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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 17276/2023
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 17276/2023 promossa da
(c.f. ), nato il [...] a [...] cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Bosi presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Bologna, Via San Giorgio n. 9
e da
(c.f. ), nata in [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Bologna in via Umberto Giordano n. 5 rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Mazzotta (CF:
[...]
del Foro di Bologna, nel cui Studio in Bologna Via della Zecca n. 1 elegge C.F._3
domicilio con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13/05/2025; il P.M è intervenuto visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 22/12/2023 adiva il Tribunale dando atto di Parte_1
aver avuto una relazione sentimentale con la sig.ra dalla quale in data 25.11.2015 Parte_2
nasceva a Bologna la piccola;
il ricorrente proseguiva narrando che la relazione Persona_1 pagina 1 di 3 sentimentale tra i genitori della minore si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2021, quando il Sig. decideva di trasferirsi a Belluno. Parte_1
Ciò posto, il ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di recepire le condizioni di cui al ricorso sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore.
Il 22/03/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra la quale chiedeva una diversa Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto a quanto proposto dal ricorrente.
All'udienza del 13/05/2025, il Giudice formulava una proposta conciliativa per concludere in via transattiva la controversia;
le parti dichiaravano di accettare la proposta del Giudice e di ratificarne il contenuto, rinunciando ai termini. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte rappresenti l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate e, per l'effetto:
1) affida la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente e residenza presso la madre cui assegna la casa familiare;
2) Obbliga il padre a contribuire al mantenimento della minore versando mensilmente alla madre l'importo di 750,00 euro entro il giorno 5 del mese;
3) Dispone che il sig. sostenga il 75% delle spese straordinarie, da Parte_1
individuarsi alla stregua del Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, che integralmente si richiama;
4) Prende atto che le parti hanno concordato che la scelta relativa a baby sitter debba essere previamente concordata tra i genitori della minore;
5) Prende atto che le parti hanno pattuito che rimborso delle spese straordinarie precedenti di euro
750,00 avverrà in due rate: una entro maggio e una entro giugno;
6) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore con le seguenti modalità:
pagina 2 di 3 - il primo weekend di competenza nel mese a Belluno e il successivo solo il sabato a Bologna dalle ore 10.00 alle 18 da marzo ad ottobre ed entro le 16 da novembre a marzo, salvo impedimenti da comunicarsi appena possibile;
- durante le vacanze la minore verrà prelevata 12:00 con rientro alle 18.30 e per quest'anno alle ore 8.30;
7) Dispone che il documento di identità sia consegnato al genitore che tiene con sé la minore e che le parti reciprocamente si comunichino una volta arrivati l'indirizzo in cui la bambina si trova, oltre ad aggiornarsi circa le condizioni di salute della figlia;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 28.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 17276/2023
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 17276/2023 promossa da
(c.f. ), nato il [...] a [...] cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Bosi presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Bologna, Via San Giorgio n. 9
e da
(c.f. ), nata in [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Bologna in via Umberto Giordano n. 5 rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Mazzotta (CF:
[...]
del Foro di Bologna, nel cui Studio in Bologna Via della Zecca n. 1 elegge C.F._3
domicilio con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13/05/2025; il P.M è intervenuto visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 22/12/2023 adiva il Tribunale dando atto di Parte_1
aver avuto una relazione sentimentale con la sig.ra dalla quale in data 25.11.2015 Parte_2
nasceva a Bologna la piccola;
il ricorrente proseguiva narrando che la relazione Persona_1 pagina 1 di 3 sentimentale tra i genitori della minore si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2021, quando il Sig. decideva di trasferirsi a Belluno. Parte_1
Ciò posto, il ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di recepire le condizioni di cui al ricorso sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore.
Il 22/03/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra la quale chiedeva una diversa Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto a quanto proposto dal ricorrente.
All'udienza del 13/05/2025, il Giudice formulava una proposta conciliativa per concludere in via transattiva la controversia;
le parti dichiaravano di accettare la proposta del Giudice e di ratificarne il contenuto, rinunciando ai termini. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte rappresenti l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate e, per l'effetto:
1) affida la figlia minore in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente e residenza presso la madre cui assegna la casa familiare;
2) Obbliga il padre a contribuire al mantenimento della minore versando mensilmente alla madre l'importo di 750,00 euro entro il giorno 5 del mese;
3) Dispone che il sig. sostenga il 75% delle spese straordinarie, da Parte_1
individuarsi alla stregua del Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, che integralmente si richiama;
4) Prende atto che le parti hanno concordato che la scelta relativa a baby sitter debba essere previamente concordata tra i genitori della minore;
5) Prende atto che le parti hanno pattuito che rimborso delle spese straordinarie precedenti di euro
750,00 avverrà in due rate: una entro maggio e una entro giugno;
6) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore con le seguenti modalità:
pagina 2 di 3 - il primo weekend di competenza nel mese a Belluno e il successivo solo il sabato a Bologna dalle ore 10.00 alle 18 da marzo ad ottobre ed entro le 16 da novembre a marzo, salvo impedimenti da comunicarsi appena possibile;
- durante le vacanze la minore verrà prelevata 12:00 con rientro alle 18.30 e per quest'anno alle ore 8.30;
7) Dispone che il documento di identità sia consegnato al genitore che tiene con sé la minore e che le parti reciprocamente si comunichino una volta arrivati l'indirizzo in cui la bambina si trova, oltre ad aggiornarsi circa le condizioni di salute della figlia;
spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 28.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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