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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 16/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BIELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 297/2025 promossa da:
, nominato tutore di con decreto Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1 del GT del 2 novembre 2024 e autorizzato a promuovere il presente giudizio con decreto del GT del
23 dicembre 2024, con domicilio in Biella, via Nazario Sauro 4;
nei confronti di:
, , nata a [...] il [...] e residente in Persona_1 C.F._2
Cossato, via Milano 30;
Atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: revoca dell'interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: revoca interdizione per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
In fatto:
Con ricorso depositato il 24/03/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella revocasse l'interdizione della sua tutelata . Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte Persona_1 convenuta, all'udienza del 4 giugno 2025 le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
In diritto: La domanda merita accoglimento.
L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.”
L'art. 429 c.c. prevede poi che “Quando cessa la causa dell'interdizione [... questa può] essere revocata su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto [...] o su istanza del pubblico ministero. [...] Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione [...] appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o su istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare”.
Nel luglio 2021 ha subito uno stroke emorragico talamico a sinistra che l'ha resa Persona_1 totalmente incapace di intendere e di volere e di provvedere alle proprie necessità; nel dicembre 2021, con sentenza 484/2021, il Tribunale di Biella ha pronunciato la sua interdizione. Nel corso degli anni, grazie alle cure mediche, ha recuperato la propria capacità di intendere e di volere e Persona_1 ha ricominciato ad occuparsi personalmente della cura di sé. Tale circostanza è attestata dal certificato medico in atti ed è stata confermata in udienza, durante la quale ha interloquito con Persona_1 la giudice, mostrandosi completamente orientata e presente a se stessa. Non sussistono pertanto i presupposti per il mantenimento dell'interdizione della convenuta: tale misura dovrà essere revocata.
Considerato che dopo la pronuncia di interdizione è rimasta vedova e vive sola, Persona_1 considerato inoltre che costei ha espressamente richiesto di continuare a ricevere un aiuto per le attività che non è ancora in grado di compiere autonomamente, risulta opportuno trasmettere gli atti del procedimento al giudice tutelare, affinché possa essere valutata l'opportunità di nominare un amministratore di sostegno.
Stante la natura necessaria del giudizio e in assenza di soccombenza fra le parti, nulla deve disporsi in merito alle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 24/03/2025, così provvede:
- Revoca l'interdizione di , , nata a [...] il 27 Persona_1 C.F._2 ottobre 1954 e residente in [...];
- Dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare di questo Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno;
- Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui agli artt. 430 e 423 c.c.;
- Nulla sulle spese legali.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 11/06/2025.
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Biella riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Francesca Marchese Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 297/2025 promossa da:
, nominato tutore di con decreto Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1 del GT del 2 novembre 2024 e autorizzato a promuovere il presente giudizio con decreto del GT del
23 dicembre 2024, con domicilio in Biella, via Nazario Sauro 4;
nei confronti di:
, , nata a [...] il [...] e residente in Persona_1 C.F._2
Cossato, via Milano 30;
Atti trasmessi al Pubblico Ministero
Oggetto: revoca dell'interdizione
Conclusioni:
per la parte ricorrente: revoca interdizione per la parte convenuta: ---
per il Pubblico Ministero: ---
MOTIVI
In fatto:
Con ricorso depositato il 24/03/2025 la parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di Biella revocasse l'interdizione della sua tutelata . Verificato il contraddittorio ed esaminata la parte Persona_1 convenuta, all'udienza del 4 giugno 2025 le parti formulavano le proprie conclusioni e rinunciavano ai termini per memorie e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
In diritto: La domanda merita accoglimento.
L'art. 414 c.c. prevede che “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.”
L'art. 429 c.c. prevede poi che “Quando cessa la causa dell'interdizione [... questa può] essere revocata su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto [...] o su istanza del pubblico ministero. [...] Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione [...] appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o su istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare”.
Nel luglio 2021 ha subito uno stroke emorragico talamico a sinistra che l'ha resa Persona_1 totalmente incapace di intendere e di volere e di provvedere alle proprie necessità; nel dicembre 2021, con sentenza 484/2021, il Tribunale di Biella ha pronunciato la sua interdizione. Nel corso degli anni, grazie alle cure mediche, ha recuperato la propria capacità di intendere e di volere e Persona_1 ha ricominciato ad occuparsi personalmente della cura di sé. Tale circostanza è attestata dal certificato medico in atti ed è stata confermata in udienza, durante la quale ha interloquito con Persona_1 la giudice, mostrandosi completamente orientata e presente a se stessa. Non sussistono pertanto i presupposti per il mantenimento dell'interdizione della convenuta: tale misura dovrà essere revocata.
Considerato che dopo la pronuncia di interdizione è rimasta vedova e vive sola, Persona_1 considerato inoltre che costei ha espressamente richiesto di continuare a ricevere un aiuto per le attività che non è ancora in grado di compiere autonomamente, risulta opportuno trasmettere gli atti del procedimento al giudice tutelare, affinché possa essere valutata l'opportunità di nominare un amministratore di sostegno.
Stante la natura necessaria del giudizio e in assenza di soccombenza fra le parti, nulla deve disporsi in merito alle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta con ricorso del 24/03/2025, così provvede:
- Revoca l'interdizione di , , nata a [...] il 27 Persona_1 C.F._2 ottobre 1954 e residente in [...];
- Dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare di questo Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno;
- Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui agli artt. 430 e 423 c.c.;
- Nulla sulle spese legali.
Così deciso in Biella in camera di consiglio il 11/06/2025.
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore