Decreto 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2160/2024 R.G. Prev. A.T.P.
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa
Fedora Cavalcanti;
esaminati gli atti della procedura n. 2160/2024 R.G. Prev., introdotta da Parte_1
difeso dall'avv. MIGLIARESE CAPUTI FRANCA;
[...] rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO:
[X] indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508);
[] pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971);
[] assegno di invalidità (art. 13 L. 118/1971) (invalidità civile pari al ___ %);
[] indennità di frequenza (L. 289/1990);
[] pensione/indennità per ciechi assoluti;
[] pensione/indennità per ciechi parziali;
[] pensione/indennità per sordi perlinguali;
[] pensione ordinaria di inabilità (art. 2 L. 222/1984);
[] assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/1984) (invalidità AGO pari al ___ %);
[X] accertamento dello stato di “persona handicappata in situazione di gravità” (art. 3 co.
3L. 104/1992);
Accertamento del requisito sanitario = NEGATIVO.
S P E S E
Ai fini della relativa liquidazione, in assenza di idonea dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., richiamati i principi affermati da Cass. n. 9975/2016 e succ. conf. (n. 4187/2017), posto che nel presente procedimento viene in rilievo un cumulo di domande (di cui una di valore determinato ed una di valore indeterminabile) e che, tenuto conto del valore della controversia scaturente dalla domanda di carattere determinato,
l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile
tenuto, inoltre, conto che l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della Pt_2 difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005 (cfr. Cass. n. 9878/2019 e succ. conf.), le spese di lite, poste a carico di parte ricorrente soccombente, sono liquidate in complessivi euro 1.222,40 oltre accessori ove dovuti come per legge.
La relativa liquidazione è effettuata conformemente all'insegnamento della SC che, con sentenza n. 29311/2020, ha affermato che “questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui le controversie che, per il loro contenuto intrinseco, non sono suscettibili di valutazione economica, come quelle relative allo stato ed alla capacità delle persone, debbono ritenersi controversie di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali (così già Cass. n. 1877 del 1965; più recentemente Cass. nn. 1828 del
1999, 24979 del 2018), e ha più volte accostato la condizione di portatore di handicap ad un vero e proprio status (v. ad es. in tal senso Cass. n. 21416 del 2019), trattandosi propriamente di una qualità giuridica che l'art. 3, comma 1, I. n. 104/1992, attribuisce ad un soggetto («colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione») nei confronti di altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 ss., e agli artt. 17-19, 33 ss., L. n. 104/1992, cit., e succ. mod. e integraz.- Ciò posto, può senz'altro convenirsi con parte ricorrente nel rilievo secondo cui, dovendo le cause di valore indeterminabile considerarsi, ai fini dell'individuazione dello scaglione applicabile per la regolazione delle spese di lite, «di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia» (art. 5, commi 5-6, d.m. n. 55/2014), quelle specificamente concernenti il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave dovrebbero essere inquadrate nel terzo degli scaglioni di cui all'allegato al d.m. n. 55/2014, cit. (tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00).
Rilevato che l'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, cit., stabilisce espressamente che, nel tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, il giudice possa diminuirli «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale. Pertanto, dovendo procedersi all'anzidetta riduzione del valore medio dei compensi indicato per i procedimenti di istruzione preventiva nella tabella 9 dell'allegato al d.m. n. 55/2014, il compenso minimo va individuato in euro 1.528,00, risultanti dall'abbattimento del 50% dei compensi medi previsti per la fase di studio e la fase introduttiva e per quella istruttoria/di trattazione (rispettivamente indicati in euro 992,00, in euro 778,00 ed in euro
1.276,00, in base al D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte “si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022 (cfr. Cass. ord. n. 33482/2022), a cui va applicata l'ulteriore riduzione prevista dal citato art. 152 bis disp. att.
c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011.
Le spese di CTU (liquidate come da separato decreto) in assenza di regolare dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., sono poste a carico delle parti in solido nei rapporti con il CTU
e a carico esclusivo della parte ricorrente soccombente nei rapporti interni tra condebitori solidali.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente.
Si notifichi all' (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.) Pt_2
Cosenza, 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti