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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 12291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12291 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 6161/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'avv. Clemente Maria MANNUCCI, indirizzo telematico:
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PARTE ATTRICE
E
(P. IVA e C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_2
con l'avv. Paolo SPALLETTA, indirizzo telematico:
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PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis 1) accertare e/o dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme versategli dall'Istituto pari ad 79.345,53; 2) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'Istituto quantificati, ai sensi di quanto indicato nel paragrafo 2) in diritto, nella somma complessiva di €
125.756,27, ovvero nella diversa somma che verrà determinata da codesto Giudice all'esito dell'istruttoria ed anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per parte convenuta: “-In via principale 1) rigettare tutte le domande proposte
Pagina 1 di 14 dall' (C.F. , in persona della legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore nei confronti dell' In via subordinata 2) Nella CP_1 denegata, ma non temuta ipotesi, di accoglimento totale o parziale di una o più domande proposte dall' nei confronti dell' voglia Parte_1 CP_1
l'ill.mo Tribunale di Roma adito CONDANNARE la Controparte_2
avente sede in via Stalingrado 45 Bologna c.f. in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne la in CP_1 persona del legale rappresentante protempore, medesima, da ogni e qualsivoglia prestazione o somma dovesse essere condannata a versare all' Parte_1
per effetto della presente causa, anche a titolo di risarcimento dei danni tutti
[...]
lamentati nel presente giudizio o ad altro titolo, disponendo, a carico della predetta compagnia, il pagamento integrale e diretto ex art.1917 comma II c.c., in favore della parte attrice, dei danni medesimi, e la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite;
In ogni caso 5) voglia l'ill.mo Tribunale di
Roma adito CONDANNARE l' , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla refusione in favore della in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese e degli onorari del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve esposizione del fatto e svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' (in avanti, Parte_1 per brevità, l' ) conveniva in giudizio la (in avanti anche la ), quale Pt_1 CP_1 CP_3
esecutrice delle opere di ristrutturazione della cappella interna alla del Controparte_4 medesimo Ente sita in Roma, Via Tiberina n. 191, consistenti principalmente nel rifacimento della pavimentazione della chiesetta per una superficie di circa 350 mq, commissionate giusta contratto di appalto del 28.04.2017. Deduceva l'attore che, già in fase di ultimazione delle opere, si erano manifestate nella pavimentazione posata in opera, costituita da lastre di marmo bianco di Carrara, delle macchie di colore giallo, immediatamente denunciate dalla committenza e dal DL nominato, Arch. Per_1
che l' dal luglio 2017 aveva iniziato ad utilizzare la cappella, confidando che
[...] Pt_1 la DI avrebbe risolto il problema, provvedendo anche a saldare integralmente le fatture via via inviategli. Nell'inerzia della , ed aggravandosi il fenomeno, nel novembre 2018 CP_3
Pagina 2 di 14 l , unitamente al DL, ad un rappresentante della società fornitrice del marmo, Pt_1
ed al legale rappresentante della convenuta, eseguivano un Parte_2 sopralluogo per verificare lo stato della pavimentazione ed accertare le cause del fenomeno e le possibili soluzioni. All'esito di alcuni tentativi inutilmente esperiti dalla con il CP_3 lavaggio della pavimentazione con acqua ossigenata, l'Istituto affidava ad un tecnico esperto di pavimentazioni, della ditta AE, l'incarico di eseguire una Persona_2
consulenza per esaminare la situazione della pavimentazione. La AE eseguiva sopralluoghi ed evidenziava la presenza di un ampio fenomeno di ossidazione ferrosa associata ad alti valori di umidità ma, benché effettuasse una serie di tentativi di estrazione delle macchie, questi si rivelavano non risolutivi, ricomparendo le stesse dopo qualche giorno, il che rendeva necessari ulteriori approfondimenti. Eseguiti, quindi, ulteriori sopralluoghi e saggi sulla pavimentazione, ivi compresa la rimozione di alcune lastre in cui si erano manifestate le macchie, le indagini rilevavano che nella realizzazione del sottofondo della pavimentazione, erano state eseguite delle lavorazioni non previste nel progetto esecutivo predisposto dal DL che, per valutazione del tecnico, avrebbero dato causa al vizio riscontrato. Sulla scorta, dunque, di tali riscontri tecnici, che avvaloravano il fatto che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e, soprattutto, si palesavano difformi rispetto al progetto esecutivo redatto dal DL, dal quale la si era discostata senza alcuna CP_3 autorizzazione o ordine di servizio scritto come da contratto, l' contestava il grave Pt_1
inadempimento della convenuta, chiedendo la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 26 dello stesso, la restituzione di quanto pagato ed il risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti per colpa dell'appaltatrice.
Iscritta a ruolo la causa, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel CP_1 contestare integralmente la domanda attorea, preliminarmente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa per essere da questa Controparte_5 manlevata, in caso di condanna al pagamento di somme, a qualunque titolo, nei confronti dell'attore. Nel merito eccepiva preliminarmente la decadenza dell'attore dalla garanzia per vizi e difformità ex art. 1667 c.c., la prescrizione del diritto azionato con l'odierno giudizio, sia ex art. 1668 c.c. che, ove ritenuto applicabile, ex art. 1669 c.c., contestando ogni addebito di responsabilità da inadempimento contrattuale, per avere, al contrario, provveduto ad ultimare regolarmente i lavori ordinati e consegnato l'opera finita. Asseriva che i detti lavori erano stati realizzati sotto la continua supervisione del DL e della
Pagina 3 di 14 committenza, che mai nulla avevano contestato in merito né al tipo di lavorazioni eseguite né alle relative modalità di esecuzione, tanto che la cappella era stata consegnata già a fine luglio 2017, per essere inaugurata il successivo 2.08.2017. Avversava, inoltre, la riconducibilità del fenomeno dannoso alle proprie lavorazioni, ascrivendolo ad altri fattori a sé estranei, come le caratteristiche intrinseche della pietra posata e le condizioni ambientali di temperatura ed umidità. Deduceva, comunque, che alcun intervento era stato fatto dopo la consegna, così come alcun riconoscimento dei vizi vi era stato da parte del suo legale rappresentante o ammissione di responsabilità ed impegno a rimuoverli e, in ogni caso, che l'opera era stata accettata senza riserve dal committente, che aveva anche pagato tutti gli importi fatturati, con conseguente liberazione dalla garanzia, trattandosi di vizi palesi.
Differita l'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata del terzo, nelle more autorizzata dal GI, la convenuta dichiarava di rinunciarvi. Concessi i termini ex art. 183 co.
6 c.p.c., respinte le istanze di prove orali, dirette e contrarie, articolate dalle parti, veniva esperita CTU tecnica dal Consulente incaricato, Ing. acquisita la quale, Persona_3 all'esito anche delle osservazioni critiche delle parti e dei chiarimenti richiesti dal giudice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2024; sulle conclusioni delle parti, rassegnate con la modalità dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 22.02.2025.
Diritto.
La domanda non può essere accolta per i seguenti motivi.
