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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 792/2019 trattenuta in decisione all'udienza del
10/12/2024, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRANCHICELLA LUCA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv.
[...]
[...
[...]
partita IVA n Controparte_2
, rappresentata assistita e difesa dall'Avv. Paola Baiocco P.IVA_2
Convenuti
E
( ) rappresentata e difesa, con Controparte_3 P.IVA_3
procura speciale stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco NAPOLI
Terza Chiamata
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza da intendersi richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso la cartella di pagamento n. 034 2019 00022205 15/001, emessa da per il pagamento di € 140.732,68 per il recupero di Controparte_1
agevolazione, concessa ai sensi della l.662/96, a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n.51988 da parte del . Controparte_2
A sostegno della domanda assumeva;
la nullità della cartella di pagamento per carenza assoluta di potere in capo all'agente della riscossione;
la nullità della cartella per mancata notificazione dell'atto presupposto;
la carenza assoluta del potere di surroga nei confronti del garante;
la nullità della fideiussione per violazione della normativa.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva il via preliminare il difetto di Controparte_4
legittimazione passiva in quanto mero agente della riscossione ed essendo le censure attore non imputabili alla propria attività.
Si costituiva in giudizio che Controparte_2
preliminarmente chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo Controparte_3
e nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
[...]
cartella impugnata, instava perché fosse accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree relativamente ai vizi denunciati e in via subordinata perché fosse dichiarato il terzo tenuto a garantirla con condanna della stessa alla Controparte_3
Parte_ restituzione immediata in favore di dell'importo pari ad € 136.581,31 oltre interessi e spese gestione dalla data del dovuto sino al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata che in via Controparte_3
preliminare instava perché fosse dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito a conoscere della domanda di declaratoria della nullità della fidejussione per violazione della normativa antitrust, nel merito instava perché fosse rigettata l'opposizione e/o, in subordine, le richieste avanzate dalla chiamante in garanzia nei confronti della comparente siccome infondate in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa autorizzata la chiamata del terzo, rigettata con ordinanza del 19.2.2021 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.12.2024 previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. essendo state già deposita comparse conclusionali era riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione per invalida formazione del titolo. Poi, come dedotto, occorre rilevare l'insussistenza di litisconsorzio rispetto all'ente creditore atteso che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 14669 del 12 luglio 2005 e n. 6450 del 6 maggio
2002) ha affermato che, in caso di impugnazione di cartella di pagamento, la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi (ora agente della riscossione) sussiste solo se l'impugnazione concerne vizi dell'attività allo stesso direttamente riferibili, mentre va esclusa per i motivi di ricorso relativi alla debenza del tributo.
In punto di fatto occorre premettere che l'odierno opponente in qualità di socio nonché garante della
Horeca 2.0 S.r.l. avanzava richiesta di ammissione alla procedura di accesso alla garanzia diretta introdotta in data 18/06/2015 per un finanziamento di € 200.000,00 concesso dalla Banca Monte del Paschi di Siena S.p.a.. La predetta operazione veniva ammessa, con delibera del Consiglio di
Gestione del 28.09.2015, alla garanzia del Fondo con una percentuale di copertura del 80%. In data 30/10/2015 veniva sottoscritto contratto di finanziamento a garanzia del quale veniva prestata fideiussione da parte dei Sig.ri e sino alla concorrenza di € Parte_1 Parte_3
240.000,00. La Banca finanziatrice, ravvisando inadempimento dell'impresa, inviava a questa e, contestualmente ai fideiussori, in data 23/10/2017, lettera di intimazione di pagamento;
[...]
chiedeva l'attivazione della garanzia e la liquidazione della perdita Controparte_3
subita e il Consiglio di Gestione del fondo deliberava nella riunione del 31.07.2018, la liquidazione della perdita per un importo pari ad € 136.581,31. Veniva quindi inviata, alla società Horeca 2.0 nonché a tutti i fideiussori comunicazione di surroga e contestuale intimazione di pagamento per
l'importo di € 136.633,67; a fronte del mancato riscontro formava il ruolo Controparte_2
esattoriale affidandolo, debitamente vistato, al Concessionario incaricato della successiva fase che va dalla notifica della cartella di pagamento.
