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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI Sezione civile Verbale di udienza All'udienza del 9 gennaio 2025, dinnanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile, con l'assistenza del dott. Giuseppe Rasa, Addetto all'Ufficio per il Processo, nella causa civile iscritta al n. 1817/2018 R.G.A.C., promossa da (C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Messina, via Tommaso Cannizzaro n. 209, presso lo studio dell'avv. Antonio M. L. Paratore che lo rappresenta e difende, attore, contro
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Enna n. 2, presso lo studio dell'avv. Benedetto Caiola, che lo rappresenta e difende, convenuto, e nei confronti di (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, Via Trento n. 42, presso lo studio dell'avv. Gabriella Calandra Mancuso, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cambria, terza chiamata in causa, avente ad oggetto: responsabilità professionale;
sono presenti gli avv.ti Paratore, Caiola e l'avv. Andrea Pirri in sostituzione dell'avv. Cambria, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni articolate nei rispettivi atti e nei verbali di causa nonché alle note conclusive. L'avv. Pirri contesta quanto dedotto dall'attore nelle note conclusive e nel preverbale relativo all'udienza odierna. L'avv. Caiola contesta le note conclusive depositate dall'attore e dalla terza chiamata nonché il preverbale depositato dall'attore. L'avv. Paratore chiede l'accoglimento delle proprie domande e conclusioni con vittoria di spese e compensi e chiede la deicisone. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato il 17 ottobre 2018, ha Parte_1 convenuto in giudizio il dott. , affinché venisse Controparte_1 accertato che, nell'espletamento del mandato conferitogli per la consulenza ed assistenza fiscale relativa all'unità immobiliare denominata “Casale del Barone de Carcamo” sita nel Comune di Reitano, aveva agito in violazione dei normali canoni di diligenza, perizia e prudenza ex art. 1176 c.c. causandogli danni dell'importo di euro 56.752,00 in virtù delle mancate agevolazioni fiscali che avrebbe potuto godere sulle rate di imposta fino al 31 dicembre 2023 ed euro 2.196,02 in virtù delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2016 e 3 novembre 2016 per le irregolarità riscontrate nella presentazione della dichiarazioni dei redditi, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento degli stessi, con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 dicembre 2018, si è costituto , il quale, Controparte_3 contestando quanto dedotto ed eccepito dall'attore, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e la chiamata in causa della terza Controparte_2
affinché lo tenesse indenne da un eventuale condanna al risarcimento
[...] del danno da corrispondere all'attore in esecuzione della professione di dottore commercialista per cui aveva stipulato apposita polizza, con condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta depositata in data 30 novembre 2019, si è costituita in giudizio la società la quale ha Controparte_2 chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inoperatività della polizza per i danni chiesti dall'attore ovvero, ove riconosciuta, lo scoperto contrattuale pari al 10%, e, in via principale, il rigetto delle domande attoree perché infondate, con vittoria di spese e compensi. Concessi i termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. ed escusse le prove orali, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione rinviando per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. All'udienza odierna, la causa viene decisa. Le domande di risarcimento dei danni di parte attrice sono infondate. Giova premettere che, nel caso di responsabilità del commercialista, “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente” (cfr. Cass. n. 9917/10). Pertanto - una volta accertato l'inadempimento del commercialista sotto il profilo dell'an - occorre altresì dimostrare “che la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale” (cfr. Cass. n. 15759/01; in questi termini v. Tribunale Roma , sez. XIII , 21 marzo 2016, n. 5685). Come tradizionalmente sostenuto in giurisprudenza, le obbligazioni che il professionista