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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/05/2024, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
R. N. G. 7/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, (C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura agli atti, dall'Avv. Rossanna Gregolet ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Monfalcone, Via IX Giugno n. 103; contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura agli atti, dall'Avv. Daniela Michieli ed elettivamente domiciliato presso loo studio del difensore sito in Monfalcone, Via Duca d'Aosta n. 15; con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
Per entrambe le parti: pronunciarsi sentenza parziale di separazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/08/2009 in Romania ed il matrimonio non è stato trascritto in Italia.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Si ritiene sussistere la giurisdizione italiana a norma dell'art. 3, comma I, lett. a) del Reg. CE 2201/2003 essendo l'ultima residenza abituale dei coniugi in Italia. Parimenti, si ritiene applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
Dichiara la separazione personale dei coniugi;
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Gorizia, 09/05/2024
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, (C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura agli atti, dall'Avv. Rossanna Gregolet ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Monfalcone, Via IX Giugno n. 103; contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura agli atti, dall'Avv. Daniela Michieli ed elettivamente domiciliato presso loo studio del difensore sito in Monfalcone, Via Duca d'Aosta n. 15; con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni:
Per entrambe le parti: pronunciarsi sentenza parziale di separazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/08/2009 in Romania ed il matrimonio non è stato trascritto in Italia.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Si ritiene sussistere la giurisdizione italiana a norma dell'art. 3, comma I, lett. a) del Reg. CE 2201/2003 essendo l'ultima residenza abituale dei coniugi in Italia. Parimenti, si ritiene applicabile la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
Dichiara la separazione personale dei coniugi;
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Gorizia, 09/05/2024
Il Giudice Rel. Est.
(Dott. Stefano Bergonzi)
Il Presidente
(Dott. Riccardo Merluzzi)
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