Passando al merito occorre dare che con ordinanza del 9.2.2021, che si ritiene di condividere, con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione, riguardo al primo motivo di opposizione veniva statuito che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito: “… il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 disciplina la revoca dei benefici (previsti dal precedente art. 7), la misura delle restituzioni in conseguenza della revoca e prevede le ipotesi in cui opera il privilegio. In particolare, la revoca dei benefici è prevista: a) in caso di "assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili" (comma 1); b) nel caso in cui "i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento" (comma 3); c) nel caso di "azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria" e - più in generale - "in tutti gli altri casi" (comma 4). Gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano, dunque, attraverso un procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici è seguita da un negozio privatistico di finanziamento o di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo. La deviazione dallo scopo, nei casi suindicati, così come
l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto alla revoca del beneficio erogato (cfr. Cass.,
20/09/2017, n. 21841)” (cfr. Cass. civ. sez. I del 20.04.2018 n. 9926 in motivazione).
Ed ancora con l' art.
8-bis D.L. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella L. 33/2015, il
Legislatore ha precisato, tra le altre cose, che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal
Fondo di garanzia di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), costituisce credito privilegiato (...). Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, e successive modificazioni”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Si tratta, in effetti, di disposizione solo ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cass. 2019, n. 14915) laddove infatti l'art. 17 D. Lgs. n.
46/1999 richiamato dalla norma in esame, infatti, estende a tutte le entrate patrimoniali dello Stato il sistema della riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale;
dunque, come dedotto dalla convenuta, la legittimità del ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale trova il fondamento nel
D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, parte 2, e al rinvio, in esso contenuto, al D.P.R. n. 43 del
1988, art. 67, comma 2 (che estende alle imposte indirette il sistema della riscossione mediante ruolo esattoriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3, per le imposte dirette) ed, in seguito, nel D.L. n. 3 del 2015, art.
8-bis che, rinviando alla disposizione che generalizza tale sistema di recupero dei crediti per ogni entrata patrimoniale dello Stato.
Relativamente al terzo motivo di opposizione, con la medesima ordinanza veniva rilevato che l'espresso richiamo all'art. 1203 c.c. (contenuto all'art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005) comporta l'applicazione, altresì, della previsione di cui all'art. 1204 c.c. secondo cui “la surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”; deve dunque affermarsi l'acquisizione in capo a il diritto di Controparte_2
rivalersi ai sensi del combinato disposto del DM 20 giugno 2005, art. 2, co. 4, e dell'art. 1203 c.c., sulla impresa inadempiente e di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione anche alle garanzie reali e personali acquisite.
Passando infine all'ultimo motivo di opposizione, in virtù del principio della ragione più liquida rispetto all'eccepita, dal terzo chiamato, incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore di quello delle imprese, deve rilevarsi che l'eccepita nullità si fonda sulla circostanza che la fideiussione in discorso sarebbe conforme a modulo predisposti dall'ABI, e che la Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza n.29810/2017 ha ritenuto contrastanti con la l.287/90; in ogni caso l'eventuale nullità dei contratti stipulati in attuazione dell'intesa anticoncorrenziale sarebbe parziale e riguarderebbe le clausole di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., e quelle di reviviscenza e sopravvivenza della fideiussione, e quindi non influirebbe sulla obbligazione dei fideiussori poiché ai sensi del primo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità
Orbene da quanto in atti non può ritenersi che siano emerse tali circostanze;
afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità "la nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito", (Cass. n. 23950/2014,).
Alla luce delle argomentazioni esposte la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ponendo a carico dell'attore anche quelle nei confronti del terzo chiamato essendo la chiamata imputabile comunque alle prospettazioni attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda formulata nell'interesse di;
Parte_1
2) CONDANNA al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Parte_1
€ 4.925,00 – esclusa la fase decisionale – nei confronti di , ed in Controparte_5
€ 7.052,00 nei confronti di e di € 7.052,00 Controparte_2
nei confronti di oltre spese generali, iva e cpa come per Controparte_3
legge.
Paola 3.1.2025 Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 792/2019 trattenuta in decisione all'udienza del
10/12/2024, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRANCHICELLA LUCA
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv.
[...]
[...
