Art. 24. Costituzione del vincolo
Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a:
a) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell'art. 8;
b) consenso dato in una delle forme indicate nell'art. 7, lettere a), b) e c);
c) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca gia' volontariamente, convenuta;
d) decreto del Tribunale o della Corte di appello nei casi di successione.
In ogni caso deve essere depositato il certificato di iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo.
Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.
Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a:
a) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell'art. 8;
b) consenso dato in una delle forme indicate nell'art. 7, lettere a), b) e c);
c) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca gia' volontariamente, convenuta;
d) decreto del Tribunale o della Corte di appello nei casi di successione.
In ogni caso deve essere depositato il certificato di iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo.
Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.