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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/07/2024, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel
Ettore Di ER Giudice
Gabriele Romano Giudice
nella causa iscritta al n. 2257/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: Separazione giudiziale
e promossa
D A
, nata il [...] alla Spezia, residente a [...]Parte_1
c.f., C.F._1 avv. Bertagna Giulio Giuseppe per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, nato il [...] alla Spezia, residente in [...]Controparte_1
(SP) con l'assistenza dell'amministratore di sostegno avv. CARBONARO CHIARA, con giusta autorizzazione del giudice tutelare in data 22.11.2021
c.f. C.F._2 avv. Costoli Alessandra per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E
l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
10.12.2021 in calce al decreto di fissazione d'udienza presidenziale e in data 25.2.2022 in calce all'ordinanza presidenziale ex art. 708 comma 3 c.p.c.
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti all'udienza del 15/02/2024:
PER LA RICORRENTE :
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
1) addebitare la responsabilità della frattura coniugale al marito, attese le sue violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio;
2) confermare i provvedimenti interinale relativi all'affido del figlio e alla casa coniugale, assegnando alla moglie anche la porzione di terreno circostante alla casa ex coniugale, come individuata nella planimetria prodotta;
3) statuire che il marito debba corrispondere alla moglie ed al figlio minore un Per_1 assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili per ciascuno di essi, così come già richiesto nel ricorso introduttivo, ponendo a carico del padre gli oneri straordinari nella misura del 60% con riferimento al protocollo del Tribunale della Spezia contenuto nelle linee guida da esso adottate;
si precisa che tali disposizioni si giustificano con il divario sensibile di redditi tra il ricorrente e la resistente (che è casalinga, non lavora e non ha redditi) ;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
PER IL CONVENUTO:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
NEL MERITO:
- rigettare la domanda di addebito formulata dalla Sig.ra perché infondata in Parte_1 fatto ed in diritto;
- rigettare la domanda di assegno di mantenimento per la moglie a carico del Sig.
[...]
sia in conseguenza all'accoglimento della domanda di addebito sia perchè la Parte_2 moglie è in grado di svolgere attività lavorativa o accedere ad altri sussidi, sia perchè la
2 moglie ha già trattenuto la somma di complessiva di euro 89.300,00 dalle giacenze bancarie e investimenti di spettanza del convenuto e ne ha la piena disponibilità;
- AFFIDARE in via esclusiva il figlio minore alla madre presso la quale sarà collocato qualora le condizioni di salute del convenuto non abbiano variazioni medio tempore;
- stabilire che il padre possa avere presso di sé il figlio per due volte alla settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore oltre che per le ricorrenze religiose e laiche in via alternata con la madre;
- prevedere obbligo per il Sig. di provvedere al mantenimento ordinario Parte_2 del figlio con la rimessa mensile della somma di euro 350,00 – o quella meglio Per_1 visa – alla sigra;
Parte_1
- porre a carico dei genitori le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per il figlio, da concertare preventivamente ove non urgenti, nella misura del 60% al padre e del 40% alla madre secondo le linee guida approvate dal Tribunale della Spezia in data
13.12.2018;
- Relativamente all'ASSEGNAZIONE della casa coniugale ci si rimette al Giudicante
IN SUBORDINE: Ferme le altre domande, porre a carico del Sig. Parte_2
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Sig.ra con la Parte_1 rimessa mensile di euro 150,00
- Vinte le spese di lite oltre accessori tutti come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pronunciata con sentenza parziale la separazione giudiziale tra i coniugi
[...]
e , che avevano contratto matrimonio concordatario in Aulla Parte_3 Parte_2
(MS) in data 23/12/2007 ((atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato civile del Comune di Aulla al n. 18 anno 2007 parte II serie A, dal quale sono nati figli e , rispettivamente il 22.7.1995 e il 23.4.2008, la causa è stata rimessa in Per_2 Per_1 istruttoria in relazione alle ulteriori domande.
Espletata l'istruttoria la causa giunge ora in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti
3 all'udienza del 15/02/2024.
La domanda di separazione
Ai sensi dell'art 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, anche con riferimento all'interesse della prole.
In particolare, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza può derivare non solo da un effettivo clima di conflittualità tra i coniugi, ovvero da un'assoluta incompatibilità di carattere, ma anche da una situazione di disaffezione, distacco spirituale e incapacità – sopravvenuta o meno - a vivere sotto lo stesso tetto con il coniuge, anche per motivi attinenti alla sfera personale ed affettiva di uno solo di essi, purchè oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, cioè verificabile in base ai fatti obiettivi emersi
(ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità - così tra le altre Cass. sez. I sent. n. 9713 del 29.4.2015).
Lo stesso mancato accordo sulla volontà di separarsi è indice di crisi familiare che legittima uno dei due coniugi ad esercitare il proprio diritto personalissimo a ottenere la separazione.
Al Tribunale è rimesso un potere- dovere di controllo sulle condizioni della separazione, a tutela della prole ovvero del coniuge più debole (anche al fine di disincentivare il fenomeno sempre più attuale delle separazioni c.d. fittizie).
Alla stregua di tali principi, nel caso di specie il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti e la ferma volontà della ricorrente di porre fine all'unione matrimoniale sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione va pertanto accolta, dato atto della ferma volontà della ricorrente di porre fine all'unione matrimoniale.
Le rispettive domande di addebito della separazione
Ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito della separazione, nel caso di specie proposta reciprocamente dalle parti, è necessaria la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e
4 consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e tenuti in modo consapevole ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (cfr. da ultimo
Cass. sez. I ord. 10711 del 20.4.2023).
Preliminarmente, è opportuno ripercorrere brevemente le fasi della vicenda matrimoniale a far data dall'insorgenza delle patologie riscontrate nell : Pt_2
- già nel 2018 era stato diagnosticato all un “diabete mellito di tipo 2” con Pt_2 conseguente necessità di assunzione di insulina quattro volte al giorno;
- nel maggio 2019 l è stato portato al Pronto Soccorso in uno stato confusionale Pt_2 già da due giorni (cfr. referto del P.S. Referto del maggio 2019 nel quale si dà atto che la ha riferito che il marito era soggetto a consumo smodato di alcool – potus Parte_1 alcolico)
- il 16.7.2019 l si è sottoposto a controllo neurologico che ha evidenziato la Pt_2 persistenza della confusione (non ricordando nulla del pregresso episodio amnesico durato due giorni di “confusione e affaccendamento notturno afinalistico”), dell'alterazione comportamentale e della neuropatia diabetica (cfr. certificato medico d.ssa - all. Per_3
n. 7 parte convenuta)
- sono seguiti, in data 18 e 19 luglio 2019, due accessi al Pronto Soccorso dell'ospedale di Sarzana (all. n. 10) per raucedine con sensazione di corpo estraneo in gola (v. referti all. 11 e 12 parte convenuta);
- dal 7 al 13 agosto l' è stato ricoverato presso l'Ospedale della Spezia dal quale è Pt_2 stato dimesso con la seguente diagnosi: “declino cognitivo in encefalopatia ischemica cronica”
- nel periodo 11.09.2019 - 16.09.2019 l' è stato nuovamente ricoverato all'ospedale Pt_2 di Sarzana per la persistenza di “episodi di vomito e diarrea associati a sintomatologia neurovegetativa” e dimesso con diagnosi di “insufficienza renale acuta da disidratazione in corso di diarrea in soggetto affetto da diabete mellito 2 ed encefalopatia vascolare cronica” (all. n. 13)
- nel certificato medico ambulatoriale Asl n. 5 del 5.11.2019 l' viene descritto come Pt_2 paziente con disturbi del comportamento e aggressività verbale in sindrome psicorganica, raccomandando una valutazione psichiatrica in tempi brevi.