[...]
partita IVA n Controparte_2
, rappresentata assistita e difesa dall'Avv. Paola Baiocco P.IVA_2
Convenuti
E
( ) rappresentata e difesa, con Controparte_3 P.IVA_3
procura speciale stesa in calce al presente atto, dall'Avv. Francesco NAPOLI
Terza Chiamata
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza da intendersi richiamato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso la cartella di pagamento n. 034 2019 00022205 15/001, emessa da per il pagamento di € 140.732,68 per il recupero di Controparte_1
agevolazione, concessa ai sensi della l.662/96, a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n.51988 da parte del . Controparte_2
A sostegno della domanda assumeva;
la nullità della cartella di pagamento per carenza assoluta di potere in capo all'agente della riscossione;
la nullità della cartella per mancata notificazione dell'atto presupposto;
la carenza assoluta del potere di surroga nei confronti del garante;
la nullità della fideiussione per violazione della normativa.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva il via preliminare il difetto di Controparte_4
legittimazione passiva in quanto mero agente della riscossione ed essendo le censure attore non imputabili alla propria attività.
Si costituiva in giudizio che Controparte_2
preliminarmente chiedeva di essere autorizzata alla chiamata del terzo Controparte_3
e nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
[...]
cartella impugnata, instava perché fosse accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande attoree relativamente ai vizi denunciati e in via subordinata perché fosse dichiarato il terzo tenuto a garantirla con condanna della stessa alla Controparte_3
Parte_ restituzione immediata in favore di dell'importo pari ad € 136.581,31 oltre interessi e spese gestione dalla data del dovuto sino al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata che in via Controparte_3
preliminare instava perché fosse dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale adito a conoscere della domanda di declaratoria della nullità della fidejussione per violazione della normativa antitrust, nel merito instava perché fosse rigettata l'opposizione e/o, in subordine, le richieste avanzate dalla chiamante in garanzia nei confronti della comparente siccome infondate in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa autorizzata la chiamata del terzo, rigettata con ordinanza del 19.2.2021 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.12.2024 previa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. essendo state già deposita comparse conclusionali era riservata per la decisione.
Preliminarmente occorre qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione per invalida formazione del titolo. Poi, come dedotto, occorre rilevare l'insussistenza di litisconsorzio rispetto all'ente creditore atteso che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 14669 del 12 luglio 2005 e n. 6450 del 6 maggio
2002) ha affermato che, in caso di impugnazione di cartella di pagamento, la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi (ora agente della riscossione) sussiste solo se l'impugnazione concerne vizi dell'attività allo stesso direttamente riferibili, mentre va esclusa per i motivi di ricorso relativi alla debenza del tributo.
In punto di fatto occorre premettere che l'odierno opponente in qualità di socio nonché garante della
Horeca 2.0 S.r.l. avanzava richiesta di ammissione alla procedura di accesso alla garanzia diretta introdotta in data 18/06/2015 per un finanziamento di € 200.000,00 concesso dalla Banca Monte del Paschi di Siena S.p.a.. La predetta operazione veniva ammessa, con delibera del Consiglio di
Gestione del 28.09.2015, alla garanzia del Fondo con una percentuale di copertura del 80%. In data 30/10/2015 veniva sottoscritto contratto di finanziamento a garanzia del quale veniva prestata fideiussione da parte dei Sig.ri e sino alla concorrenza di € Parte_1 Parte_3
240.000,00. La Banca finanziatrice, ravvisando inadempimento dell'impresa, inviava a questa e, contestualmente ai fideiussori, in data 23/10/2017, lettera di intimazione di pagamento;
[...]
chiedeva l'attivazione della garanzia e la liquidazione della perdita Controparte_3
subita e il Consiglio di Gestione del fondo deliberava nella riunione del 31.07.2018, la liquidazione della perdita per un importo pari ad € 136.581,31. Veniva quindi inviata, alla società Horeca 2.0 nonché a tutti i fideiussori comunicazione di surroga e contestuale intimazione di pagamento per
l'importo di € 136.633,67; a fronte del mancato riscontro formava il ruolo Controparte_2
esattoriale affidandolo, debitamente vistato, al Concessionario incaricato della successiva fase che va dalla notifica della cartella di pagamento.
Passando al merito occorre dare che con ordinanza del 9.2.2021, che si ritiene di condividere, con la quale veniva rigettata l'istanza di sospensione, riguardo al primo motivo di opposizione veniva statuito che la Suprema Corte di Cassazione ha statuito: “… il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9 disciplina la revoca dei benefici (previsti dal precedente art. 7), la misura delle restituzioni in conseguenza della revoca e prevede le ipotesi in cui opera il privilegio. In particolare, la revoca dei benefici è prevista: a) in caso di "assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili" (comma 1); b) nel caso in cui "i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento" (comma 3); c) nel caso di "azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria" e - più in generale - "in tutti gli altri casi" (comma 4). Gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano, dunque, attraverso un procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici è seguita da un negozio privatistico di finanziamento o di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo. La deviazione dallo scopo, nei casi suindicati, così come
l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto alla revoca del beneficio erogato (cfr. Cass.,
20/09/2017, n. 21841)” (cfr. Cass. civ. sez. I del 20.04.2018 n. 9926 in motivazione).
Ed ancora con l' art.
8-bis D.L. n. 3/2015, convertito con modificazioni nella L. 33/2015, il
Legislatore ha precisato, tra le altre cose, che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal
Fondo di garanzia di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), costituisce credito privilegiato (...). Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, e successive modificazioni”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Si tratta, in effetti, di disposizione solo ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cass. 2019, n. 14915) laddove infatti l'art. 17 D. Lgs. n.
46/1999 richiamato dalla norma in esame, infatti, estende a tutte le entrate patrimoniali dello Stato il sistema della riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale;
dunque, come dedotto dalla convenuta, la legittimità del ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale trova il fondamento nel
D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, parte 2, e al rinvio, in esso contenuto, al D.P.R. n. 43 del
1988, art. 67, comma 2 (che estende alle imposte indirette il sistema della riscossione mediante ruolo esattoriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11, comma 3, per le imposte dirette) ed, in seguito, nel D.L. n. 3 del 2015, art.
8-bis che, rinviando alla disposizione che generalizza tale sistema di recupero dei crediti per ogni entrata patrimoniale dello Stato.
Relativamente al terzo motivo di opposizione, con la medesima ordinanza veniva rilevato che l'espresso richiamo all'art. 1203 c.c. (contenuto all'art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005) comporta l'applicazione, altresì, della previsione di cui all'art. 1204 c.c. secondo cui “la surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”; deve dunque affermarsi l'acquisizione in capo a il diritto di Controparte_2
rivalersi ai sensi del combinato disposto del DM 20 giugno 2005, art. 2, co. 4, e dell'art. 1203 c.c., sulla impresa inadempiente e di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione anche alle garanzie reali e personali acquisite.
Passando infine all'ultimo motivo di opposizione, in virtù del principio della ragione più liquida rispetto all'eccepita, dal terzo chiamato, incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore di quello delle imprese, deve rilevarsi che l'eccepita nullità si fonda sulla circostanza che la fideiussione in discorso sarebbe conforme a modulo predisposti dall'ABI, e che la Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza n.29810/2017 ha ritenuto contrastanti con la l.287/90; in ogni caso l'eventuale nullità dei contratti stipulati in attuazione dell'intesa anticoncorrenziale sarebbe parziale e riguarderebbe le clausole di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., e quelle di reviviscenza e sopravvivenza della fideiussione, e quindi non influirebbe sulla obbligazione dei fideiussori poiché ai sensi del primo comma dell'art. 1419 c.c., la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità
Orbene da quanto in atti non può ritenersi che siano emerse tali circostanze;
afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità "la nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito", (Cass. n. 23950/2014,).
Alla luce delle argomentazioni esposte la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ponendo a carico dell'attore anche quelle nei confronti del terzo chiamato essendo la chiamata imputabile comunque alle prospettazioni attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda formulata nell'interesse di;
Parte_1
2) CONDANNA al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in Parte_1
€ 4.925,00 – esclusa la fase decisionale – nei confronti di , ed in Controparte_5
€ 7.052,00 nei confronti di e di € 7.052,00 Controparte_2
nei confronti di oltre spese generali, iva e cpa come per Controparte_3
legge.
Paola 3.1.2025 Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli