dr. Maura Stassano