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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 496/2024
PROMOSSA DA
(P. IVA , rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to Monica Traversa (C.F. ) di ed C.F._1 Controparte_1
elettivamente domiciliata in Milano al Corso Europa n.c. 13.
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in , alla Via Piave Controparte_2 C.F._2 CP_2
n. 2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Alba, (c.f. ) che la rappresenta e C.F._3
difende giusta procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 7.5.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 1171/2024, pubblicata in data 4.3.202, il Tribunale di Catania, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2919/2020 emesso in favore di e Parte_1
contro , revocava il detto decreto perché il tentativo di conciliazione non risultava Controparte_2
essere stato regolarmente esperito atteso che ad esso l'opposta aveva partecipato nella persona del suo difensore privo di procura speciale.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva chiedendone il rigetto. Controparte_2
All'udienza del 7.5.2025, all'esito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con unico motivo di gravame l'appellante muove una serie di censure alla sentenza impugnata nessuna delle quali vulnera le ragioni della decisione adottata dal primo giudice secondo cui:
a) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta all'opposto promuovere il tentativo di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda posta a fondamento del ricorso per ingiunzione (v. Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596);
b) al procedimento di mediazione obbligatoria deve partecipare o la parte personalmente o un soggetto, il quale può anche essere lo stesso procuratore legale che la difende nella causa, a cui la stessa abbia rilasciato procura speciale sostanziale a sostituirla nella mediazione.
A fronte di ciò, premesso che nel giudizio di primo grado il Tribunale ha prima onerato l'opponente di effettuare il tentativo di mediazione salvo poi in seguito, prendendo atto del mutamento di giurisprudenza intervenuto in proposito (v. supra), disporre che al tentativo avrebbe dovuto procedere l'opposta, e premesso che in entrambi i casi alla mediazione l'appellante ha preso parte con il suo avvocato (v. verbali del 19.5.2021 e del 9.11.2021), la stessa ha sostenuto che il primo giudice avrebbe errato nel revocare il decreto ingiuntivo considerando non effettuato il tentativo di mediazione sul presupposto che ad essa aveva preso parte un soggetto non titolato atteso che: “Nel caso di specie, la
pagina 2 di 5 procura di fatto conferita dal legale rappresentante di allo scrivente difensore Parte_1 attribuiva – tra le altre cose - il potere di conciliare e transigere la lite, nonché di farsi sostituire”.
Orbene, premesso che secondo la S.C.: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal
d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste…” (così Cass., sez. III, 27 marzo 2019, n.
8473) e premesso altresì che nella parte motiva della detta sentenza, prescindendo dalla opinabile necessità che la procura sostanziale sia rilasciata dinanzi a notaio, comunque è sottolineato che: “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84).
Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale” (sottolineato aggiunto), come del resto evidenziato dall'appellata, è sufficiente leggere la procura a cui fa riferimento l'appellante per rendersi conto di come si tratti di una mera procura alle liti la quale in nessun modo attribuisce all'avv. Mangia il potere di entrare in mediazione obbligatoria si sensi del D. Lgs. 28/2010 e di comporre, in detta sede, la controversia, non potendosi in alcun modo confondere il potere di transigere la lite ai sensi dell'art. 185
c.p.c. con quello in questa sede rilevante pagina 3 di 5 Ne consegue che l'appello si appalesa infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'erario atteso che risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 496/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1171/2024, Parte_1
pubblicata in data 4.3.2024: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in €
3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell'erario attesa l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 14 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 4 di 5 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 496/2024
PROMOSSA DA
(P. IVA , rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to Monica Traversa (C.F. ) di ed C.F._1 Controparte_1
elettivamente domiciliata in Milano al Corso Europa n.c. 13.
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata in , alla Via Piave Controparte_2 C.F._2 CP_2
n. 2 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Alba, (c.f. ) che la rappresenta e C.F._3
difende giusta procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 7.5.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 1171/2024, pubblicata in data 4.3.202, il Tribunale di Catania, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2919/2020 emesso in favore di e Parte_1
contro , revocava il detto decreto perché il tentativo di conciliazione non risultava Controparte_2
essere stato regolarmente esperito atteso che ad esso l'opposta aveva partecipato nella persona del suo difensore privo di procura speciale.
Regolava le spese di lite secondo la soccombenza.
Avverso detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva chiedendone il rigetto. Controparte_2
All'udienza del 7.5.2025, all'esito di discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con unico motivo di gravame l'appellante muove una serie di censure alla sentenza impugnata nessuna delle quali vulnera le ragioni della decisione adottata dal primo giudice secondo cui:
a) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta all'opposto promuovere il tentativo di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda posta a fondamento del ricorso per ingiunzione (v. Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596);
b) al procedimento di mediazione obbligatoria deve partecipare o la parte personalmente o un soggetto, il quale può anche essere lo stesso procuratore legale che la difende nella causa, a cui la stessa abbia rilasciato procura speciale sostanziale a sostituirla nella mediazione.
A fronte di ciò, premesso che nel giudizio di primo grado il Tribunale ha prima onerato l'opponente di effettuare il tentativo di mediazione salvo poi in seguito, prendendo atto del mutamento di giurisprudenza intervenuto in proposito (v. supra), disporre che al tentativo avrebbe dovuto procedere l'opposta, e premesso che in entrambi i casi alla mediazione l'appellante ha preso parte con il suo avvocato (v. verbali del 19.5.2021 e del 9.11.2021), la stessa ha sostenuto che il primo giudice avrebbe errato nel revocare il decreto ingiuntivo considerando non effettuato il tentativo di mediazione sul presupposto che ad essa aveva preso parte un soggetto non titolato atteso che: “Nel caso di specie, la
pagina 2 di 5 procura di fatto conferita dal legale rappresentante di allo scrivente difensore Parte_1 attribuiva – tra le altre cose - il potere di conciliare e transigere la lite, nonché di farsi sostituire”.
Orbene, premesso che secondo la S.C.: “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal
d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste…” (così Cass., sez. III, 27 marzo 2019, n.
8473) e premesso altresì che nella parte motiva della detta sentenza, prescindendo dalla opinabile necessità che la procura sostanziale sia rilasciata dinanzi a notaio, comunque è sottolineato che: “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all'art. 84).
Quindi il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale” (sottolineato aggiunto), come del resto evidenziato dall'appellata, è sufficiente leggere la procura a cui fa riferimento l'appellante per rendersi conto di come si tratti di una mera procura alle liti la quale in nessun modo attribuisce all'avv. Mangia il potere di entrare in mediazione obbligatoria si sensi del D. Lgs. 28/2010 e di comporre, in detta sede, la controversia, non potendosi in alcun modo confondere il potere di transigere la lite ai sensi dell'art. 185
c.p.c. con quello in questa sede rilevante pagina 3 di 5 Ne consegue che l'appello si appalesa infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'erario atteso che risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 496/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1171/2024, Parte_1
pubblicata in data 4.3.2024: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in €
3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell'erario attesa l'ammissione dell'appellata al patrocinio a spese dello Stato.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 14 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 4 di 5 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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