assume nei confronti del cliente sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, poiché l'inadempimento del professionista non può desumersi, in linea di principio, dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata. L'inadempimento del professionista, nella specie del consulente fiscale, è, dunque, ancorato alla violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c.. Si è, altresì, precisato che il cliente è tenuto non solo a dimostrare di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, la cui responsabilità implica, quindi, la valutazione positiva, basata su elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, che dalla proposizione di una diversa azione o dal diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo, viceversa, presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno. Analogamente, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale, va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso causale tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato. Incombe, invece, sul professionista l'onere di provare di aver tenuto una condotta conforme ai doveri di diligenza professionale concretamente esigibili di modo da fornire la prova inequivoca di avere rispettato quello sforzo esigibile richiesto dalla natura della prestazione ovvero l'inimputabilità dell'impossibilità di adempiere. Specificamente, in ordine al nesso causale devono essere effettuati due diversi accertamenti: in primo luogo, l'accertamento della causalità cd. materiale, ossia del collegamento tra comportamento e danno-evento, e della misura di tale collegamento nel caso di concorso di cause. In tale fase si deve prescindere da ogni valutazione di prevedibilità/previsione - sia soggettiva che oggettiva - da parte dell'autore del fatto, in quanto tale concetto fa parte della fattispecie della colpa, la cui analisi è collocata in un momento idealmente successivo alla ricostruzione della fattispecie oggettiva ed al (presupposto) accertamento del nesso causale. Dunque, solo il positivo accertamento del nesso di causalità materiale autorizzerebbe all'analisi della sussistenza o meno della colpa (o del dolo) dell'agente; in secondo luogo, quale posterius rispetto a quello precedente, l'accertamento della causalità cd. giuridica, ossia del nesso tra evento lesivo e danno- conseguenza, inteso come conseguenze di ordine economico, ricollegate alla condotta dannosa. Tale accertamento consente di individuare le singole conseguenze dannose - le quali, si precisa, costituiscono il solo oggetto dell'obbligazione risarcitoria - in funzione di delimitazione dei confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria in applicazione del principio generale della compensatio lucri cum damno. Pertanto, prima di affrontare il problema dell'ammontare del danno risarcibile, va risolta positivamente la questione causale, in quanto una conseguenza non legata in modo diretto ed immediato all'evento di danno è, prima di tutto, irrilevante sul piano eziologico. In altri termini, l'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone di verificare oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali allegati dall'attore anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno prospettato, vale a dire la perdita patrimoniale derivante dall'errore del professionista. Nel caso di specie, tale onere probatorio incombente sull'attore non è stato assolto.
in qualità di comodatario della descritta “Casa del Parte_1
Barone de Carcamo”, a lui concessa in godimento dai figli, ha dedotto di avere conferito incarico al convenuto per la consulenza ed assistenza fiscale già dall'anno di imposta 2006, lamentando, pertanto, di avere subito un danno patrimoniale derivante, da un lato, dalla mancata detrazione di taluni oneri fiscali in seno ai Modelli Unico dal 2011 al 2014 correlata al mutamento della destinazione economica dell'immobile da mero bene rurale a bene vincolato con destinazione abitativa e, dall'altro lato, da talune sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate. Invero, l'attore ha allegato di avere eseguito, successivamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, i lavori di ristrutturazione utili al mutamento della destinazione del bene di modo da usufruire di una maggiore