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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2481/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2481/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'Avv. GUERINI Parte_1 C.F._1
ROCCO ROSELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in…..;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che all'udienza del 04.12.2024, parte ricorrente aderiva alla proposta formulata dal Giudice Unico Dott.ssa Laura Cortellaro nei seguenti termini:
“Il giudice propone un importo di 500,00 € considerato quanto previsto in sede di divorzio, oggi attualizzato secondo gli indici ISTAT a 465,81 € oltre all'assegno unico alla mamma, considerate le crescenti esigenze dei figli cresciuti dalla data del divorzio
2017. Con incontri liberi padre-figli.
La ricorrente aderisce”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 4 Con ricorso del 25.06.2024, la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 670/2019 emessa dal Tribunale di Pavia il 10.04.2019 alle condizioni sopra indicate.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Sig. non Controparte_1
si costituiva in giudizio.
All'udienza del 04.12.2024 dato atto della regolare notifica del ricorso introduttivo, dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente citato e mai comparso, sentiva la parte ricorrente, che aderiva alla proposta formulata dal Giudice Unico Dott.ssa Laura
Cortellaro, e tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente all'udienza del 04.12.2024, ritiene che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta dalla Sig.ra vada accolta nei termini sopra Parte_1
indicati.
In particolar modo, con riferimento al contributo per il mantenimento per i figli , Per_1
diciassettenne e quindicenne, ad oggi attualizzato in € 465,81, oltre al 50% Persona_2
delle spese extra assegno, il Collegio ritiene di condividere la proposta di aumento dell'importo dovuto a dal Sig. ad € 500,00 così come indicato dal Controparte_1
G.U. Dott.ssa Laura Cortellaro all'udienza del 04.12.2024, ferma la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori, secondo quanto stabilito dal protocollo in uso al Tribunale di Pavia.
Invero, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto dei due figli, così come rideterminato in Euro 500,00 è equo e congruo, tenuto conto delle esigenze di vita e formazione dei figli minori, rapportate all'età degli stessi, nonché in considerazione delle condizioni delle parti così come risultanti dagli atti del giudizio.
In merito, invero, si prende atto come la ricorrente, di professione dipendente in un asilo nido, abbia dichiarato di percepire un'entrata mensile di € 320,00.
Quanto al resistente, di contro, dalla documentazione agli atti di causa, risulta come il resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, sia dipendente a tempo indeterminato presso NN MM DA 45 SRL (P. Iva ) con sede legale e P.IVA_1
operativa in Via Busseto 7 – 20138 Milano, pur essendo ignoto il reddito mensile da questi percepito.
pag. 2 di 4 Orbene, alla luce delle evidenze indicate, il Collegio ritiene di porre a carico del Sig.
l'obbligo di versare alla ricorrente, in via anticipata entro il 5 Controparte_1
di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli un assegno di € 500,00
(cinquecento/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Pavia.
Inoltre, considerata la collocazione della prole presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Da ultimo, con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario e il diritto dei figli alla bigenitorialità, in ragione dell'età della prole, il Collegio ritiene che gli incontri padre-figli avvengano secondo modalità libere.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del resistente contumace secondo il principio di soccombenza.
La condanna va pronunciata in favore dell'Erario, in quanto la ricorrente è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, subordinatamente alla sua definitiva ammissione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica parziale della sentenza di divorzio n. 670/2019 emessa dal Tribunale di Pavia il 10.04.2019, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la
[...] Per_1 Persona_2 somma mensile di € 500,00 (cinquecento,00), da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo attualmente in uso al Tribunale di Pavia;
- dispone che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli;
- dispone, per i motivi di cui in narrativa, che gli incontri padre – figli avvengano secondo modalità libere;
- condanna a rifondere alla ricorrente Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre
[...]
pag. 3 di 4 I.V.A. e C.P.A. se come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, con pagamento in favore dell'Erario.
Pavia, così deciso dal Tribunale di Pavia, II Sezione civile nella camera di consiglio del
23.12.2024.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2481/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2481/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con l'Avv. GUERINI Parte_1 C.F._1
ROCCO ROSELLA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in…..;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che all'udienza del 04.12.2024, parte ricorrente aderiva alla proposta formulata dal Giudice Unico Dott.ssa Laura Cortellaro nei seguenti termini:
“Il giudice propone un importo di 500,00 € considerato quanto previsto in sede di divorzio, oggi attualizzato secondo gli indici ISTAT a 465,81 € oltre all'assegno unico alla mamma, considerate le crescenti esigenze dei figli cresciuti dalla data del divorzio
2017. Con incontri liberi padre-figli.
La ricorrente aderisce”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1 di 4 Con ricorso del 25.06.2024, la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 670/2019 emessa dal Tribunale di Pavia il 10.04.2019 alle condizioni sopra indicate.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il Sig. non Controparte_1
si costituiva in giudizio.
All'udienza del 04.12.2024 dato atto della regolare notifica del ricorso introduttivo, dichiarata la contumacia del convenuto, regolarmente citato e mai comparso, sentiva la parte ricorrente, che aderiva alla proposta formulata dal Giudice Unico Dott.ssa Laura
Cortellaro, e tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Il Collegio, considerato il contenuto degli atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente all'udienza del 04.12.2024, ritiene che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta dalla Sig.ra vada accolta nei termini sopra Parte_1
indicati.
In particolar modo, con riferimento al contributo per il mantenimento per i figli , Per_1
diciassettenne e quindicenne, ad oggi attualizzato in € 465,81, oltre al 50% Persona_2
delle spese extra assegno, il Collegio ritiene di condividere la proposta di aumento dell'importo dovuto a dal Sig. ad € 500,00 così come indicato dal Controparte_1
G.U. Dott.ssa Laura Cortellaro all'udienza del 04.12.2024, ferma la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori, secondo quanto stabilito dal protocollo in uso al Tribunale di Pavia.
Invero, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto dei due figli, così come rideterminato in Euro 500,00 è equo e congruo, tenuto conto delle esigenze di vita e formazione dei figli minori, rapportate all'età degli stessi, nonché in considerazione delle condizioni delle parti così come risultanti dagli atti del giudizio.
In merito, invero, si prende atto come la ricorrente, di professione dipendente in un asilo nido, abbia dichiarato di percepire un'entrata mensile di € 320,00.
Quanto al resistente, di contro, dalla documentazione agli atti di causa, risulta come il resistente, rimasto contumace nel presente giudizio, sia dipendente a tempo indeterminato presso NN MM DA 45 SRL (P. Iva ) con sede legale e P.IVA_1
operativa in Via Busseto 7 – 20138 Milano, pur essendo ignoto il reddito mensile da questi percepito.
pag. 2 di 4 Orbene, alla luce delle evidenze indicate, il Collegio ritiene di porre a carico del Sig.
l'obbligo di versare alla ricorrente, in via anticipata entro il 5 Controparte_1
di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento dei figli un assegno di € 500,00
(cinquecento/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Pavia.
Inoltre, considerata la collocazione della prole presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente.
Da ultimo, con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario e il diritto dei figli alla bigenitorialità, in ragione dell'età della prole, il Collegio ritiene che gli incontri padre-figli avvengano secondo modalità libere.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, tengono conto del tipo di attività professionale espletata, e vengono poste a carico del resistente contumace secondo il principio di soccombenza.
La condanna va pronunciata in favore dell'Erario, in quanto la ricorrente è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, subordinatamente alla sua definitiva ammissione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica parziale della sentenza di divorzio n. 670/2019 emessa dal Tribunale di Pavia il 10.04.2019, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , la
[...] Per_1 Persona_2 somma mensile di € 500,00 (cinquecento,00), da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo attualmente in uso al Tribunale di Pavia;
- dispone che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli;
- dispone, per i motivi di cui in narrativa, che gli incontri padre – figli avvengano secondo modalità libere;
- condanna a rifondere alla ricorrente Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre
[...]
pag. 3 di 4 I.V.A. e C.P.A. se come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, con pagamento in favore dell'Erario.
Pavia, così deciso dal Tribunale di Pavia, II Sezione civile nella camera di consiglio del
23.12.2024.
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4