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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 586/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 586/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio degli Avv.ti DEFILIPPI Parte_1 CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA, elettivamente domiciliato presso l'Avv. DEFILIPPI CLAUDIO, – MILANO Email_1
APPELLANTE contro
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria DE , P.I. , rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_2 Avv.ti NATALE ANDREA e POLA MARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe SAPIO in Modena, via Borelli 1;
nato a [...] il [...]; Controparte_3 nonché
, in persona del legale rappresentante p.t, codice Controparte_4 fiscale e partita iva P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t, C.F. Controparte_5 P.IVA_4
, in persona del legale rappresentante ,p.t, Controparte_6 ; C.F._1
, in persona del legale rappresentante p.t, C.F. ; Controparte_7 P.IVA_5
pagina 1 di 6
in persona del legale rappresentante p.t, P. I. CP_8 CP_9 P.IVA_6 C.F. ; P.IVA_7
, in persona del liquidatore , C.F. Controparte_10 CP_11 ; P.IVA_8
in persona del legale rappresentante p.t, C.F. ; Controparte_12 P.IVA_9
APPELLATI
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 244/2022 del Tribunale di Modena pubblicata in data 1.3.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Entrambe le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del
08/07/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 617 c.2 c.p.c., depositato in data 23.7.2019 nell'esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Modena e iscritta al n. RGE 250/2013, , quale titolare Parte_1 DE Azienda Agricola Sant'Antonio di IR ID e debitore esecutato, ha proposto opposizione avverso il decreto di trasferimento del lotto 1 emesso in data 11.7.2019, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte, accertarsi: la violazione dell'art. 585 c.p.c., con conseguente annullamento dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento;
la collusione tra il creditore procedente e l'aggiudicatario ex art. 2929 c.c. e la non corrispondenza tra la pubblicità fatta dal professionista delegato e quella presentata in udienza ovvero ordinata dal G.E.; la non appartenenza al lotto 1 dell'iscrizione ipotecaria a nome di e bensì al lotto 2 indiviso. Controparte_3 CP_13
Infine, ha chiesto accettarsi gli argomenti portati nell'opposizione all'aggiudicazione (già proposta con giudizio di merito iscritta al RG 2497/2019 del medesimo Tribunale).
Nel procedimento si sono costituiti quale mandataria di Controparte_1 CP_2
(creditore procedente), e , aggiudicatario del lotto n. 1.
[...] Controparte_3
pagina 2 di 6 La fase cautelare del giudizio di opposizione si è conclusa con ordinanza emessa in data 17.12.2019 a mezzo DE quale il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione DE procedura esecutiva formulata da parte ricorrente, condannando la stessa alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite e assegnando termine perentorio sino al 28.2.2020 per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 618, comma 2 cod. proc. civ.
Con atto di citazione ex art. 618 c. 2 c.p.c. ha (formalmente) introdotto il giudizio di Parte_1 merito chiedendo dichiararsi la nullità DE procedura esecutiva recante RGE 250/2013 e, per l'effetto, annullarsi tutti i successivi atti, compreso il decreto di trasferimento datato 11.7.2019.
A tal fine, ha contestato la titolarità del credito in capo al soggetto procedente Controparte_14 con conseguente nullità e inefficacia DE procedura esecutiva, esponendo che il credito alla base DE procedura esecutiva, in origine di titolarità DE Banca DE NU RR (BNT), era stato falsamente venduto all'opposta, giacché già in precedenza ceduto dalla predetta Banca all'interno di un ramo d'azienda a in data 11.9.2015, poi passato a , in data 30.09.2015 ed infine CP_15 CP_16 passato a in data 29.12.2017. CP_17
Con comparsa di risposta depositata in data 8.9.2020 si è costituita in Controparte_1 proprio e quale mandataria DE chiedendo, in via pregiudiziale, accertarsi il Controparte_14 difetto di legittimazione passiva DE stessa in proprio, con conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito, il rigetto integrale delle domande attoree, nonché la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La società convenuta ha ribadito la titolarità del credito in capo a , come Controparte_2 comprovato dal contratto di cessione prodotto e dall'avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
T.U.B., precisando altresì che l'operazione di cessione intercorsa tra e aveva CP_18 CP_15 ad oggetto poste attive non derivanti da contratti di mutuo fondiario – come nel caso di specie – bensì da finanziamenti erogati a titolo di anticipo sulla corresponsione di contributi comunitari relativi al
Reg. CE 1782/03.
