Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
Causa di valore indeterminabile, ai fini dell'applicazione delle relative tariffe per stabilire il compenso spettante all'arbitro cui ne sia stata demandata la definizione, deve considerarsi quella il cui oggetto non sia suscettibile di valutazione pecuniaria. Tale situazione si verifica nel caso di controversia relativa alla esclusione del socio dalla società o da un consorzio, la cui portata non si esaurisce nelle particolari conseguenze patrimoniali che ne derivano, ma le trascende, investendo, nella sua essenzialità e radicalità, lo "status" soggettivo di partecipante alla compagine della società o del consorzio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/03/1999, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Cons. Relatore -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. AR Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso principale iscritto al n. 6908 R.G. 1997 proposto da IL AR, avvocato in Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Soprano del foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso l'avv. Bruno Ricciardelli in Roma via L. Chiala 125/d, come da procura in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro la
EFIMIMPIANTI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa in persona del suo legale rappresentante,
e contro il
CONSORZIO PER IMPIANTISTICA E SERVIZI AEROSPAZIALI, in persona del legale rappresentante in carica,
e sul ricorso incidentale iscritto al n. 8435 R.G. 1997 proposto dalla
EFIMIMPIANTI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore Riccardo Alessio, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Morera e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, largo Giuseppe Toniolo 6, come da procura in calce al controricorso,
controricorrente, ricorrente in via incidentale -
contro
IL AR, come sopra dom.to, rapp.to e difeso
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Napoli 20/23 dicembre 1996, N. 5377/96 R.G.A. non C. - C.C., in materia di:
liquidazione di compenso ad arbitro unico.
Udita la relazione fatta dal relatore consigliere dott. Vincenzo Ferro nella pubblica udienza del 30 ottobre 1998;
Uditi l'avv. E. Soprano per il ricorrente in via principale e l'avv. D. Ciuti delegato dall'avv. U. Morera per la controricorrente ricorrente in via incidentale;
Udito il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Schirò, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso incidentale con assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. AR TU è stato nominato, con decreto del Tribunale di Napoli 22 luglio 1994, arbitro unico per la definizione della controversia insorta tra la EFIMIMPIANTI s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e il Consorzio per impiantistica e servizi aerospaziali (CISA) costituito per la progettazione e la realizzazione del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) in relazione alla esclusione, deliberata dal Consorzio il 16 giugno 1994 ai sensi dell'art. 15 dello Statuto consortile, della EFIMIMPIANTI in seguito all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa disposta con D.M. 20 maggio 1994. Accettato l'incarico, l'arbitro unico ha pronunciato in data 3 luglio 1995 il lodo col quale ha respinto la domanda della EFIMIMPIANTI tendente ad ottenere la reintegrazione nel Consorzio, e, pronunciando inter partes in ordine agli oneri del procedimento, ha condannato la società suddetta al rimborso in favore della controparte delle spese nonché al pagamento integrale del compenso dovuto all'arbitro, determinato, con separata ordinanza, in lire 250.000.000 oltre IVA e CPA. Non avendo le parti proceduto allo spontaneo pagamento del compenso come sopra determinato, l'avv. TU con atto depositato il 16 novembre 1996 ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 814 C.P.C. al Presidente del Tribunale di Napoli il quale con ordinanza datata 20 dicembre 1996, emessa a scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza di comparizione delle parti del 17 dicembre 1996, e depositata il 23 dicembre 1996, ha liquidato in lire 80.000.000 il compenso complessivo dovuto dalla EFIMIMPIANTI e dal Consorzio CISA all'arbitro, in via solidale tra loro, dichiarando non ripetibili le spese del procedimento sostenute dal ricorrente.
Avverso il detto provvedimento, l'avv. AR TU propone il presente ricorso per cassazione. La EFIMIMPIANTI s.p.a. resiste con controricorso con eccezione di inammissibilità, e contestualmente propone ricorso incidentale. TU AR replica con ulteriore controricorso. Il CISA non si è costituito nel presente giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dei ricorsi rispettivamente proposti in via principale dall'avv. AR TU e in via incidentale dalla EFIMIMPIANTI s.p.a. deve essere disposta la riunione a norma dell'art. 335 C.P.C.
2. Nell'impugnata ordinanza il Presidente del Tribunale di Napoli, premesso che deve trovare applicazione la tariffa professionale forense applicata con D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 ove per la prima volta vengono stabiliti i criteri per la determinazione degli onorari spettanti agli avvocati per la prestazione dell'attività di arbitro unico e di componente del collegio arbitrale, ha affermato che "la tariffa prevede per lo scaglione da lire 5.000.000.000 a lire 50.000.000.000 (nel quale rientra la controversia decisa in base al valore economico della domanda di circa 40 miliardi di lire) un onorario per l'arbitro unico che va da un minimo di lire 25.000.000 a un massimo di 70 milioni, cui va aggiunto l'onorario (da 1 a 3 milioni) stabilito per il valore base (fino a lire 50.000.000) oltre all'1% sull'eccedenza (nella specie lire 39.950.000); sicché l'onorario minimo spettante al ricorrente arbitro unico in base alla tariffa ammonta a complessive lire 65.950.000"; e su tale presupposto ha ritenuto "adeguato, tenuto conto dell'impegno profuso dall'arbitro e dall'importanza delle questioni trattate, determinare l'onorario dovuto dalle parti compromittenti, in solido fra loro, a favore del ricorrente, in lire ottanta milioni".
3.1. TU AR deduce, in ordine al suddetto provvedimento, violazione e falsa applicazione di norme di diritto con specifico riferimento al D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, e contraddittorietà della motivazione. Rileva che, sulla premessa della individuazione del valore della controversia in circa lire 40.000.000, il compenso doveva essere determinato, con riferimento allo scaglione di valore tra lire 5.000.000.000 e lire 50.000.000.000, in un ammontare ricadente tra un minimo di lire 55.000.000 e un massimo di lire 142.000.000.000 (previsti per lo scaglione immediatamente inferiore da lire 1.000.000.000 a lire 5.000.000.000) incrementato in misura pari all'1% del valore eccedente il limite di lire 5.000.000.000. E chiede a questa Corte "accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, parzialmente cassare l'impugnata ordinanza del 23/10/1996 del Presidente del Tribunale di Napoli nella parte relativa ai criteri di applicazione della normativa indicata e alla conseguente determinazione dell'onorario spettante al ricorrente in qualità di arbitro unico, determinando al contempo, senza rinvio, l'esatto importo del suddetto onorario in una somma compresa tra il valore minimo e il valore massimo suindicati e, in via subordinata, rinviare a diversa autorità giudiziaria la determinazione nel rispetto dei criteri che codesta Corte vorrà determinare."
3.2. La controricorrente EFIMIMPIANTI eccepisce l'inammissibilità del ricorso del TU, e denuncia a sua volta, in via incidentale, violazione e falsa applicazione del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 e carenza di motivazione, assumendo che la controversia in questione, in quanto rientrante nella categoria di quelle relative ad esclusione da società o consorzi, non può ritenersi riferibile, ai fini della determinazione del valore di cui agli art. 10-15 C.P.C. richiamati dall'art. 6 comma primo della tariffa professionale ma doveva essere qualificata di valore indeterminabile, onde il compenso dell'arbitro risultava dovuto in misura variabile tra lire 2.00.000 e lire 16.000.000, eventualmente raddoppiata in considerazione della soluzione di questioni di particolare complessità.
