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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AG, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1027/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in AG, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Pinna che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente
CONTRO
con sede in AG, in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in AG, rappresentata e difesa dai difensori avv. Sandro Piseddu e avv. Renato Figari per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 aprile 2021, – premesso di prestare la Parte_1 propria attività lavorativa dal 17 settembre 1997 alle dipendenze della società Controparte_1 in qualità di impiegato quadrista, turnista, con inquadramento nel livello V fino al dicembre 2018
e , dal gennaio 2019, nel livello VI secondo il C.C.N.L. Metalmeccanica Industria – ha domandato la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma lorda complessiva di euro
10.023,26, oltre accessori, a titolo di differenze retributive sulle voci relative a tredicesima mensilità, ferie, festività godute, permessi e malattia, per il periodo corrente da gennaio 2014 a dicembre 2020, quale effetto dell'inclusione, nella retribuzione globale di fatto, delle maggiorazioni per il lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro festivo-notturno, festività lavorate di notte, dell'indennità di reperibilità e dell'indennità di disagiata sede, non computate dal datore di lavoro nella base di calcolo.
pagina 1 di 12 Ha inoltre domandato l'accertamento dell'obbligo della convenuta “ad accantonare gli importi di
TFR calcolati considerando la retribuzione globale di fatto e per l'effetto dichiararla tenuta a versare le eventuali differenze per i periodi pregressi”.
La società convenuta ha resistito con argomentate difese, eccependo la prescrizione dei crediti maturati dal quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo, e contestando nel merito la pretesa di controparte nonché la correttezza dei conteggi su cui questa è stata quantificata.
2. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di prescrizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (oltre agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., anche) l'art. 2948, n. 4,
c.c. (in base al quale sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
La Corte ha osservato che, nei rapporti non dotati della resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del licenziamento può costituire di fatto un ostacolo all'esercizio dei suoi diritti da parte del lavoratore e che il conseguente decorso della prescrizione si pone in contrasto con la particolare garanzia assicurata dall'art. 36 Cost. al diritto alla retribuzione.
Intervenuta la normativa limitativa dei licenziamenti, e cioè la legge 15 luglio 1966, n. 604, e l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – in forza dei quali il licenziamento è stato assoggettato a prescrizioni formali ed è stato consentito solo in presenza di una “giusta causa” o di un “giustificato motivo”, e al lavoratore, in difetto di tali presupposti, è stata assicurata (nella concorrenza di determinati requisiti dimensionali) la tutela mediante l'annullamento dell'avvenuto licenziamento, con la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare - si è posta la questione se nei rapporti assistiti da tali garanzie di stabilità fosse operativo il dictum della Corte costituzionale sulla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, prima (cfr. Corte Cost., 12 dicembre 1972, n. 174), e nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte, poi, si è consolidata la risposta negativa: il principio affermato con la sentenza del 1966 non può ritenersi applicabile ogni volta che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato dalla particolare forza di resistenza derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto pagina 2 di 12 (stabilità reale) e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
Dunque, in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio secondo il quale la prescrizione di cui agli artt. 2948, n.4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 10 giugno 1966) non decorre in costanza di rapporto di lavoro non trovava applicazione per i rapporti assistiti da una stabilità reale assimilabile a quella riconosciuta in materia di pubblico impiego.
A seguito dell'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) e delle modifiche da questa (art. 1, comma 42) apportate all'art. 18 St. Lav., il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più suscettibile di essere assistito da un regime di stabilità, “sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L, settembre 2022, n. 26246).
In applicazione di questi principi, il termine di prescrizione quinquennale, per i crediti retributivi dedotti in causa, relativi al periodo corrente dal gennaio 2014 al dicembre 2020, quando ormai era in vigore la legge n. 92/2012, non è mai decorso, essendo pacifico che il rapporto di lavoro non sia mai cessato.
3. Nel merito il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto, nei limiti che si dirà.
In proposito possono essere qui recepite, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in analoghe controversie (sentenze nn. 1117/21,1119/21 e 1120/21, 652/23, est. dott. Riccardo Ponticelli;
sentenze nn. 411/22, 412/22, 415/22, 442/23, est. dott.ssa Daniela Coinu), definite con i provvedimenti qui richiamati.