detrazione fiscale ai sensi della L. n. 449/1997 ss.mm.ii., agevolazione che – per quanto dedotto dall'attore – non sarebbe stata correttamente tratta dal consulente con conseguente danno patrimoniale. Il convenuto ha contestato quanto dedotto dall'attore perché non aveva mai avuto notizia né ricevuto la documentazione necessaria ad eseguire le maggiori detrazioni fiscali derivanti dal mutamento della destinazione economica del bene, deducendo, altresì, di avere ricevuto il solo incarico di presentare le dichiarazioni dei redditi e non anche di operare le detrazioni fiscali correlate al mutamento della destinazione d'uso del bene. In buona sostanza, il convenuto ha eccepito, d'un verso, l'insussistenza dell'incarico professionale relativo alla prestazione contestata come inadempiuta;
per altro verso, la sua impossibilità di potere eseguire l'attività contestata in quanto, in ogni caso, non gli era stata comunicata né consegnata la documentazione necessaria per eseguire le detrazioni fiscali lamentate, sicché la prestazione non potrebbe rientrare nel (qualificato) sforzo esigibile a lui richiesto dal combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 1218 c.c.. L'attore ha dedotto che la responsabilità del convenuto si evince dalla documentazione in atti. Più nel dettaglio, l'attore ha posto a fondamento delle proprie ragioni due mail del 2011 e del 2013 (cfr. all. 12 citazione) dalle quali, tuttavia, non può evincersi in modo certo ed inequivoco che il convenuto fosse consapevole del mutamento della destinazione d'uso: la mera dicitura “unità abitativa”
o la mera menzione di una detrazione afferente a pompe di calore non possono essere elementi sufficienti da cui desumere l'avvenuto mutamento della destinazione d'uso del bene e la volontà del contribuente di accedere alle relative agevolazioni fiscali. Né i vari bonifici per i lavori eseguiti (cfr. all. 9 citazione) possono essere elementi da cui desumere la responsabilità del professionista stante che trattasi di atti a firma del contribuente e non tanto atti del Parte_1 commercialista e per cui non vi è prova certa della sua imputabilità. Altresì è priva di rilevanza la circostanza che il professionista abbia o meno redatto di proprio pugno il Modello Unico del 6 novembre 2007 (sottoscritto, in ogni caso, da perché precedente alla Parte_1 modifica della destinazione d'uso del bene nonché dal documento non può evincersi siffatto mutamento poi avvenuto nel 2010 per effetto dei lavori di manutenzione. Ed ancora, la dichiarazione resa da , in sede di interrogatorio CP_1 formale, di avere annotato i bollettini di pagamento per gli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione relativi al rilascio della concessione edilizia non può costituire un argomento illuminante su cui accertare la responsabilità da inadempimento del professionista stante che esso rappresenta un mero pagamento per una concessione edilizia senza che fosse ancora intervenuto alcun mutamento della destinazione d'uso del bene (avvenuta invero nel 2010 per effetto dei lavori di manutenzione). Né gli attestati della Soprintendenza (cfr. doc. 1 memoria 183, comma 6, n. 3 dell'attore) possono costituire un elemento sul quale accertare la responsabilità del convenuto perché trattasi di atti intervenuti con il solo
. Pt_1
In ogni caso, il fatto come descritto dall'attore non appare provato. Il convenuto ha contestato specificamente di avere ricevuto l'incarico di eseguire le detrazioni fiscali per gli anni contestati, da cui sarebbero derivati i danni reclamati (dal 2011 al 2014), sicché non vi è prova che la prestazione abbia formato oggetto dell'obbligazione. Sul punto, le dichiarazioni testimoniali rese dai collaboratori di studio del dott. hanno consegnato elementi univoci sui quali accertare CP_1
l'assenza dell'obbligazione di eseguire le detrazioni fiscali lamentate. La teste escussa all'udienza del 24 gennaio 2024, ha Testimone_1 dichiarato che l'attore aveva conferito il solo incarico di redigere la dichiarazione dei redditi e che lo Studio, in ogni caso, non si occupa di pratiche per le detrazioni fiscali che, invero, non costituivano oggetto dell'incarico professionale (cfr. dichiarazioni testimoniali di Tes_1 di risposta alle seguenti circostanze “I). «vero o no che il Dott.
[...]
ha conferito al Dott. solo Parte_1 Controparte_1
l'incarico di predisporre ed inviare le dichiarazioni dei redditi?»; II). «vero
o no che l'incarico di curare la pratica per le detrazioni di imposta o le agevolazioni fiscali è stato assolto direttamente dal Dott. Parte_1
o conferito ad altro professionista diverso dal ?; Controparte_1
XIII). «vero o no che il Dott. ha comunicato al Dott. Parte_1 la variazione della destinazione d'uso in Controparte_1 abitativi degli immobili del complesso rurale “Casa del Barone De Carcamo”, solo nel mese di marzo 2015?: “ADR I): “Vera la circostanza, ciò posso dire perché lavoravo per il dott. ed il veniva CP_1 Pt_1 solo nel periodo della dichiarazione dei redditi, nel mese di giugno per portare i documenti ed elaborare la dichiarazione. Mi riferisco agli anni dal 2010 al 2013: io non lavoravo nella stessa del , né ho visto tutti i CP_1 documenti che l'attore ha consegnato al convenuto. Per quanto è a mia conoscenza ni facevano al solo la dichiarazione dei redditi” e Pt_1
“ADR II: “Lo studio non fa le pratiche per le detrazioni, non ne abbiamo mai fatto ad alcuno dei clienti. Noi non facciamo il calcolo sulle fatture”; nonché “ADR XIII: “Sulla circostanza posso dire di avere lavorato per il convenuto sino al gennaio 2015, sino a quando ho lavorato per il convenuto non ricordo comunicazione da parte dell'attore al convenuto circa il cambio di destinazione d'uso del complesso rurale di Casa del Barone De Carcamo. Preciso che per il lavoro che dovevamo svolgere per l'attore non avevamo motivo d conoscere di questa documentazione”). Ancora, la teste ha negato che le detrazioni Testimone_2 fiscali integrassero l'oggetto dell'incarico professionale, confermando che era venuto a conoscenza del mutamento della destinazione d'uso CP_1 soltanto nel 2015, anno in cui, a seguito di esplicita richiesta, si era adoperato per la presentazione delle dichiarazioni integrative allegate in atti (cfr. dichiarazioni testimoniali di risposta alle medesime Tes_2 circostanze sopra citate: “ADR I: “Vera la circostanza e ciò posso dire perché lavoravo per il dott. aiutavo e collaboravo alla CP_1 predisposizione dei redditi dei clienti e delle dichiarazioni fiscali delle ditte. Il non aveva partiva iva e di anno in anno predisponevamo la Pt_1 dichiarazione dei redditi, quando ne chiedeva la trasmissione. Come dipendente avevo una stanza separata da quella del , lo studio si CP_1 compone di due stanze e conosco fisicamente l'attore, sia perché è un paesano, sia perché lìho visto allo studio del convenuto quale cliente dello studio” ADR II: “Vera la circostanza, lo studio non dava ai clienti il servizio di cui alla circostanza”; “vera la circostanza, non posso Tes_3 ricordare con precisione la data ma ricordo che l'attore ha comunicato nei primi mesi dell'anno 2015 la variazione ed a seguito di ciò sono stati predisposti gli integrativi. Ricordo che l'attore ha portato delle visure catastali dove gli immobili erano suddivisi in sub, ricordo che c'erano dei fogli scritti di pugno dall'attore dove sintetizzava la variazioni acquisite per predisporre le integrazioni. Visivamente non ricordo i documenti che sono stati portati”). Dalla prova dell'assenza dell'incarico di eseguire le detrazioni fiscali derivanti dal mutamento della destinazione d'uso del bene deriva che nessun risarcimento può essere riconosciuto in favore dell'attore. Né sarebbe necessaria una c.t.u. in assenza della dimostrazione dell'oggetto specifico dell'incarico professionale alla luce delle contestazioni del convenuto e delle risultanze testimoniali sopra riportate. In altre parole, viste le specifiche contestazioni svolte dal convenuto (v. comparsa di risposta del convenuto ove si legge a pag. 3: “Non corrisponde al vero che l'attore abbia comunicato al Dott. di Controparte_1 avere proceduto con il cambio di destinazione d'uso degli immobili facenti parte del complesso rurale “Casa del Barone De Carcamo”. Tant'è vero ciò che la comunicazione inerente tale modificazione della destinazione d'uso è stata effettuata, all'Agenzia delle Entrate di Pescara, direttamente dal dott. , senza alcun coinvolgimento del convenuto. Pt_1
