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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/12/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 17/06/2025, al n. 2259/2025
V.G. promossa da nata a [...] il [...], residente in Parte_1
ZA EN (VI), Via Camatte n. 9/A, C.F.:
C.F._1 assistita e difesa dall' Avv.to Luisa Cervo del Foro di Verona
e
nato in [...] il [...], Parte_2 residente in [...], int. 4 (VI),
C.F.: C.F._2 assistito e difeso dall'Avv.to Alberto Murgia del Foro di Vicenza
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
1 In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlia minore nata fuori dal matrimonio
All'udienza del 4.11.2025 le parti, modificando parzialmente il punto 3 di cui al ricorso, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti concordate
CONCLUSIONI
“1) Disporsi l'affido super esclusivo della minore alla madre, Per_1 ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva anche in ordine alle decisioni di maggiore rilevanza, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita.
2) Disporsi la collocazione della minore presso la madre, con facoltà per il padre di intraprendere percorsi di riavvicinamento protetti e graduali con la figlia, previo accordo con la madre e compatibili con il benessere psicofisico della minore, anche con il supporto dei parenti materni o dei servizi sociali.
3) Disporsi l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra , CP_1 Pt_1 con valuta fissa al giorno 5 (cinque) tramite bonifico bancario, a titolo di concorso al mantenimento della figlia, l'importo mensile di
€ 200,00 (euro cento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Vicenza, da intendersi qui integralmente richiamato.
4) Disporsi che gli assegni familiari, o comunque altre forme assistenziali in favore di , ovvero l'assegno unico, Per_1 vengano richiesti e percepiti unicamente dalla madre, con impegno da parte di sig. a sottoscrivere ogni documentazione CP_1 necessaria al fine dell'ottenimento dei predetti assegni ed a fornire
2 i documenti che venissero richiesti al fine del perfezionamento delle pratiche.
5) Darsi atto che la figlia, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, verrà posta a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50% ciascuno, salvo successivi diversi accordi fra le parti.
6) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
7) Spese e competenze di causa compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
“Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.06.2025, e Parte_1
, premettendo di avere intrattenuto una Parte_2 relazione sentimentale da febbraio 2020 a giugno 2024, senza mai instaurare una convivenza tra di loro;
che in data 29.06.2021 è nata la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori;
che sin Per_1 dalla nascita la minore ha vissuto con la madre nell'abitazione dei genitori della ricorrente e che da oltre un anno non intrattiene alcuna relazione affettiva, educativa e relazionale con il padre;
che il sig. non ha mai provveduto al mantenimento Parte_2 della bambina a causa della sua precaria situazione economica e perché esposto ad un ingente debito verso la parte civile nel procedimento penale definito in primo grado con sentenza di condanna n. 1684/2023 del Tribunale di Vicenza;
tutto, ciò premesso, hanno chiesto di regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle Per_1 condizioni in epigrafe riportate.
3 Il Giudice relatore, provvedendo sulle note cartolari sostitutive dell'udienza del 9.10.2025, depositate ai sensi degli artt. 473bis.51
e 127 ter c.p.c., ha rinviato la causa per la comparizione personale delle parti, al fine di acquisire chiarimenti in ordine alle condizioni concordate dai genitori sia in punto di affido superesclusivo della figlia minore alla madre, sia in punto di mantenimento della Per_1 medesima, rilevando la non congruità del contributo mensile posto a carico del padre non collocatario.
All'udienza del 4.12.2025, acquisiti i chiarimenti richiesti, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni parzialmente modificate dalle parti.
***
Le domande congiuntamente proposte dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
In primo luogo, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per stabilire, in deroga al regime ordinario di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, quello dell'affido cd. “superesclusivo” o
“rafforzato” della figlia minore alla madre come Per_1 concordemente richiesto dalle parti, in quanto maggiormente conforme all'interesse preminente della bambina. Sentito dal
Giudice relatore, il sig. , ad integrale conferma Parte_2 delle allegazioni di cui al ricorso, ha dichiarato di non avere rapporti con la figlia e di non essere in grado di svolgere il suo ruolo genitoriale;
inoltre, per quanto evidenziato nell'atto introduttivo, non ha mai assolto al dovere di mantenimento verso la figlioletta, risultando anche gravato da esborsi economici legati alle vicende penali per le quali la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado.
Conseguentemente va disposto, in conformità alle conclusioni delle parti, che la figlia abbia collocamento presso la madre, Per_1
4 genitore affidatario in via superesclusiva, con facoltà del padre di intraprendere percorsi di riavvicinamento protetti e graduali con la bambina in accordo con la madre e compatibilmente con il benessere psicofisico della stessa, anche con l'eventuale supporto dei parenti materni o dei Servizi Sociali.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento ordinario della figlia minore Per_1 posto a carico del padre nella misura di euro 200,00 così come convenuto all'udienza del 4.12.2025, che si ritiene congrua ed adeguata alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore, tenuto conto anche di quanto ulteriormente stabilito circa la percezione per intero, da parte della madre, dell'assegno unico universale e di ogni altro contributo di legge a sostegno della genitorialità.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno Per_1 sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con osservanza del vigente protocollo adottato dal Tribunale di
Vicenza.
Si dà atto che le parti hanno concordato che la figlia, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, verrà posta a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50% ciascuno, salvo successivo diverso accordo.
Le spese di lite vanno compensate come stabilito nelle conclusioni congiunte delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando nella causa n. 2259/2025 V.G., così provvede:
1) dispone che l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della figlia minore siano regolamentati alle condizioni in Per_1 epigrafe trascritte, da intendersi qui integralmente richiamate;
5 2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 9/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo
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