1. Sulla qualificazione dell'azione intrapresa.
Occorre preliminarmente procedere al corretto inquadramento giuridico della fattispecie in decisione, sì da individuare, sulla scorta delle allegazioni dalle parti, delle domande formulate, delle rispettive contestazioni e/o non contestazioni e del materiale istruttorio acquisito, la disciplina alla stregua della quale dirimere la vicenda sub iudice.
È assolutamente pacifico, infatti, che “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla
Pagina 4 di 14 concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra- petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. Sez. L Sent. n. 5832 del 03/03/2021, prec.
Cass. Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27/11/2018).
Fermo tale principio, peraltro richiamato dallo stesso Istituto attore (pag. 5 mem. ex art. 183 comma 6, n. 1, c.p.c.), si osserva che nell'odierna controversia non è contestato il rapporto intercorso tra le parti, fondato sul contratto di appalto del 28.04.2017, né alcuna delle pattuizioni ivi contenute.
Costituisce, invece, oggetto di antitetici assunti l'aspetto relativo all'esecuzione della prestazione cui si era obbligata l'appaltatrice, ovvero la realizzazione completa delle opere commissionate e, poi, la relativa consegna.
Senza entrare, dunque, nel merito della esecuzione o meno dei lavori a regola d'arte e della conformità alle previsioni contrattuali, in quanto aspetto irrilevante ai fini qui strettamente in esame, costituisce punto fermo della giurisprudenza di legittimità quello in base al quale il compimento dell'opera appaltata è, di per sé, la circostanza che segna il discrimine tra l'applicazione delle disposizioni dettate in tema di responsabilità da inadempimento dei contratti in generale, e quelle inerenti la specifica garanzia per vizi e difformità a tutela del committente nel contratto di appalto (“In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità”;
Cass. Sez. 2, Sent. n. 5771 del 4/03/2025, conf. Cass. Sez. 2, Sent. n. 13983 del
24/06/2011).
Secondo la prospettazione di parte attrice, i lavori non sarebbero mai stati completati e la domanda azionata sarebbe, pertanto, qualificabile come risoluzione del contratto per
Pagina 5 di 14 inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. (pag. 4 memoria ex art. 183 co. 6, n. 1, c.p.c.), e, quindi, soggetta ai presupposti ed alle condizioni di applicabilità previste da dette norme, nonché al termine ordinario di prescrizione decennale.
Tale inquadramento è, di contro, avversato dalla società convenuta che, sull'affermazione di aver compiutamente eseguito tutti i lavori oggetto dell'accordo sin da epoca anteriore al 2 agosto 2017 (pag. 10 comp. risp.), invoca l'applicabilità alla controversia delle norme di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., con quanto ne deriva anche in termini di decadenza e prescrizione dei diritti e delle azioni ivi disciplinate (pagg. da 18 a 20 comp. risp.).
Ritiene questo giudice che non possa essere condiviso il richiamo attoreo alla disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale, atteso che, nel caso de quo, è risultato che la prestazione cui si era obbligata la ditta sia stata eseguita ed i lavori commissionati, sia quelli elencati nel computo metrico che le cc.dd. “economie” contrattualmente previste ed ordinate in corso d'opera, di cui mai, peraltro, è stata lamentata l'omessa realizzazione, siano stati tutti ultimati.
Vanno valorizzati sul punto diversi elementi istruttori riscontrabili negli atti e documenti di causa.
In primo luogo, la deduzione attorea che non sarebbero state compiute tutte le attività rientranti nel computo metrico (in particolare arrotatura, levigatura e lucidatura della pavimentazione), è smentita, quanto alla levigatura, dallo stesso atto introduttivo (pag. 1 punto n. 2 cit. “…durante la posa in opera…e la successiva levigatura…”) e, quanto alla lucidatura (che notoriamente presuppone le prime due, tanto che anche nello stesso computo metrico estimativo allegato al contratto è indicata come ultima tra le attività a farsi - doc. 1 cit.), dalla documentazione prodotta sempre dall' . Infatti, nella relazione redatta dal Pt_1 tecnico della AE, incaricato di eseguire un sopralluogo per accertare lo stato della pavimentazione e proporre interventi risolutivi, sia dal punto di vista estetico che funzionale, espressamente si legge che la lucidatura era avvenuta, anche se ne venivano rilevate, come del resto per la levigatura, importanti carenze esecutive (pag. 2 doc. 4 citazione).
Inoltre, nella PEC del 25.10.2019, a firma dell'odierno difensore di parte attrice, Avv.
Mannucci, veniva contestato testualmente il mancato ottenimento di una “adeguata lucidatura finale”, a conforto del fatto che detto intervento conclusivo era stato realizzato, sia pure lamentandone l'inadeguatezza (doc. 11 citazione).
Pagina 6 di 14 Ebbene, pur essendo le richiamate dichiarazioni contenute in scritti difensivi firmati solo dal procuratore della parte attrice e non anche dalla parte personalmente, quindi non aventi valore confessorio in senso proprio, tuttavia esse costituiscano indizi rilevanti e liberamente valutabili che, considerati in uno agli ulteriori elementi di prova, depongono in maniera chiara, precisa e concordante nel senso che gli interventi de quibus, benché ritenuti qualitativamente non validi, siano, comunque, stati eseguiti (Cass. Sez. 2 Ord. n. 23634 del
28/09/2018 “Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore “ad litem”, costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute”).
Non va sottaciuto, nella medesima ottica, che l'attore non ha posto a fondamento della risoluzione intimata ed oggi giudizialmente richiesta, il mancato completamento dei lavori.
Nella ripetuta PEC del 25.10.2019, con cui veniva intimata la risoluzione del contratto, veniva, infatti, affermato il grave inadempimento per difformità e vizi, invocando anche la relativa previsione dell'art. 26 del medesimo contratto (doc. 11 già citato), sul presupposto dell'imputabilità a tali difformità esecutive dell'insorgenza del fenomeno delle macchie.
Nell'atto introduttivo, analogamente, le doglianze descritte e le conseguenti domande, sia di risoluzione che risarcitoria, sono, anch'esse, causalmente riconnesse agli scostamenti rispetto al progetto esecutivo predisposto dal D.L. ed alla erroneità delle scelte tecniche dell'appaltatrice, che, appunto, vengono individuati come causa dei gravi vizi manifestatisi, tanto da richiedere il totale rifacimento dei lavori.
Parimenti infondato, sempre ai fini in scrutinio, è il rilievo attoreo circa il fatto che le opere sarebbero da considerare “non completate” in quanto i lavori non sarebbero mai stati né collaudati, né formalmente consegnati con la redazione dell'apposito verbale di ultimazione
(pag. 5 citazione, pagg.
2-3 mem. 183 co. 6 c.p.c. n. 1, pagg.
7-8 comp. concl. attrice), previsto dall'art. 12 comma 3 del contratto.
Premesso, infatti, che l'ultimazione e la consegna delle opere appaltate prescindono dalla verifica del buon esito delle stesse e dalla loro eventuale accettazione, trattandosi di attività aventi natura e finalità distinte (Cass. Sez. 2, Ord. n. 1576 del 22/01/2025 “In tema di
Pagina 7 di 14 appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con
l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera”), la circostanza che manchi il verbale documentalmente attestante l'ultimazione dei lavori non si ritiene possa sconfessare il fatto, risultato dagli atti, che l'opera sia stata, comunque, completata.