5 - a seguito di nuovo ricovero ospedaliero dal 10 al 13 dicembre 2019, resosi necessario per un episodio presincopale, l' viene inserito dapprima nella RSA Felicia e poi, dal Pt_2
31.1.2020, nel Centro Sanitario Sacro Cuore di Brugnato, ove rimane fino alla fine di ottobre 2020;
- nel frattempo, in data 18.2.2020 la deposita richiesta di nomina di ADS, per Parte_1 il marito, proponendosi per svolgere tale ufficio;
- con decreto in data 5.6.2020 è stata nominata quale amministratore di sostegno dell a tempo indeterminato l'avv. Chiara Carbonaro, del locale foro;
Pt_2
- all'atto delle dimissioni dal Centro Sanitario Cuore di Brugnato l è stato ritenuto Pt_2
“discretamente lucido ed adeguato nei modi e nell'atteggiamento”, non emergendo elementi psicopatologici di rilevo, e risultando ben compensato dal punto di vista dei disturbi del comportamento, dandosi infine conto che durante la permanenza nella struttura non vi erano mai stati episodi di discontrollo comportamentale né di aggressività eterodiretta o di agitazione psicomotoria, pur rilevandosi la necessità di assistenza continua per le normali attività di gestione di vita quotidiana e di cura della persona (cfr. certificato Centro Socio Sanitario del Sacro Cuore in data 31.10.2020);
- l , stante l'opposizione della alle dimissioni dalla struttura sanitaria ed Pt_2 Parte_1 al suo rientro presso la casa coniugale, dopo le dimissioni è stato ospitato dalla madre ultranovantenne, inizialmente provvisoriamente, ma in realtà ivi è rimasto, assistito fino al
29.1.2021 da badante diurna pagata dal fratello ER (cfr. relazione ADS al G.T. in data
22.3.2021), poi personalmente dalla madre, dal fratello e da una vicina di casa, e quindi da altra badante che si è occupata anche dell'assistenza alla madre dell' , Pt_2 [...] nel frattempo allettatasi e poi deceduta in data 8.1.2022; Per_4
- a far data da fine gennaio 2021 la moglie dell , in pessimi rapporti con il cognato e Pt_2 la suocera, ha avuto con il marito solo contatti telefonici (cfr. ancora relazione ADS in data
22.3.2021);
- il G.T. con provvedimento in data 27.10.2021, confermato con decreto in data 9.11.2021, tenuto conto dell'impossibilità per varie ragioni della prosecuzione della permanenza dell presso la madre e della perdurante volontà dell'amministrato di rientrare a casa Pt_2 propria, ha disposto il rientro dell presso la casa coniugale;
Pt_2
- l'ads nominato, avv. Carbonaro, previo contatto con la a mezzo legale, ha Parte_1
6 provveduto a riportare a casa l , senza riuscirvi a causa dell'atteggiamento Pt_2 oppositivo della che ha rifiutato di riprenderlo con sé e i figli e quindi ne ha Parte_1 disposto nuovamente il trasferimento presso la vicina casa della madre, ove, a seguito del decesso di quest'ultima, l vive tuttora accudito da due badanti;
Pt_2
- solo contestualmente al tentativo dell di rientrare in casa, in data 18.11.2021, la Pt_2 ricorrente ha depositato ricorso per separazione.
Tanto premesso vanno ora esaminate le rispettive richieste di addebito della separazione o Domanda di addebito della separazione proposta dalla Parte_1
La ha allegato che dopo la nascita dei figli , nata il [...] e Parte_1 Per_2
, nato il [...]), il marito avrebbe iniziato a bere alcoolici in quantità Per_1 eccessiva fino a divenire alcoolizzato, che la situazione si sarebbe aggravata con il tempo fino a raggiungere il suo culmine nel 2019, quando egli faceva sistematicamente rientro a casa a notte inoltrata, completamente ubriaco e fuori di sè, in molte occasioni vomitando su divano, letti, pavimento e ovunque si trovasse ed infine che dal 2019 l avrebbe Pt_2 iniziato anche ad esercitare violenze fisiche e morali a danno della moglie e morali nei confronti dei figli.
