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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3121 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio Parte_1
Pileggi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Chiana 48
CP_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta
[...] procura in atti, dall'avvocato Dario Buzzelli ed elettivamente domiciliato il suo studio sito in in Roma, via Paulucci Fulcieri de' Calboli 5
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5968/2023 pubblicata in data 03/08/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato dall' condannava al pagamento in CP_1 Parte_1 favore di tale ente della somma di € 315.567,51 a titolo di importi indebitamente percepiti da quest'ultimo in misura maggiore al dovuto sul trattamento di fine servizio, oltre interessi legali dalla maturazione sino al saldo.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L' aveva agito in giudizio nei confronti dell'avvocato al fine di fare CP_1 Parte_1 valere il proprio diritto nei confronti di quest'ultimo alla restituzione dell'importo di
€ 315.567,51 a titolo di importi percepiti in misura superiore al dovuto sul trattamento di fine servizio maturato all'esito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con l'ente odierno appellato dal 15/06/1974 al 31/01/2015 (data del suo collocamento a riposo) con qualifica di professionista legale di secondo livello.
Allegava che il suddetto emolumento era stato liquidato e corrisposto all'odierno appellante, con riserva di ripetizione, comprensivo della quota corrispondente alle voci
“onorari legali e compensi professionali” componente che l' sosteneva non essere CP_1 dovuta (trattasi di credito rivendicato con nota del 19/05/2020 originariamente nell'importo di € 517.425,98 e successivamente rideterminato, con lettera del 22/06/2021, nella minor somma di € 315.567,51 determinata al netto delle ritenute di legge).
Il Tribunale accoglieva la domanda.
Accertava in particolare, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti pubblici e richiamando giurisprudenza di merito, l'impossibilità di ricomprendere la voce onorari legali e compensi professionali nella base di calcolo dell'indennità di anzianità così come prevista, con disposizione non derogabile da parte dell'autonomia collettiva, dall'art. 13 della l. 70/1975 , in quanto non comprensiva di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare o dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, ambito nel quale affermava non essere riconducibile la voce onorari legali e compensi professionali.
Affermava l'infondatezza di quanto sostenuto dal ricorrente tanto in ordine al doversi computare tale emolumento sulla base delle norme interne dell' emesse ex art. 5, comma CP_1
1, della l. 88/1989 non potendo alle stesse attribuirsi la possibilità di derogare sul punto alla suddetta disposizione di legge (evidenziando come la disposizione 407/1982 invocata CP_1 dal convenuto fosse in ogni caso anteriore alla disciplina dell'art. 5, comma 1, della l. 88/1989 la quale pertanto non risultava averne specificamente tenuto conto) che in ordine all'essere lo scomputo di tale emolumento dovuto in base alle norme della contrattazione collettiva applicabile (in particolare in base all'art. 42 del C.C.N.L. 2006/2009).
Affermava inoltre l'infondatezza di quanto sostenuto dal resistente anche in ordine alla irripetibilità delle somme illegittimamente corrisposte dall' CP_1
Evidenziava il carattere doveroso per le pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'art. 2033 c.c., del recupero delle somme indebitamente corrisposte e l'irrilevanza a tale proposito dello stato psicologico dell'accipiens o, in ragione della rilevanza pubblicistica delle risorse a disposizione del datore di lavoro nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, della essenzialità o riconoscibilità dell'errore del solvens evidenziando altresì come la liquidazione del trattamento di quiescenza fosse avvenuta con espressa riserva di ripetizione ed evidenziando altresì la stessa qualifica professionale del resistente, tale da far presumere la consapevolezza dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità circa la natura del trattamento di quiescenza percepito.
Respingeva infine anche l'eccezione di prescrizione estintiva ribadendo la correttezza della liquidazione degli importi dovuti effettuata al netto dell'imposta.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza lamentando l'omessa motivazione sulle argomentazioni addotte nella precedente fase del giudizio in ordine al combinato disposto degli artt. 13 e 26, comma 4, l. 70/1975 dai quali si evincerebbe, secondo l'assunto di parte appellante, come la “quota onorari“ costituisca parte integrante, fondamentale ed essenziale della retribuzione economica degli appartenenti al ruolo professionale dell' CP_1
Con un secondo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato l'inderogabilità da parte della contrattazione collettiva del disposto dell'art. 13 della l. 70/1975 per “omesso esame delle leggi sopravvenute che avrebbero comunque consentito la deroga all'art. 13 anche ove non correttamente interpretato in combinato disposto con l'art. 26, comma 4”.
Evidenzia in particolare a tale proposito quanto disposto, successivamente alla norma citata, dall'art. 2 della l. 335/1995 e dall'art. 5, comma 1, lett. g) della l. 88/1989, norme a cui attribuiva valenza modificativa dell'art. 13 della l. 70/1975 e che avrebbero legittimato la contrattazione collettiva a regolamentare e disciplinare la materia oggetto di controversia e che sosteneva essere stata di fatto recepita anche dall' nel ricomprendere, ai fini della CP_1 quantificazione del TFS, l'indennità di posizione dei suoi dirigenti, emolumento che affermava essere analogo alla “quota onorari”.
Afferma l'illegittimità costituzionale degli articoli di legge citati, ove intesi nel significato accolto dal Tribunale, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost. evidenziando come in ordine all'avvenuta esclusione da parte dell'art. 13 della l. 70/1975 di tale componente retributiva lo stesso Tribunale di Roma aveva, in altro giudizio, con ordinanza in data 5/4/2023, sollevato questione di legittimità costituzionale.
Entrambi tali motivi che si ritiene di esaminare congiuntamente stante la loro reciproca connessione, sono infondati, dovendosi ribadire, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla impossibilità di comprendere gli emolumenti oggetto di controversia nella base di computo del trattamento di fine servizio così come regolamentato dall'art. 13 della l. n. 70/1975 (ove prevede, al comma 1, che “All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato”) La sentenza appellata, nell'escludere il computo della c.d. quota onorari, nella base di calcolo del TFS, indipendentemente da ogni diversa ed in ipotesi difforme disposizione della contrattazione collettiva, costituisce infatti corretta applicazione dei principi - che di recente il giudice delle leggi (Corte cost. 26/4/2024 n. 73) ha ritenuto costituire il c.d. diritto vivente e che poi ha valutato conformi alla Costituzione, sotto il profilo del possibile contrasto con l'art. 3 e con l'art. 36 Cost., con argomentazioni alle quali questo Collegio rinvia ex art. 118 att. c.p.c. - già espressi in fattispecie del tutto similare dalle Sezioni Unite (Cass., ss.uu., 25/3/2010 n. 7158) e dalle successive e conformi Sezioni semplici (Cass. 25/5/2011 n. 4749, Cass. 9/3/2012 n. 3775, nonché Cass. 18/1/2012 n. 709 e Cass. 2/12/2016 n. 24673, quanto all'inderogabilità ad opera della contrattazione collettiva), alle cui motivazioni in questa sede si aderisce si rinvia senza ripetitive e superflue considerazioni.
Il primo ed il secondo motivo di appello debbono quindi essere giudicati infondati, poiché essi in sintesi ripropongono questioni già esaminate e disattese dalle sopra richiamate sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale prospettata nell'ambito del secondo motivo di appello, inoltre, deve stimarsi manifestamente inammissibile, poiché l'impugnante non pone a raffronto due diverse discipline normative e quindi due diverse norme, ma due distinti comportamenti dell'Istituto assicuratore, che (in ipotesi) liquiderebbe il TFS degli avvocati senza ricomprendervi la quota onorari e invece liquiderebbe quello dei dirigenti ricomprendendovi l'indennità di posizione, che l'appello assume assimilabile alla quota onorari.
L'appellante, in sostanza, si duole che l' abbia agito come se la contrattazione CP_1 collettiva potesse legittimamente derogare all'art. 13 l. 70/1975 nel solo caso dei dirigenti (per l'indennità di posizione) e non anche nel caso degli avvocati (per la quota onorari), così dolendosi di un comportamento materiale e non di una norma derivante da fonte primaria.
A ciò aggiungasi che l'ipotetica fondatezza dei presupposti fattuali e giuridici dai quale muove l'argomentazione dell'appellante (1. l'indennità di posizione e la quota onorari sono del tutto assimilabili, 2. nessuna delle due costituisce retribuzione tabellare ai sensi dell'art. 13 l. 70/1975, 3. per entrambe la computabilità nel TFS è prevista dalla contrattazione collettiva e dalle norme interne dell'ente) porterebbe unicamente ad una valutazione di illegittimità del criterio di calcolo del TFS dei dirigenti da parte dell' , con il corollario CP_1 dell'impossibilità di assumere a tertium comparationis una condotta (in ipotesi) contra legem.