Non corrisponde al vero che al Dott. «gli sono Controparte_1 state consegnati gli originali delle comunicazioni indirizzate all'Agenzia delle Entrate di Pescara di cui si è detto supra sub F». Infondate risultano, ancora, le circostanze che «il dott. era in CP_1 possesso di tutte le informazioni utili per compilare correttamente i modelli Unico per gli anni in questione»; ovvero che «le fatture relative alle spese di manutenzione degli immobili (ove è espresso il riferimento alla nuova catastazione dei fabbricati rurali trasferiti al catasto urbano) e soprattutto lo strumento di pagamento utilizzato (il bonifico "qualificato" previsto dall'art. 1 della L. 449 del 1997 a pena di decadenza dall'agevolazione)», fossero indici della «conoscenza da parte del professionista della destinazione abitativa degli immobili»), l'attore avrebbe dovuto dimostrare di avere conferito incarico comprendente l'invio telematico della richiesta di detrazioni fiscali, di avere comunicato tempestivamente al consulente il mutamento di destinazione d'uso e di aver compiuto ogni altro adempimento utile al fine di evitare le sanzioni riscontrate ovvero fornire la prova che laddove il professionista avesse agito con la dovuta diligenza, l'attore non sarebbe incorso nel pregiudizio lamentato e che avrebbe potuto giovarsi delle detrazioni reclamate. Si soggiunga che – anche laddove siffatto incarico fosse stato conferito al consulente – il convenuto ha provato di essere venuto a conoscenza del mutamento di destinazione del bene soltanto nel 2015, con conseguente impossibilità di eseguire siffatte detrazioni nei Modelli Unici precedenti perché attività non rientrante nello sforzo esigibile valutabile alla stregua del parametro di diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.. In ogni caso, con riferimento specifico al pregiudizio da omesse detrazioni, occorre rilevare che manca la prova dell'effettiva sussistenza del danno. Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe, infatti, sul cliente la prova della sussistenza del mandato professionale e del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. Civ., Sez. III, n. 9917/2010, in base alla quale la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente). In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno deve essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (Cass., n. 20707/2023: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'esistenza di errori nella progettazione delle opere di difesa dalle esondazioni del lago di Como, aveva escluso la responsabilità dei professionisti, per non avere il fornito la prova del nesso causale CP_4 tra l'inadempimento e i danni patrimoniali lamentati). Pertanto, non è sufficiente allegare l'inadempimento o l'errore, occorre dimostrare l'entità dei danni nonché la riconducibilità eziologica del pregiudizio all'inadempimento del professionista. Tali elementi probatori, nella specie, non sembrano sussistere. Per fini di completezza, occorre precisare che le sanzioni irrogate dall' , per cui l'attore ha chiesto il risarcimento, Controparte_5 derivano pur sempre dal lamentato inadempimento del consulente con riferimento al mutamento della destinazione d'uso, in assenza della prova che il professionista fosse stato reso edotto del citato mutamento. Con riferimento alla domanda del convenuto di condannare l'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., si osserva quanto segue. La domanda è infondata. L'art. 96 c.p.c., nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente, non deroga al principio, posto dall'art. 2697 c.c., secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum (Cass., n. 18169/2004; Cass., n. 13395/2007). La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., n. 21789/2015; Cass., n. 7583/2004). Pertanto, la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. è infondata. Dal rigetto delle domande dell'attore deriva l'assorbimento delle domande della terza chiamata in causa. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 147/2022 (tenuto conto del valore della causa compreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00, parametri minimi atteso il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. del convenuto, con istruttoria) seguono la soccombenza, ivi comprese le spese della terza chiamata (in questo senso, v. Cass., n. 23123/19 secondo cui: “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo e salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1817/18 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede.:
- rigetta le domande dell'attore;
- condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto e della terza chiamata in causa, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.052,00, per compensi per ciascuna parte, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)