Le allegazioni della ricorrente sono rimaste sfornite di supporto probatorio, potendo viceversa ritenersi comprovato che solo dal 2019, cioè dal momento in cui si sono aggravate le condizioni psicofisiche dell , questi ha posto in essere comportamenti Pt_2 inadeguati e aggressivi verbalmente nei confronti dei suoi familiari al riguardo è la deposizione della figlia la quale non ha riferito di comportamenti Per_5 contrari ai doveri del matrimonio precedenti all'insorgere della malattia ed ha dichiarato testualmente: “Confermo tutte le circostanze di cui al cap. 1 e preciso che questi comportamenti si sono palesati con la malattia”
Non vi è prova che l abbia tenuto consapevolmente condotte contrarie ai doveri del Pt_2 matrimonio tali da potersi ritenere causa della disgregazione dell'unione.
Ed anzi, dalla documentazione medica prodotta si desume inequivocabilmente che tali condotte sono conseguenza della patologia psicofisica conclamatasi nel maggio 2019.
La stessa ricorrente, nella lunga telefonata intercorsa con la badante nel gennaio 2021 e dalla stessa registrata (di cui è in atti anche la trascrizione), riconosce che da quando si è ammalato a maggio 2019, l' non era più stato bene;
e in memoria istruttoria ha Pt_2
7 allegato che “la situazione familiare, a causa delle gravi patologie da cui il signor è Pt_2 affetto, ha reso la vita domestica intollerabile per la moglie ed anche per i figli”.
Non è dunque possibile attribuire all' la responsabilità della separazione, trattandosi Pt_2 di comportamenti che, quand'anche possano in astratto essere ricondotti a violazioni di doveri matrimoniali, non sono stati tenuti in modo cosciente e volontario dall che Pt_2 non era in grado di comprenderne l'oggettiva portata.
o Domanda di addebito della separazione proposta dall Pt_2
Va viceversa accolta la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente.
Come rilevato anche dalla Suprema Corte, il dovere di assistenza reciproca tra i coniugi non cessa neanche in presenza di gravi condizioni di salute di uno dei due, con la conseguenza che nel caso in cui un coniuge risulti affetto da un disturbo psichico grave
(come nel caso di specie), l'altro coniuge deve apprestargli la dovuta assistenza morale e materiale.
E' presumibile infatti che l'insorgenza della patologia anche psichica nell possa Pt_2 aver determinato o quantomeno contribuito a determinare il venire meno dell'affectio coniugalis da parte della ricorrente (peraltro il convenuto anche all'udienza presidenziale ha personalmente confermato di non volere la separazione) giustificando la domanda di separazione, ma certamente non può costituire causa di addebito della stessa al marito.
Tuttavia la mera disaffezione di un coniuge nei confronti dell'altro non può esonerarlo dal rispetto dei doveri coniugali, fino a quando non sia posto formalmente fine alla convivenza matrimoniale.
Nel caso di specie la non ha comprovato episodi precedenti al maggio 2019 Parte_1 di gravità tale da far ritenere già a quel momento impossibile la prosecuzione della convivenza (anche le privazioni economiche allegate sono state smentite dalla stessa madre della ricorrente la quale ha dichiarato che con i proventi del proprio lavoro la figlia restituiva mensilmente al marito ratei di un prestito ricevuto per sanare debiti del proprio padre), e non si è attivata per ottenere la separazione fino a quando è stato disposto il rientro dell presso la casa coniugale, ben oltre due anni dopo l'insorgenza Pt_2 conclamata della patologie da cui è affetto quest'ultimo.