4. L'eccezione di inammissibilità del ricorso principale viene prospettata, in termini generali, in sede di controricorso, con riferimento alla inoppugnabilità, sancita dall'art. 814 C.P.C., dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di liquidazione delle spese e dell'onorario all'arbitro, che la resistente nega essere qualificabile alla stregua di provvedimento sostanzialmente decisorio (ancorché formalmente carente dei caratteri della sentenza) ai fini dell'applicazione dell'art. 111 Cost. , nonché, sotto diverso e autonomo profilo e in senso più specifico, con riguardo alla natura della questione introdotta dal ricorrente principale, che secondo l'assunto della resistente sarebbe riconducibile all'ambito di una problematica di puro merito in quanto attinente non già al diritto dell'arbitro al compenso ma ad un preteso errore aritmetico nella determinazione di tale compenso. L'eccezione appare, sotto l'uno e l'altro profilo, infondata. Va ricordato, anzitutto, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità - dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare - nel senso del riconoscimento della esperibilità del ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 Cost. contro l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese a favore degli arbitri, trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio in quanto diretto a risolvere il conflitto di interessi tra gli arbitri (creditori) e le parti del procedimento arbitrale (debitori) con incidenza sulle rispettive posizioni di diritto soggettivo, non soggetto ad alcun altro particolare strumento impugnatorio ne' suscettibile di revoca o di modificazione ad opera dello stesso giudice da cui promana. Ed osservasi, poi, che nella prospettazione del ricorrente in via principale (qui considerata, ovviamente, come tale, nella sola sua rilevanza pregiudiziale di impostazione della materia del contendere, a prescindere da ogni valutazione circa la sua fondatezza) il vizio segnalato non si identifica in un mero errore materiale o di calcolo nella elaborazione tecnica della determinazione aritmetica del compenso ritenuto dovuto, ma attinge il rilievo di violazione o falsa applicazione delle norme tariffarie in relazione al momento motivazionale della affermazione che per effetto dell'applicazione di dette norme il potere del giudice di stabilire il compenso congruente alla fattispecie risulta vincolato al limite minimo indicato nel provvedimento impugnato, risolvendosi, in tale momento, l'errore nella individuazione dell'eccedenza rispetto al limite dello scaglione tariffario inferiore in erronea lettura e applicazione della norma tariffaria in ordine al parametro dell'eccedenza.
5. Devesi tuttavia precisare che dal contenuto di censura di cui al ricorso principale va espunto ogni riferimento al lamentato vizio di motivazione. Con il ricorso di cui all'art. 111 Cost., infatti, sono denunciabili soltanto violazioni di diritto relative alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, o alla legge regolatrice del processo. Sotto tal profilo, l'inosservanza da parte del giudice del merito dell'obbligo di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente cioè intrinsecamente inidonea a rendere percepibili le ragioni che stanno alla base della decisione, di guisa che il provvedimento sia nullo per mancanza del requisito formale della motivazione (art. 32 n. 4 e 156 cpv. C.P.C.); esulano invece dall'ambito delle censure proponibili quelle che riguardano la sufficienza e la razionalità della motivazione, in se stesse riconducibili alla previsione del n. 5 dell'art. 360 C.P.C. (ex pluribus, v. Cass. S.U. 8 giugno 1998 n. 5615).
6.1. Dato atto dell'ammissibilità dell'impugnazione principale, ne consegue il riconoscimento dell'efficacia - sotto il profilo di cui all'art. 334 C.P.C.- del l'impugnazione incidentale, che esige di essere esaminata prioritariamente, poiché la questione che ne forma argomento, relativa alla sussunzione della controversia decisa con l'arbitrato, ai fini tariffari, nel novero di quelle di valore indeterminabile ovvero nell'ambito di quelle aventi valore determinabile, riveste carattere di pregiudizialità logica rispetto alla questione della corretta applicazione da parte del Presidente del Tribunale della norma tariffaria essendo di tutta evidenza che la correlazione operata con un determinato scaglione tariffario individuato ratione valoris (con modalità sulle quali si invoca dal ricorrente in via principale il sindacato di questa Corte) postula la qualificazione della controversia medesima come appartenente alla categoria di quelle caratterizzate dalla determinabilità del valore:
ferma restando, in caso di conferma di tale qualificazione, l'incensurabilità della determinazione del valore della causa in stesso considerato, in quanto oggetto della valutazione riservata al giudice del merito.