Il C.C.N.L. per il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti è pacificamente applicabile al rapporto individuale di lavoro intercorrente tra le parti.
Altrettanto pacifica risulta la vigenza degli accordi aziendali integrativi contenenti la disciplina di dettaglio per l'erogazione dell'indennità di sede disagiata, che è stata regolarmente versata da in favore di dal gennaio 2014 al mese di dicembre 2020, Controparte_1 Parte_1 ad esclusione del mese di agosto nel periodo 2014-2016.
Approfondendo l'esame del C.C.N.L. applicato, nella versione aggiornata prodotta dal ricorrente e pacificamente efficace per tutto il periodo oggetto di causa, si osserva quanto segue. pagina 3 di 12 Sotto il titolo III, all'art. 10, rubricato “Ferie”, è stabilito (comma 4): “Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo…”.
Sotto lo stesso titolo, all'art. 9, è contenuta la disciplina in materia di festività.
Ai commi 3 e ss., è espressamente stabilito:
“La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a
1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 7 del presente titolo per tali prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell'art. 5, del presente titolo.
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica”.
Nella sezione IV, titolo III, all'art. 5, sotto la voce “Permessi annui retribuiti”, è stabilito:
“Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72
pagina 4 di 12 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).
Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e di armonizzazione della 39ª ora e
32 ore in sostituzione delle festività abolite;
non si modificano eventuali regimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale […]”.
3.1. Alla luce di quanto precede, deve negarsi il diritto del ricorrente alla percezione di differenze retributive per permessi monetizzabili e per festività.
Infatti, pur essendo pacificamente lavoratore turnista, non risulta che egli Parte_1 presti la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali, né risulta che operi nel settore siderurgico (non v'è allegazione né prova al riguardo). Quindi Controparte_1 il ricorrente non ha diritto alla monetizzazione di 8 ore all'anno di permessi stabilita per i lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico. Per il resto, è esclusa la possibilità di compensare i permessi non goduti con il riferimento al parametro della retribuzione globale di fatto, dovendosi piuttosto ritenersi satisfattiva la normale retribuzione mensile, la cui erogazione non è in discussione.
Quanto al trattamento economico per festività godute e non, deve ritenersi pacifico che anche questo sia stato quantificato da secondo parametro della normale retribuzione. Controparte_1
Nel successivo titolo IV, all'art. 7, rubricato “Tredicesima mensilità”, si prevede (comma 1):
“L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto”.
3.2. Un discorso particolare merita la disciplina di fonte collettiva relativa al trattamento di malattia. L'art. 2, sezione IV, titolo VI a tal riguardo prevede:
“Trattamento economico
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del
pagina 5 di 12 normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo 6° comma del presente paragrafo, al seguente trattamento economico:
- alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;
- alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da tre a sei anni compiuti;
- alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni.
Il suddetto trattamento economico ricomincia “ex novo” in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.
I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con
l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di calendario.
Indipendentemente da quanto previsto al 4° comma del presente paragrafo, nel caso in cui durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi tre giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo:
- quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;
- quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.
Sono escluse dall'applicazione del comma precedente le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital nonché le assenze per malattie insorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della stessa.
Sono altresì escluse le assenze dovute a morbo di HN o a diabete qualora questi abbiano dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%, al morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C, a gravi malattie cardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all'emodialisi ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione.
Ai fini di cui al comma precedente il lavoratore fornirà all'azienda apposita certificazione rilasciata dal medico specialista che dovrà essere trattata nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy. pagina 6 di 12 Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
[…]”.
Il trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro viene quantificato per rapporto al parametro della “retribuzione globale”.
Esso comprende in parte il valore dell'anticipazione del trattamento economico dovuto dall'Inps ed in parte una ulteriore attribuzione che consenta di raggiungere, in tutto o in parte, il “normale trattamento economico complessivo netto” che il lavoratore “avrebbe percepito se avesse lavorato”.
L'aggettivo “globale” deve, invero, essere inteso nel senso di complessivo.
La volontà delle parti collettive di parametrare il trattamento economico di malattia alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se di fatto avesse lavorato consente di ricomprendere ciò che concretamente ed a qualsiasi titolo viene corrisposto al lavoratore a fronte della prestazione, senza carattere di accidentalità o episodicità. Non vi è dubbio, perciò, che le parti contrattuali abbiano voluto, mediante l'impegno delle espressioni innanzi indicate, assicurare al lavoratore un trattamento retributivo commisurato a quello spettantegli per la giornata di effettivo lavoro.
Alla luce di tale ricostruzione, devono dunque riconoscersi, in favore del lavoratore, le differenze retributive dallo stesso domandate, sia a titolo di tredicesima mensilità, sia a titolo di ferie che di malattia.
Il parametro della retribuzione globale di fatto, che si richiama nella contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci, comprende non soltanto la normale retribuzione mensile, ma anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto, ad esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali.
Rientrano senz'altro in tale parametro di computo le maggiorazioni per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro festivo-notturno e il premio di risultato, nonché, a differenza di quanto eccepito dalla convenuta, l'indennità per sede disagiata, di cui ha regolarmente Parte_1 goduto (la prova è documentalmente offerta dalle buste paga in atti, cfr. all. 3 di parte ricorrente).
3.3. L'indennità per sede disagiata è stata regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali, alla luce della previsione quadro contenuta nel CCNL di settore, art. 10 (rubricato pagina 7 di 12 appunto “indennità per disagiata sede”) del titolo IV, sub IV sezione, a mente del quale: “Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto dell'indennità di sede disagiata, riconosciuta dalla resistente in forza di successivi accordi aziendali (vd. doc. n. 2 di parte ricorrente), opera, quindi, in favore dei dipendenti che debbano coprire con mezzi personali la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro, allorquando nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5.
E' noto al Tribunale l'orientamento della Corte d'Appello di AG sulla questione di cui trattasi, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità di disagiata sede – in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici” – non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe natura retributiva.
Per contro, questo Tribunale ritiene di dover confermare il proprio precedente indirizzo in materia, poiché l'indennità di sede disagiata costituisce un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli - più che meramente di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza, costi che, infatti, sono presunti e forfetizzati e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro - di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato e dai servizi nello stesso normalmente reperibili.
Proprio la rilevata natura dell'indennità in discussione di erogazione di miglior favore riconosciuta dalla a causa delle caratteristiche della prestazione lavorativa Controparte_1 richiesta, comporta il riconoscimento della natura retributiva, e non risarcitoria o di rimborso spese, della medesima.
D'altra parte, in materia di t.f.r., a proposito delle somme erogate a titolo di rimborso forfetario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'estero o in occasione del trasferimento pagina 8 di 12 ad altra sede, la Suprema Corte ha in diverse occasioni avuto modo di precisare che qualora si tratti di costi che sono a carico del lavoratore le predette spese rientrano nel concetto di retribuzione, risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. L,
18 marzo 2009, n. 6563; Cass. civ., Sez. L, 12 settembre 2018, n. 22197).
Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, valgono nel caso di specie: a parte la stessa qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva (la scelta di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'ubicazione della sede di lavoro in luogo distante da centri abitati e non servito da mezzi pubblici di trasporto sia stata apprezzata come causa di speciale incomodità della prestazione) e la sua collocazione, nel CCNL, tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità del lavoro (si tratta dell'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e di quella per “maneggio denaro – cauzione”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo), è evidente che nel caso di specie anche il rimborso forfetario e presuntivo dei maggiori costi ricollegabili allo spostamento dal luogo di residenza a quello di servizio, che non dovrebbe secondo i principi gravare sul datore di lavoro, si ponga in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa e che l'erogazione nel suo complesso finisca per risolversi nella sostanza in un adeguamento della retribuzione determinato dalle condizioni ambientali in cui il dipendente presta la propria attività.
Ancora, ad abundantiam, non è irrilevante considerare che la stessa società resistente ha attribuito, almeno sino al giugno 2018, natura espressamente retributiva all'emolumento in discussione, ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come evidenziano le buste paga in atti (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere
“C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale).
Da ultimo, anche la Corte d'Appello di AG (sentenze n. 116/2024 e, a seguire, sentenze n.
128/2024 e 130/2024) ha condiviso il richiamato orientamento del Tribunale, indicando, quale ulteriore argomento a sostegno della natura retributiva della predetta indennità, il contenuto gli accordi aziendali integrativi: “Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa
l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati
i precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà pagina 9 di 12 dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di non Pt_2 richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno concordato e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico avessero, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi, avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili” (Corte d'Appello di AG, sentenza n. 116/2024).
Si osserva che l'interpretazione accolta in questa sede non si pone in contrasto con le recenti decisioni della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanze n. 28915/23 e n.
32683/23) con le quali sono state confermate le precedenti pronunce della Corte d'Appello di segno opposto a quella da ultimo citata, considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello, non essendo incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115
c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in sede di legittimità, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
3.4. Deve essere invece esclusa dalla base di calcolo della retribuzione globale di fatto, per i fini che qui interessano, l'indennità di reperibilità.
Questa è regolata dall'art. 6, sezione IV, titolo III, del C.C.N.L. applicato.
Essa costituisce un compenso “avente natura retributiva” (comma 14) ed è stata quantificata dalle parti collettive “considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta,
d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, le parti convengono che i pagina 10 di 12 trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto” (comma 24).
In altri termini, la quantificazione dell'indennità di reperibilità comprende già una quota destinata a coprire il valore della tredicesima mensilità ed una diretta a remunerare il periodo di ferie, sicché deve ritenersi esclusa dalla base di calcolo degli istituti retributivi per ferie, tredicesima mensilità e malattia.
3.5. Poiché è pacifico che sia ancora alle dipendenze della convenuta, il Parte_1 credito per trattamento di fine rapporto non è ancora esigibile e, come tale, non può formare oggetto di azione di condanna (Cass. civ., Sez. L, 12 luglio 2012, n. 11778).
Pertanto, la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere il pagamento (“accantonamento”) di somme a titolo di maggior trattamento di fine rapporto non può essere accolta.
4. Alla stregua delle predette motivazioni, sulla base dei conteggi prodotti dal consulente tecnico d'ufficio depositati in data 26 luglio 2023 (relativi alle voci domandate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo ed epurati, per i motivi di cui sopra, degli importi relativi ai permessi, alle festività godute e non, e dell'indennità di reperibilità, nonché circoscritti al periodo compreso tra l'aprile 2014 e il dicembre 2020 in quanto il periodo gennaio-marzo 2014 risulta essere già stato oggetto della causa individuata al n. r.g. 2834/2014 e definita con la sentenza n 360/2024 emessa il 9 marzo 2024 ), deve ritenersi accertato che il ricorrente vanti nei confronti del datore di lavoro, per i titoli sopra discussi, un credito pari a euro 8.454,32 lordi, di cui euro 3.736,87 per ferie godute, euro 3.958,43 per tredicesima mensilità ed euro 759,03 per malattia.
La società convenuta deve, quindi, essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma complessiva lorda di euro 8.454,32, oltre interessi e rivalutazione dalla data
[...] di maturazione dei singoli diritti.
5. L'accoglimento parziale della domanda e i diversi orientamenti adottati nel tempo da questo
Tribunale e dalla locale Corte D'Appello su alcune questioni decisive della controversia, giustificano la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese di lite, che per la parte restante, liquidate, ai sensi del DM 147/22, sulla base dei valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 della tabella relativa alle cause di lavoro, devono essere poste a carico della società convenuta.
5.1. Devono essere definitivamente poste a carico della resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di euro 8.454,32, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti;
- dichiara compensate tra le parti nella misura della metà le spese di lite e condanna la società convenuta al rimborso, in favore del ricorrente, della parte residua, che liquida in euro 1.406,25, di cui euro 1.347,00 per compenso professionale, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
- pone definitivamente a carico della resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
AG, 16 luglio 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AG, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1027/2021 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in AG, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Pinna che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente
CONTRO
con sede in AG, in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in AG, rappresentata e difesa dai difensori avv. Sandro Piseddu e avv. Renato Figari per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 aprile 2021, – premesso di prestare la Parte_1 propria attività lavorativa dal 17 settembre 1997 alle dipendenze della società Controparte_1 in qualità di impiegato quadrista, turnista, con inquadramento nel livello V fino al dicembre 2018
e , dal gennaio 2019, nel livello VI secondo il C.C.N.L. Metalmeccanica Industria – ha domandato la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma lorda complessiva di euro
10.023,26, oltre accessori, a titolo di differenze retributive sulle voci relative a tredicesima mensilità, ferie, festività godute, permessi e malattia, per il periodo corrente da gennaio 2014 a dicembre 2020, quale effetto dell'inclusione, nella retribuzione globale di fatto, delle maggiorazioni per il lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro festivo-notturno, festività lavorate di notte, dell'indennità di reperibilità e dell'indennità di disagiata sede, non computate dal datore di lavoro nella base di calcolo.
pagina 1 di 12 Ha inoltre domandato l'accertamento dell'obbligo della convenuta “ad accantonare gli importi di
TFR calcolati considerando la retribuzione globale di fatto e per l'effetto dichiararla tenuta a versare le eventuali differenze per i periodi pregressi”.
La società convenuta ha resistito con argomentate difese, eccependo la prescrizione dei crediti maturati dal quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo, e contestando nel merito la pretesa di controparte nonché la correttezza dei conteggi su cui questa è stata quantificata.
2. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di prescrizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (oltre agli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., anche) l'art. 2948, n. 4,
c.c. (in base al quale sono assoggettati alla prescrizione breve quinquennale gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi), limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.
La Corte ha osservato che, nei rapporti non dotati della resistenza che caratterizza il rapporto di impiego pubblico, il timore del licenziamento può costituire di fatto un ostacolo all'esercizio dei suoi diritti da parte del lavoratore e che il conseguente decorso della prescrizione si pone in contrasto con la particolare garanzia assicurata dall'art. 36 Cost. al diritto alla retribuzione.
Intervenuta la normativa limitativa dei licenziamenti, e cioè la legge 15 luglio 1966, n. 604, e l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – in forza dei quali il licenziamento è stato assoggettato a prescrizioni formali ed è stato consentito solo in presenza di una “giusta causa” o di un “giustificato motivo”, e al lavoratore, in difetto di tali presupposti, è stata assicurata (nella concorrenza di determinati requisiti dimensionali) la tutela mediante l'annullamento dell'avvenuto licenziamento, con la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare - si è posta la questione se nei rapporti assistiti da tali garanzie di stabilità fosse operativo il dictum della Corte costituzionale sulla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.
Con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, prima (cfr. Corte Cost., 12 dicembre 1972, n. 174), e nell'ambito della giurisprudenza della Suprema Corte, poi, si è consolidata la risposta negativa: il principio affermato con la sentenza del 1966 non può ritenersi applicabile ogni volta che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato dalla particolare forza di resistenza derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto pagina 2 di 12 (stabilità reale) e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione.
Dunque, in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore, il principio secondo il quale la prescrizione di cui agli artt. 2948, n.4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 10 giugno 1966) non decorre in costanza di rapporto di lavoro non trovava applicazione per i rapporti assistiti da una stabilità reale assimilabile a quella riconosciuta in materia di pubblico impiego.
A seguito dell'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) e delle modifiche da questa (art. 1, comma 42) apportate all'art. 18 St. Lav., il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendo venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più suscettibile di essere assistito da un regime di stabilità, “sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., Sez. L, settembre 2022, n. 26246).
In applicazione di questi principi, il termine di prescrizione quinquennale, per i crediti retributivi dedotti in causa, relativi al periodo corrente dal gennaio 2014 al dicembre 2020, quando ormai era in vigore la legge n. 92/2012, non è mai decorso, essendo pacifico che il rapporto di lavoro non sia mai cessato.
3. Nel merito il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto, nei limiti che si dirà.
In proposito possono essere qui recepite, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in analoghe controversie (sentenze nn. 1117/21,1119/21 e 1120/21, 652/23, est. dott. Riccardo Ponticelli;
sentenze nn. 411/22, 412/22, 415/22, 442/23, est. dott.ssa Daniela Coinu), definite con i provvedimenti qui richiamati.
Il C.C.N.L. per il settore dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti è pacificamente applicabile al rapporto individuale di lavoro intercorrente tra le parti.
Altrettanto pacifica risulta la vigenza degli accordi aziendali integrativi contenenti la disciplina di dettaglio per l'erogazione dell'indennità di sede disagiata, che è stata regolarmente versata da in favore di dal gennaio 2014 al mese di dicembre 2020, Controparte_1 Parte_1 ad esclusione del mese di agosto nel periodo 2014-2016.
Approfondendo l'esame del C.C.N.L. applicato, nella versione aggiornata prodotta dal ricorrente e pacificamente efficace per tutto il periodo oggetto di causa, si osserva quanto segue. pagina 3 di 12 Sotto il titolo III, all'art. 10, rubricato “Ferie”, è stabilito (comma 4): “Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo…”.
Sotto lo stesso titolo, all'art. 9, è contenuta la disciplina in materia di festività.
Ai commi 3 e ss., è espressamente stabilito:
“La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale retribuzione mensile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a
1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 7 del presente titolo per tali prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia, gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui retribuiti dell'art. 5, del presente titolo.
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica”.
Nella sezione IV, titolo III, all'art. 5, sotto la voce “Permessi annui retribuiti”, è stabilito:
“Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72
pagina 4 di 12 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).
Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di applicazione del contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione di orario e di armonizzazione della 39ª ora e
32 ore in sostituzione delle festività abolite;
non si modificano eventuali regimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale […]”.
3.1. Alla luce di quanto precede, deve negarsi il diritto del ricorrente alla percezione di differenze retributive per permessi monetizzabili e per festività.
Infatti, pur essendo pacificamente lavoratore turnista, non risulta che egli Parte_1 presti la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali, né risulta che operi nel settore siderurgico (non v'è allegazione né prova al riguardo). Quindi Controparte_1 il ricorrente non ha diritto alla monetizzazione di 8 ore all'anno di permessi stabilita per i lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico. Per il resto, è esclusa la possibilità di compensare i permessi non goduti con il riferimento al parametro della retribuzione globale di fatto, dovendosi piuttosto ritenersi satisfattiva la normale retribuzione mensile, la cui erogazione non è in discussione.
Quanto al trattamento economico per festività godute e non, deve ritenersi pacifico che anche questo sia stato quantificato da secondo parametro della normale retribuzione. Controparte_1
Nel successivo titolo IV, all'art. 7, rubricato “Tredicesima mensilità”, si prevede (comma 1):
“L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto”.
3.2. Un discorso particolare merita la disciplina di fonte collettiva relativa al trattamento di malattia. L'art. 2, sezione IV, titolo VI a tal riguardo prevede:
“Trattamento economico
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del
pagina 5 di 12 normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo 6° comma del presente paragrafo, al seguente trattamento economico:
- alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;
- alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da tre a sei anni compiuti;
- alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e all'80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni.
Il suddetto trattamento economico ricomincia “ex novo” in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.
I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con
l'intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di calendario.
Indipendentemente da quanto previsto al 4° comma del presente paragrafo, nel caso in cui durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi tre giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo:
- quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;
- quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.
Sono escluse dall'applicazione del comma precedente le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital nonché le assenze per malattie insorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della stessa.
Sono altresì escluse le assenze dovute a morbo di HN o a diabete qualora questi abbiano dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%, al morbo di Cooley, a neoplasie, ad epatite B e C, a gravi malattie cardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all'emodialisi ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione.
Ai fini di cui al comma precedente il lavoratore fornirà all'azienda apposita certificazione rilasciata dal medico specialista che dovrà essere trattata nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy. pagina 6 di 12 Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
[…]”.
Il trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro viene quantificato per rapporto al parametro della “retribuzione globale”.
Esso comprende in parte il valore dell'anticipazione del trattamento economico dovuto dall'Inps ed in parte una ulteriore attribuzione che consenta di raggiungere, in tutto o in parte, il “normale trattamento economico complessivo netto” che il lavoratore “avrebbe percepito se avesse lavorato”.
L'aggettivo “globale” deve, invero, essere inteso nel senso di complessivo.
La volontà delle parti collettive di parametrare il trattamento economico di malattia alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se di fatto avesse lavorato consente di ricomprendere ciò che concretamente ed a qualsiasi titolo viene corrisposto al lavoratore a fronte della prestazione, senza carattere di accidentalità o episodicità. Non vi è dubbio, perciò, che le parti contrattuali abbiano voluto, mediante l'impegno delle espressioni innanzi indicate, assicurare al lavoratore un trattamento retributivo commisurato a quello spettantegli per la giornata di effettivo lavoro.
Alla luce di tale ricostruzione, devono dunque riconoscersi, in favore del lavoratore, le differenze retributive dallo stesso domandate, sia a titolo di tredicesima mensilità, sia a titolo di ferie che di malattia.
Il parametro della retribuzione globale di fatto, che si richiama nella contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci, comprende non soltanto la normale retribuzione mensile, ma anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto, ad esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali.
Rientrano senz'altro in tale parametro di computo le maggiorazioni per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro festivo-notturno e il premio di risultato, nonché, a differenza di quanto eccepito dalla convenuta, l'indennità per sede disagiata, di cui ha regolarmente Parte_1 goduto (la prova è documentalmente offerta dalle buste paga in atti, cfr. all. 3 di parte ricorrente).
3.3. L'indennità per sede disagiata è stata regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali, alla luce della previsione quadro contenuta nel CCNL di settore, art. 10 (rubricato pagina 7 di 12 appunto “indennità per disagiata sede”) del titolo IV, sub IV sezione, a mente del quale: “Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto dell'indennità di sede disagiata, riconosciuta dalla resistente in forza di successivi accordi aziendali (vd. doc. n. 2 di parte ricorrente), opera, quindi, in favore dei dipendenti che debbano coprire con mezzi personali la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro, allorquando nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5.
E' noto al Tribunale l'orientamento della Corte d'Appello di AG sulla questione di cui trattasi, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità di disagiata sede – in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici” – non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe natura retributiva.
Per contro, questo Tribunale ritiene di dover confermare il proprio precedente indirizzo in materia, poiché l'indennità di sede disagiata costituisce un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli - più che meramente di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza, costi che, infatti, sono presunti e forfetizzati e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro - di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato e dai servizi nello stesso normalmente reperibili.
Proprio la rilevata natura dell'indennità in discussione di erogazione di miglior favore riconosciuta dalla a causa delle caratteristiche della prestazione lavorativa Controparte_1 richiesta, comporta il riconoscimento della natura retributiva, e non risarcitoria o di rimborso spese, della medesima.
D'altra parte, in materia di t.f.r., a proposito delle somme erogate a titolo di rimborso forfetario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'estero o in occasione del trasferimento pagina 8 di 12 ad altra sede, la Suprema Corte ha in diverse occasioni avuto modo di precisare che qualora si tratti di costi che sono a carico del lavoratore le predette spese rientrano nel concetto di retribuzione, risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. L,
18 marzo 2009, n. 6563; Cass. civ., Sez. L, 12 settembre 2018, n. 22197).
Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, valgono nel caso di specie: a parte la stessa qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva (la scelta di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'ubicazione della sede di lavoro in luogo distante da centri abitati e non servito da mezzi pubblici di trasporto sia stata apprezzata come causa di speciale incomodità della prestazione) e la sua collocazione, nel CCNL, tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità del lavoro (si tratta dell'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e di quella per “maneggio denaro – cauzione”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo), è evidente che nel caso di specie anche il rimborso forfetario e presuntivo dei maggiori costi ricollegabili allo spostamento dal luogo di residenza a quello di servizio, che non dovrebbe secondo i principi gravare sul datore di lavoro, si ponga in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa e che l'erogazione nel suo complesso finisca per risolversi nella sostanza in un adeguamento della retribuzione determinato dalle condizioni ambientali in cui il dipendente presta la propria attività.
Ancora, ad abundantiam, non è irrilevante considerare che la stessa società resistente ha attribuito, almeno sino al giugno 2018, natura espressamente retributiva all'emolumento in discussione, ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come evidenziano le buste paga in atti (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere
“C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale).
Da ultimo, anche la Corte d'Appello di AG (sentenze n. 116/2024 e, a seguire, sentenze n.
128/2024 e 130/2024) ha condiviso il richiamato orientamento del Tribunale, indicando, quale ulteriore argomento a sostegno della natura retributiva della predetta indennità, il contenuto gli accordi aziendali integrativi: “Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa
l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati
i precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà pagina 9 di 12 dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di non Pt_2 richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno concordato e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico avessero, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi, avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili” (Corte d'Appello di AG, sentenza n. 116/2024).
Si osserva che l'interpretazione accolta in questa sede non si pone in contrasto con le recenti decisioni della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanze n. 28915/23 e n.
32683/23) con le quali sono state confermate le precedenti pronunce della Corte d'Appello di segno opposto a quella da ultimo citata, considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello, non essendo incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115
c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in sede di legittimità, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
3.4. Deve essere invece esclusa dalla base di calcolo della retribuzione globale di fatto, per i fini che qui interessano, l'indennità di reperibilità.
Questa è regolata dall'art. 6, sezione IV, titolo III, del C.C.N.L. applicato.
Essa costituisce un compenso “avente natura retributiva” (comma 14) ed è stata quantificata dalle parti collettive “considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta,
d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, le parti convengono che i pagina 10 di 12 trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto” (comma 24).
In altri termini, la quantificazione dell'indennità di reperibilità comprende già una quota destinata a coprire il valore della tredicesima mensilità ed una diretta a remunerare il periodo di ferie, sicché deve ritenersi esclusa dalla base di calcolo degli istituti retributivi per ferie, tredicesima mensilità e malattia.
3.5. Poiché è pacifico che sia ancora alle dipendenze della convenuta, il Parte_1 credito per trattamento di fine rapporto non è ancora esigibile e, come tale, non può formare oggetto di azione di condanna (Cass. civ., Sez. L, 12 luglio 2012, n. 11778).
Pertanto, la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere il pagamento (“accantonamento”) di somme a titolo di maggior trattamento di fine rapporto non può essere accolta.
4. Alla stregua delle predette motivazioni, sulla base dei conteggi prodotti dal consulente tecnico d'ufficio depositati in data 26 luglio 2023 (relativi alle voci domandate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo ed epurati, per i motivi di cui sopra, degli importi relativi ai permessi, alle festività godute e non, e dell'indennità di reperibilità, nonché circoscritti al periodo compreso tra l'aprile 2014 e il dicembre 2020 in quanto il periodo gennaio-marzo 2014 risulta essere già stato oggetto della causa individuata al n. r.g. 2834/2014 e definita con la sentenza n 360/2024 emessa il 9 marzo 2024 ), deve ritenersi accertato che il ricorrente vanti nei confronti del datore di lavoro, per i titoli sopra discussi, un credito pari a euro 8.454,32 lordi, di cui euro 3.736,87 per ferie godute, euro 3.958,43 per tredicesima mensilità ed euro 759,03 per malattia.
La società convenuta deve, quindi, essere condannata al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma complessiva lorda di euro 8.454,32, oltre interessi e rivalutazione dalla data
[...] di maturazione dei singoli diritti.
5. L'accoglimento parziale della domanda e i diversi orientamenti adottati nel tempo da questo
Tribunale e dalla locale Corte D'Appello su alcune questioni decisive della controversia, giustificano la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese di lite, che per la parte restante, liquidate, ai sensi del DM 147/22, sulla base dei valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 della tabella relativa alle cause di lavoro, devono essere poste a carico della società convenuta.
5.1. Devono essere definitivamente poste a carico della resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva lorda di euro 8.454,32, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti;
- dichiara compensate tra le parti nella misura della metà le spese di lite e condanna la società convenuta al rimborso, in favore del ricorrente, della parte residua, che liquida in euro 1.406,25, di cui euro 1.347,00 per compenso professionale, il residuo per spese di contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
- pone definitivamente a carico della resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
AG, 16 luglio 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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