Si osserva al riguardo che è lo stesso attore ad affermare che la cappella veniva utilizzata per svolgere le funzioni religiose sin dal luglio 2017 “fiduciosa che la ditta avrebbe risolto le problematiche e provveduto alla lucidatura finale” (che, come detto sopra, pure è risultata effettivamente compiuta, anche se in maniera inadeguata;
pag. 1 citazione e pag. 2 relazione del D.L. del 11.03.2020, doc. 12 all. citazione).
Tale utilizzo presuppone, tralasciando, si ribadisce, la problematica dei vizi già all'epoca asseritamente riscontrati e contestati all'appaltatrice, che il committente era stato immesso nel possesso e nella disponibilità del bene e poteva fruirne in conformità all'uso cui esso era destinato.
Dirimente appare, in ogni caso, la circostanza, pacifica, che tutti i lavori sono stati integralmente pagati, senza alcuna riserva e/o contestazione di sorta.
Oltre agli acconti corrisposti alla stipula del contratto, inizio ed esecuzione lavori, nelle misure convenute, l'Istituto ha saldato in data 8.09.2017, con un unico bonifico, la fattura n.
37/17 del 4.08.2017 emessa a titolo di “acconto su ultimo SAL” per lavori contrattuali e quella n. 41/17 del 7.09.2017 a titolo di “acconto su economie”, per poi provvedere al saldo finale con il pagamento, nel gennaio 2018 di tutti i lavori contabilizzati di cui alla fattura n.
53 in data 11.12.2017 (doc. 2 citazione;
doc.6 comp. cost. conv.).
Orbene ad avviso di questo giudice tale contegno, in difetto di qualsivoglia riserva e/o diversa giustificazione giuridicamente rilevante (non potendosi certamente attribuire rilevanza giuridica alla “ingenuità” del committente), e lette anche le modalità di pagamento dei lavori “eseguiti” contrattualmente convenute, che prevedevano il saldo, addirittura, all'esito del collaudo delle opere e del buon fine del medesimo (art. 10 contratto, rich. dall'art. 20 n. 4 per le cc.dd. “prestazioni in economia”), non può che integrare, quanto meno, una rinuncia tacita, per facta concludentia, alla vincolatività della clausola relativa alla documentazione, con apposito verbale, dell'avvenuta ultimazione dei lavori di cui all'art. 12 n. 3, da intendersi superato dal comportamento del committente oggettivamente
Pagina 8 di 14 incompatibile con la volontà di avvalersene.
2. Sulle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, la fattispecie in decisione va, dunque, ricondotta nell'alveo dell'azione di risoluzione esperita ex art. 1668 comma 2 c.c., per difformità e vizi dell'opera appaltata e compiuta.
È dunque in ossequio a tale corpus normativo che vanno vagliate le eccezioni di decadenza e prescrizione tempestivamente sollevate da parte convenuta nella prima difesa e reiterate nei successivi scritti difensivi (pagg. 19-21 comp. risp. e pagg.
7-9 comp. concl., pagg. 16-
19 mem. repl. convenuta). Esse, avendo natura di eccezioni preliminari di merito, impongono al giudice di pronunciarsi facendo venir meno, ove accolte, ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato.
Nella specie, risulta fondata l'eccezione di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 1667 comma 3 c.c. l'azione di garanzia contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna.
Parte convenuta ha dedotto che la consegna dell'opera è avvenuta nel luglio 2017 e, in particolare, prima del 02.08.2017, data a cui risalirebbe l'inaugurazione della cappella e pertanto, alla data di introduzione del giudizio (risalente al gennaio 2021), sarebbe irrimediabilmente decorso il termine di prescrizione previsto dalla legge.
Si è già rilevato sopra che in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell'opera in quanto
“la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali
l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (Cass. Sez. 1, Sent. n. 19019 del 31/07/2017, prec. conf. Sez. 2, Sent. n. 15711 del 21/06/2013).
Per giurisprudenza costante inoltre “Il committente che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte. Ne consegue che, qualora l'appaltatore eccepisca, ex art. 1667, comma 3, c.c., la prescrizione biennale del diritto di garanzia, termine il cui rispetto
Pagina 9 di 14 costituisce una condizione dell'azione e che decorre dalla data di consegna dell'opera - la quale consiste in un mero atto materiale e differisce dall'accettazione di essa, quale atto giuridico che contiene una valutazione dell'opera stessa e produce effetti diversi, fra cui quello previsto dal comma 1 del medesimo art. 1667 c.c. - la prova di quest'ultima incombe sul committente.” (Cass. Sez. 2, Sent. n. 39599 del 13/12/2021).
L'attore non ha provato che la consegna dell'opera non sia mai avvenuta, né ha prodotto eventuali atti utili ad interrompere efficacemente il decorso del termine di prescrizione.
Anzi le risultanze di causa depongono in senso esattamente contrario.
Non può revocarsi in dubbio, come sopra detto nel vagliare l'aspetto dell'avvenuta esecuzione della prestazione, che l'opera sia stata “consegnata” al committente, il quale ne ha avuto, per sua stessa ammissione, la disponibilità sin dal luglio 2017 e da quella data ha iniziato ad utilizzarla (pag. 6 cit.).
Orbene proprio l'utilizzo della cappella, anche ammesso che il fenomeno delle macchie fosse effettivamente già in corso e fosse stato rilevato e denunciato, è logicamente incompatibile con l'affermazione che l'opera non sia mai stata consegnata, visto che esso presuppone la disponibilità del bene in capo al committente.
Privo di pregio appare, dunque, l'assunto di parte attrice che, nel tentativo di negare l'avvenuta consegna, attribuisce al riscontro dei vizi ed alla contestazione degli stessi già in fase di ultimazione dei lavori -peraltro dedotta ma non provata- un'efficacia ostativa alla stessa, giungendo a qualificare il sopralluogo congiunto avvenuto in contraddittorio il
20.11.2018 (ad oltre un anno dalla fine dei lavori e a dieci mesi dall'avvenuto pagamento senza riserve del saldo) come “verifica in corso d'opera” (doc. 3 citazione).
Va a questo punto individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, ovvero la data di consegna dell'opera.
In mancanza del dato documentale formale del verbale di ultimazione e consegna, sovvengono all'uopo ulteriori elementi istruttori acquisiti, ed in particolare, è risultato provato, in quanto affermato dalla convenuta e confermato dalla stessa parte attrice, che sin dal mese di luglio 2017 il committente era stato immesso nel possesso della cappella, pertanto, indipendentemente dalla dimostrazione dell'evento specifico dell'inaugurazione al
02.08.2017, la consegna deve farsi risalire, al più tardi, al 31.07.2017.
A corroborare tale conclusione vi sono anche una serie di indizi documentali, cui il giudice attribuisce rilevanza in quanto gravi, precisi e concordanti. Si intende riferirsi al prospetto di
Pagina 10 di 14 cui alla pag. 12 del doc. 2 allegato alla citazione, prodotto in atti dalla stessa parte attrice e mai da alcuno contestato, dove l'ultimo intervento dei lavori cd. “in economia” è storicamente indicato alla data del 28.07.2017. Tale ricostruzione è inoltre coerente con il fatto, già sottolineato, che il 4.08.2017 la ditta emetteva la fattura n. 37 indicando come causale “acconto ultimo SAL”, ad indicare il fatto che i lavori all'epoca eseguiti erano gli ultimi, tanto è vero che non vi è traccia in atti, né, invero, è stato allegato da alcuna delle parti che ve ne siano stati altri successivi.
Ciò chiarito, a fronte dell'eccezione della ditta convenuta, sarebbe stato onere di parte attrice dimostrare di aver interrotto, con atti validi idonei allo scopo, il decorso del termine, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ovvero, che questo sia stato interrotto per effetto del riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c., dovendosi, in difetto, ritenere irrimediabilmente spirato al 31.07.2019.
Tale onere non è stato adempiuto, sotto alcuno dei due profili.
Come è noto, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione deve presentare, oltre all'elemento soggettivo (chiara indicazione del soggetto obbligato), l'elemento oggettivo, consistente nell'esplicazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del diritto di farlo valere nei confronti del soggetto indicato, con effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Le semplici sollecitazioni che si limitino a contenere manifestazioni di giudizio prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore non sono atti idonei ad interrompere la prescrizione (così Cass. Sez. 6, Ord. n. 15714 del 14/06/2018).
Nel caso che ci occupa, il primo atto avente data certa ed incontestata in cui l'attore manifesta inequivocamente la volontà di esercitare il proprio diritto di garanzia nei confronti della DI, e quindi rispondente ai requisiti descritti a fini interruttivi, è la richiesta di risoluzione del contratto e risarcimento del danno a firma dell'Avv. Mannucci, risalente al
25.10.2019, ovvero oltre il biennio dalla consegna (doc. 11 cit.).
Non si ritiene di condividere l'assunto attoreo che la prescrizione sarebbe stata interrotta dal riconoscimento dei vizi di cui al verbale di sopralluogo in contraddittorio effettuato in data
20.11.2018.
Nel detto incontro tutte le parti coinvolte, convocate per accertare le possibili cause della manifestazione del fenomeno, hanno riconosciuto che “è in atto un diffuso fenomeno di macchie sulla pavimentazione”.
Pagina 11 di 14 In detta dichiarazione, sottoscritta anche dal legale rappresentante della convenuta e mai formalmente disconosciuta, deve ravvisarsi, effettivamente, una presa d'atto oggettiva dell'esistenza dei vizi. Orbene, se essa sicuramente produce l'effetto di rendere superfluo l'esame circa la tempestività della denuncia ex art. 1667 comma 2 c.c. e, quindi, assume rilevanza sotto il profilo di impedire la decadenza dalla garanzia, pure eccepita dalla convenuta, non si ritiene, tuttavia, che integri idoneo riconoscimento del diritto di credito in capo al committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c. («Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto»; Cass. Sez, 2 Ord. n. 19343 del 16/06/2022).
Nel verbale, a ben vedere, non è contenuta alcuna assunzione di impegno della DI a rimuovere i difetti, atteso che l'accertamento delle cause del fenomeno era ancora in corso, tanto che le parti si proponevano di approfondirle e solo “all'esito di tali riflessioni sulla scorta delle procedure esistenti (e non “da intraprendere”, come erroneamente riportato nella trascrizione meccanica in calce alle sottoscrizioni, ndr) per procedere si riserva un tempo di circa quindici giorni per eseguire un intervento con acqua ossigenata con criterio uniforme su tutta la cappella”.
Questa dichiarazione, ad avviso del giudice, formalizza unicamente l'intento prospettico ed eventuale (…all'esito di tali riflessioni si riserva un intervento…), di eseguire (non è chiaro neanche da parte di chi, visto che la frase è priva di soggetto) un tentativo di soluzione del problema, tra le varie procedure esistenti, previa valutazione dei risultati delle indagini ancora da intraprendere. Essa non contiene la manifestazione, nemmeno implicita, della consapevolezza della DI dell'esistenza del proprio debito e della propria responsabilità verso il committente.
Come è noto, per giurisprudenza costante, “perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non
Pagina 12 di 14 riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso” Cass.
Sez. 6, Ord. n. 13897 del 06/07/2020).
È dubbio, quindi, che alla mera riserva di eseguire il lavaggio della pavimentazione, subordinata, peraltro, all'esito delle riflessioni successive agli approfondimenti appena annunciati, anche laddove detta dichiarazione volesse attribuirsi alla , possa CP_3
riconoscersi il carattere di univoca assunzione dell'impegno a rimuovere i difetti, nel senso voluto dalla norma invocata. Ne consegue che ad essa non può riconoscersi alcun effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione breve.
Oltretutto -sia detto per inciso- non è stata raggiunta la prova che il lavaggio de quo sia stato effettivamente eseguito, in quanto la deduzione attorea sul punto, negata dalla convenuta, non ha avuto riscontro istruttorio, e quindi non è dimostrato che la ditta si sia effettivamente attivata per la risoluzione della problematica.
Tali conclusioni valgono ancor più all'esito dell'esame del verbale di sopralluogo del
20.05.2019, nel quale la DI dichiara unicamente che “ritiene che si debba attendere le conclusioni da parte della direzione dei lavori e concordate con la committenza”, non assumendo alcun impegno (doc. 5 citazione).
In considerazione dei motivi tutti sopra svolti, risulta fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione esperita, sia con riferimento alla formulata domanda di risoluzione che di quella ad essa correlata di risarcimento dei danni patiti per l'inadempimento della convenuta, che, in quanto fondata sulla medesima causa petendi, è soggetta allo stesso termine biennale di prescrizione (Cass. Sez. 2, Sent. n. 15249 del 20/07/2005).
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione rende superfluo l'esame degli ulteriori profili di merito, che restano, pertanto, assorbiti.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte attrice nella misura liquidata in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 – applicabile ratione temporis in base al all'art.6 del medesimo decreto essendosi l'attività difensiva esaurita in data successiva alla loro entrata in vigore (23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 13.900,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per quella introduttiva, € 5.600,00 per la fase istruttoria ed € 4.200,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pagina 13 di 14 In base al medesimo criterio, vanno poste a carico esclusivo di parte attrice le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 16.10.2023.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.6161/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta, dichiara CP_1 prescritta l'azione spiegata dall' in persona del legale Parte_3
rapp.te p.t. e, per l'effetto, la rigetta integralmente;
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t. alla Parte_1
rifusione in favore di in persona del legale rapp.te p.t. delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 13.900,00, oltre accessori di legge;
-pone definitivamente a carico dell' in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t. le spese di CTU come già liquidate con decreto di questo giudice in data
16.10.2023.
Così deciso in Roma, in data 8/09/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
___________________________________________
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Melania De Martino.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 6161/2021 del R.G., pendente tra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con l'avv. Clemente Maria MANNUCCI, indirizzo telematico:
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PARTE ATTRICE
E
(P. IVA e C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_2
con l'avv. Paolo SPALLETTA, indirizzo telematico:
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PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis 1) accertare e/o dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme versategli dall'Istituto pari ad 79.345,53; 2) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'Istituto quantificati, ai sensi di quanto indicato nel paragrafo 2) in diritto, nella somma complessiva di €
125.756,27, ovvero nella diversa somma che verrà determinata da codesto Giudice all'esito dell'istruttoria ed anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per parte convenuta: “-In via principale 1) rigettare tutte le domande proposte
Pagina 1 di 14 dall' (C.F. , in persona della legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore nei confronti dell' In via subordinata 2) Nella CP_1 denegata, ma non temuta ipotesi, di accoglimento totale o parziale di una o più domande proposte dall' nei confronti dell' voglia Parte_1 CP_1
l'ill.mo Tribunale di Roma adito CONDANNARE la Controparte_2
avente sede in via Stalingrado 45 Bologna c.f. in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, a garantire, manlevare e tenere indenne la in CP_1 persona del legale rappresentante protempore, medesima, da ogni e qualsivoglia prestazione o somma dovesse essere condannata a versare all' Parte_1
per effetto della presente causa, anche a titolo di risarcimento dei danni tutti
[...]
lamentati nel presente giudizio o ad altro titolo, disponendo, a carico della predetta compagnia, il pagamento integrale e diretto ex art.1917 comma II c.c., in favore della parte attrice, dei danni medesimi, e la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite;
In ogni caso 5) voglia l'ill.mo Tribunale di
Roma adito CONDANNARE l' , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla refusione in favore della in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese e degli onorari del presente procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve esposizione del fatto e svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' (in avanti, Parte_1 per brevità, l' ) conveniva in giudizio la (in avanti anche la ), quale Pt_1 CP_1 CP_3
esecutrice delle opere di ristrutturazione della cappella interna alla del Controparte_4 medesimo Ente sita in Roma, Via Tiberina n. 191, consistenti principalmente nel rifacimento della pavimentazione della chiesetta per una superficie di circa 350 mq, commissionate giusta contratto di appalto del 28.04.2017. Deduceva l'attore che, già in fase di ultimazione delle opere, si erano manifestate nella pavimentazione posata in opera, costituita da lastre di marmo bianco di Carrara, delle macchie di colore giallo, immediatamente denunciate dalla committenza e dal DL nominato, Arch. Per_1
che l' dal luglio 2017 aveva iniziato ad utilizzare la cappella, confidando che
[...] Pt_1 la DI avrebbe risolto il problema, provvedendo anche a saldare integralmente le fatture via via inviategli. Nell'inerzia della , ed aggravandosi il fenomeno, nel novembre 2018 CP_3
Pagina 2 di 14 l , unitamente al DL, ad un rappresentante della società fornitrice del marmo, Pt_1
ed al legale rappresentante della convenuta, eseguivano un Parte_2 sopralluogo per verificare lo stato della pavimentazione ed accertare le cause del fenomeno e le possibili soluzioni. All'esito di alcuni tentativi inutilmente esperiti dalla con il CP_3 lavaggio della pavimentazione con acqua ossigenata, l'Istituto affidava ad un tecnico esperto di pavimentazioni, della ditta AE, l'incarico di eseguire una Persona_2
consulenza per esaminare la situazione della pavimentazione. La AE eseguiva sopralluoghi ed evidenziava la presenza di un ampio fenomeno di ossidazione ferrosa associata ad alti valori di umidità ma, benché effettuasse una serie di tentativi di estrazione delle macchie, questi si rivelavano non risolutivi, ricomparendo le stesse dopo qualche giorno, il che rendeva necessari ulteriori approfondimenti. Eseguiti, quindi, ulteriori sopralluoghi e saggi sulla pavimentazione, ivi compresa la rimozione di alcune lastre in cui si erano manifestate le macchie, le indagini rilevavano che nella realizzazione del sottofondo della pavimentazione, erano state eseguite delle lavorazioni non previste nel progetto esecutivo predisposto dal DL che, per valutazione del tecnico, avrebbero dato causa al vizio riscontrato. Sulla scorta, dunque, di tali riscontri tecnici, che avvaloravano il fatto che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e, soprattutto, si palesavano difformi rispetto al progetto esecutivo redatto dal DL, dal quale la si era discostata senza alcuna CP_3 autorizzazione o ordine di servizio scritto come da contratto, l' contestava il grave Pt_1
inadempimento della convenuta, chiedendo la risoluzione del contratto, anche ai sensi dell'art. 26 dello stesso, la restituzione di quanto pagato ed il risarcimento di tutti i danni asseritamente patiti per colpa dell'appaltatrice.
Iscritta a ruolo la causa, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel CP_1 contestare integralmente la domanda attorea, preliminarmente chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa per essere da questa Controparte_5 manlevata, in caso di condanna al pagamento di somme, a qualunque titolo, nei confronti dell'attore. Nel merito eccepiva preliminarmente la decadenza dell'attore dalla garanzia per vizi e difformità ex art. 1667 c.c., la prescrizione del diritto azionato con l'odierno giudizio, sia ex art. 1668 c.c. che, ove ritenuto applicabile, ex art. 1669 c.c., contestando ogni addebito di responsabilità da inadempimento contrattuale, per avere, al contrario, provveduto ad ultimare regolarmente i lavori ordinati e consegnato l'opera finita. Asseriva che i detti lavori erano stati realizzati sotto la continua supervisione del DL e della
Pagina 3 di 14 committenza, che mai nulla avevano contestato in merito né al tipo di lavorazioni eseguite né alle relative modalità di esecuzione, tanto che la cappella era stata consegnata già a fine luglio 2017, per essere inaugurata il successivo 2.08.2017. Avversava, inoltre, la riconducibilità del fenomeno dannoso alle proprie lavorazioni, ascrivendolo ad altri fattori a sé estranei, come le caratteristiche intrinseche della pietra posata e le condizioni ambientali di temperatura ed umidità. Deduceva, comunque, che alcun intervento era stato fatto dopo la consegna, così come alcun riconoscimento dei vizi vi era stato da parte del suo legale rappresentante o ammissione di responsabilità ed impegno a rimuoverli e, in ogni caso, che l'opera era stata accettata senza riserve dal committente, che aveva anche pagato tutti gli importi fatturati, con conseguente liberazione dalla garanzia, trattandosi di vizi palesi.
Differita l'udienza di prima comparizione per consentire la chiamata del terzo, nelle more autorizzata dal GI, la convenuta dichiarava di rinunciarvi. Concessi i termini ex art. 183 co.
6 c.p.c., respinte le istanze di prove orali, dirette e contrarie, articolate dalle parti, veniva esperita CTU tecnica dal Consulente incaricato, Ing. acquisita la quale, Persona_3 all'esito anche delle osservazioni critiche delle parti e dei chiarimenti richiesti dal giudice, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.12.2024; sulle conclusioni delle parti, rassegnate con la modalità dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 22.02.2025.
Diritto.
La domanda non può essere accolta per i seguenti motivi.