Risulta inoltre che la Parte_1
- è stata indicata quale cointestataria in data 30.6.2019, unitamente all' ed alla figlia Pt_2
8 di conto corrente aperto nello stesso giorno presso lo sportello della Banca Credit Per_2
Agricole Italia spa di Santo Stefano di Magra, e sul quale, in data 13.8.2019 (giorno delle dimissioni dall'ospedale di Sarzana dell' ) è confluita mediante assegno del Pt_2 convenuto la somma di € 145.000,00 - ovvero il controvalore complessivo del dossier titoli
5710/700202/0 che era intestato al solo presso UB BA (all. n. 26 Parte_2 parte convenuta) e che, liquidato in pari data, è stato accreditato sul c/c UBBA di cui il convenuto era unico intestatario (cfr. all. n. 27 parte convenuta );
- poco dopo ferragosto 2019 (più di due anni prima della proposizione del ricorso per separazione) ha accompagnato in banca l , dimesso pochi giorni prima Pt_2 dall'ospedale con la diagnosi di “declino cognitivo in encefalopatia ischemica cronica” concordando con questi e il funzionario di banca (cfr. testi e ovvero in Tes_1 Tes_2 ogni caso lasciando che il marito desse disposizioni per trasferire disponibilità da un istituto all'altro e per effettuare investimenti ad esclusivo favore della moglie e della figlia maggiorenne, peraltro sottraendo risorse economiche non solo a sé stesso ma anche al figlio minorenne (cfr. polizze assicurative per l'importo di € 40.000,00 ciascuna - una delle quali già parzialmente riscattata - datate 21.8.2019 e stipulate con denaro esclusivo dell dal momento che non vi è prova che sui suoi conti siano confluiti anche soldi Pt_2 della;
Parte_1
- dopo successivi ricoveri ospedalieri e una permanenza protratta per vari mesi presso strutture sanitarie, si è opposta fermamente al rientro dell' , anche solo Pt_2 provvisoriamente ed in attesa di sistemazione più adeguata, nella casa familiare, di cui peraltro questi era in allora comproprietario assieme alla madre ed al fratello, nonostante le sue discrete condizioni stabilizzate fin dal momento delle dimissioni dal Centro Sacro
Cuore (cfr. certificato Centro Socio Sanitario del Sacro Cuore in data 31.10.2020 e le stesse conversazioni telefoniche con infermiera e medici del Centro, registrate dalla senza consenso, che tranquillizzavano la in merito al Parte_1 Parte_1 miglioramento ed alla stabilizzazione delle condizioni dell pur necessitante di Pt_2 assistenza costante– cfr. doc. 43 e 44 parte ricorrente); ha lasciato quindi che il marito fosse ospitato dai suoi familiari, dai quali è stato accudito e mantenuto limitandosi ad alcune telefonate e brevi incontri alla presenza della badante;
si è ancora fermamente opposta al rientro a casa del marito, quando non era più rispondente alle esigenze di questi
9 la permanenza presso la madre, ritenendo dovere del fratello di prestare ospitalità e assistenza all (cfr. mail avv. Bertagna del 17.11.2021, in cui vengono riferite ragioni Pt_2 solo in parte giustificabili – e cioè il timore del ripetersi di episodi di aggressività fisica e verbale del marito) e ciò nonostante da un lato la struggente e perdurante volontà del convenuto di rientrare a casa e riprendere la vita familiare (cfr. le registrazioni delle conversazioni telefoniche prodotte dalla e dall'altro i ripetuti ammonimenti a Parte_1 lei rivolti dal Giudice Tutelare ad adempiere al dovere di assistenza morale e materiale del coniuge (cfr. decreto in data 23.4.2021 e 27.10.2021);
- ed infatti al momento del rientro del marito, formalmente e tempestivamente preannunciato dall'Ads, non si è volutamente fatta trovare in casa, impedendo quindi l'esecuzione della disposizione del G.T. (cfr. relazione dell'ADS al G.T.) e costringendo l'Ads a ricondurre l' nella casa della madre ultranovantenne e del fratello (ben Pt_2 sapendo che in tal modo avrebbe continuato a non accudire, assistere o anche solo far visita al marito, stante i pessimi rapporti con suocera e cognato);
- poco prima che ds assumesse la gestione del patrimonio dell ha prelevato i Pt_2
“suoi pochi e modesti gioielli” custoditi nella cassetta di sicurezza, “onde evitare che
l'inevitabile blocco della cassetta le impedisse di disporne a suo piacimento”, come dalla stessa ammesso in memoria istruttoria;
- ha sgradevolmente registrato numerose conversazioni telefoniche sia durante il ricovero in struttura dell , sia successivamente, quando ormai era divenuta definitamente Pt_2 meno la coabitazione, che fanno presumere un malcelato intento di comprovare il proprio interesse per la salute e la sistemazione logistica del marito e di fare in modo che questi rimanesse e poi venisse reinserito in struttura sanitaria, anziché accudito a casa della madre con l'assistenza di badanti.