Si è costituito anche , instando per il rigetto delle pretese avversarie poiché Controparte_3 inammissibili e/o infondate. In subordine, ha chiesto dichiararsi dovuta e ordinarsi alla procedura esecutiva la restituzione in suo favore DE somma di € 641.250,00 oltre agli interessi di prefinanziamento sostenuti dall'aggiudicatario, dalla data di pagamento del saldo prezzo di aggiudicazione.
All'udienza del 24.9.2020 è stata dichiarata la contumacia degli altri convenuti non costituitisi in giudizio.
pagina 3 di 6 2.- Con sentenza n. 244/2022 emessa in data 1.3.2022 il Tribunale di Modena ha dichiarato l'improponibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta da ex art. 617 co. 2 c.p.c./618 Parte_1
c.p.c., con conseguente improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena sulla domanda proposta.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto doversi riqualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. irritualmente introdotta per la prima volta con atto di citazione ex art. 618 c.p.c., sul rilievo che la stessa, essendo volta a contestare l'insussistenza del diritto di credito in capo al creditore procedente, non presentava alcun collegamento di petitum e causa petendi con il ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. proposto avverso il decreto di trasferimento del lotto 1 emesso in data 11.7.2019, i cui vizi erano stati soltanto accennati nelle premesse introduttive 'in fatto' dell'atto di citazione.
Il Tribunale ha poi escluso la sussistenza dei presupposti DE responsabilità dell'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per difetto dell'elemento soggettivo, stante l'improponibilità DE domanda.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello , affidando l'impugnazione ad un unico Parte_1 motivo di appello con cui viene censurata la “valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa Contr l'appartenenza dei mutui del signor al blocco dei crediti ceduti da a Parte_1 CP_2
”.
[...]
Ha poi dedotto il simulato pagamento dei lotti all'asta da parte dell'aggiudicatario , il Controparte_3 quale avrebbe in realtà acquistato i beni immobili, per la metà del prezzo, da . CP_17
Ha dunque concluso chiedendo: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: la sospensione stante i gravi danni che deriverebbero dalla esecuzione DE stessa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello e il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 erroneamente vocata in giudizio quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 con conseguente sua estromissione. Nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame con condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Condividendo le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di prime cure, la società appellata ha dedotto l'improcedibilità anche del presente appello, in quanto fondato su argomentazioni ed eccezioni analoghe a quelle proposte nell'atto di citazione del giudizio di primo grado.
pagina 4 di 6 Ha inoltre ribadito l'effettiva titolarità credito vantato nei confronti del in capo a Pt_1 CP_2
contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di appello.
[...]
4.- L'appello è inammissibile essendo assolutamente carenti i requisiti di forma richiesti dall'art. 342
c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
Invero, come esposto nei precedenti paragrafi, la sentenza impugnata sancisce l'improponibilità DE – così riqualificata - opposizione all'esecuzione proposta dal per avere l'opponente, per il tramite Pt_1 dell'atto di citazione ex art. 618 c. 2 c.p.c., contestato, per la prima volta, la titolarità del credito in capo al creditore procedente, in evidente difformità con le domande dallo stesso spiegate in seno al ricorso ex art. 617 c. 2 c.p.c. del 23.7.2019, volte essenzialmente a censurare la validità del decreto di trasferimento del lotto 1 del 11.7.2019 per vizi dell'aggiudicazione e non riprodotte nel giudizio di merito, se non come premesse in fatto.
