TRIB
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/03/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 198/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato BEDONI Parte_1 C.F._1
GIOVANNA;
e da
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avvocato ASINARI Parte_2 C.F._2
DI BERNEZZO RAFFAELLA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/01/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) la casa familiare sita in Melegnano e di proprietà esclusiva della sig.a verrà alla Parte_1 medesima assegnata.
c) In considerazione della maggiore età della figlia la frequentazione con il padre avverrà Per_1 tramite accordi presi direttamente dagli stessi;
d) Il sig. a titolo di mantenimento per la figlia verserà l'importo mensile di €. 1.200,00 entro Pt_2 il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c n. [...], aperto presso l' filiale di Melegnano, intestato alla Sig.ra Controparte_1 [...]
detto assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. Parte_3
L'assegno Unico verrà percepito dalla sig.a in ragione del 100%. Parte_1
e) I genitori si faranno carico al 50% di tutte le spese straordinarie da sostenere per la figlia, come riportate da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano e con le specifiche che seguono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche pagina 1 di 3 prescritte dal medico curante anche presso strutture private;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche e/o private;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista anche non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_1
f) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
g) cure termali e fisioterapiche;
h) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Org_1
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
i) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privato e/o pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche con o senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) corsi di recupero e lezioni private;
l) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; m) eventuale alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei in considerazione del fatto che ha sempre Per_1 svolto attività di equitazione a livello agonistico, al momento sospesa); d) spese per attività ludiche e ricreative;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
In ogni caso i genitori si impegnano a sostenere la figlia per eventuali ulteriori spese per attività e/o corsi e/o master universitari o qualsiasi necessità manifestata da Per_1
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro a mezzo mail agli indirizzi noti, ovvero attraverso messaggistica istantanea ovvero whatsapp ai numeri di telefono noti dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 8 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
f) In relazione al finanziamento n. CO15601712, in essere con intestato alla Organizzazione_2 sig.a e relativo all'autovettura MAZDA CX-30 in uso esclusivo al sig. lo stesso ha Parte_1 Pt_2 già provveduto a chiudere lo stesso facendosi carico di ogni e qualsivoglia questione e/o onere afferenti manlevando pertanto in merito la sig.a Sino alla data di estinzione del Parte_1 finanziamento il sig. rimborserà alla sig.a l'importo di cui alla rata stessa del Pt_2 Parte_1 finanziamento.
g) Dare atto che in data 22 gennaio 2024 il sig. ha restituito il proprio mazzo di chiavi Pt_2 dell'abitazione familiare e ha ritirato dalla casa familiare i propri effetti personali.
h) Il conto corrente cointestato n. 1000/00009510 acceso presso – Filiale di CP_1
Melegnano, verrà chiuso e conseguentemente le carte di credito sullo stesso addebitate saranno revocate. I sigg.i e sosterranno in ragione del 50% ciascuno tutte le spese relative Parte_1 Pt_2 alla chiusura del conto corrente, copertura eventuale scoperto di conto e eventuali oneri collegati alla chiusura stessa.
i) I coniugi si impegnano a darsi reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto e/o dei pagina 2 di 3 documenti equipollenti propri e comunque si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo di detti documenti.
j) Le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Melegnano (MI), in data 24.06.2004 (Atto N. 11 parte 1 - anno
2004 - ); Organizzazione_3
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melegnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 01/03/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 198/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato BEDONI Parte_1 C.F._1
GIOVANNA;
e da
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avvocato ASINARI Parte_2 C.F._2
DI BERNEZZO RAFFAELLA;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/01/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) la casa familiare sita in Melegnano e di proprietà esclusiva della sig.a verrà alla Parte_1 medesima assegnata.
c) In considerazione della maggiore età della figlia la frequentazione con il padre avverrà Per_1 tramite accordi presi direttamente dagli stessi;
d) Il sig. a titolo di mantenimento per la figlia verserà l'importo mensile di €. 1.200,00 entro Pt_2 il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c n. [...], aperto presso l' filiale di Melegnano, intestato alla Sig.ra Controparte_1 [...]
detto assegno verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. Parte_3
L'assegno Unico verrà percepito dalla sig.a in ragione del 100%. Parte_1
e) I genitori si faranno carico al 50% di tutte le spese straordinarie da sostenere per la figlia, come riportate da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano e con le specifiche che seguono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche pagina 1 di 3 prescritte dal medico curante anche presso strutture private;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche e/o private;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista anche non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_1
f) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
g) cure termali e fisioterapiche;
h) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Org_1
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
i) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privato e/o pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche con o senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) corsi di recupero e lezioni private;
l) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; m) eventuale alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei in considerazione del fatto che ha sempre Per_1 svolto attività di equitazione a livello agonistico, al momento sospesa); d) spese per attività ludiche e ricreative;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
In ogni caso i genitori si impegnano a sostenere la figlia per eventuali ulteriori spese per attività e/o corsi e/o master universitari o qualsiasi necessità manifestata da Per_1
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro a mezzo mail agli indirizzi noti, ovvero attraverso messaggistica istantanea ovvero whatsapp ai numeri di telefono noti dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 8 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
f) In relazione al finanziamento n. CO15601712, in essere con intestato alla Organizzazione_2 sig.a e relativo all'autovettura MAZDA CX-30 in uso esclusivo al sig. lo stesso ha Parte_1 Pt_2 già provveduto a chiudere lo stesso facendosi carico di ogni e qualsivoglia questione e/o onere afferenti manlevando pertanto in merito la sig.a Sino alla data di estinzione del Parte_1 finanziamento il sig. rimborserà alla sig.a l'importo di cui alla rata stessa del Pt_2 Parte_1 finanziamento.
g) Dare atto che in data 22 gennaio 2024 il sig. ha restituito il proprio mazzo di chiavi Pt_2 dell'abitazione familiare e ha ritirato dalla casa familiare i propri effetti personali.
h) Il conto corrente cointestato n. 1000/00009510 acceso presso – Filiale di CP_1
Melegnano, verrà chiuso e conseguentemente le carte di credito sullo stesso addebitate saranno revocate. I sigg.i e sosterranno in ragione del 50% ciascuno tutte le spese relative Parte_1 Pt_2 alla chiusura del conto corrente, copertura eventuale scoperto di conto e eventuali oneri collegati alla chiusura stessa.
i) I coniugi si impegnano a darsi reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto e/o dei pagina 2 di 3 documenti equipollenti propri e comunque si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo di detti documenti.
j) Le spese legali della presente procedura sono compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi he Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Melegnano (MI), in data 24.06.2004 (Atto N. 11 parte 1 - anno
2004 - ); Organizzazione_3
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Melegnano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 01/03/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 3 di 3