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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6052 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3531 R.G. degli affari contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 28. 1. 2025, svoltasi secondo le modalità di svolgimento di cui all'art. 127 ter c. p. c. TRA
, titolare dell'Azienda Agricola Bisiol Gualtiero, P.I. Parte_1
, con sede in Musile di Piave (VE), Via Fabio Filzi n. 3 P.IVA_1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente per mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Fabio
Gabrieli, C.F. PEC: CodiceFiscale_1
fax 049 0970629 e Angela Cassano Email_1
C.F. , PEC: , i C.F._2 Email_2
quali richiedono che le notificazioni e comunicazioni del presente procedimento vengano indirizzate agli indirizzi pec sopra indicati, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Angela Cassano in Roma, Via G. Avezzana n 6
APPELLANTE
E
– Società con unico socio soggetta a direzione e Controparte_1
coordinamento di (cod. fisc. e P. IVA ), con sede in CP_1 P.IVA_2
Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale di Euro 302.039,00 i.v., in persona del proprio procuratore Avv. in virtù dei Controparte_2
poteri conferiti per atto Notaio di Roma in data 18.05.2018, Persona_1
r.g. n. 1 rep.56725, racc. 28657, rappresentata e difesa, come da procura contenuta in busta telematica, dall'avv. Giuseppe Di Mauro ) C.F._3
fax 051.9913900 ed elettivamente Email_3
domiciliata in Roma, Via PO, n. 22, presso lo Studio dell'Avv. Andrea Palmieri
APPELLATA
E
con sede legale in Milano, via San Marco 29, C.F. – P. Controparte_3
I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. , iscritta P.IVA_3
nell'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione di Banca d'Italia al n.
35700.4, in persona dell'Amministratore unico Dott. , e per essa, CP_4
quale mandataria, già con sede in Roma, Via CP_5 Controparte_6
Francesco Gentile 135, iscritta presso il competente registro delle imprese con numero di iscrizione e C. F. n. , in persona del suo legale P.IVA_4
rappresentante pro tempore, giusta procura speciale per atto Notaio Dr. Per_2
di Milano, rilasciata in data 28.01.2021, Rep. n. 60983, Racc. n. 29418,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Grassi, del foro di Roma (C.F.
, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco C.F._4
Gentile 135, giusta procura in calce al presente atto (doc.i), la quale dichiara di voler ricevere le notifiche di atti e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al Email_4
fax n. 06.72497172
INTERVENIENTE EX ART. 111 CPC
OGGETTO: Somministrazione - Appello avverso la sentenza n.
20844/2017, pubblicata il 06.11.2017, emessa dal Tribunale di Roma
CONCLUSIONI: All'udienza del 28. 1. 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma così decideva:
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto r.g. n. 2 ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€ 45.833,06;
Condanna, altresì, l'opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'opposta in ragione, in ragione della metà, che liquida in €
2.550,00 oltre accessori, di cui € 50,00 per spese;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti al 50 %.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Nel merito:
Accertata l'insussistenza totale o parziale del credito azionato da controparte, riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha condannato l'odierno appellante al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 45.833,06, oltre alla rifusione delle spese CP_1
processuali e di CTU in ragione della metà.
In via subordinata istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali dedotte nella II memoria ex art.183, VI° comma c.p.c. di parte opponente.
In ogni caso spese e competenze di causa interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio;
con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito.
Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni: Controparte_7
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, reietta ogni contraria istanza ed eccezione: respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado oggi impugnata, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.
Si costituiva anche la intervenuta ex art. 111 c. p. c Controparte_8
per rassegnare le seguenti conclusioni:
r.g. n. 3 insiste per l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti atti - depositati, anche in udienza - nell'interesse di cui in toto ci si riporta e da intendersi qui Controparte_1
per integralmente trascritti e fatti propri, riservandosi ogni ulteriore difesa, eccezione e domanda nelle successive fasi del presente giudizio, e chiede contestualmente l'estromissione della società cedente;
salvis Controparte_1
juribus.
In data 2. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza cartolare del 28. 1. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da ex artt. 342 e 348 bis c. p. c. CP_1
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, né al momento della valutazione dell'appello esso era manifestamente infondato od era privo della ragionevole probabilità di essere accolto;
conseguentemente r.g. n. 4 l'eccezione sollevata non può essere accolta.
La richiesta di estromissione di proposta da non può CP_1 CP_3
essere accolta non essendovi accordo tra le parti, e dovendo quindi proseguire, ex art. 111 c. p. c., il presente giudizio tra le parti originarie del processo.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto un unico articolato motivo di gravame.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata sotto il profilo del mancato rilievo, da parte del giudice di prime cure, del mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'odierna appellata circa la sussistenza e l'entità del proprio credito;
quindi, la condanna dell'odierno appellante al pagamento di una somma in favore dell'appellata, sia pur ridotta rispetto alla domanda dell'opposta, sarebbe priva di valida motivazione.
Sotto un primo profilo è stato impugnato il capo della sentenza in cui il
Tribunale ha affermato che:“Con riferimento poi al corretto ammontare del credito vantato da il ctu ha eseguito un attento calcolo del consumo CP_1
effettivo di energia, sulla base delle tariffe applicabili al periodo. Le conclusioni del dott. ben motivate e non validamente contraddette dalle parti, Pt_2
vengono fatte proprie da questo giudice …”.
L'affermazione del Tribunale secondo cui il ctu avrebbe svolto un attento calcolo del “consumo effettivo di energia” da parte dell'odierno appellante non sarebbe condivisibile. Infatti, lo stesso giudice, ha poi sostenuto che detto calcolo sarebbe stato fatto “sulla base delle tariffe applicabili al periodo”, laddove sarebbe evidente che una cosa è parlare di “consumi”, e tutt'altro è trattare di “tariffe”, non potendosi, tramite queste ultime risalire ai primi.
Inoltre, l'affermazione del giudice censurata sarebbe stata smentita anche dallo stesso CTU, il quale a pag. 17 del proprio elaborato aveva affermato che:
“Si evidenzia che la mancanza dei dati relativi alle letture dei prelievi di energia elettrica nel periodo oggetto dell'indagine peritale rende impossibile effettuare il controllo della rispondenza tra i consumi fatturati e le predette letture.
r.g. n. 5 Pertanto, in assenza di ulteriori dati ed elementi la verifica della Parte corrispondenza tra le letture rilevate in bolletta e i consumi fatturati dal non è stata effettuata”.
Lo stesso CTU, nelle proprie conclusioni (v. pag. 29) ha ribadito: “
2. Non è stato possibile rilevare gli effettivi consumi della ”. Parte_4
Conseguentemente, il giudice di primo grado avrebbe fondato la propria convinzione su un elemento dato per acquisito, ma assente nelle valutazioni e nelle stesse conclusioni della CTU, che tuttavia il giudicante ha espressamente dichiarato di voler far proprie e di porre quindi a fondamento della propria decisione.
In tal modo il giudice di primo grado ha aderito, avallandola, ad un'ipotesi di calcolo induttivo dei consumi di energia elettrica da parte della Parte_4
operata dal CTU, in assenza di dati concretamente verificabili, sulla base di elementi autonomamente acquisiti in violazione delle dinamiche processuali e del regime di preclusioni in ambito probatorio che il codice di rito pone a carico delle parti.
Sarebbe pacifico che non ha prodotto in giudizio alcuna prova CP_1
del proprio affermato credito fondato sui consumi addebitati alla Pt_4 Pt_1
non è stato depositato il contratto di somministrazione;
non sono state depositate le fatture emesse da Enel Distribuzione;
non è stato possibile al CTU effettuare la lettura dei contatori (cfr. pagg. 4 e all. C della perizia).
La giurisprudenza ha consolidato nel tempo specifici principi di diritto;
il primo è quello secondo il quale, qualora vi sia contestazione da parte dell'utente circa i consumi rappresentati nella bolletta emessa dal soggetto somministrante, spetta a quest'ultimo dare la prova della corrispondenza tra la fornitura che egli assume erogata e che risulta riportata in bolletta, rispetto a quella fornita dal contatore generale, depositando in giudizio le fatture di trasporto emesse dal terzo distributore;
inoltre, in applicazione dell'art. 2697 c.c., e l'altro è quello del principio di vicinanza della prova, secondo cui la bolletta sarebbe idonea in r.g. n. 6 linea di massima a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, in assenza di contestazioni da parte dell'utente, mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti in bolletta, spetterebbe alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la rispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
Avendo il rapporto tra la convenuta opposta e l'utente opponente, rispetto alla fornitura di energia elettrica, natura privatistica, vertendosi in materia di prestazione continuativa di cose nell'ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato, regolato dagli artt. 1559 c.c. e seguenti, il cui corrispettivo, ai sensi dell'art. 1562 c.c., è pagato secondo le scadenze d'uso, la tariffa di somministrazione dell'energia elettrica sarebbe il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, ancorché determinato in base alla legge, che trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì in un contratto di utenza.
