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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 13436/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- IU DI Presidente
- EL Nocera Componente
- AN TO Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi iscritto al n. 13436/2022 R.G. e pendente tra
( ) rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Vito D'Astici,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv. Mauro Todisco,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 3172/2023 del 26.07.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
I.1.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti
I.2.- In corso di causa è stato svolto un sub-procedimento.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 6 R.G. 13436/2022.
I.2.1.- Con provvedimento del 04.09.2024 emesso nell'ambito del sub-procedimento contraddistinto al n. R.G. 13436-1/2022 il giudice istruttore ha accolto il ricorso ex art. 709, comma
IV c.p.c. proposto da modificando il calendario CP_1 di incontri padre-figli già fissato nell'ordinanza presidenziale del 28.02.2023 e rimuovendo il vincolo dello spazio neutro.
I.3.- Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 24.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: rinuncia alla domanda di addebito della separazione al coniuge;
per il resto, domanda l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso del
11.11.2022;
b) parte convenuta: chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione integrativa del
12.06.2023;
c) P.M. (con nota del 25.03.2025): ha chiesto la definizione della controversia con le garanzie a tutela della prole rimettendosi alla decisione del Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le domande avanzate dalle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda di addebito della separazione al marito formulata da è stata espressamente rinunciata Parte_1 dalla stessa nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.03.2025. Sicché, salva la valenza di rigetto in punto di spese di lite, non occorre procedere alla sua delibazione.
IV.- Quanto alla domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della moglie deve osservarsi quanto segue.
In via preliminare, il Collegio osserva che occorre procedere alla delibazione della domanda avendo la difesa attorea precisato le conclusioni riportandosi a tutto quanto richiesto
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 2 di 6 R.G. 13436/2022.
nei propri atti introduttivi. E ciò nonostante già in sede provvisoria il Presidente non abbia ravvisato la sussistenza dei presupposti.
In ogni caso la domanda non è meritevole di accoglimento risultando piuttosto l'adeguatezza dei redditi della Pt_1 rispetto a quelli del . CP_1
A tal proposito, quanto alla moglie, è emerso che ella svolge l'attività di insegnante di danza presso una A.s.d. in
Valenzano con redditi annui netti medi pari a € 5.170,00 circa
(cfr. C.U. annualità 2022-2024 di cui alla comparsa conclusionale del 23.05.2025). Ha dedotto di provvedere in via pressoché esclusiva al sostentamento economico della prole anche con l'aiuto della propria famiglia di origine. La risulta, dunque, dotata di capacità lavorativa Pt_1 specifica concretizzata con l'espletamento della richiamata attività durante l'arco della vita matrimoniale contemperando le esigenze di accudimento dei figli. Sul versante patrimoniale, ella non risulta titolare di beni immobili.
Quanto al marito, egli svolge l'attività di tappezziere in proprio senza la produzione redditi (cfr. certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data
20.05.2025 allegata alla comparsa conclusionale del
21.05.2025). Le risultanze della certificazione reddituale in atti devono, tuttavia, ritenersi del tutto inattendibili specie a fronte delle dichiarazioni rese dalla parte che - all'udienza presidenziale del 17.02.2023 – ha dichiarato di lavorare come tappezziere e di sostenere esborsi locatizi tanto per la casa di abitazione quanto per il locale ove esercita la propria attività lavorativa. Tanto induce il
Collegio a ritenere verosimile che il non solo sia CP_1 titolare di redditi da lavoro totalmente non dichiarati al
Fisco, ma anche che essi siano tali da consentirgli di sostenere mensilmente oneri locatizi per due immobili.
Vieppiù, non risulta specificamente contestata dal convenuto l'allegazione attorea secondo cui egli si recherebbe annualmente in Germania per trasferte lavorative che verosimilmente contribuiscono a incrementarne il reddito da lavoro. Sul versante patrimoniale, il coniuge non risulta titolare di beni immobili.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 3 di 6 R.G. 13436/2022.
Alla luce delle predette argomentazioni ed avendo riguardo al fatto che la coniuge per età (42 anni) nonché per l'assenza di condizioni patologiche personali è sempre stata in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, il Collegio ritiene che i coniugi abbiano disponibilità economico- reddituali quantomeno omogenee che non giustificano il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della stessa.
