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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/12/2025, n. 5536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5536 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2254/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2254/2025, promosso da:
, nata in [...] il [...] Parte_1 rappresentata a difesa dall'avv. Domenico Lammardo del foro di Lagonegro e dall'avv. Salvatore Cantelmi del foro di Bergamo RICORRENTI contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
In esito all'udienza del 13.11.2025, tenutasi nei modi previsti dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
1. Con atto depositato il 5.3.2025 , cittadina albanese, ha impugnato il provvedimento della Parte_1
Questura di Cremona che ha dichiarato “irricevibile” l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso il 28.10.2024 e notificato il 3.12.2024.
2. La richiesta di permesso di soggiorno di , entrata in Italia il 29.11.2023 (doc. 1), è stata Parte_1 inviata il 13.1.2024 con kit postale al fine della riunione familiare con la figlia (da nubile Parte_2
, nata in [...] il [...] e residente in [...], con il Pt_1 marito e due figli minorenni – doc. 5 e 6), titolare di permesso di soggiorno per motivi Persona_1 familiari (doc. 7).
3. Il decreto impugnato ha dichiarato l'irricevibilità dell'istanza, senza preavviso di rigetto ex artt. 7 e 10 bis legge 241/1990, con motivazione limitata all'affermazione della “assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua presentazione” e del “[non] possesso dei requisiti per la permanenza su territorio Nazionale”.
4. La ricorrente deduce per contro la sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 29 comma 1, lett. d) d.lgs 286/1998, e deduce in particolare (i) il proprio regolare ingresso alla frontiera dell'aeroporto di Bologna attestato dal timbro sul passaporto in data 29.12.2023 (doc 1), senza necessità di visto non richiesto per
Pag. 1 di 3 i cittadini albanesi per l'ingresso turistico fino a 90 giorni;
(ii) l'invio del kit postale per richiesta del permesso effettuato il 13.1.2024, nel periodo di regolare permanenza sul territorio (doc. 2); (iii) la regolare residenza in Italia di entrambi i propri figli, (doc. da 4 a 7) e (doc. 13 e 14), e Pt_2 Per_2
l'assenza di altri familiari in Albania (v. certificato di stato di famiglia , doc. 12); (iv) la dichiarazione di ospitalità in favore della madre presentata da il 4.1.2024 presso l'ufficio della Parte_1 Parte_2 polizia locale del comune di Martinengo (doc. 16), nel quale ella risiede in appartamento di cui è comproprietaria insieme al marito convivente (v. atto di compravendita 21.6.2021, doc. Persona_1
11); (v) la stabile occupazione lavorativa e il reddito da lavoro dipendente del genero (doc. Persona_1
10, mod. 730/2024 attestante per il 2023 reddito imponibile di € 16.800,00).
5. Il , costituitosi con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso rinviando al contenuto della relazione dell'ufficio migranti della Questura di Cremona, nel quale, ad illustrazione dei motivi della “irricevibilità” del tutto inespressi nel decreto, si afferma che l'istanza era priva della documentazione necessaria a dimostrare “la vivenza dell'ascendente con lo straniero al quale intende ricongiungersi necessario per il rilascio del titolo autorizzatorio, il CUD/730/unico 2023, il contratto di locazione o di comodato registrati o atto di proprietà dell'immobile”, e si ripercorre la complessiva disciplina ex art. 29 e 30 TUI per ribadire l'assenza di prova dei presupposti del rilascio del permesso per ricongiungimento/coesione familiare.
6. Tanto premesso, le allegazioni della ricorrente sopra riassunte sono confermate dalle produzioni documentali (e possono invero considerarsi indiscusse ex art. 115 c.p.c. alla luce della genericità delle contrarie deduzioni di controparte, introdotte tramite rinvio alla relazione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona nella quale meramente si enuncia l'assenza di prova della convivenza della ascendente con lo straniero con cui intende ricongiungersi, del reddito del familiare e della disponibilità di abitazione, senza neppure fare menzione delle specifiche deduzioni della ricorrente e dei documenti allegati al ricorso). Può dunque dirsi certo che è regolarmente entrata in Italia il 29.12.2023 Parte_1 attraverso la frontiera dell'aeroporto di Bologna e che il 13.1.2024, ben prima della scadenza del termine di 90 giorni di regolare permanenza sul territorio, ha inviato il kit postale per richiesta del permesso per motivi familiari;
che la figlia è titolare, e così pure il marito di permesso di Parte_2 Persona_1 soggiorno ed entrambi risiedono in Comune di Romanengo in abitazione di loro proprietà; che Pt_2 ha presentato il 4.1.2024 alla polizia locale dichiarazione di ospitalità della madre
[...] Parte_1 presso il proprio appartamento;
che percepisce reddito da lavoro dipendente adeguato ai Persona_1 bisogni familiari;
che la ricorrente, oltre a , ha avuto un altro figlio anch'egli residente in Italia (a Pt_2
Montechiarugolo, Parma), e non ha altri figli in Albania.
Ciò posto, considerato inoltre che non vi è stata alcuna espressa contestazione sulla vivenza a carico di
, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. d) TUI, e che d'altra parte è accertato che ella non ha Parte_1 altri figli in Albania e nel frattempo, il 30.8.2025, ha compiuto 65 anni (con conseguente applicabilità della dell'ultima parte della disposizione di cui al comma d) dell'art. 29 TUI), la domanda ex art. 30, comma 1, lett. c) d.lgs.286/1998 va accolta, superflue le prove orali per testimoni dedotte in ricorso e superfluo inoltre esaminare il tema della mancata considerazione, in sede di diniego del permesso, dei profili di fatto ulteriori che ai sensi dell'art. 5 comma 5 d.lgs. 286/1998, come integrato a seguito della pronuncia Corte Cost. n. 202/2013, possano rilevare ai fini della tutela a salvaguardia della situazione familiare e personale costituitasi nel territorio italiano in comparazione con i legami esistenti con il paese d'origine.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, non ricorrendo alcun giustificato motivo di compensazione in quanto gli elementi fondanti la domanda già esistevano ed erano valutabili in sede amministrativa o avrebbero potuto agevolmente essere consegnati qualora l'autorità amministrativa, anziché dichiarare
Pag. 2 di 3 tout court irricevibile l'istanza per mancanza di documentazione su presupposti neppure precisati (e non dunque per presenza di fatto ostativo), avesse prima comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/1990. Tali spese si liquidano (in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le cause di valore indeterminato, vista l'elementarità della causa, prontamente definita in unica udienza sulla sola base dei documenti prodotti dal ricorrente) in euro 2.906,00 (fasi studio, introduttiva e decisoria, nulla per fase istruttoria), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- accerta il diritto di al permesso di soggiorno per motivi familiari e, per l'effetto, ne Parte_1 ordina il rilascio alla Questura di Cremona;
- condanna il al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in eur ompensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Brescia, il 13 dicembre 2025.
Il giudice Luciano Ambrosoli
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