Essendo il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova nella relativa azione contrattuale di adempimento regolato dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in giudizio allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente adempiuta, nel caso di specie il diritto di contestazione sarebbe stato puntualmente esercitato dall'odierno appellante, il quale già nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo aveva indicato anno per anno i dati relativi alle strutture utilizzate per la propria produzione avicola, alla quantità di capi ivi presenti, ai costi addebitati sulla base dei consumi asseritamente sostenuti di energia elettrica.
Da tali dati emergerebbe che a fronte di una progressiva riduzione dell'attività agricola, i costi addebitati, ed i consumi attribuiti alla ditta Pt_1
non avrebbero registrato un corrispondente decremento.
In particolare, il raffronto tra gli anni 2005 e 2006, con tre capannoni utilizzati ed un numero di capi presenti tra i 220.000 ed i 113.000, e gli anni dal r.g. n. 7 2009 al 2011, con un capannone utilizzato ed un numero di capi presenti tra i
60.000 e i 50.000, evidenzierebbe che i costi, e quindi i consumi, addebitati erano rimasti sostanzialmente invariati ed, anzi, che nel 2009 erano stati addebitati costi per oltre 20.000 euro superiori a quelli del periodo 2005-2006, pur a fronte della riduzione dei mezzi impiegati per la produzione di oltre due terzi.
Tali dati non sarebbero mai stati contestati, né presi in alcuna considerazione dall'appellata, che si sarebbe limitata ad affermare di non avere alcuna competenza nella misurazione dei consumi, che sarebbero appresi dall'ente distributore ed utilizzati dopo la loro trasmissione ai fini della fatturazione. La mancanza di contestazioni circa gli elementi fattuali desumibili dai dati forniti dall'odierno appellante dovrebbe renderli non controversi, e quindi pacifici.
L'appellante aveva anche chiesto di fornire la prova dei propri assunti in via testimoniale, non ritenuta necessaria dal Tribunale che, dopo aver ammesso tali mezzi istruttori, aveva revocato la propria ordinanza ammissiva, delegando al CTU il calcolo dei consumi effettivi sostenuti dalla accertamento Parte_4
che poi quest'ultimo non è stato in grado di svolgere.
In assenza di prove fornite dalla società somministrante non sarebbe dato comprendere come il ctu abbia potuto calcolare i consumi addebitati al somministrato per valutare la rispondenza dei costi a questi addebitati in bolletta.
L'ausiliare del giudice si è rivolto direttamente all'ente di distribuzione, società controllata dalla capogruppo e, dopo vari solleciti, ha ricevuto CP_1
da questo alcuni conteggi e rettifiche dei consumi addebitati all'odierno appellante;
ma tali dati avrebbero dovuto essere forniti dalla parte che ha agito in giudizio per la riscossione del proprio vantato credito per provare la propria pretesa.
L'appellante aveva da subito contestato tale modo di procedere (v. verbale r.g. n. 8 dell'udienza del 24 maggio 2016), successivamente al deposito della perizia, ribadendo la non utilizzabilità della CTU espletata nella propria comparsa conclusionale.
Secondo l'appellante la CTU svolta in primo grado sarebbe inutilizzabile perché meramente esplorativa e per aver assunto un ruolo sostitutivo nella ricerca della prova che, in base al principio dispositivo sancito dall'art. 115
c.p.c., né il giudice d'ufficio, né il consulente da questi nominato potrebbero svolgere, esonerando la parte dall'onere della prova o dalla ricerca di fatti, circostanze od elementi non provati.
E pur potendo il giudice, ex art. 116 c.p.c., liberamente valutare i contenuti
– e quindi i limiti ed i vizi – della CTU, nel caso di specie ha aderito alle conclusioni della stessa, ma senza motivare rispetto alle censure espresse dall'odierno appellante.
L'appellante ha anche proposto una versione alternativa rispetto al contenuto della sentenza appellata (art. 342, I comma, n. 1, seconda parte,
c.p.c.), evidenziando che il giudice di prime cure avrebbe dovuto così statuire:
“Rilevato che la parte convenuta opposta non ha fornito la prova del proprio credito azionato in sede monitoria, nonché che le risultanze della CTU, basate sull'acquisizione di dati il cui onere di allegazione e produzione incombeva sulla stessa parte attrice sostanziale nel giudizio di opposizione, accoglie
l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannandola alla rifusione delle spese di soccombenza”.
Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che l'appellante non ha dedotto alcuna circostanza idonea ad inficiare la richiesta legittimamente avanzata da Controparte_1
limitandosi, di fatto, a definire i consumi di energia elettrica rilevati come
“esorbitanti”.
Le generiche contestazioni dell'appellante sono rimaste sfornite di qualsivoglia riscontro probatorio anche alla luce della CTU espletata nel r.g. n. 9 giudizio di primo grado.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che
l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo: Sez.
6-3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455-01). In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n.
19154 del 19/07/2018, Rv. 649731-02; Sez. 6-3, Ordinanza n. 30290 del
15/12/2017, Rv. 646832-01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv.
642982-01). Ne' ovviamente può sostenersi che la contestazione circa il difetto di funzionamento andava fatta nei confronti della società proprietaria del contatore (Enel Distribuzione spa), del tutto estranea al rapporto di somministrazione, e senza tener conto che il contatore, di chiunque sia la
r.g. n. 10 proprietà, è utilizzato dal somministrante per la rilevazione die consumi” (Cass.
16 novembre 2021, n. 34701).
Nel caso di specie l'appellante si è limitato a sostenere che mancasse il contratto tra le parti e che i consumi fossero eccessivi, ma in maniera del tutto generica e senza fornire alcun elemento di prova specifico.
Al contrario, il Tribunale del tutto condivisibilmente ha ritenuto provato il credito vantato da non solo sulla base delle fatture, ma Controparte_7
valutando tutta la documentazione prodotta da ed in particolare la missiva CP_1
del del 7. 10. 2009 ed il pagamento dallo stesso effettuato, tutti elementi Pt_5
che dimostravano l'esistenza del rapporto di fornitura di energia tra il ed Pt_5
. CP_1
Quanto alla mancanza del contratto scritto il Tribunale ha correttamente ritenuto che essa non facesse venire meno il rapporto tra le parti alla luce del principio di libertà delle forme che consente la conclusione di contratti del genere anche in forma orale.
Né possono essere condivise le censure espresse dall'appellante rispetto ai criteri di calcolo ed alla stessa CTU, ritenuta meramente esplorativa.
Infatti, il Tribunale ha dato conto del fatto che nel caso di specie doveva farsi riferimento alle fatture che riportavano dettagliate indicazioni sui criteri di calcolo, come era stato rilevato ed analizzato dal consulente tecnico di ufficio;
inoltre, il Tribunale ha preso atto del fatto che lo stesso consulente aveva verificato che gli impianti interessati erano aperti e funzionanti, in tal modo smentendo la tesi dell'odierno appellante secondo cui gli impianti erano in disuso.
E conclusivamente il Tribunale ha condiviso i calcoli effettuati dal consulente tecnico di ufficio che aveva determinato l'effettivo consumo di energia sulla base delle tariffe applicabili nel periodo interessato.
Priva di pregio deve ritenersi la censura circa l'inutilizzabilità della CTU ed i criteri di calcolo adottati dal consulente tecnico di ufficio, dal momento che r.g. n. 11 questi ha effettuato la propria verifica sulla scorta dei dati di consumo forniti da
Enel Distribuzione spa che è il distributore competente, abilitato ex lege ad eseguire le operazioni di misura, ed operando un riferimento normativo per la determinazioni dei prezzi così come previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (v. pag.19 della CTU).
Non colgono nel segno neanche le censure riguardanti il fatto che il consulente tecnico di ufficio si era rivolto direttamente all'ente di distribuzione, società controllata dalla capogruppo per ottenere i conteggi e le CP_1
rettifiche dei consumi addebitati all'odierno appellante, dati che avrebbero dovuto essere forniti dall'odierna appellata, dal momento che l'assetto normativo prevede che la lettura dei consumi venga effettuata dal distributore competente (Enel Distribuzione s.p.a.), e successivamente l'odierna appellata ha fatturato i consumi, detraendo gli acconti del cliente.
Infine, tenuto conto delle richieste di rateizzazione delle somme dovute ad e del pagamento, sia pure parziale effettuato dal (v. allegati in atti CP_1 Pt_5
in memoria n, 2 ex art.183 6°comma cpc), deve ritenersi che tali comportamenti inequivocabili costituiscano un'ulteriore prova documentale attestante il riconoscimento del debito e quindi l'esistenza di un rapporto di somministrazione fra le parti del presente giudizio e l'esistenza di una situazione debitoria a carico dell'odierno appellante.
Deve quindi ritenersi che l'appellata abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante in ordine all'esistenza del credito azionato.
Alla luce di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Per effetto del rigetto dell'appello devono essere respinte le istanze istruttorie proposte dall'appellante.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la r.g. n. 12 soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. 20844/2017, pubblicata il 06.11.2017, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante a pagare in favore di ed Controparte_7
in solido tra loro ex latere creditoris, le spese Controparte_8
processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 5.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 13