1. Sulla qualificazione dell'azione intrapresa.
Occorre preliminarmente procedere al corretto inquadramento giuridico della fattispecie in decisione, sì da individuare, sulla scorta delle allegazioni dalle parti, delle domande formulate, delle rispettive contestazioni e/o non contestazioni e del materiale istruttorio acquisito, la disciplina alla stregua della quale dirimere la vicenda sub iudice.
È assolutamente pacifico, infatti, che “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio “iura novit curia”, di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla
Pagina 4 di 14 concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra- petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. Sez. L Sent. n. 5832 del 03/03/2021, prec.
Cass. Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27/11/2018).
Fermo tale principio, peraltro richiamato dallo stesso Istituto attore (pag. 5 mem. ex art. 183 comma 6, n. 1, c.p.c.), si osserva che nell'odierna controversia non è contestato il rapporto intercorso tra le parti, fondato sul contratto di appalto del 28.04.2017, né alcuna delle pattuizioni ivi contenute.
Costituisce, invece, oggetto di antitetici assunti l'aspetto relativo all'esecuzione della prestazione cui si era obbligata l'appaltatrice, ovvero la realizzazione completa delle opere commissionate e, poi, la relativa consegna.
Senza entrare, dunque, nel merito della esecuzione o meno dei lavori a regola d'arte e della conformità alle previsioni contrattuali, in quanto aspetto irrilevante ai fini qui strettamente in esame, costituisce punto fermo della giurisprudenza di legittimità quello in base al quale il compimento dell'opera appaltata è, di per sé, la circostanza che segna il discrimine tra l'applicazione delle disposizioni dettate in tema di responsabilità da inadempimento dei contratti in generale, e quelle inerenti la specifica garanzia per vizi e difformità a tutela del committente nel contratto di appalto (“In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità”;
Cass. Sez. 2, Sent. n. 5771 del 4/03/2025, conf. Cass. Sez. 2, Sent. n. 13983 del
24/06/2011).
Secondo la prospettazione di parte attrice, i lavori non sarebbero mai stati completati e la domanda azionata sarebbe, pertanto, qualificabile come risoluzione del contratto per
Pagina 5 di 14 inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. (pag. 4 memoria ex art. 183 co. 6, n. 1, c.p.c.), e, quindi, soggetta ai presupposti ed alle condizioni di applicabilità previste da dette norme, nonché al termine ordinario di prescrizione decennale.
Tale inquadramento è, di contro, avversato dalla società convenuta che, sull'affermazione di aver compiutamente eseguito tutti i lavori oggetto dell'accordo sin da epoca anteriore al 2 agosto 2017 (pag. 10 comp. risp.), invoca l'applicabilità alla controversia delle norme di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c., con quanto ne deriva anche in termini di decadenza e prescrizione dei diritti e delle azioni ivi disciplinate (pagg. da 18 a 20 comp. risp.).
Ritiene questo giudice che non possa essere condiviso il richiamo attoreo alla disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale, atteso che, nel caso de quo, è risultato che la prestazione cui si era obbligata la ditta sia stata eseguita ed i lavori commissionati, sia quelli elencati nel computo metrico che le cc.dd. “economie” contrattualmente previste ed ordinate in corso d'opera, di cui mai, peraltro, è stata lamentata l'omessa realizzazione, siano stati tutti ultimati.
Vanno valorizzati sul punto diversi elementi istruttori riscontrabili negli atti e documenti di causa.
In primo luogo, la deduzione attorea che non sarebbero state compiute tutte le attività rientranti nel computo metrico (in particolare arrotatura, levigatura e lucidatura della pavimentazione), è smentita, quanto alla levigatura, dallo stesso atto introduttivo (pag. 1 punto n. 2 cit. “…durante la posa in opera…e la successiva levigatura…”) e, quanto alla lucidatura (che notoriamente presuppone le prime due, tanto che anche nello stesso computo metrico estimativo allegato al contratto è indicata come ultima tra le attività a farsi - doc. 1 cit.), dalla documentazione prodotta sempre dall' . Infatti, nella relazione redatta dal Pt_1 tecnico della AE, incaricato di eseguire un sopralluogo per accertare lo stato della pavimentazione e proporre interventi risolutivi, sia dal punto di vista estetico che funzionale, espressamente si legge che la lucidatura era avvenuta, anche se ne venivano rilevate, come del resto per la levigatura, importanti carenze esecutive (pag. 2 doc. 4 citazione).
Inoltre, nella PEC del 25.10.2019, a firma dell'odierno difensore di parte attrice, Avv.
Mannucci, veniva contestato testualmente il mancato ottenimento di una “adeguata lucidatura finale”, a conforto del fatto che detto intervento conclusivo era stato realizzato, sia pure lamentandone l'inadeguatezza (doc. 11 citazione).
Pagina 6 di 14 Ebbene, pur essendo le richiamate dichiarazioni contenute in scritti difensivi firmati solo dal procuratore della parte attrice e non anche dalla parte personalmente, quindi non aventi valore confessorio in senso proprio, tuttavia esse costituiscano indizi rilevanti e liberamente valutabili che, considerati in uno agli ulteriori elementi di prova, depongono in maniera chiara, precisa e concordante nel senso che gli interventi de quibus, benché ritenuti qualitativamente non validi, siano, comunque, stati eseguiti (Cass. Sez. 2 Ord. n. 23634 del
28/09/2018 “Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore “ad litem”, costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute”).
Non va sottaciuto, nella medesima ottica, che l'attore non ha posto a fondamento della risoluzione intimata ed oggi giudizialmente richiesta, il mancato completamento dei lavori.
Nella ripetuta PEC del 25.10.2019, con cui veniva intimata la risoluzione del contratto, veniva, infatti, affermato il grave inadempimento per difformità e vizi, invocando anche la relativa previsione dell'art. 26 del medesimo contratto (doc. 11 già citato), sul presupposto dell'imputabilità a tali difformità esecutive dell'insorgenza del fenomeno delle macchie.
Nell'atto introduttivo, analogamente, le doglianze descritte e le conseguenti domande, sia di risoluzione che risarcitoria, sono, anch'esse, causalmente riconnesse agli scostamenti rispetto al progetto esecutivo predisposto dal D.L. ed alla erroneità delle scelte tecniche dell'appaltatrice, che, appunto, vengono individuati come causa dei gravi vizi manifestatisi, tanto da richiedere il totale rifacimento dei lavori.
Parimenti infondato, sempre ai fini in scrutinio, è il rilievo attoreo circa il fatto che le opere sarebbero da considerare “non completate” in quanto i lavori non sarebbero mai stati né collaudati, né formalmente consegnati con la redazione dell'apposito verbale di ultimazione
(pag. 5 citazione, pagg.
2-3 mem. 183 co. 6 c.p.c. n. 1, pagg.
7-8 comp. concl. attrice), previsto dall'art. 12 comma 3 del contratto.
