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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32/2025
Tribunale Ordinario di Rimini
IL GIUDICE DEL LAVORO
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
Letta l'istanza di accertamento tecnico preventivo - tempestivamente proposta entro il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42 terzo comma D.L. 296\03 convertito con modificazioni nella L. 326\03 - nel procedimento promosso da contro l' per il Parte_1 CP_1 riconoscimento della provvidenza: INDENNITA'DI ACCOMPAGNAMENTO;
Letta la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 07\05\2025 ;
Preso atto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto scritto di contestazione delle conclusioni del CTU;
Visto l'art. 445 bis , comma V , cpc
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le seguenti conclusioni rassegnate nella relazione del CTU : “ … “si ritiene che, per il Signor
[...]
, siano presenti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento Parte_1 di Indennità di Accompagnamento in persona ultrasessantacinquenne non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e con una necessità di assistenza dal 27/11/2024. …”.
LIQUIDA
Le spese della procedura , che pone a carico dell' , in complessivi € CP_1 1.800,00 per compenso professionale oltre a spese forfettarie del 15% e ad IVA e CPA nella misura di legge con distrazione a favore dell'avvocato Federico PULA dichiaratosi antistatario.
PONE A CARICO
Dell' le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.) .
Si comunichi al ricorrente e si notifichi all' . CP_1
Rimini, 10/06/2025
Il Giudice dott. Lucio ARDIGO'
Tribunale Ordinario di Rimini
IL GIUDICE DEL LAVORO
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
Letta l'istanza di accertamento tecnico preventivo - tempestivamente proposta entro il termine di decadenza semestrale di cui all'art. 42 terzo comma D.L. 296\03 convertito con modificazioni nella L. 326\03 - nel procedimento promosso da contro l' per il Parte_1 CP_1 riconoscimento della provvidenza: INDENNITA'DI ACCOMPAGNAMENTO;
Letta la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 07\05\2025 ;
Preso atto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato, non hanno depositato in cancelleria nei trenta giorni alcun atto scritto di contestazione delle conclusioni del CTU;
Visto l'art. 445 bis , comma V , cpc
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le seguenti conclusioni rassegnate nella relazione del CTU : “ … “si ritiene che, per il Signor
[...]
, siano presenti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento Parte_1 di Indennità di Accompagnamento in persona ultrasessantacinquenne non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e con una necessità di assistenza dal 27/11/2024. …”.
LIQUIDA
Le spese della procedura , che pone a carico dell' , in complessivi € CP_1 1.800,00 per compenso professionale oltre a spese forfettarie del 15% e ad IVA e CPA nella misura di legge con distrazione a favore dell'avvocato Federico PULA dichiaratosi antistatario.
PONE A CARICO
Dell' le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.) .
Si comunichi al ricorrente e si notifichi all' . CP_1
Rimini, 10/06/2025
Il Giudice dott. Lucio ARDIGO'