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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 4868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4868 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°4973 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_1
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_2
, nata il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. MELLONE MARCO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in viale Aldini n. 3, Bologna, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/04/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il Persona_1
13.06.1884 a Castellammare del Golfo, Trapani (doc. 5 fascicolo ricorrenti), e
, nata il [...] a [...], Trapani (doc. 6), i quali sono Parte_4
emigrati negli Stati Uniti d'America, dove hanno contratto matrimonio nel
1915 (doc. 7) e dove si sono naturalizzati cittadini statunitensi, rinunciando alla cittadinanza italiana, rispettivamente il 14.02.1935 (doc.18) e il
10.12.1942 (doc. 19). I predetti sono poi morti, rispettivamente, nel 1963 e nel
1983 (doc. 8 e 9).
Dalla suddetta unione, l'8.07.1937, è nata (doc. 10), la quale Persona_2
ha contratto matrimonio con nel 1955 (doc. 11), Persona_3
generando con quest'ultimo , nato il [...] Persona_4
(doc. 12).
Infine, IV ha contratto matrimonio con Parte_1 [...]
nel 1984 (doc. 13), con la quale ha generato tre figli ed Persona_5
odierni ricorrenti: , nato il [...] (doc. 14), Parte_1
, nato il [...] (doc. 15) e Parte_2 Parte_3
nata il [...] (doc. 16);
[...]
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 2.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.. ***
Trova riscontro in atti che gli avi italiani degli odierni ricorrenti, Per_1
e si sono naturalizzati cittadini statunitensi,
[...] Parte_4
rinunciando alla cittadinanza italiana, rispettivamente il 14.02.1935, prima della nascita della figlia, e il 10.12.1942, esternando una espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la Parte_4
cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sulla figlia minore Per_2
(nata l'[...]), e si è quindi arrestata la catena genealogica
[...]
necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Persona_2
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte della madre, , mentre era ancora minorenne, e non l'ha Parte_4
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 29/11/2025 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°4973 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_1
, nato il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_2
, nata il [...] negli Stati Uniti d'America; Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. MELLONE MARCO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in viale Aldini n. 3, Bologna, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/04/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il Persona_1
13.06.1884 a Castellammare del Golfo, Trapani (doc. 5 fascicolo ricorrenti), e
, nata il [...] a [...], Trapani (doc. 6), i quali sono Parte_4
emigrati negli Stati Uniti d'America, dove hanno contratto matrimonio nel
1915 (doc. 7) e dove si sono naturalizzati cittadini statunitensi, rinunciando alla cittadinanza italiana, rispettivamente il 14.02.1935 (doc.18) e il
10.12.1942 (doc. 19). I predetti sono poi morti, rispettivamente, nel 1963 e nel
1983 (doc. 8 e 9).
Dalla suddetta unione, l'8.07.1937, è nata (doc. 10), la quale Persona_2
ha contratto matrimonio con nel 1955 (doc. 11), Persona_3
generando con quest'ultimo , nato il [...] Persona_4
(doc. 12).
Infine, IV ha contratto matrimonio con Parte_1 [...]
nel 1984 (doc. 13), con la quale ha generato tre figli ed Persona_5
odierni ricorrenti: , nato il [...] (doc. 14), Parte_1
, nato il [...] (doc. 15) e Parte_2 Parte_3
nata il [...] (doc. 16);
[...]
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 2.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.. ***
Trova riscontro in atti che gli avi italiani degli odierni ricorrenti, Per_1
e si sono naturalizzati cittadini statunitensi,
[...] Parte_4
rinunciando alla cittadinanza italiana, rispettivamente il 14.02.1935, prima della nascita della figlia, e il 10.12.1942, esternando una espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la Parte_4
cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sulla figlia minore Per_2
(nata l'[...]), e si è quindi arrestata la catena genealogica
[...]
necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Persona_2
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte della madre, , mentre era ancora minorenne, e non l'ha Parte_4
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 29/11/2025 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.