Premesso, infatti, che l'ultimazione e la consegna delle opere appaltate prescindono dalla verifica del buon esito delle stesse e dalla loro eventuale accettazione, trattandosi di attività aventi natura e finalità distinte (Cass. Sez. 2, Ord. n. 1576 del 22/01/2025 “In tema di
Pagina 7 di 14 appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con
l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera”), la circostanza che manchi il verbale documentalmente attestante l'ultimazione dei lavori non si ritiene possa sconfessare il fatto, risultato dagli atti, che l'opera sia stata, comunque, completata.
Si osserva al riguardo che è lo stesso attore ad affermare che la cappella veniva utilizzata per svolgere le funzioni religiose sin dal luglio 2017 “fiduciosa che la ditta avrebbe risolto le problematiche e provveduto alla lucidatura finale” (che, come detto sopra, pure è risultata effettivamente compiuta, anche se in maniera inadeguata;
pag. 1 citazione e pag. 2 relazione del D.L. del 11.03.2020, doc. 12 all. citazione).
Tale utilizzo presuppone, tralasciando, si ribadisce, la problematica dei vizi già all'epoca asseritamente riscontrati e contestati all'appaltatrice, che il committente era stato immesso nel possesso e nella disponibilità del bene e poteva fruirne in conformità all'uso cui esso era destinato.
Dirimente appare, in ogni caso, la circostanza, pacifica, che tutti i lavori sono stati integralmente pagati, senza alcuna riserva e/o contestazione di sorta.
Oltre agli acconti corrisposti alla stipula del contratto, inizio ed esecuzione lavori, nelle misure convenute, l'Istituto ha saldato in data 8.09.2017, con un unico bonifico, la fattura n.
37/17 del 4.08.2017 emessa a titolo di “acconto su ultimo SAL” per lavori contrattuali e quella n. 41/17 del 7.09.2017 a titolo di “acconto su economie”, per poi provvedere al saldo finale con il pagamento, nel gennaio 2018 di tutti i lavori contabilizzati di cui alla fattura n.
53 in data 11.12.2017 (doc. 2 citazione;
doc.6 comp. cost. conv.).
Orbene ad avviso di questo giudice tale contegno, in difetto di qualsivoglia riserva e/o diversa giustificazione giuridicamente rilevante (non potendosi certamente attribuire rilevanza giuridica alla “ingenuità” del committente), e lette anche le modalità di pagamento dei lavori “eseguiti” contrattualmente convenute, che prevedevano il saldo, addirittura, all'esito del collaudo delle opere e del buon fine del medesimo (art. 10 contratto, rich. dall'art. 20 n. 4 per le cc.dd. “prestazioni in economia”), non può che integrare, quanto meno, una rinuncia tacita, per facta concludentia, alla vincolatività della clausola relativa alla documentazione, con apposito verbale, dell'avvenuta ultimazione dei lavori di cui all'art. 12 n. 3, da intendersi superato dal comportamento del committente oggettivamente
Pagina 8 di 14 incompatibile con la volontà di avvalersene.
2. Sulle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, la fattispecie in decisione va, dunque, ricondotta nell'alveo dell'azione di risoluzione esperita ex art. 1668 comma 2 c.c., per difformità e vizi dell'opera appaltata e compiuta.
È dunque in ossequio a tale corpus normativo che vanno vagliate le eccezioni di decadenza e prescrizione tempestivamente sollevate da parte convenuta nella prima difesa e reiterate nei successivi scritti difensivi (pagg. 19-21 comp. risp. e pagg.
7-9 comp. concl., pagg. 16-
19 mem. repl. convenuta). Esse, avendo natura di eccezioni preliminari di merito, impongono al giudice di pronunciarsi facendo venir meno, ove accolte, ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato.
Nella specie, risulta fondata l'eccezione di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 1667 comma 3 c.c. l'azione di garanzia contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna.
Parte convenuta ha dedotto che la consegna dell'opera è avvenuta nel luglio 2017 e, in particolare, prima del 02.08.2017, data a cui risalirebbe l'inaugurazione della cappella e pertanto, alla data di introduzione del giudizio (risalente al gennaio 2021), sarebbe irrimediabilmente decorso il termine di prescrizione previsto dalla legge.
Si è già rilevato sopra che in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, comma 4, c.c., è necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell'opera in quanto
“la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali
l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (Cass. Sez. 1, Sent. n. 19019 del 31/07/2017, prec. conf. Sez. 2, Sent. n. 15711 del 21/06/2013).
Per giurisprudenza costante inoltre “Il committente che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte. Ne consegue che, qualora l'appaltatore eccepisca, ex art. 1667, comma 3, c.c., la prescrizione biennale del diritto di garanzia, termine il cui rispetto
Pagina 9 di 14 costituisce una condizione dell'azione e che decorre dalla data di consegna dell'opera - la quale consiste in un mero atto materiale e differisce dall'accettazione di essa, quale atto giuridico che contiene una valutazione dell'opera stessa e produce effetti diversi, fra cui quello previsto dal comma 1 del medesimo art. 1667 c.c. - la prova di quest'ultima incombe sul committente.” (Cass. Sez. 2, Sent. n. 39599 del 13/12/2021).
L'attore non ha provato che la consegna dell'opera non sia mai avvenuta, né ha prodotto eventuali atti utili ad interrompere efficacemente il decorso del termine di prescrizione.
Anzi le risultanze di causa depongono in senso esattamente contrario.
Non può revocarsi in dubbio, come sopra detto nel vagliare l'aspetto dell'avvenuta esecuzione della prestazione, che l'opera sia stata “consegnata” al committente, il quale ne ha avuto, per sua stessa ammissione, la disponibilità sin dal luglio 2017 e da quella data ha iniziato ad utilizzarla (pag. 6 cit.).
Orbene proprio l'utilizzo della cappella, anche ammesso che il fenomeno delle macchie fosse effettivamente già in corso e fosse stato rilevato e denunciato, è logicamente incompatibile con l'affermazione che l'opera non sia mai stata consegnata, visto che esso presuppone la disponibilità del bene in capo al committente.
Privo di pregio appare, dunque, l'assunto di parte attrice che, nel tentativo di negare l'avvenuta consegna, attribuisce al riscontro dei vizi ed alla contestazione degli stessi già in fase di ultimazione dei lavori -peraltro dedotta ma non provata- un'efficacia ostativa alla stessa, giungendo a qualificare il sopralluogo congiunto avvenuto in contraddittorio il
20.11.2018 (ad oltre un anno dalla fine dei lavori e a dieci mesi dall'avvenuto pagamento senza riserve del saldo) come “verifica in corso d'opera” (doc. 3 citazione).
Va a questo punto individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, ovvero la data di consegna dell'opera.
In mancanza del dato documentale formale del verbale di ultimazione e consegna, sovvengono all'uopo ulteriori elementi istruttori acquisiti, ed in particolare, è risultato provato, in quanto affermato dalla convenuta e confermato dalla stessa parte attrice, che sin dal mese di luglio 2017 il committente era stato immesso nel possesso della cappella, pertanto, indipendentemente dalla dimostrazione dell'evento specifico dell'inaugurazione al
02.08.2017, la consegna deve farsi risalire, al più tardi, al 31.07.2017.
