Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 17520/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. ROMELE MARA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. FRONTORI LUCA SIMONE Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come confermate dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. depositate in data 16/1/2025.
L'accordo raggiunto dalle parti è il seguente: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 12.09.1992;
2) La casa familiare, sita a Pisogne (BS) alla Località Govine Superiore 35, già assegnata alla sig.ra in sede di separazione consensuale dei coniugi e ad oggi di esclusiva proprietà Parte_1
della medesima, resterà a lei assegnata unitamente agli arredi che la compongono;
3) la Sig.ra contribuirà al mantenimento della IA , che vive insieme al padre Parte_1 Per_1
versando direttamente sul conto corrente intestato alla stessa, la somma mensile Parte_2
1
4) Fino al compimento dei vent'anni della IA , ciascuno dei genitori sosterrà, in ragione Per_1
del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la IA minore , secondo il Per_1
Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di Brescia, di seguito interamente ritrascritto: «spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) farmaci particolari;
spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
spese per la custodia di prole minorenne: a) spese che non richiedono il preventivo accordo 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento: a) spese che richiedono il preventivo accordo 1) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze». Nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedano il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato nelle forme di legge il consenso da entrambi i genitori, quello più diligente, laddove l'importo della spesa risulti consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del
50% della somma necessaria, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
5) i Sig.ri e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile, attesa Parte_1 Parte_2
la propria indipendenza economica;
6) spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 12/09/1992, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Pisogne (BS) (atto n. 26, parte II, serie A, anno 1992).
Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 27/10/1998) e (n. 19/1/2006). Per_2 Per_1
2 Le parti risultano separate dal 28/9/2023 con sentenza di omologazione della separazione consensuale emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3