TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4474/2022 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti ERNESTO RIZZO e NICOLA MEMEO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
(CONF , rappr. e dif. CP_1 Controparte_2 CP_3 dall'avv. RAFFAELE REALE;
, rappr. e dif. dall'avv. VALERIACAPOTORTI;
CP_4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 22.04.2022, la ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver prestato attività lavorativa in favore della struttura provinciale della Controparte_5
(CONF ) di Via Calefati in Bari, senza soluzione di
[...] CP_3 continuità e con vincolo di subordinazione dal 09/09/2013 al 30/06/2020, allorquando è stata indotta a sottoscrivere verbale di conciliazione sindacale;
lamentando la nullità dell'atto transattivo per difetto dei presupposti di una lite reale da transigere, delle reciproche concessioni, nonché per vizio del consenso per essere stata indotta a firmare il verbale dietro la promessa della sig.ra poi disattesa, di Persona_1 essere formalmente assunta alle dipendenza della CONFASI di Via Calefati in
Bari; rivendicando altresì differenze retributive per il predetto rapporto di lavoro – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o comunque l'illegittimità del verbale di conciliazione sindacale del 30/06/2020 sottoscritto dalla sig.ra e dalla convenuta con Parte_1
l'intervento del sindacalista della sig. Controparte_6 CP_7 per tutte le censure svolte nel presente ricorso;
b) conseguentemente, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti si è svolto per come dedotto nel presente ricorso,
e pertanto che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 09.09.01; nonché accertare e dichiarare che il
Sig. è creditrice nei confronti del convenuto della somma Parte_2 di €. 116.259,17 o della somma maggiore o minore che emergerà a seguito di
CTU, per tutti i titoli e le ragioni di cui alla narrativa del presente ricorso, oltre gli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria;
c) per l'effetto, condannare la Controparte_8
(CONF.A.S.I.), sede periferica di Bari – Manzoni - in persona del
[...]
Presidente e legale rappresentante pro tempore pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €. 116.259,17, o della somma maggiore o minore che emergerà a seguito di CTU, per tutti i titoli e le ragioni di cui alla narrativa del presente ricorso, oltre gli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria.
d) condannare la Controparte_8
(CONF ), sede periferica di Bari – Manzoni - in persona del CP_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore pro tempore, alla ricostruzione della posizione contributiva e assicurativa della sig.ra
[...] per l'intero periodo sopra specificato, e, provvedere al Parte_1 versamento, in favore dell dei contributi previdenziali dovuti alla CP_4 sig.ra per i titoli e le causali di cui sopra;
Parte_1
e) Condannare la predetta convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
f) Dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì l rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia CP_4 il Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, accertando - nel caso di accoglimento - la relativa retribuzione imponibile;
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione, come per legge, secondo tariffa”.
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria, la causa veniva decisa.
Il ricorso deve essere rigettato per intervenuta rinuncia e transazione, atteso che è documentalmente provato che le parti hanno sottoscritto il verbale di conciliazione in sede protetta (cfr. verbale di conciliazione sindacale in atti).
E' opportuno premettere che il primo comma dell'art. 2113 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 6 legge n. 533/1973) sancisce la invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi;
il secondo comma onera il lavoratore della impugnativa (con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo) delle predette rinunzie e transazioni, stabilendo un termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione, entro il termine stabilito a pena di decadenza, ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che l'ordinamento consente una forma indiretta di disposizione dei propri diritti da parte del lavoratore (ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. n. 77 del 1974); viene pertanto in rilievo un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi, attesa l'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale.
A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità (art. 2113 u.c. c.c.); invero, tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorchè contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili in quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente
"assistita" e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (Cass., n. 11107/02; 2244/95).
Invero, la ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina concordi, nella presunzione che l'intervento di soggetti terzi o l'assistenza dell'organizzazione sindacale costituiscano un rimedio adeguato alla debolezza contrattuale ed alla soggezione del lavoratore, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale (art. 1425 comma I c.c.) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c. (si veda, ad esempio, Cass. n.
1552/84 in una fattispecie di illiceità della causa;
Cass. n. 10056/91 in tema di determinabilità dell'oggetto del negozio transattivo).
Dal riferito tenore normativo emerge che la transazione fra datore e prestatore di lavoro, pur quando abbia per oggetto diritti inderogabili del lavoratore, validamente è stipulata in sede sindacale, a sensi dell'art. 411, terzo comma, c.p.c.. Nel caso di specie, nel verbale di conciliazione stipulato tra le parti in data 30.06.2020, si legge:
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente, in sede conciliativa - con riferimento alla “controversia, in sede sindacale, promossa dal precitato lavoratore tramite la nei confronti della avente ad CP_8 CP_9 oggetto compensi per prestazioni di lavoro saltuario, svolto in regime di completa autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione dal settembre
2013 al 30.06.2020” - accettava la somma di Euro 5.800,00 “a mezzo vari versamenti”, prestava quietanza e dichiarava di “rinunziare sempre a transazione, ad ogni maggior somma, diritto o pretesa da e per effetto delle predette prestazioni saltuarie, data la comune volontà conciliativa già evidenziata dalle parti. Rinuncia, comunque e in tutti i casi, ad ogni diritto ed azione che possano anche solo indirettamente essere collegati con le prestazioni saltuarie. Il lavoratore rinuncia a differenze retribuzione, anche differita, a trattamenti integrativi, mensilità supplementari, straordinario, superminimi, indennità contrattuali, ferie e permessi non goduti, ecc.ecc. in quanto trattasi di rapporto saltuario ed occasionale, anche per danni quale ne sia il titolo o la ragione (ex art.
2043, 2059, 2087), diretti o indiretti, dedotti o non dedotti, comunque correlati alle dedotte prestazioni di lavoro saltuario”.
Non c'è dubbio che, in conseguenza della predetta conciliazione, non impugnabile ai sensi dell'art. 2113, comma 4, cod. civ. e dell'art. 411 c.p.c., le avverse domande attoree sono inammissibili, in quanto sono dirette a soddisfare pretese fondate sul medesimo rapporto lavorativo menzionato nello stesso verbale di conciliazione innanzi richiamato, dal quale non residuano dubbi circa la volontà e la consapevolezza reali delle parti di voler dirimere ogni controversia, anche futura, che avesse potuto trarre fondamento nel rapporto lavorativo cessato, facendosi reciproche concessioni, mediante la messa a disposizione da parte del datore di lavoro delle somme concordate in favore dell'ex lavoratrice e l'accettazione da parte di quest'ultima delle condizioni economiche offerte dalla ex parte datoriale a definizione di ogni pendenza relativa al rapporto di lavoro in questione.
Inoltre, le parti hanno dichiarato di aver definitivamente chiuso la controversia relativa al rapporto di lavoro indicato alle predette condizioni convenute e accettate, per cui, non risultano modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne sono generati di nuovi.
Ed allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni.
Peraltro, non può sottacersi che la parte ricorrente ha sottoscritto il verbale di conciliazione, contenente altresì la delega al rappresentante sindacale sig. mentre non ha provveduto successivamente a CP_7 disconoscere l'apposta sottoscrizione.
Inoltre, nel corso dell'istruttoria è stata confermata la circostanza relativa alla effettiva spiegazione e lettura da parte del sig. del CP_7 verbale di conciliazione alla presenza delle parti, come riconosciuto dalle testimoni e . Tes_1 Tes_2 In ordine poi all' eccezione di nullità del verbale di conciliazione per assenza della res litigiosa nonché della reciprocità delle concessioni, si rileva che dal testo del verbale, come sopra riportato, si evince chiaramente la sussistenza di entrambi i requisiti.
E' espressamente indicata la lite da transigere, ovvero la “controversia, in sede sindacale, promossa dal precitato lavoratore tramite la nei CP_8 confronti della avente ad oggetto compensi per prestazioni di CP_9 lavoro saltuario, svolto in regime di completa autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione da settembre 2013 al 30.06.2020”, così come sono esattamente indicate le reciproche concessioni, ovvero la messa a disposizione da parte della , a titolo transattivo e comunque a CP_8 stralcio e definizione di ogni rapporto di dare e avere tra le parti, dell'importo di euro 5.800,00, a fronte della rinuncia della lavoratrice, sempre a titolo transattivo, ad ogni maggior somma, diritto o pretesa.
Ne consegue che anche la censura di indeterminatezza risulta infondata.
Inoltre, in ordine alla effettiva corresponsione dell'importo indicato nel verbale – il quale comunque non risulta oggetto di rivendicazione nell'ambito del presente giudizio - la stessa lavoratrice – pur lamentando di non aver percepito alcunchè al momento della conciliazione -, in sede di interrogatorio formale ha confermato che “la sig.ra , per tutta la Per_1 durata del rapporto di lavoro, ha provveduto a corrispondere mensilmente alla sig.ra – così come anche alle sigg.re e – Pt_1 Tes_1 Tes_2 la somma di € 100,00 che la stessa versava a titolo di fondo pensione o accantonamento pensionistico”, così confermando sostanzialmente la prospettazione di parte resistente, in base alla quale l'importo forfettario di € 5.800,00 posto a base della conciliazione sia stato effettivamente corrisposto in costanza di rapporto di lavoro.
Peraltro, la medesima ricorrente, nell'ambito del verbale di conciliazione
– lo si ribadisce, sottoscritto con firma non disconosciuta – ha prestato quietanza del pagamento dell'importo indicato.
Infine, in ordine al dedotto vizio del consenso, in quanto la lavoratrice sarebbe stata indotta a firmare il verbale dietro la promessa della sig.ra poi disattesa, di essere formalmente assunta alle Persona_1 dipendenze della di Via Calefati in Bari, si rileva che le CP_8 risultanze istruttorie non risultano dirimenti al fine di ritenere provata la ricostruzione operata dalla ricorrente. Difatti, l'unica testimone, sig.ra , che ha confermato la predetta circostanza, lo ha fatto in Tes_1 termini assolutamente generici (“Io e la mia collega, unitamente alla sig.ra abbiamo sottoscritto il verbale di accordo dietro Pt_1
l'impegno di proseguire nel rapporto di lavoro con l'organizzazione convenuta, quindi, ci siamo fidate”), con la conseguenza che le sue dichiarazioni risultano inconferenti. Pertanto, non può ritenersi provato che, nel caso di specie, il consenso della lavoratrice sia stato carpito in conseguenza del dolo del datore di lavoro, il quale avrebbe rappresentato alla dipendente una situazione diversa da quella effettiva.
Alla stregua delle argomentazioni esposte - attesa la validità del verbale di conciliazione sindacale contenente sostanzialmente la rinuncia da parte della ricorrente a tutte le rivendicazioni fondate sullo stesso rapporto lavorativo dedotto anche in questa sede giudiziale - il ricorso non può che essere rigettato.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono le altre questioni eventualmente contestate tra le parti.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della particolarità e opinabilità delle questioni trattate, appare equo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Bari, 07.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4474/2022 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti ERNESTO RIZZO e NICOLA MEMEO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
(CONF , rappr. e dif. CP_1 Controparte_2 CP_3 dall'avv. RAFFAELE REALE;
, rappr. e dif. dall'avv. VALERIACAPOTORTI;
CP_4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 22.04.2022, la ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver prestato attività lavorativa in favore della struttura provinciale della Controparte_5
(CONF ) di Via Calefati in Bari, senza soluzione di
[...] CP_3 continuità e con vincolo di subordinazione dal 09/09/2013 al 30/06/2020, allorquando è stata indotta a sottoscrivere verbale di conciliazione sindacale;
lamentando la nullità dell'atto transattivo per difetto dei presupposti di una lite reale da transigere, delle reciproche concessioni, nonché per vizio del consenso per essere stata indotta a firmare il verbale dietro la promessa della sig.ra poi disattesa, di Persona_1 essere formalmente assunta alle dipendenza della CONFASI di Via Calefati in
Bari; rivendicando altresì differenze retributive per il predetto rapporto di lavoro – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o comunque l'illegittimità del verbale di conciliazione sindacale del 30/06/2020 sottoscritto dalla sig.ra e dalla convenuta con Parte_1
l'intervento del sindacalista della sig. Controparte_6 CP_7 per tutte le censure svolte nel presente ricorso;
b) conseguentemente, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti si è svolto per come dedotto nel presente ricorso,
e pertanto che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 09.09.01; nonché accertare e dichiarare che il
Sig. è creditrice nei confronti del convenuto della somma Parte_2 di €. 116.259,17 o della somma maggiore o minore che emergerà a seguito di
CTU, per tutti i titoli e le ragioni di cui alla narrativa del presente ricorso, oltre gli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria;
c) per l'effetto, condannare la Controparte_8
(CONF.A.S.I.), sede periferica di Bari – Manzoni - in persona del
[...]
Presidente e legale rappresentante pro tempore pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €. 116.259,17, o della somma maggiore o minore che emergerà a seguito di CTU, per tutti i titoli e le ragioni di cui alla narrativa del presente ricorso, oltre gli interessi legali ed il danno da svalutazione monetaria.
d) condannare la Controparte_8
(CONF ), sede periferica di Bari – Manzoni - in persona del CP_3
Presidente e legale rappresentante pro tempore pro tempore, alla ricostruzione della posizione contributiva e assicurativa della sig.ra
[...] per l'intero periodo sopra specificato, e, provvedere al Parte_1 versamento, in favore dell dei contributi previdenziali dovuti alla CP_4 sig.ra per i titoli e le causali di cui sopra;
Parte_1
e) Condannare la predetta convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
f) Dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì l rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia CP_4 il Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, accertando - nel caso di accoglimento - la relativa retribuzione imponibile;
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione, come per legge, secondo tariffa”.
All'odierna udienza in trattazione scritta, esaurita l'istruttoria, la causa veniva decisa.
Il ricorso deve essere rigettato per intervenuta rinuncia e transazione, atteso che è documentalmente provato che le parti hanno sottoscritto il verbale di conciliazione in sede protetta (cfr. verbale di conciliazione sindacale in atti).
E' opportuno premettere che il primo comma dell'art. 2113 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 6 legge n. 533/1973) sancisce la invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi;
il secondo comma onera il lavoratore della impugnativa (con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo) delle predette rinunzie e transazioni, stabilendo un termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa.
La mancata impugnazione della rinunzia o transazione, entro il termine stabilito a pena di decadenza, ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che l'ordinamento consente una forma indiretta di disposizione dei propri diritti da parte del lavoratore (ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. n. 77 del 1974); viene pertanto in rilievo un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi, attesa l'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale.
A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità (art. 2113 u.c. c.c.); invero, tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorchè contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili in quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente
"assistita" e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (Cass., n. 11107/02; 2244/95).
Invero, la ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina concordi, nella presunzione che l'intervento di soggetti terzi o l'assistenza dell'organizzazione sindacale costituiscano un rimedio adeguato alla debolezza contrattuale ed alla soggezione del lavoratore, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale (art. 1425 comma I c.c.) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c. (si veda, ad esempio, Cass. n.
1552/84 in una fattispecie di illiceità della causa;
Cass. n. 10056/91 in tema di determinabilità dell'oggetto del negozio transattivo).
Dal riferito tenore normativo emerge che la transazione fra datore e prestatore di lavoro, pur quando abbia per oggetto diritti inderogabili del lavoratore, validamente è stipulata in sede sindacale, a sensi dell'art. 411, terzo comma, c.p.c.. Nel caso di specie, nel verbale di conciliazione stipulato tra le parti in data 30.06.2020, si legge:
Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente, in sede conciliativa - con riferimento alla “controversia, in sede sindacale, promossa dal precitato lavoratore tramite la nei confronti della avente ad CP_8 CP_9 oggetto compensi per prestazioni di lavoro saltuario, svolto in regime di completa autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione dal settembre
2013 al 30.06.2020” - accettava la somma di Euro 5.800,00 “a mezzo vari versamenti”, prestava quietanza e dichiarava di “rinunziare sempre a transazione, ad ogni maggior somma, diritto o pretesa da e per effetto delle predette prestazioni saltuarie, data la comune volontà conciliativa già evidenziata dalle parti. Rinuncia, comunque e in tutti i casi, ad ogni diritto ed azione che possano anche solo indirettamente essere collegati con le prestazioni saltuarie. Il lavoratore rinuncia a differenze retribuzione, anche differita, a trattamenti integrativi, mensilità supplementari, straordinario, superminimi, indennità contrattuali, ferie e permessi non goduti, ecc.ecc. in quanto trattasi di rapporto saltuario ed occasionale, anche per danni quale ne sia il titolo o la ragione (ex art.
2043, 2059, 2087), diretti o indiretti, dedotti o non dedotti, comunque correlati alle dedotte prestazioni di lavoro saltuario”.
Non c'è dubbio che, in conseguenza della predetta conciliazione, non impugnabile ai sensi dell'art. 2113, comma 4, cod. civ. e dell'art. 411 c.p.c., le avverse domande attoree sono inammissibili, in quanto sono dirette a soddisfare pretese fondate sul medesimo rapporto lavorativo menzionato nello stesso verbale di conciliazione innanzi richiamato, dal quale non residuano dubbi circa la volontà e la consapevolezza reali delle parti di voler dirimere ogni controversia, anche futura, che avesse potuto trarre fondamento nel rapporto lavorativo cessato, facendosi reciproche concessioni, mediante la messa a disposizione da parte del datore di lavoro delle somme concordate in favore dell'ex lavoratrice e l'accettazione da parte di quest'ultima delle condizioni economiche offerte dalla ex parte datoriale a definizione di ogni pendenza relativa al rapporto di lavoro in questione.
Inoltre, le parti hanno dichiarato di aver definitivamente chiuso la controversia relativa al rapporto di lavoro indicato alle predette condizioni convenute e accettate, per cui, non risultano modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, ma se ne sono generati di nuovi.
Ed allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni.
Peraltro, non può sottacersi che la parte ricorrente ha sottoscritto il verbale di conciliazione, contenente altresì la delega al rappresentante sindacale sig. mentre non ha provveduto successivamente a CP_7 disconoscere l'apposta sottoscrizione.
Inoltre, nel corso dell'istruttoria è stata confermata la circostanza relativa alla effettiva spiegazione e lettura da parte del sig. del CP_7 verbale di conciliazione alla presenza delle parti, come riconosciuto dalle testimoni e . Tes_1 Tes_2 In ordine poi all' eccezione di nullità del verbale di conciliazione per assenza della res litigiosa nonché della reciprocità delle concessioni, si rileva che dal testo del verbale, come sopra riportato, si evince chiaramente la sussistenza di entrambi i requisiti.
E' espressamente indicata la lite da transigere, ovvero la “controversia, in sede sindacale, promossa dal precitato lavoratore tramite la nei CP_8 confronti della avente ad oggetto compensi per prestazioni di CP_9 lavoro saltuario, svolto in regime di completa autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione da settembre 2013 al 30.06.2020”, così come sono esattamente indicate le reciproche concessioni, ovvero la messa a disposizione da parte della , a titolo transattivo e comunque a CP_8 stralcio e definizione di ogni rapporto di dare e avere tra le parti, dell'importo di euro 5.800,00, a fronte della rinuncia della lavoratrice, sempre a titolo transattivo, ad ogni maggior somma, diritto o pretesa.
Ne consegue che anche la censura di indeterminatezza risulta infondata.
Inoltre, in ordine alla effettiva corresponsione dell'importo indicato nel verbale – il quale comunque non risulta oggetto di rivendicazione nell'ambito del presente giudizio - la stessa lavoratrice – pur lamentando di non aver percepito alcunchè al momento della conciliazione -, in sede di interrogatorio formale ha confermato che “la sig.ra , per tutta la Per_1 durata del rapporto di lavoro, ha provveduto a corrispondere mensilmente alla sig.ra – così come anche alle sigg.re e – Pt_1 Tes_1 Tes_2 la somma di € 100,00 che la stessa versava a titolo di fondo pensione o accantonamento pensionistico”, così confermando sostanzialmente la prospettazione di parte resistente, in base alla quale l'importo forfettario di € 5.800,00 posto a base della conciliazione sia stato effettivamente corrisposto in costanza di rapporto di lavoro.
Peraltro, la medesima ricorrente, nell'ambito del verbale di conciliazione
– lo si ribadisce, sottoscritto con firma non disconosciuta – ha prestato quietanza del pagamento dell'importo indicato.
Infine, in ordine al dedotto vizio del consenso, in quanto la lavoratrice sarebbe stata indotta a firmare il verbale dietro la promessa della sig.ra poi disattesa, di essere formalmente assunta alle Persona_1 dipendenze della di Via Calefati in Bari, si rileva che le CP_8 risultanze istruttorie non risultano dirimenti al fine di ritenere provata la ricostruzione operata dalla ricorrente. Difatti, l'unica testimone, sig.ra , che ha confermato la predetta circostanza, lo ha fatto in Tes_1 termini assolutamente generici (“Io e la mia collega, unitamente alla sig.ra abbiamo sottoscritto il verbale di accordo dietro Pt_1
l'impegno di proseguire nel rapporto di lavoro con l'organizzazione convenuta, quindi, ci siamo fidate”), con la conseguenza che le sue dichiarazioni risultano inconferenti. Pertanto, non può ritenersi provato che, nel caso di specie, il consenso della lavoratrice sia stato carpito in conseguenza del dolo del datore di lavoro, il quale avrebbe rappresentato alla dipendente una situazione diversa da quella effettiva.
Alla stregua delle argomentazioni esposte - attesa la validità del verbale di conciliazione sindacale contenente sostanzialmente la rinuncia da parte della ricorrente a tutte le rivendicazioni fondate sullo stesso rapporto lavorativo dedotto anche in questa sede giudiziale - il ricorso non può che essere rigettato.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono le altre questioni eventualmente contestate tra le parti.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della particolarità e opinabilità delle questioni trattate, appare equo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Bari, 07.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli