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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione Civile
&&&&&&
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 4507 \2022
TRA
, nato a [...] il [...] + altri , C.F. Parte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. LUCCHESI PAOLO , attori;
C.F._1
CONTRO
, in persona del suo LR pro tempore, Controparte_1
convenuto-contumace;
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente discute la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo notificato a mezzo PEC in data 26.9.22 h. 17,45, gli attori premettevano e documentavano: che l'amministratore del CP_2
convenuto dott. convocava riunione assembleare per il 26.8.22, con Controparte_1 all'ordine del giorno i seguenti punti: nomina dell'amministratore, approvazione del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022, approvazione computo metrico relativo a lavori di ristrutturazione delle palazzine, lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici con bonus 50%; così determinandosi: non poter deliberare circa la nomina dell'amministratore, il quale si dichiarava ancora in prorogatio;
deliberava favorevolmente circa i lavori di ristrutturazione e circa i lavori straordinari con il bonus
50% e rimozione amianto. Gli attori ritenevano di impugnare detto deliberato posto che: non erano stati avvisati nei modi di legge debitamente documentati diversi condomini, affinchè potessero validamente parteciparvi;
in particolare Per_1
non riceveva alcuna convocazione;
riceveva la
[...] CP_3
convocazione priva del computo metrico e del rendiconto;
non riceveva Persona_2
alcuna convocazione;
e non ricevevano convocazione Controparte_4 CP_5
personale; non riceveva alcuna convocazione;
non Persona_3 Testimone_1
riceveva alcuna convocazione;
non riceveva alcuna convocazione Parte_1
all'indirizzo comunicato. Inoltre si procedeva con deleghe “vergate con firma palesemente apocrifa”; in proposito e unitamente ad Parte_2 Persona_4
altri apprendevano di essere stati presenti per deleghe mai sottoscritte. Ed ancora a riguardo ai lavori straordinari: nessuno riceveva il computo metrico;
l'amministratore in prorogatio non poteva proporre tali lavori di importo elevatissimo;
così come per l'approvazione dei rendiconti a consuntivo e pr1eventivo. Chiedevano quindi al
Tribunale voler: in via cautelativa sospendere la delibera impugnata, per i vizi pregiudiziali e formali e con danni economici;
nel merito dichiarare nulla la stessa delibera, anche per le deleghe apocrife, con i vizi sia per la costituzione dell'assemblea e sia per le maggioranze raggiunte;
con richiesta di spese e compensi, a favore del procuratore antistatario.
In esito alla prima udienza del 24.1.23 (in seno alla quale gli attori insistevano per la sospensiva chiedendo nel merito rinvio stante che il Tribunale di Messina aveva nominato un nuovo amministratore), con provvedimento depositato il 1.2.23 questo
GOT accoglieva detta richiesta di sospensiva, il tutto da intendersi qui richiamato. Di poi dopo rinvio d'ufficio all'udienza del 25.6.24 gli attori chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuta revoca della delibera impugnata, così decidendosi il giudizio, con il favore delle spese con distrazione delle stesse a favore del procuratore che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi.
In punto di decisione può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, sulla base di quanto prima in sostanza riservato (all'udienza del 24.1.23) e poi esplicitato (all'udienza del 25.6.24) dagli stessi e soli attori. In proposito ed in generale va innanzitutto osservato che obbligo del giudice è quello di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda. Nulla esclude che la prova di ciò possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. Civ. sez. III
1.4.95 n. 3822, ass. Civ. sez. II 5.1.95 n. 193, mass. Civ. sez. II 13.7.91 n. 7800, cass.
Civ. sez. III 5.6.91 n. 6344, cass. Sez. civ. 24.11.88 n. 6320). Tali considerazioni, tenuto conto del disinteresse di parte convenuta al presente giudizio almeno all'atto dell'avvio dello stesso, conducono alla predetta declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, le stesse vanno poste a carico del convenuto stante la soccombenza virtuale desumibile per quanto ut supra, liquidandole come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentito il procuratore degli attori e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dagli stessi, nei confronti del convenuto, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od assorbita, CP_2
così provvede:
1-dichiara la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio CP_2
nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo;
2-dichiara la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta revoca delle delibera impugnata, successivamente alla notifica della citazione introduttiva;
3-condanna lo stesso alla rifusione delle spese processuali, liquidandole in CP_2
€ 545,00 per spese vive ed in € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA se dovute.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 27.3.25, in calce all'udienza .
IL GOT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 4507 \2022
TRA
, nato a [...] il [...] + altri , C.F. Parte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. LUCCHESI PAOLO , attori;
C.F._1
CONTRO
, in persona del suo LR pro tempore, Controparte_1
convenuto-contumace;
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Il procuratore presente discute la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo notificato a mezzo PEC in data 26.9.22 h. 17,45, gli attori premettevano e documentavano: che l'amministratore del CP_2
convenuto dott. convocava riunione assembleare per il 26.8.22, con Controparte_1 all'ordine del giorno i seguenti punti: nomina dell'amministratore, approvazione del bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022, approvazione computo metrico relativo a lavori di ristrutturazione delle palazzine, lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici con bonus 50%; così determinandosi: non poter deliberare circa la nomina dell'amministratore, il quale si dichiarava ancora in prorogatio;
deliberava favorevolmente circa i lavori di ristrutturazione e circa i lavori straordinari con il bonus
50% e rimozione amianto. Gli attori ritenevano di impugnare detto deliberato posto che: non erano stati avvisati nei modi di legge debitamente documentati diversi condomini, affinchè potessero validamente parteciparvi;
in particolare Per_1
non riceveva alcuna convocazione;
riceveva la
[...] CP_3
convocazione priva del computo metrico e del rendiconto;
non riceveva Persona_2
alcuna convocazione;
e non ricevevano convocazione Controparte_4 CP_5
personale; non riceveva alcuna convocazione;
non Persona_3 Testimone_1
riceveva alcuna convocazione;
non riceveva alcuna convocazione Parte_1
all'indirizzo comunicato. Inoltre si procedeva con deleghe “vergate con firma palesemente apocrifa”; in proposito e unitamente ad Parte_2 Persona_4
altri apprendevano di essere stati presenti per deleghe mai sottoscritte. Ed ancora a riguardo ai lavori straordinari: nessuno riceveva il computo metrico;
l'amministratore in prorogatio non poteva proporre tali lavori di importo elevatissimo;
così come per l'approvazione dei rendiconti a consuntivo e pr1eventivo. Chiedevano quindi al
Tribunale voler: in via cautelativa sospendere la delibera impugnata, per i vizi pregiudiziali e formali e con danni economici;
nel merito dichiarare nulla la stessa delibera, anche per le deleghe apocrife, con i vizi sia per la costituzione dell'assemblea e sia per le maggioranze raggiunte;
con richiesta di spese e compensi, a favore del procuratore antistatario.
In esito alla prima udienza del 24.1.23 (in seno alla quale gli attori insistevano per la sospensiva chiedendo nel merito rinvio stante che il Tribunale di Messina aveva nominato un nuovo amministratore), con provvedimento depositato il 1.2.23 questo
GOT accoglieva detta richiesta di sospensiva, il tutto da intendersi qui richiamato. Di poi dopo rinvio d'ufficio all'udienza del 25.6.24 gli attori chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuta revoca della delibera impugnata, così decidendosi il giudizio, con il favore delle spese con distrazione delle stesse a favore del procuratore che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi.
In punto di decisione può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, sulla base di quanto prima in sostanza riservato (all'udienza del 24.1.23) e poi esplicitato (all'udienza del 25.6.24) dagli stessi e soli attori. In proposito ed in generale va innanzitutto osservato che obbligo del giudice è quello di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda. Nulla esclude che la prova di ciò possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cass. Civ. sez. III
1.4.95 n. 3822, ass. Civ. sez. II 5.1.95 n. 193, mass. Civ. sez. II 13.7.91 n. 7800, cass.
Civ. sez. III 5.6.91 n. 6344, cass. Sez. civ. 24.11.88 n. 6320). Tali considerazioni, tenuto conto del disinteresse di parte convenuta al presente giudizio almeno all'atto dell'avvio dello stesso, conducono alla predetta declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, le stesse vanno poste a carico del convenuto stante la soccombenza virtuale desumibile per quanto ut supra, liquidandole come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentito il procuratore degli attori e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dagli stessi, nei confronti del convenuto, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od assorbita, CP_2
così provvede:
1-dichiara la contumacia del convenuto, non costituitosi in giudizio CP_2
nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo;
2-dichiara la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta revoca delle delibera impugnata, successivamente alla notifica della citazione introduttiva;
3-condanna lo stesso alla rifusione delle spese processuali, liquidandole in CP_2
€ 545,00 per spese vive ed in € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA
e CPA se dovute.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del 27.3.25, in calce all'udienza .
IL GOT