Sussistono quindi ad avviso del Collegio i presupposti per una imputazione di addebito della separazione alla ricorrente.
La domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente
L'accoglimento della domanda di addebito preclude il diritto della ricorrente a percepire un assegno di mantenimento per sé.
Per completezza di motivazione deve peraltro rilevarsi che la è persona Parte_1 dotata di capacità lavorativa, per età e condizioni di salute.
10 Ed infatti: la prescrizione del dott. (psichiatra ASL n 5) in data 22.1.2021 non Per_6 contiene alcuna valutazione sulle condizioni psichiche asseritamente riscontrate nella ed è quindi priva di valore probatorio;
il referto del P.S. in data 19.11.2021 Parte_1 attesta “cardiopalmo in corso in stato di agitazione“ dalla stessa riferito ad un Parte_1 periodo stressante per motivi personali;
la certificazione del dott. n data 2.11.2022 Per_6 attesta che la era stata visitata in data 26.1.2022, e che il quadro Parte_1 psicopatologico riscontrato all'epoca era verosimilmente ascrivibile ad un disturbo dell'adattamento con sintomi misti ansioso –depressivi, reattivo alla situazione di vita, trattato con terapia farmacologica, ma evidenzia anche che dal gennaio 2022 la non si era sottoposta ad ulteriori controlli e aveva riferito di aver assunto la Parte_1 terapia per un mese riscontrando notevole miglioramento salvo trovarsi in attualità – e cioè nel novembre 2022 – nuovamente in stato di malessere psichico;
le patologie indicate nel certificato del dott. ortopedico, in data 29.10.2022 sono connaturate all'età e Per_7 tuttavia non impeditive di alcuna attività lavorativa;
la lombalgia dichiarata cronica nel suddetto certificato risulta invece insorta solo sei mesi prima della visita fisiatrica effettuata il 21.11.2022; la ricorrente ha svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio (cfr. teste madre della la quale ha riferito, al di là delle farneticazioni temporali, Tes_3 Parte_1 che la figlia faceva i lavori in casa ai Vezzano presso tre famiglie e presso una Pt_4 famiglia a Migliarina, e che una volta al mese consegnava del denaro al marito a restituzione di un prestito).
Quanto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio la ricorrente non ha allegato nulla di particolare rilievo ed anzi nella propria memoria istruttoria ha ammesso che tutto il nucleo familiare traeva sostentamento dalla sola pensione dell . Pt_2
Se ne deduce che, ad oggi, tenuto anche conto dell'espletamento di attività lavorativa della figlia maggiore, che ancora convive con la madre e il fratello, non vi siano significative modifiche rispetto al tenore di vita, oggettivamente modesto, tenuto durante il matrimonio.
Infine, quanto alla comparazione delle rispettive condizioni economiche delle parti, certamente in presenza di un oggettivo divario reddituale, va tenuto conto del fatto che l deve sostenere ingenti spese per la propria assistenza, dovendo provvedere al Pt_2 pagamento di due badanti (ritenute indispensabili dalla stessa – cfr. Parte_1 registrazione telefonata con la badante a fine 2021: “secondo me una persona non ce la
11 faceva a stare dietro a , cene volevano ben 2 e anzi a volte anche 3 perché dove Parte_2 non arrivano 2 possono arrivare 3 persone” – doc. 17 parte ricorrente ), al proprio mantenimento ed agli esborsi per le cure e terapie cui deve necessariamente sottoporsi, tanto che risultano comprovate smobilizzazioni del patrimonio mobiliare per farvi fronte.
La domanda di affidamento esclusivo del figlio minore.