V.- I provvedimenti riguardanti i figli (18.04.2009), Per_1
(25.12.2010) et (17.07.2019) devono essere Per_2 Per_3 adottati nei termini che seguono.
V.1.- Deve confermarsi l'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Invero,
l'inesatto adempimento paterno degli obblighi di contribuzione al mantenimento della prole ex se considerato non risulta di per sé solo idoneo a fondare la domanda di affido esclusivo spiegata dalla parte attrice. Anzi, come già rilevato in sede sub-procedimentale e, in particolare, nella relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali depositata il 13.06.2024, deve essere considerato il recupero della relazione padre- figli, delle capacità paterne di accudimento sia fisico che emotivo nonché del bisogno di , e di maggiore Per_1 Per_2 Per_3 quantità e qualità degli incontri con il padre. Sicché,
l'affido esclusivo alla genitrice risulterebbe allo stato contrario alla realizzazione del superiore interesse dei minori alla bigenitorialità.
V.2.- Gli incontri padre-figli devono continuare a svolgersi sulla base del calendario di cui all'ordinanza presidenziale del 24.02.2023.
V.3.- Sul versante economico, i provvedimenti riguardanti i figli devono essere adottati nei termini che seguono.
V.3.1.- In considerazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. e ferme le considerazioni già formulate supra rispetto alle condizioni economico-reddituali dei genitori, il Collegio ritiene congruo fissare un contributo al mantenimento pari ad € 250,00 per figlio.
Occorre infatti rilevare che le esigenze dei figli minori
(16 anni), (15 anni) et (sei anni) possono Per_1 Per_2 Per_3 considerarsi fisiologicamente accresciute rispetto all'epoca delle statuizioni presidenziali del 28.02.2023. Così come
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 4 di 6 R.G. 13436/2022.
occorre dare atto che i compiti di cura domestica in favore dei figli gravano in maniera preponderante in capo alla madre.
Sicché, a decorrere dalla mensilità in corso, la contribuzione paterna deve essere aumentata ad € 250,00 per figlio.
V.4.- Le spese straordinarie per i figli continueranno a gravare per il 50% a carico di ciascun genitore. Modi e termini di pagamento restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm.
V.5.- Il Collegio dispone altresì che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, in ragione del collocamento prevalente e ad integrazione della contribuzione paterna al mantenimento ordinario;
ella potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
VI.- Spese e compensi di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della parte attrice che è tenuta alla rifusione nella misura di tre quinti. Invero, l'attrice è risultata soccombente sulla domanda di addebito rinunciata, sulla domanda di assegno muliebre, di affidamento e nell'ambito del sub-procedimento azionata dal convenuto.
Invece, il padre è rimasto soccombente in punto di contribuzione al mantenimento dei figli.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore indeterminato ma a bassa complessità, con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio introdotto con ricorso del 11.11.2022 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 3172/2023 del
26.07.2023, così provvede:
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 5 di 6 R.G. 13436/2022.
1) PRENDE ATTO della rinuncia alla domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla parte attrice;
2) RIGETTA la domanda di contribuzione al proprio mantenimento proposta dalla attrice;
3) DISPONE che i figli minori , e continuino Per_1 Per_2 Per_3
a essere affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e incontrino il padre nei modi e termini meglio indicati in motivazione;
4) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare in CP_1 favore di la somma mensile di € 750,00 (€ Parte_1
250,00 per ciascuno) a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei tre figli [somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI) con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025];
5) DISPONE che le spese straordinarie per i figli , Per_1
e continueranno a gravare nella misura del 50% Per_2 Per_3 su ciascun genitore e saranno disciplinate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
6) DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da che potrà chiederne il Parte_1 versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
7) DA l'attrice alla rifusione in Parte_1 favore del convenuto di tre quinti di spese e CP_1 compensi di giudizio che, nella misura intera, si liquidano in € 5.331,20 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A.; pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Mauro Todisco dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO IU DI
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- IU DI Presidente
- EL Nocera Componente
- AN TO Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi iscritto al n. 13436/2022 R.G. e pendente tra
( ) rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Vito D'Astici,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso da CP_1 C.F._2
Avv. Mauro Todisco,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo risultano già meglio specificati nella sentenza non definitiva n. 3172/2023 del 26.07.2023 con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
I.1.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti
I.2.- In corso di causa è stato svolto un sub-procedimento.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 6 R.G. 13436/2022.
I.2.1.- Con provvedimento del 04.09.2024 emesso nell'ambito del sub-procedimento contraddistinto al n. R.G. 13436-1/2022 il giudice istruttore ha accolto il ricorso ex art. 709, comma
IV c.p.c. proposto da modificando il calendario CP_1 di incontri padre-figli già fissato nell'ordinanza presidenziale del 28.02.2023 e rimuovendo il vincolo dello spazio neutro.
I.3.- Nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 24.03.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
a) parte attrice: rinuncia alla domanda di addebito della separazione al coniuge;
per il resto, domanda l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso del
11.11.2022;
b) parte convenuta: chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione integrativa del
12.06.2023;
c) P.M. (con nota del 25.03.2025): ha chiesto la definizione della controversia con le garanzie a tutela della prole rimettendosi alla decisione del Collegio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica.
II.- Le domande avanzate dalle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- La domanda di addebito della separazione al marito formulata da è stata espressamente rinunciata Parte_1 dalla stessa nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.03.2025. Sicché, salva la valenza di rigetto in punto di spese di lite, non occorre procedere alla sua delibazione.
IV.- Quanto alla domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della moglie deve osservarsi quanto segue.
In via preliminare, il Collegio osserva che occorre procedere alla delibazione della domanda avendo la difesa attorea precisato le conclusioni riportandosi a tutto quanto richiesto
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 2 di 6 R.G. 13436/2022.
nei propri atti introduttivi. E ciò nonostante già in sede provvisoria il Presidente non abbia ravvisato la sussistenza dei presupposti.
In ogni caso la domanda non è meritevole di accoglimento risultando piuttosto l'adeguatezza dei redditi della Pt_1 rispetto a quelli del . CP_1
A tal proposito, quanto alla moglie, è emerso che ella svolge l'attività di insegnante di danza presso una A.s.d. in
Valenzano con redditi annui netti medi pari a € 5.170,00 circa
(cfr. C.U. annualità 2022-2024 di cui alla comparsa conclusionale del 23.05.2025). Ha dedotto di provvedere in via pressoché esclusiva al sostentamento economico della prole anche con l'aiuto della propria famiglia di origine. La risulta, dunque, dotata di capacità lavorativa Pt_1 specifica concretizzata con l'espletamento della richiamata attività durante l'arco della vita matrimoniale contemperando le esigenze di accudimento dei figli. Sul versante patrimoniale, ella non risulta titolare di beni immobili.
Quanto al marito, egli svolge l'attività di tappezziere in proprio senza la produzione redditi (cfr. certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data
20.05.2025 allegata alla comparsa conclusionale del
21.05.2025). Le risultanze della certificazione reddituale in atti devono, tuttavia, ritenersi del tutto inattendibili specie a fronte delle dichiarazioni rese dalla parte che - all'udienza presidenziale del 17.02.2023 – ha dichiarato di lavorare come tappezziere e di sostenere esborsi locatizi tanto per la casa di abitazione quanto per il locale ove esercita la propria attività lavorativa. Tanto induce il
Collegio a ritenere verosimile che il non solo sia CP_1 titolare di redditi da lavoro totalmente non dichiarati al
Fisco, ma anche che essi siano tali da consentirgli di sostenere mensilmente oneri locatizi per due immobili.
Vieppiù, non risulta specificamente contestata dal convenuto l'allegazione attorea secondo cui egli si recherebbe annualmente in Germania per trasferte lavorative che verosimilmente contribuiscono a incrementarne il reddito da lavoro. Sul versante patrimoniale, il coniuge non risulta titolare di beni immobili.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 3 di 6 R.G. 13436/2022.
Alla luce delle predette argomentazioni ed avendo riguardo al fatto che la coniuge per età (42 anni) nonché per l'assenza di condizioni patologiche personali è sempre stata in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, il Collegio ritiene che i coniugi abbiano disponibilità economico- reddituali quantomeno omogenee che non giustificano il riconoscimento di un contributo al mantenimento in favore della stessa.
V.- I provvedimenti riguardanti i figli (18.04.2009), Per_1
(25.12.2010) et (17.07.2019) devono essere Per_2 Per_3 adottati nei termini che seguono.
V.1.- Deve confermarsi l'affidamento ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Invero,
l'inesatto adempimento paterno degli obblighi di contribuzione al mantenimento della prole ex se considerato non risulta di per sé solo idoneo a fondare la domanda di affido esclusivo spiegata dalla parte attrice. Anzi, come già rilevato in sede sub-procedimentale e, in particolare, nella relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali depositata il 13.06.2024, deve essere considerato il recupero della relazione padre- figli, delle capacità paterne di accudimento sia fisico che emotivo nonché del bisogno di , e di maggiore Per_1 Per_2 Per_3 quantità e qualità degli incontri con il padre. Sicché,
l'affido esclusivo alla genitrice risulterebbe allo stato contrario alla realizzazione del superiore interesse dei minori alla bigenitorialità.
V.2.- Gli incontri padre-figli devono continuare a svolgersi sulla base del calendario di cui all'ordinanza presidenziale del 24.02.2023.
V.3.- Sul versante economico, i provvedimenti riguardanti i figli devono essere adottati nei termini che seguono.
V.3.1.- In considerazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. e ferme le considerazioni già formulate supra rispetto alle condizioni economico-reddituali dei genitori, il Collegio ritiene congruo fissare un contributo al mantenimento pari ad € 250,00 per figlio.
Occorre infatti rilevare che le esigenze dei figli minori
(16 anni), (15 anni) et (sei anni) possono Per_1 Per_2 Per_3 considerarsi fisiologicamente accresciute rispetto all'epoca delle statuizioni presidenziali del 28.02.2023. Così come
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 4 di 6 R.G. 13436/2022.
occorre dare atto che i compiti di cura domestica in favore dei figli gravano in maniera preponderante in capo alla madre.
Sicché, a decorrere dalla mensilità in corso, la contribuzione paterna deve essere aumentata ad € 250,00 per figlio.
V.4.- Le spese straordinarie per i figli continueranno a gravare per il 50% a carico di ciascun genitore. Modi e termini di pagamento restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm.
V.5.- Il Collegio dispone altresì che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, in ragione del collocamento prevalente e ad integrazione della contribuzione paterna al mantenimento ordinario;
ella potrà chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
VI.- Spese e compensi di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della parte attrice che è tenuta alla rifusione nella misura di tre quinti. Invero, l'attrice è risultata soccombente sulla domanda di addebito rinunciata, sulla domanda di assegno muliebre, di affidamento e nell'ambito del sub-procedimento azionata dal convenuto.
Invece, il padre è rimasto soccombente in punto di contribuzione al mantenimento dei figli.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore indeterminato ma a bassa complessità, con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio introdotto con ricorso del 11.11.2022 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione e preso atto della propria sentenza non definitiva n. 3172/2023 del
26.07.2023, così provvede:
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 5 di 6 R.G. 13436/2022.
1) PRENDE ATTO della rinuncia alla domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla parte attrice;
2) RIGETTA la domanda di contribuzione al proprio mantenimento proposta dalla attrice;
3) DISPONE che i figli minori , e continuino Per_1 Per_2 Per_3
a essere affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e incontrino il padre nei modi e termini meglio indicati in motivazione;
4) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare in CP_1 favore di la somma mensile di € 750,00 (€ Parte_1
250,00 per ciascuno) a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei tre figli [somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI) con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025];
5) DISPONE che le spese straordinarie per i figli , Per_1
e continueranno a gravare nella misura del 50% Per_2 Per_3 su ciascun genitore e saranno disciplinate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
6) DISPONE che l'assegno unico universale sia percepito integralmente da che potrà chiederne il Parte_1 versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
7) DA l'attrice alla rifusione in Parte_1 favore del convenuto di tre quinti di spese e CP_1 compensi di giudizio che, nella misura intera, si liquidano in € 5.331,20 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A.; pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Mauro Todisco dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO IU DI
Il Giudice estensore Emanuele TO
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