In ragione DE rilevata improponibilità DE domanda il giudice di prime cure non ha preso posizione alcuna in ordine alla questione di merito sollevata dall'opponente, relativa alla carenza DE titolarità Contr del credito in capo al soggetto procedente, che non avrebbe realmente acquistato i crediti di nei confronti del Pt_1
L'atto di appello tuttavia, oltre ad essere assolutamente generico nelle conclusioni, tralatiziamente richiamate nei successivi atti, ove viene chiesta unicamente la riforma DE sentenza impugnata e la sospensione DE relativa esecuzione, nulla deduce sulla questione preliminare che ha determinato la definizione in rito DE controversia, limitandosi a riproporre le ragioni dell'opposizione che il primo giudice, come detto, non ha ritenuto di dover esaminare.
Sono dunque del tutto carenti nella motivazione i requisiti che l'art. 342 c.p.c. ha previsto a pena di inammissibilità, avendo omesso l'appellante di specificare le parti del provvedimento che ha inteso impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione di fatto compiuta dal giudice e soprattutto la rilevanza delle censure sollevate ai fini DE decisione impugnata.
In proposito la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che: “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica DE decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo” (così Sez. 3 - , Ordinanza n. 9059 del 06/04/2025).
Nel caso di specie, è evidente la nullità dell'unico motivo di impugnazione dedotto dall'appellante, che concerne questione di merito che non ha formato oggetto DE pronuncia impugnata.
pagina 5 di 6 5.- L'esito del giudizio comporta la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano conformemente alla richiesta dell'appellata (cfr. nota spese depositata il 18.11.2025).
La manifesta carenza dei presupposti minimi di ammissibilità dell'impugnazione giustifica la condanna dell'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c., col pagamento, in favore DE controparte, DE somma equitativamente determinata in misura pari al 50% dell'importo delle spese di lite.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c. 1 quater d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello;
II – condanna alla refusione in favore di quale Parte_1 Controparte_1 mandataria di delle spese di lite, che liquida in € 5.100, oltre a spese generali, Controparte_2
IVA se dovuta e CPA per legge;
III - condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata DE somma di euro 2.550 ex art. 96,
c.3 c.p.c.;
IV - dà atto DE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio DE Prima Sezione Civile, il 25.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 586/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio degli Avv.ti DEFILIPPI Parte_1 CLAUDIO e SAMMICHELI GIANNA, elettivamente domiciliato presso l'Avv. DEFILIPPI CLAUDIO, – MILANO Email_1
APPELLANTE contro
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria DE , P.I. , rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_2 Avv.ti NATALE ANDREA e POLA MARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe SAPIO in Modena, via Borelli 1;
nato a [...] il [...]; Controparte_3 nonché
, in persona del legale rappresentante p.t, codice Controparte_4 fiscale e partita iva P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t, C.F. Controparte_5 P.IVA_4
, in persona del legale rappresentante ,p.t, Controparte_6 ; C.F._1
, in persona del legale rappresentante p.t, C.F. ; Controparte_7 P.IVA_5
pagina 1 di 6
in persona del legale rappresentante p.t, P. I. CP_8 CP_9 P.IVA_6 C.F. ; P.IVA_7
, in persona del liquidatore , C.F. Controparte_10 CP_11 ; P.IVA_8
in persona del legale rappresentante p.t, C.F. ; Controparte_12 P.IVA_9
APPELLATI
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 244/2022 del Tribunale di Modena pubblicata in data 1.3.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Entrambe le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del
08/07/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 617 c.2 c.p.c., depositato in data 23.7.2019 nell'esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Modena e iscritta al n. RGE 250/2013, , quale titolare Parte_1 DE Azienda Agricola Sant'Antonio di IR ID e debitore esecutato, ha proposto opposizione avverso il decreto di trasferimento del lotto 1 emesso in data 11.7.2019, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte, accertarsi: la violazione dell'art. 585 c.p.c., con conseguente annullamento dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento;
la collusione tra il creditore procedente e l'aggiudicatario ex art. 2929 c.c. e la non corrispondenza tra la pubblicità fatta dal professionista delegato e quella presentata in udienza ovvero ordinata dal G.E.; la non appartenenza al lotto 1 dell'iscrizione ipotecaria a nome di e bensì al lotto 2 indiviso. Controparte_3 CP_13
Infine, ha chiesto accettarsi gli argomenti portati nell'opposizione all'aggiudicazione (già proposta con giudizio di merito iscritta al RG 2497/2019 del medesimo Tribunale).