Con un terzo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva escluso l'irripetibilità dell'indebito per “violazione e falsa applicazione del principio di tutela dell'affidamento, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023 del 27 gennaio 2023”.
Il motivo è infondato.
Le conclusioni del Tribunale sono pienamente condivisibili e qui condivise, perché conformi ai principi espressi dal giudice di legittimità (Cass. 27/3/2025 n. 8136; Cass 27/3/2025 n. 8134; Cass. 19/9/2023 n. 24807; Cass. 20/6/2023 n. 17648; Cass. 9/5/2022 n. 14672; Cass. 20/2/2017 n. 4323), da quello delle leggi (Corte cost. 27/1/2023 n. 8) e dal giudice amministrativo (Consiglio Stato 23/9/2024 n. 7712), i quali, nell'affrontare ex professo la questione della tutela dell'affidamento del dipendente pubblico anche alla luce dell'insegnamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU 11.2.2021, c. Pt_2
Italia, in RG n. 4893/13), hanno in sintesi affermato che nel pubblico impiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire – o a trattenere se già corrisposto – un trattamento economico indebitamente corrisposto e che, «a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente» (così Cass. 27/3/2025 n. 8136 in parte motiva), così escludendo che l'affidamento possa determinare il consolidarsi del diritto.
Tali argomentazioni, dunque, portano (indipendentemente dalla verifica in concreto di un affidamento tutelabile, che nella specie, peraltro, parrebbe da escludersi, essendo stato il TFS erogato con riserva di ripetizione della parte imputabile alla c.d. quota onorari) a respingere la tesi dell'appellante, con la quale questi sostiene che la propria buona fede nella percezione delle somme e il proprio affidamento nella legittimità della dazione sarebbero sufficienti alla reiezione della pretesa restitutoria.
La tutela dell'accipiens di buona fede, infatti, opera su di un diverso versante e precisamente nel determinare un «dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto», nel senso che «la pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva» (Corte cost. 27/1/2023 n. 8, § 12.1) e nell'escludere che il ritardo nell'adempimento possa legittimare una pretesa risarcitoria da parte del datore di lavoro pubblico, quando il tardivo soddisfacimento del diritto alla restituzione sia conseguente a «particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso» (Corte cost. 27/1/2023 n. 8, ivi).
Tali principi, però, non rilevano nel presente giudizio, in primo luogo perché l'appellante, indubbiamente gravato dall'onere di allegare e provare la sussistenza delle proprie condizioni economiche e patrimoniali e quindi l'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio (arg. ex Cass. 18/8/2023 n. 24807, in parte motiva) nulla ha dedotto o dimostrato specificamente in proposito (limitandosi in sede di costituzione in primo grado ad evidenziare genericamente l'elevatezza dell'importo oggetto di recupero e la destinazione della indennità oggetto di controversia ad esigenze vitali) senza peraltro neppure dedurre compiutamente, a fronte dell'evidente fungibilità del denaro, che egli non possa far fronte o che non possa far agevolmente fronte all'obbligazione restitutoria tramite il proprio attuale reddito ed il proprio attuale patrimonio.
A ciò aggiungasi che risulta documentalmente che l' si dichiarò sin da subito CP_1 disponibile a valutare una proposta di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria da parte dell'obbligato (cfr. nota in 22/6/2021 doc. 6 bis fasc. I grado ) e che l'appellante non CP_1 ha mai formulato una richiesta in tal senso, né tanto meno ha censurato la decisione di prime cure nella parte in cui l'ha condannato alla restituzione immediata dell'intera somma, così chiaramente palesando il suo difetto di interesse ad ottenere la rateizzazione del proprio debito.
Con un ulteriore quarto motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto corretta la quantificazione dell'importo netto contenuto nella liquidazione del 5/9/2020.
Anche tale motivo è infondato.