A corroborare tale conclusione vi sono anche una serie di indizi documentali, cui il giudice attribuisce rilevanza in quanto gravi, precisi e concordanti. Si intende riferirsi al prospetto di
Pagina 10 di 14 cui alla pag. 12 del doc. 2 allegato alla citazione, prodotto in atti dalla stessa parte attrice e mai da alcuno contestato, dove l'ultimo intervento dei lavori cd. “in economia” è storicamente indicato alla data del 28.07.2017. Tale ricostruzione è inoltre coerente con il fatto, già sottolineato, che il 4.08.2017 la ditta emetteva la fattura n. 37 indicando come causale “acconto ultimo SAL”, ad indicare il fatto che i lavori all'epoca eseguiti erano gli ultimi, tanto è vero che non vi è traccia in atti, né, invero, è stato allegato da alcuna delle parti che ve ne siano stati altri successivi.
Ciò chiarito, a fronte dell'eccezione della ditta convenuta, sarebbe stato onere di parte attrice dimostrare di aver interrotto, con atti validi idonei allo scopo, il decorso del termine, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ovvero, che questo sia stato interrotto per effetto del riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c., dovendosi, in difetto, ritenere irrimediabilmente spirato al 31.07.2019.
Tale onere non è stato adempiuto, sotto alcuno dei due profili.
Come è noto, perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione deve presentare, oltre all'elemento soggettivo (chiara indicazione del soggetto obbligato), l'elemento oggettivo, consistente nell'esplicazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del diritto di farlo valere nei confronti del soggetto indicato, con effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Le semplici sollecitazioni che si limitino a contenere manifestazioni di giudizio prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore non sono atti idonei ad interrompere la prescrizione (così Cass. Sez. 6, Ord. n. 15714 del 14/06/2018).
Nel caso che ci occupa, il primo atto avente data certa ed incontestata in cui l'attore manifesta inequivocamente la volontà di esercitare il proprio diritto di garanzia nei confronti della DI, e quindi rispondente ai requisiti descritti a fini interruttivi, è la richiesta di risoluzione del contratto e risarcimento del danno a firma dell'Avv. Mannucci, risalente al
25.10.2019, ovvero oltre il biennio dalla consegna (doc. 11 cit.).
Non si ritiene di condividere l'assunto attoreo che la prescrizione sarebbe stata interrotta dal riconoscimento dei vizi di cui al verbale di sopralluogo in contraddittorio effettuato in data
20.11.2018.
Nel detto incontro tutte le parti coinvolte, convocate per accertare le possibili cause della manifestazione del fenomeno, hanno riconosciuto che “è in atto un diffuso fenomeno di macchie sulla pavimentazione”.
Pagina 11 di 14 In detta dichiarazione, sottoscritta anche dal legale rappresentante della convenuta e mai formalmente disconosciuta, deve ravvisarsi, effettivamente, una presa d'atto oggettiva dell'esistenza dei vizi. Orbene, se essa sicuramente produce l'effetto di rendere superfluo l'esame circa la tempestività della denuncia ex art. 1667 comma 2 c.c. e, quindi, assume rilevanza sotto il profilo di impedire la decadenza dalla garanzia, pure eccepita dalla convenuta, non si ritiene, tuttavia, che integri idoneo riconoscimento del diritto di credito in capo al committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c. («Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto»; Cass. Sez, 2 Ord. n. 19343 del 16/06/2022).
Nel verbale, a ben vedere, non è contenuta alcuna assunzione di impegno della DI a rimuovere i difetti, atteso che l'accertamento delle cause del fenomeno era ancora in corso, tanto che le parti si proponevano di approfondirle e solo “all'esito di tali riflessioni sulla scorta delle procedure esistenti (e non “da intraprendere”, come erroneamente riportato nella trascrizione meccanica in calce alle sottoscrizioni, ndr) per procedere si riserva un tempo di circa quindici giorni per eseguire un intervento con acqua ossigenata con criterio uniforme su tutta la cappella”.
Questa dichiarazione, ad avviso del giudice, formalizza unicamente l'intento prospettico ed eventuale (…all'esito di tali riflessioni si riserva un intervento…), di eseguire (non è chiaro neanche da parte di chi, visto che la frase è priva di soggetto) un tentativo di soluzione del problema, tra le varie procedure esistenti, previa valutazione dei risultati delle indagini ancora da intraprendere. Essa non contiene la manifestazione, nemmeno implicita, della consapevolezza della DI dell'esistenza del proprio debito e della propria responsabilità verso il committente.
Come è noto, per giurisprudenza costante, “perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall'art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non
Pagina 12 di 14 riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso” Cass.
Sez. 6, Ord. n. 13897 del 06/07/2020).
È dubbio, quindi, che alla mera riserva di eseguire il lavaggio della pavimentazione, subordinata, peraltro, all'esito delle riflessioni successive agli approfondimenti appena annunciati, anche laddove detta dichiarazione volesse attribuirsi alla , possa CP_3
riconoscersi il carattere di univoca assunzione dell'impegno a rimuovere i difetti, nel senso voluto dalla norma invocata. Ne consegue che ad essa non può riconoscersi alcun effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione breve.
Oltretutto -sia detto per inciso- non è stata raggiunta la prova che il lavaggio de quo sia stato effettivamente eseguito, in quanto la deduzione attorea sul punto, negata dalla convenuta, non ha avuto riscontro istruttorio, e quindi non è dimostrato che la ditta si sia effettivamente attivata per la risoluzione della problematica.
Tali conclusioni valgono ancor più all'esito dell'esame del verbale di sopralluogo del
20.05.2019, nel quale la DI dichiara unicamente che “ritiene che si debba attendere le conclusioni da parte della direzione dei lavori e concordate con la committenza”, non assumendo alcun impegno (doc. 5 citazione).
In considerazione dei motivi tutti sopra svolti, risulta fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione esperita, sia con riferimento alla formulata domanda di risoluzione che di quella ad essa correlata di risarcimento dei danni patiti per l'inadempimento della convenuta, che, in quanto fondata sulla medesima causa petendi, è soggetta allo stesso termine biennale di prescrizione (Cass. Sez. 2, Sent. n. 15249 del 20/07/2005).
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione rende superfluo l'esame degli ulteriori profili di merito, che restano, pertanto, assorbiti.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte attrice nella misura liquidata in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 – applicabile ratione temporis in base al all'art.6 del medesimo decreto essendosi l'attività difensiva esaurita in data successiva alla loro entrata in vigore (23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 13.900,00 (di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per quella introduttiva, € 5.600,00 per la fase istruttoria ed € 4.200,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Pagina 13 di 14 In base al medesimo criterio, vanno poste a carico esclusivo di parte attrice le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 16.10.2023.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.6161/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta, dichiara CP_1 prescritta l'azione spiegata dall' in persona del legale Parte_3
rapp.te p.t. e, per l'effetto, la rigetta integralmente;
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t. alla Parte_1
rifusione in favore di in persona del legale rapp.te p.t. delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 13.900,00, oltre accessori di legge;
-pone definitivamente a carico dell' in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t. le spese di CTU come già liquidate con decreto di questo giudice in data
16.10.2023.
Così deciso in Roma, in data 8/09/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Melania De Martino.
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