6.2. Sotto il suindicato profilo, merita accoglimento la critica che con il ricorso incidentale viene rivolta al provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli. Occorre ricordare, in proposito, in adesione ai principi reiteratamente espressi nella giurisprudenza di legittimità (v. ex pluribus Cass. 7 maggio 1981 n. 2978), che l'indeterminabilità del valore della causa, la quale integra una ipotesi diversa da quella della semplice indeterminatezza, e ancora da quella della eventuale difficoltà di determinazione del valore, si verifica ogniqualvolta l'oggetto della controversia sia non suscettibile di valutazione pecuniaria, e quindi non riconducibile al raffronto con i criteri stabiliti negli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile: in altre parole, l'indeterminabilità del valore della controversia, non necessariamente incompatibile con l'incidenza su interessi di ordine patrimoniale, attiene alla intrinseca inidoneità di essa, per la natura della stessa, ad essere esaurientemente tradotta in termini pecuniari. Tale situazione si verifica appunto nel caso di controversia relativa alla esclusione del socio dalla società o da un consorzio, la cui portata non si esaurisce nelle particolari conseguenze patrimoniali che ne derivano (in ordine ai diritti del socio e alle prospettabili perdite correlate alla mancata partecipazione agli utili sperati) ma tali conseguenze trascende, investendo, nella sua essenzialità e radicalità, lo status soggettivo di partecipante alla compagine della società o del consorzio. Risulterebbe perciò arbitrario e non realistico ricercare nell'uno o nell'altro di tali aspetti patrimoniali conseguenziali, o nell'insieme di essi, il parametro di valutazione dell'utilità che per la parte rappresenta la prestazione professionalmente qualificata che esige di essere retribuita. E nel caso in esame all'arbitro veniva appunto deferito l'accertamento della permanenza o meno di tale status in capo alla EFIMIMPIANTI, in relazione alla retroattività o meno della norma (art. 6 D.L. 29 giugno 1994 n. 4176) che dichiarava inefficace l'attivazione della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della detta società stante la sua appartenenza al gruppo EFIM. Nè potrebbe la determinabilità (e quindi la determinazione ad opera del giudice) del valore della controversia essere affidata, come propone il ricorrente in via principale, all'assimilazione - quanto meno in via analogica - dell'ipotesi in esame a quella della risoluzione contrattuale, che è istituto applicabile nel campo dei rapporti geneticamente e funzionalmente sinallagmatici (nei quali opera il principio della corrispettività delle prestazioni reciprocamente dovute), ma non anche nel campo dei rapporti associativi, a maggior ragione se ed in quanto aventi ad oggetto la produzione e la distribuzione di utili correlati all'esercizio di un'attività economica in regime di rischio d'impresa. Si riscontrano, così, gli estremi del denunziato vizio di violazione di legge, in relazione al quale resta solo da dare atto che la norma di riferimento va rinvenuta non nell'art. 6 comma primo della Tariffa forense (di cui alle deliberazioni 12 giugno 1993 e 29 settembre 1994 del Consiglio nazionale forense approvate con D.M. 5 ottobre 1994 n. 585) richiamato dalla ricorrente in via incidentale, ma piuttosto nell'art. 5 delle disposizioni preliminari alla tabella relativa agli onorari e alle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia stragiudiziale, alla tariffa stessa allegata, in correlazione col punto n. 8 della tabella: senza che peraltro da tale rettificazione possa derivare pregiudizio al riconoscimento della fondatezza dell'impugnazione incidentale.
7. L'accoglimento, a cui si perviene in base alle considerazioni suesposte, dell'impugnazione della EFIMIMPIANTI assume, per le ragioni precedentemente illustrate, rilevanza assorbente rispetto alla problematica investita dall'impugnazione del TU, che attiene alla corretta applicazione della tariffa professionale sul presupposto, di cui si è constatata l'insussistenza, della riferibilità della controversia ad un valore determinato.
8. Si accede pertanto alla cassazione, in relazione alla censura accolta, dell'impugnato provvedimento, con rinvio per nuovo esame ad altro giudice che viene designato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 383 primo comma C.P.C., nel Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Si ravvisano giusti motivi per la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale della EFIMIMPIANTI s.p.a.;
dichiara assorbito il ricorso principale di TU AR;
cassa l'impugnata ordinanza del Presidente del Tribunale di Napoli 20/23 dicembre 1996;
rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 1999