La domanda va accolta, confermando l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocazione presso di lei, come già disposto in via provvisoria, non sussistendo questione al riguardo tra le parti e considerando le attuali condizioni psicofisiche dell' , che Pt_2 comportano anche una limitazione dei tempi e delle modalità di frequentazione tra padre e minore.
Si ritiene pertanto opportuno che il padre possa avere presso di sé il figlio per due pomeriggi alla settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore oltre che per i giorni di festività religiose e civili ad anni alterni.
Al riguardo deve ritenersi superfluo l'ascolto del minore, non essendo concretamente attuabile un affidamento condiviso (peraltro neppure richiesto dal convenuto), trattandosi di limitazione delle frequentazioni al minimo e necessitata da oggettive circostanze di fatto e non emergendo dagli atti un rifiuto assoluto del minore di avere contatti con il padre.
La domanda di assegnazione casa coniugale
La casa coniugale va assegnata alla quale genitore convivente del figlio Parte_1 minore . Per_1
Va al riguardo precisato che l'unità abitativa che costituisce la ex casa familiare è sita al piano terra di un edificio in comproprietà tra i fratelli , attorniato da area esterna Pt_2 pertinenziale e che al piano primo del medesimo edificio si trova l'unità abitativa che è nell'esclusiva disponibilità del fratello dell , ER. Pt_2
L'uso dell'area esterna deve pertanto seguire la regolamentazione delle aree comuni tra più comproprietari o titolari di diritti reali e non può quindi essere ricompresa in via esclusiva nell'assegnazione della casa alla ricorrente
La domanda di contributo al mantenimento del figlio minore.
In sede di provvedimenti presidenziali è stato disposto un contributo mensile di € 400,00 dovuto dall alla titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 Parte_1 Per_1 ed è stata disposta la ripartizione delle spese straordinarie in misura rispettivamente del
12 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
La quantificazione del contributo e la ripartizione delle spese straordinarie sono adeguate in considerazione delle rispettive capacità economiche dei genitori, delle esigenze di vita di un minore adolescente e della disposizione di integrale percezione a favore della ricorrente dell'assegno unico familiare, alla stessa dovuto quale genitore che vive permanentemente con il figlio.
Le spese processuali
La natura della causa, la necessarietà di una pronuncia sullo status, la particolarità della vicenda, giustificano la compensazione per metà delle spese processuali rispettivamente sostenute dalle parti.,
La restante parte delle spese processuali sostenute dal convenuto deve essere posta a carico della ricorrente, soccombente in relazione alle domande di addebito della separazione e di assegno di mantenimento e va liquidata alla stregua della tab 2 D.M.
55/2014 tenuto conto dello scaglione di riferimento in riferimento al valore della controversia e dell'intensa attività processuale resasi necessaria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 2257/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: Separazione giudiziale così provvede:
Dato atto della sentenza n. 602/2022 che ha dichiarato la separazione tra i coniugi
[...]
e Parte_1 Controparte_1
Dichiara che la separazione è addebitabile alla ricorrente e dispone le seguenti condizioni:
- il figlio minore è affidato in via esclusiva alla madre, con collocazione Per_1 presso la casa familiare sita in Santo Stefano Magra in v. Barca 7 piano terra, che viene assegnata alla quale genitore collocatario del figlio minore;
Parte_1
- il padre avrà presso di sé il figlio per due pomeriggi alla settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore oltre che per i giorni di festività religiose e civili ad anni alterni;
13 - il padre è tenuto a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento del minore l'importo mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese
- le spese straordinarie, disciplinate e specificate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale a far data dal 13.12.2018, sono ripartite nella misura del
60% a carico del padre e del 40 % a carico della madre.
- L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla ricorrente
[...]
Parte_1
Rigetta la domanda di addebito della separazione e la domanda di assegno di mantenimento proposte dalla ricorrente.
Dichiara compensate per metà le spese processuali.
Condanna al pagamento della restate parte delle spese processuali Parte_1 sostenute dal convenuto, liquidata in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 27 giugno 2024
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
14