L'importo oggetto di ripetizione deve ritenersi correttamente determinato, al netto delle imposte (ai sensi dell'art. 10, comma 2 bis, TUIR), così come dedotto dall' e come da CP_1 prospetto contabile prodotto in atti (e contenuto nelle note autorizzate di primo grado depositate il 05/05/2023), applicando all'imposta totale lorda certificata rispetto all'importo originariamente certificato la medesima percentuale di incidenza su quest'ultimo dell'importo da recuperare, criterio di determinazione conforme a quanto previsto dalla circolare 8/E del 14/07/2021 dell'Agenzia delle Entrate prodotta in atti dall' nella CP_1 precedente fase del giudizio (l'importo netto da recuperare è stato in particolare determinato detraendo dall'importo lordo da recuperare, pari ad € 517.425,98, l'imposta corrispondente alla percentuale di incidenza di quest'ultimo, pari al 63,60%, rispetto all'importo imponibile di € 813.605,56 originariamente certificato. L'imposta da detrarre veniva pertanto quantificata in € 201. 858,47 corrispondente quest'ultima al 63,60% di quella, pari a € 317.387,53, applicata all'importo originariamente liquidato, cfr. citato prospetto di calcolo).
Né potrebbe attribuirsi rilievo ai fini della presente decisione alle contestazioni dell'appellante in ordine alla illegittimità di parte delle trattenute effettuate e cioè al contributo previdenziale aggiuntivo ex art. 3, ultimo comma, della l. n. 297/1982 (trattenuto dall' e quantificato in € 18.592,25) e all'ulteriore detrazione della somma di € CP_1
14.254,02 per “Deduzioni” e “Riduzione per n. 46 anni di anzianità”.
Premessa innanzitutto l'inammissibilità della contestazione relativa all'ultima di tali detrazioni (trattandosi di profilo dedotto, non nel ricorso introduttivo del giudizio, ma per la prima volta solo con le note autorizzate depositate, nella precedente fase del giudizio, il 25/5/2023) si osserva in ogni caso che, tanto più in assenza di tempestiva ed espressa proposizione di eccezione di compensazione o di condanna dell' alla restituzione delle CP_1 somme che sarebbero state indebitamente trattenute (domanda ed eccezione non compiutamente formulate nel presente giudizio), trattasi di contestazione relativamente al quale non può attribuirsi un rilevante interesse al lavoratore ad impugnare la sentenza, essendo la loro eventuale illegittimità di per sé ininfluente ai fini della quantificazione dell'importo dovuto o addirittura suscettibile di determinare, per il mezzo di una diminuzione delle trattenute, un aumento dell'importo netto da ripetere.
L'appello dovrà pertanto essere respinto. La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 7.120 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 11.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3121 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio Parte_1
Pileggi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Chiana 48
CP_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta
[...] procura in atti, dall'avvocato Dario Buzzelli ed elettivamente domiciliato il suo studio sito in in Roma, via Paulucci Fulcieri de' Calboli 5
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5968/2023 pubblicata in data 03/08/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato dall' condannava al pagamento in CP_1 Parte_1 favore di tale ente della somma di € 315.567,51 a titolo di importi indebitamente percepiti da quest'ultimo in misura maggiore al dovuto sul trattamento di fine servizio, oltre interessi legali dalla maturazione sino al saldo.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
L' aveva agito in giudizio nei confronti dell'avvocato al fine di fare CP_1 Parte_1 valere il proprio diritto nei confronti di quest'ultimo alla restituzione dell'importo di
€ 315.567,51 a titolo di importi percepiti in misura superiore al dovuto sul trattamento di fine servizio maturato all'esito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con l'ente odierno appellato dal 15/06/1974 al 31/01/2015 (data del suo collocamento a riposo) con qualifica di professionista legale di secondo livello.
Allegava che il suddetto emolumento era stato liquidato e corrisposto all'odierno appellante, con riserva di ripetizione, comprensivo della quota corrispondente alle voci
“onorari legali e compensi professionali” componente che l' sosteneva non essere CP_1 dovuta (trattasi di credito rivendicato con nota del 19/05/2020 originariamente nell'importo di € 517.425,98 e successivamente rideterminato, con lettera del 22/06/2021, nella minor somma di € 315.567,51 determinata al netto delle ritenute di legge).
Il Tribunale accoglieva la domanda.
Accertava in particolare, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti pubblici e richiamando giurisprudenza di merito, l'impossibilità di ricomprendere la voce onorari legali e compensi professionali nella base di calcolo dell'indennità di anzianità così come prevista, con disposizione non derogabile da parte dell'autonomia collettiva, dall'art. 13 della l. 70/1975 , in quanto non comprensiva di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare o dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari, ambito nel quale affermava non essere riconducibile la voce onorari legali e compensi professionali.