Nel procedimento si sono costituiti quale mandataria di Controparte_1 CP_2
(creditore procedente), e , aggiudicatario del lotto n. 1.
[...] Controparte_3
pagina 2 di 6 La fase cautelare del giudizio di opposizione si è conclusa con ordinanza emessa in data 17.12.2019 a mezzo DE quale il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione DE procedura esecutiva formulata da parte ricorrente, condannando la stessa alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite e assegnando termine perentorio sino al 28.2.2020 per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 618, comma 2 cod. proc. civ.
Con atto di citazione ex art. 618 c. 2 c.p.c. ha (formalmente) introdotto il giudizio di Parte_1 merito chiedendo dichiararsi la nullità DE procedura esecutiva recante RGE 250/2013 e, per l'effetto, annullarsi tutti i successivi atti, compreso il decreto di trasferimento datato 11.7.2019.
A tal fine, ha contestato la titolarità del credito in capo al soggetto procedente Controparte_14 con conseguente nullità e inefficacia DE procedura esecutiva, esponendo che il credito alla base DE procedura esecutiva, in origine di titolarità DE Banca DE NU RR (BNT), era stato falsamente venduto all'opposta, giacché già in precedenza ceduto dalla predetta Banca all'interno di un ramo d'azienda a in data 11.9.2015, poi passato a , in data 30.09.2015 ed infine CP_15 CP_16 passato a in data 29.12.2017. CP_17
Con comparsa di risposta depositata in data 8.9.2020 si è costituita in Controparte_1 proprio e quale mandataria DE chiedendo, in via pregiudiziale, accertarsi il Controparte_14 difetto di legittimazione passiva DE stessa in proprio, con conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito, il rigetto integrale delle domande attoree, nonché la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La società convenuta ha ribadito la titolarità del credito in capo a , come Controparte_2 comprovato dal contratto di cessione prodotto e dall'avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58
T.U.B., precisando altresì che l'operazione di cessione intercorsa tra e aveva CP_18 CP_15 ad oggetto poste attive non derivanti da contratti di mutuo fondiario – come nel caso di specie – bensì da finanziamenti erogati a titolo di anticipo sulla corresponsione di contributi comunitari relativi al
Reg. CE 1782/03.
Si è costituito anche , instando per il rigetto delle pretese avversarie poiché Controparte_3 inammissibili e/o infondate. In subordine, ha chiesto dichiararsi dovuta e ordinarsi alla procedura esecutiva la restituzione in suo favore DE somma di € 641.250,00 oltre agli interessi di prefinanziamento sostenuti dall'aggiudicatario, dalla data di pagamento del saldo prezzo di aggiudicazione.
All'udienza del 24.9.2020 è stata dichiarata la contumacia degli altri convenuti non costituitisi in giudizio.
pagina 3 di 6 2.- Con sentenza n. 244/2022 emessa in data 1.3.2022 il Tribunale di Modena ha dichiarato l'improponibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta da ex art. 617 co. 2 c.p.c./618 Parte_1
c.p.c., con conseguente improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena sulla domanda proposta.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto doversi riqualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. irritualmente introdotta per la prima volta con atto di citazione ex art. 618 c.p.c., sul rilievo che la stessa, essendo volta a contestare l'insussistenza del diritto di credito in capo al creditore procedente, non presentava alcun collegamento di petitum e causa petendi con il ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. proposto avverso il decreto di trasferimento del lotto 1 emesso in data 11.7.2019, i cui vizi erano stati soltanto accennati nelle premesse introduttive 'in fatto' dell'atto di citazione.
Il Tribunale ha poi escluso la sussistenza dei presupposti DE responsabilità dell'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per difetto dell'elemento soggettivo, stante l'improponibilità DE domanda.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello , affidando l'impugnazione ad un unico Parte_1 motivo di appello con cui viene censurata la “valutazione effettuata dal giudice di prime cure circa Contr l'appartenenza dei mutui del signor al blocco dei crediti ceduti da a Parte_1 CP_2
”.
[...]
Ha poi dedotto il simulato pagamento dei lotti all'asta da parte dell'aggiudicatario , il Controparte_3 quale avrebbe in realtà acquistato i beni immobili, per la metà del prezzo, da . CP_17
Ha dunque concluso chiedendo: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: la sospensione stante i gravi danni che deriverebbero dalla esecuzione DE stessa.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Si è costituita in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello e il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 erroneamente vocata in giudizio quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 con conseguente sua estromissione. Nel merito, ha concluso per il rigetto del gravame con condanna dell'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Condividendo le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di prime cure, la società appellata ha dedotto l'improcedibilità anche del presente appello, in quanto fondato su argomentazioni ed eccezioni analoghe a quelle proposte nell'atto di citazione del giudizio di primo grado.
pagina 4 di 6 Ha inoltre ribadito l'effettiva titolarità credito vantato nei confronti del in capo a Pt_1 CP_2
contestando la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di appello.
[...]
4.- L'appello è inammissibile essendo assolutamente carenti i requisiti di forma richiesti dall'art. 342
c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
Invero, come esposto nei precedenti paragrafi, la sentenza impugnata sancisce l'improponibilità DE – così riqualificata - opposizione all'esecuzione proposta dal per avere l'opponente, per il tramite Pt_1 dell'atto di citazione ex art. 618 c. 2 c.p.c., contestato, per la prima volta, la titolarità del credito in capo al creditore procedente, in evidente difformità con le domande dallo stesso spiegate in seno al ricorso ex art. 617 c. 2 c.p.c. del 23.7.2019, volte essenzialmente a censurare la validità del decreto di trasferimento del lotto 1 del 11.7.2019 per vizi dell'aggiudicazione e non riprodotte nel giudizio di merito, se non come premesse in fatto.
In ragione DE rilevata improponibilità DE domanda il giudice di prime cure non ha preso posizione alcuna in ordine alla questione di merito sollevata dall'opponente, relativa alla carenza DE titolarità Contr del credito in capo al soggetto procedente, che non avrebbe realmente acquistato i crediti di nei confronti del Pt_1
L'atto di appello tuttavia, oltre ad essere assolutamente generico nelle conclusioni, tralatiziamente richiamate nei successivi atti, ove viene chiesta unicamente la riforma DE sentenza impugnata e la sospensione DE relativa esecuzione, nulla deduce sulla questione preliminare che ha determinato la definizione in rito DE controversia, limitandosi a riproporre le ragioni dell'opposizione che il primo giudice, come detto, non ha ritenuto di dover esaminare.
Sono dunque del tutto carenti nella motivazione i requisiti che l'art. 342 c.p.c. ha previsto a pena di inammissibilità, avendo omesso l'appellante di specificare le parti del provvedimento che ha inteso impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione di fatto compiuta dal giudice e soprattutto la rilevanza delle censure sollevate ai fini DE decisione impugnata.
In proposito la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che: “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica DE decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo” (così Sez. 3 - , Ordinanza n. 9059 del 06/04/2025).
Nel caso di specie, è evidente la nullità dell'unico motivo di impugnazione dedotto dall'appellante, che concerne questione di merito che non ha formato oggetto DE pronuncia impugnata.
pagina 5 di 6 5.- L'esito del giudizio comporta la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano conformemente alla richiesta dell'appellata (cfr. nota spese depositata il 18.11.2025).
La manifesta carenza dei presupposti minimi di ammissibilità dell'impugnazione giustifica la condanna dell'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c., col pagamento, in favore DE controparte, DE somma equitativamente determinata in misura pari al 50% dell'importo delle spese di lite.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c. 1 quater d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello;
II – condanna alla refusione in favore di quale Parte_1 Controparte_1 mandataria di delle spese di lite, che liquida in € 5.100, oltre a spese generali, Controparte_2
IVA se dovuta e CPA per legge;
III - condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata DE somma di euro 2.550 ex art. 96,
c.3 c.p.c.;
IV - dà atto DE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio DE Prima Sezione Civile, il 25.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6