Affermava l'infondatezza di quanto sostenuto dal ricorrente tanto in ordine al doversi computare tale emolumento sulla base delle norme interne dell' emesse ex art. 5, comma CP_1
1, della l. 88/1989 non potendo alle stesse attribuirsi la possibilità di derogare sul punto alla suddetta disposizione di legge (evidenziando come la disposizione 407/1982 invocata CP_1 dal convenuto fosse in ogni caso anteriore alla disciplina dell'art. 5, comma 1, della l. 88/1989 la quale pertanto non risultava averne specificamente tenuto conto) che in ordine all'essere lo scomputo di tale emolumento dovuto in base alle norme della contrattazione collettiva applicabile (in particolare in base all'art. 42 del C.C.N.L. 2006/2009).
Affermava inoltre l'infondatezza di quanto sostenuto dal resistente anche in ordine alla irripetibilità delle somme illegittimamente corrisposte dall' CP_1
Evidenziava il carattere doveroso per le pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'art. 2033 c.c., del recupero delle somme indebitamente corrisposte e l'irrilevanza a tale proposito dello stato psicologico dell'accipiens o, in ragione della rilevanza pubblicistica delle risorse a disposizione del datore di lavoro nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, della essenzialità o riconoscibilità dell'errore del solvens evidenziando altresì come la liquidazione del trattamento di quiescenza fosse avvenuta con espressa riserva di ripetizione ed evidenziando altresì la stessa qualifica professionale del resistente, tale da far presumere la consapevolezza dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità circa la natura del trattamento di quiescenza percepito.
Respingeva infine anche l'eccezione di prescrizione estintiva ribadendo la correttezza della liquidazione degli importi dovuti effettuata al netto dell'imposta.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza lamentando l'omessa motivazione sulle argomentazioni addotte nella precedente fase del giudizio in ordine al combinato disposto degli artt. 13 e 26, comma 4, l. 70/1975 dai quali si evincerebbe, secondo l'assunto di parte appellante, come la “quota onorari“ costituisca parte integrante, fondamentale ed essenziale della retribuzione economica degli appartenenti al ruolo professionale dell' CP_1
Con un secondo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva affermato l'inderogabilità da parte della contrattazione collettiva del disposto dell'art. 13 della l. 70/1975 per “omesso esame delle leggi sopravvenute che avrebbero comunque consentito la deroga all'art. 13 anche ove non correttamente interpretato in combinato disposto con l'art. 26, comma 4”.
Evidenzia in particolare a tale proposito quanto disposto, successivamente alla norma citata, dall'art. 2 della l. 335/1995 e dall'art. 5, comma 1, lett. g) della l. 88/1989, norme a cui attribuiva valenza modificativa dell'art. 13 della l. 70/1975 e che avrebbero legittimato la contrattazione collettiva a regolamentare e disciplinare la materia oggetto di controversia e che sosteneva essere stata di fatto recepita anche dall' nel ricomprendere, ai fini della CP_1 quantificazione del TFS, l'indennità di posizione dei suoi dirigenti, emolumento che affermava essere analogo alla “quota onorari”.
Afferma l'illegittimità costituzionale degli articoli di legge citati, ove intesi nel significato accolto dal Tribunale, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost. evidenziando come in ordine all'avvenuta esclusione da parte dell'art. 13 della l. 70/1975 di tale componente retributiva lo stesso Tribunale di Roma aveva, in altro giudizio, con ordinanza in data 5/4/2023, sollevato questione di legittimità costituzionale.
Entrambi tali motivi che si ritiene di esaminare congiuntamente stante la loro reciproca connessione, sono infondati, dovendosi ribadire, anche all'esito della presente fase di impugnazione, le conclusioni del giudice di prime cure in ordine alla impossibilità di comprendere gli emolumenti oggetto di controversia nella base di computo del trattamento di fine servizio così come regolamentato dall'art. 13 della l. n. 70/1975 (ove prevede, al comma 1, che “All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato”) La sentenza appellata, nell'escludere il computo della c.d. quota onorari, nella base di calcolo del TFS, indipendentemente da ogni diversa ed in ipotesi difforme disposizione della contrattazione collettiva, costituisce infatti corretta applicazione dei principi - che di recente il giudice delle leggi (Corte cost. 26/4/2024 n. 73) ha ritenuto costituire il c.d. diritto vivente e che poi ha valutato conformi alla Costituzione, sotto il profilo del possibile contrasto con l'art. 3 e con l'art. 36 Cost., con argomentazioni alle quali questo Collegio rinvia ex art. 118 att. c.p.c. - già espressi in fattispecie del tutto similare dalle Sezioni Unite (Cass., ss.uu., 25/3/2010 n. 7158) e dalle successive e conformi Sezioni semplici (Cass. 25/5/2011 n. 4749, Cass. 9/3/2012 n. 3775, nonché Cass. 18/1/2012 n. 709 e Cass. 2/12/2016 n. 24673, quanto all'inderogabilità ad opera della contrattazione collettiva), alle cui motivazioni in questa sede si aderisce si rinvia senza ripetitive e superflue considerazioni.
Il primo ed il secondo motivo di appello debbono quindi essere giudicati infondati, poiché essi in sintesi ripropongono questioni già esaminate e disattese dalle sopra richiamate sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale prospettata nell'ambito del secondo motivo di appello, inoltre, deve stimarsi manifestamente inammissibile, poiché l'impugnante non pone a raffronto due diverse discipline normative e quindi due diverse norme, ma due distinti comportamenti dell'Istituto assicuratore, che (in ipotesi) liquiderebbe il TFS degli avvocati senza ricomprendervi la quota onorari e invece liquiderebbe quello dei dirigenti ricomprendendovi l'indennità di posizione, che l'appello assume assimilabile alla quota onorari.
L'appellante, in sostanza, si duole che l' abbia agito come se la contrattazione CP_1 collettiva potesse legittimamente derogare all'art. 13 l. 70/1975 nel solo caso dei dirigenti (per l'indennità di posizione) e non anche nel caso degli avvocati (per la quota onorari), così dolendosi di un comportamento materiale e non di una norma derivante da fonte primaria.
A ciò aggiungasi che l'ipotetica fondatezza dei presupposti fattuali e giuridici dai quale muove l'argomentazione dell'appellante (1. l'indennità di posizione e la quota onorari sono del tutto assimilabili, 2. nessuna delle due costituisce retribuzione tabellare ai sensi dell'art. 13 l. 70/1975, 3. per entrambe la computabilità nel TFS è prevista dalla contrattazione collettiva e dalle norme interne dell'ente) porterebbe unicamente ad una valutazione di illegittimità del criterio di calcolo del TFS dei dirigenti da parte dell' , con il corollario CP_1 dell'impossibilità di assumere a tertium comparationis una condotta (in ipotesi) contra legem.
Con un terzo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva escluso l'irripetibilità dell'indebito per “violazione e falsa applicazione del principio di tutela dell'affidamento, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023 del 27 gennaio 2023”.
Il motivo è infondato.
Le conclusioni del Tribunale sono pienamente condivisibili e qui condivise, perché conformi ai principi espressi dal giudice di legittimità (Cass. 27/3/2025 n. 8136; Cass 27/3/2025 n. 8134; Cass. 19/9/2023 n. 24807; Cass. 20/6/2023 n. 17648; Cass. 9/5/2022 n. 14672; Cass. 20/2/2017 n. 4323), da quello delle leggi (Corte cost. 27/1/2023 n. 8) e dal giudice amministrativo (Consiglio Stato 23/9/2024 n. 7712), i quali, nell'affrontare ex professo la questione della tutela dell'affidamento del dipendente pubblico anche alla luce dell'insegnamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU 11.2.2021, c. Pt_2
Italia, in RG n. 4893/13), hanno in sintesi affermato che nel pubblico impiego privatizzato non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire – o a trattenere se già corrisposto – un trattamento economico indebitamente corrisposto e che, «a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente» (così Cass. 27/3/2025 n. 8136 in parte motiva), così escludendo che l'affidamento possa determinare il consolidarsi del diritto.
Tali argomentazioni, dunque, portano (indipendentemente dalla verifica in concreto di un affidamento tutelabile, che nella specie, peraltro, parrebbe da escludersi, essendo stato il TFS erogato con riserva di ripetizione della parte imputabile alla c.d. quota onorari) a respingere la tesi dell'appellante, con la quale questi sostiene che la propria buona fede nella percezione delle somme e il proprio affidamento nella legittimità della dazione sarebbero sufficienti alla reiezione della pretesa restitutoria.
La tutela dell'accipiens di buona fede, infatti, opera su di un diverso versante e precisamente nel determinare un «dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto», nel senso che «la pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva» (Corte cost. 27/1/2023 n. 8, § 12.1) e nell'escludere che il ritardo nell'adempimento possa legittimare una pretesa risarcitoria da parte del datore di lavoro pubblico, quando il tardivo soddisfacimento del diritto alla restituzione sia conseguente a «particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso» (Corte cost. 27/1/2023 n. 8, ivi).
Tali principi, però, non rilevano nel presente giudizio, in primo luogo perché l'appellante, indubbiamente gravato dall'onere di allegare e provare la sussistenza delle proprie condizioni economiche e patrimoniali e quindi l'eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all'obbligo restitutorio (arg. ex Cass. 18/8/2023 n. 24807, in parte motiva) nulla ha dedotto o dimostrato specificamente in proposito (limitandosi in sede di costituzione in primo grado ad evidenziare genericamente l'elevatezza dell'importo oggetto di recupero e la destinazione della indennità oggetto di controversia ad esigenze vitali) senza peraltro neppure dedurre compiutamente, a fronte dell'evidente fungibilità del denaro, che egli non possa far fronte o che non possa far agevolmente fronte all'obbligazione restitutoria tramite il proprio attuale reddito ed il proprio attuale patrimonio.
A ciò aggiungasi che risulta documentalmente che l' si dichiarò sin da subito CP_1 disponibile a valutare una proposta di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria da parte dell'obbligato (cfr. nota in 22/6/2021 doc. 6 bis fasc. I grado ) e che l'appellante non CP_1 ha mai formulato una richiesta in tal senso, né tanto meno ha censurato la decisione di prime cure nella parte in cui l'ha condannato alla restituzione immediata dell'intera somma, così chiaramente palesando il suo difetto di interesse ad ottenere la rateizzazione del proprio debito.
Con un ulteriore quarto motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto corretta la quantificazione dell'importo netto contenuto nella liquidazione del 5/9/2020.
Anche tale motivo è infondato.
L'importo oggetto di ripetizione deve ritenersi correttamente determinato, al netto delle imposte (ai sensi dell'art. 10, comma 2 bis, TUIR), così come dedotto dall' e come da CP_1 prospetto contabile prodotto in atti (e contenuto nelle note autorizzate di primo grado depositate il 05/05/2023), applicando all'imposta totale lorda certificata rispetto all'importo originariamente certificato la medesima percentuale di incidenza su quest'ultimo dell'importo da recuperare, criterio di determinazione conforme a quanto previsto dalla circolare 8/E del 14/07/2021 dell'Agenzia delle Entrate prodotta in atti dall' nella CP_1 precedente fase del giudizio (l'importo netto da recuperare è stato in particolare determinato detraendo dall'importo lordo da recuperare, pari ad € 517.425,98, l'imposta corrispondente alla percentuale di incidenza di quest'ultimo, pari al 63,60%, rispetto all'importo imponibile di € 813.605,56 originariamente certificato. L'imposta da detrarre veniva pertanto quantificata in € 201. 858,47 corrispondente quest'ultima al 63,60% di quella, pari a € 317.387,53, applicata all'importo originariamente liquidato, cfr. citato prospetto di calcolo).
Né potrebbe attribuirsi rilievo ai fini della presente decisione alle contestazioni dell'appellante in ordine alla illegittimità di parte delle trattenute effettuate e cioè al contributo previdenziale aggiuntivo ex art. 3, ultimo comma, della l. n. 297/1982 (trattenuto dall' e quantificato in € 18.592,25) e all'ulteriore detrazione della somma di € CP_1
14.254,02 per “Deduzioni” e “Riduzione per n. 46 anni di anzianità”.
Premessa innanzitutto l'inammissibilità della contestazione relativa all'ultima di tali detrazioni (trattandosi di profilo dedotto, non nel ricorso introduttivo del giudizio, ma per la prima volta solo con le note autorizzate depositate, nella precedente fase del giudizio, il 25/5/2023) si osserva in ogni caso che, tanto più in assenza di tempestiva ed espressa proposizione di eccezione di compensazione o di condanna dell' alla restituzione delle CP_1 somme che sarebbero state indebitamente trattenute (domanda ed eccezione non compiutamente formulate nel presente giudizio), trattasi di contestazione relativamente al quale non può attribuirsi un rilevante interesse al lavoratore ad impugnare la sentenza, essendo la loro eventuale illegittimità di per sé ininfluente ai fini della quantificazione dell'importo dovuto o addirittura suscettibile di determinare, per il mezzo di una diminuzione delle trattenute, un aumento dell'importo netto da ripetere.
L'appello dovrà pertanto essere respinto. La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 7.120 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 11.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario