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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 1257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n
3793/2024 del Tribunale di Milano, iscritta al n. r.g. 1257/2024 estensore Giudice Dr. Pazienza discussa all'udienza collegiale del
20 febbraio 2025, promossa da
.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. FAILLA LUCA MASSIMO e dell'avv. MARAZZA MARCO e DE FEO
DOMENICO , elettivamente domiciliato in PIAZZA ARMANDO DIAZ 6 MILANO presso l'avv. FAILLA LUCA MASSIMO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 Controparte_1 C.F._1
C.F. , con il patrocinio dell'avv.
MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA e dell'avv. STOPPANI GUIDO elettivamente domiciliato in VIA PIETRO PALEOCAPA 11 BERGAMO presso il difensore avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA
APPELLATO
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Controparte_1 PER Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, rigettare l'appello e, conseguentemente: nel merito, in via principale :a. confermare la sentenza n. 6584 del 30 luglio 2024 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Dott. Luigi Pazienza, a definizione della causa di lavoro n. 6584 del 2024 r.g.; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato d'entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto
Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in pagina 2 di 10 particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto”, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 del codice di procedura civile
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda principale di CP_1
e dichiarato la natura non assorbibile del trattamento di MO riconosciutogli in busta paga fino a gennaio 2018 , con condanna alla corresponsione di quanto illegittimamente detratto a partire da quella data. La domanda subordinata, con cui, in caso di rigetto della principale, si chiedeva condanna al pagamento dell'importo esatto di MO nella parte ridotta per effetto della corresponsione dell' , è stata quindi dichiarata assorbita . Part
Il lavoratore aveva allegato di essere dipendente della Società dal
1990 e che, dal dicembre 2010 ,gli veniva riconosciuto in busta paga un MO individuale dichiarato assorbibile. Tale voce rimaneva però presente in busta paga anche in costanza dei vari aumenti e rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo, fino a gennaio
2018. A gennaio 2018 invece aveva dovuto riscontrare che la voce non era più compresa nel trattamento stipendiale.
Il primo Giudice ha rilevato come risultasse provato quanto allegato, ossia che tutti i lavoratori, per circa 30 anni, avevano visto corrispondersi in busta paga la voce MO. Ha ritenuto che ciò costituisse un uso aziendale, concretato da un comportamento unico e univoco anche in costanza dei vari contratti collettivi ed aumenti. Ciò, ha rimarcato, anche nel periodo in cui la stessa azienda denunciava difficoltà economiche, che avevano portato all'esperimento di varie procedure di mobilità ed alla stipula di contratti di solidarietà.
pagina 3 di 10 L'uso costituisce una fonte sociale intermedia, che si colloca in dimensione subcontrattuale e che può certamente cessare;
però la cessazione necessità di quello che il Tribunale ha definito come “ elemento di discontinuità”, la cui sussistenza non ha ravvisato nel caso di specie.
Tale non è stato ritenuto l'accordo intervenuto tra OOSS e parte datoriale nel novembre 2017, che, secondo la tesi difensiva di
, appunto aveva legittimato la decurtazione. Il primo Giudice Pt_1
ha infatti esaminato l'atto senza trovare alcun riferimento alla questione del trattamento di MO . L'accordo, ha osservato, introduce in effetti un diverso elemento retributivo, ossia l'ERS.
Tale elemento però non può ritenersi integrare/sostituire in alcun modo il MO, contemplando anzi tratti diversi e non comparabili, anche perché non incide sul FR, . In ogni caso, ha osservato, la volontà contrattuale nel considerare MO e ERS elementi distinti era chiara.
Altrettanto lecita, ha osservato, sarebbe stata una disdetta unilaterale dell'uso, ma, in tal caso, la volontà datoriale avrebbe dovuto essere esplicata in modo espresso nei confronti delle
OOSS. Sarebbe stato onere della resistente allegare e provare l'esistenza di una tale disdetta unilaterale, che avrebbe dovuto avere un contenuto espresso ed esplicito. non aveva al punto Pt_1
nulla allegato e provato.
propone appello per i motivi di seguito illustrati. Pt_1
resiste difendendo la sentenza. Controparte_1
All'udienza del 20 2 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
pagina 4 di 10 L'appello è infondato
L'appellante premette che il fondamento del trattamento di cui si discute deriva non da un accordo ma da un provvedimento unilaterale;
che il principio generale che governa il MO è quello dell'assorbimento; che, per escludere questa caratteristica, occorre che tra le parti venga raggiunto un preciso accordo di carattere novativo . Il semplice dato temporale della corresponsione è elemento di per sé neutro ed indifferente. Quindi, il fatto che fino a dicembre 2017 fosse stato corrisposto, a CP_1
come agli altri dipendenti, a nulla dovrebbe rilevare.
Come risulta appunto dal citato accordo del novembre 2017, l'azienda si trovava a vivere una situazione complicata sotto il profilo economico;
da qui, afferma, la decisione di procedere al riassorbimento. E' infatti pacifico, afferma, che l'azienda, ad ogni rinnovo contrattuale, aveva proceduto ad una rivalutazione autonoma della opportunità di continuare a erogare il MO ed altrettanto aveva appunto fatto nel 2017, con esiti diversi rispetto agli altri rinnovi contrattuali.
In conclusione, l'erogazione potrebbe essere ritenuta comportamento concludente in relazione ad un singolo rinnovo , senza inficiare quindi la natura riassorbibile dell'emolumento.
Come secondo motivo di appello afferma che l'uso comunque è “ disdettabile “ e che la disdetta può essere intimata con totale libertà di forme . Nel caso di specifico, la disdetta sarebbe rappresentata da una “ conferma “ alle OOSS di voler procedere al riassorbimento, nell'ambito appunto delle trattative svolte per la stipula dell'accordo del 2017, e ciò sarebbe espresso dal doc 49, in atti.
Come terzo motivo, si duole della riconosciuta illegittimità dell'assorbimento in relazione all'introduzione dell' . Il Part
pagina 5 di 10 lavoratore non aveva nulla allegato per evidenziare la diversa natura dell'ers rispetto al MO;
in ogni caso, irrilevante sarebbe la computabilità , ovvero no, nel FR , anche considerando che l'ERS comprende tutti gli istituti di retribuzione indiretta .
Ciò che rileva è che il lavoratore non ha subito mutamenti retributivi, proprio per effetto dell'erogazione dell' Part
Nessuna delle suesposte doglianze è meritevole di accoglimento. Al contrario, la sentenza impugnata deve ritenersi corretta nella sua interpretazione dell'istituto dell'uso, e nella sua applicazione al caso controverso.
Sul punto, va ricordato, esistono diversi precedenti di questa stessa
Corte ( cfr sentenze 263/23, 724/24, 211/24,). In sintesi, questa
Corte ha affermato che la reiterazione costante di un comportamento favorevole datoriale integra gli estremi dell'uso ed assume quindi la stessa forza cogente di un contratto collettivo. Al contrario del contratto, però, non si determina alcuna necessità di indagine sulla volontà datoriale;
quel che conta è la spontaneità dalla dazione, che si impone quindi alla natura ordinariamente riassorbibile dell'erogazione MO, anche come tale espressamente definita.
Sul datore grava l'onere di fornire prova contraria degli elementi che costituiscono appunto l'uso, quindi la continuità e la spontaneità .
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva.
Non è contestato che il trattamento in questione fosse stato definito riassorbibile.
Non è contestato, e del resto non sarebbe contestabile, che l'eccedenza retributiva corrisposta in busta paga, ossia il MO, sia di regola riassorbile, salvo diversa intesa fra le pagina 6 di 10 parti ,ovvero salvo diversa disposizione di contrattazione collettiva. Grava sul lavoratore che aziona la relativa pretesa, quindi, dimostrare la sussistenza di una diversa pattuizione.
Il punto è che nel caso di specie tale onere è stato soddisfatto dal lavoratore.
E' stata provata, e del resto non è stata nemmeno contestata da parte appellante, l'esistenza di un comportamento generalizzato e protratto nel tempo da parte di . Si aggiunge, protratto per un periodo Pt_1
di tempo decisamente lungo.
La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore nei confronti dei propri dipendenti integra senza dubbio l'esistenza di un uso aziendale, che correttamente il primo Giudice ha ricondotto alle cd fonti sociali, tra cui appunto vanno annoverati sia i contratti collettivi sia gli usi aziendali ,che tali sono definite perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, nemmeno realizzano meri interessi individuali. Al contrario, sono diretti a disciplinare in modo uniforme i rapporti fra datore e la collettività impersonale della forza lavoro. Per questo motivo l'uso agisce poi nei rapporti individuali esattamente come una disposizione di contratto collettivo
( cfr nell'ambito di giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica : Cass 26107/2018 ; Cass 31204/2021).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, una volta che sia accertata l'esistenza di uso aziendale, che si traduca in trattamento economico di miglior favore, a tale modifica “ in melius” non si applica l'art. 1340 cc ( norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà dei contraenti di inserirlo, il potere degli stessi di escluderlo) , né, in generale, la disciplina civilistica dei contratti e, con essa, la possibilità di indagine sulla volontà dei pagina 7 di 10 contraenti datore/sindacati. L'elemento caratterizzante, unico e solo, resta quindi la spontaneità del comportamento datoriale.
Nel caso di specie, provata l'esistenza del comportamento datoriale di maggior favore, e quindi dell'uso aziendale, la contestazione di
è stata in parte generica, in parte afferente ad elementi del Pt_1
tutto irrilevanti .
In particolare, non è vero che il mero dato temporale è irrilevante,
o meglio, il dato temporale può essere irrilevante se si prova la non spontaneità del comportamento datoriale e/o la non reiterazione, come, per esempio, la sussistenza di interruzioni dell'erogazione stessa.
Irrilevanti sono le affermazioni circa la volontà ( presunta) datoriale, che, come si è visto, non può esser oggetto di indagine.
Irrilevanti quindi sono le difficoltà economiche aziendali, circostanze obiettive che nessuno nega, ma che non hanno nulla a che fare con la fattispecie in esame. Anzi, a ben vedere, esse rafforzano la convinzione della spontaneità del comportamento,posto che appunto, dal 2008 , l'azienda ha in ogni caso perpetuato l'erogazione.
Né risulta dagli atti quanto affermato dall'appellante e cioè che ad ogni rinnovo contrattuale l'azienda si sarebbe posta il problema del MO, confermandolo con volontà espressa la cui esistenza, quindi , contrasterebbe con l'esistenza dell'uso azienda invece correttamente rilevato dal Tribunale di Milano.
Vero che l'uso non si incorpora nel contratto individuale , non vincola quindi per sempre le parti e può essere modificato o da successivo contratto o da successiva disdetta unilaterale.
Non risulta però nel caso di specie alcuna disdetta, ma solo una decurtazione in busta paga. In particolare, poi, non si ravvisa alcuna efficacia di “ disdetta” in ordine al citato doc 49. Il doc 49 pagina 8 di 10 è infatti un comunicato delle OOSS ai lavoratori, e tra l'altro anche un comunicato alquanto critico sull'operato aziendale.
D'altra parte, il più volte citato accordo del 2017 , nel prevedere vari aumenti retributivi, tra cui appunto l' non contempla alcuna Part
previsione dalla quale possa desumersi, esplicitamente o anche solo implicitamente, il superamento dell'uso esistente, o comunque la volontà/facoltà dell'azienda di utilizzare gli aumenti per riassorbire il MO in misura corrispondente.
L'interpretazione dell'accordo del 2017 è lineare. Nel contratto in questione non risulta alcuna volontà implicita o espressa in ordine al riassorbimento del MO, ma si legge solo che “i trattamenti economici del personale dipendente vengono adeguati come da tabelle allegate “ dove le tabelle allegate prevedono appunto solo aumenti e ERS
E' quindi evidente che l'ERS a nulla rileva. Tale elemento è invero introdotto senza alcuna specificazione, ma già il fatto che sia individuato come “ separato” e nell'ambito di un accordo ponte a livello nazionale relativo a tutto il settore della telecomunicazione in vista di un rinnovo del CCNL, rende evidente che non si tratta di un emolumento retributivo frutto della ordinaria dinamica salariale.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, essendo qualificato come espressamente non incidente sugli istituti diretti ed indiretti e sul FR , è innegabile che l'assorbimento del MO per effetto dell'attribuzione dell'ERS comporterebbe , nel tempo, una riduzione del complessivo trattamento economico del lavoratore. La logica interpretativa dell'appellante non è quindi condivisibile.
L'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
pagina 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 3.500,00 oltre oneri di legge. La presenza di orientamenti contrastanti e la complessità delle questioni interpretative inducono la Corte a disporne la compensazione al 50%. La quota viene distratta in favore dei legali dell'appellato dichiaratisi antistatari.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro le sentenze del Tribunale di
Milano n. 3793/2024.
Compensa le spese del grado tra le parti nella misura del 50%, condannando alla refusione del residuo 50% che liquida, nella Pt_1
quota, in euro 1.750,00= oltre spese generali ed oneri di legge,disponendone la distrazione in favore del legale degli appellati dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche
Milano 20 febbraio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
pagina 10 di 10
N. R.G. registro generale appello lavoro 1257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere dr. Maria Di Paolo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n
3793/2024 del Tribunale di Milano, iscritta al n. r.g. 1257/2024 estensore Giudice Dr. Pazienza discussa all'udienza collegiale del
20 febbraio 2025, promossa da
.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. FAILLA LUCA MASSIMO e dell'avv. MARAZZA MARCO e DE FEO
DOMENICO , elettivamente domiciliato in PIAZZA ARMANDO DIAZ 6 MILANO presso l'avv. FAILLA LUCA MASSIMO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 Controparte_1 C.F._1
C.F. , con il patrocinio dell'avv.
MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA e dell'avv. STOPPANI GUIDO elettivamente domiciliato in VIA PIETRO PALEOCAPA 11 BERGAMO presso il difensore avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA
APPELLATO
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande proposte dall'odierno appellato nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Controparte_1 PER Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, rigettare l'appello e, conseguentemente: nel merito, in via principale :a. confermare la sentenza n. 6584 del 30 luglio 2024 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Dott. Luigi Pazienza, a definizione della causa di lavoro n. 6584 del 2024 r.g.; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato d'entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto
Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in pagina 2 di 10 particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto”, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 del codice di procedura civile
MOTIVI IN FATTO
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda principale di CP_1
e dichiarato la natura non assorbibile del trattamento di MO riconosciutogli in busta paga fino a gennaio 2018 , con condanna alla corresponsione di quanto illegittimamente detratto a partire da quella data. La domanda subordinata, con cui, in caso di rigetto della principale, si chiedeva condanna al pagamento dell'importo esatto di MO nella parte ridotta per effetto della corresponsione dell' , è stata quindi dichiarata assorbita . Part
Il lavoratore aveva allegato di essere dipendente della Società dal
1990 e che, dal dicembre 2010 ,gli veniva riconosciuto in busta paga un MO individuale dichiarato assorbibile. Tale voce rimaneva però presente in busta paga anche in costanza dei vari aumenti e rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo, fino a gennaio
2018. A gennaio 2018 invece aveva dovuto riscontrare che la voce non era più compresa nel trattamento stipendiale.
Il primo Giudice ha rilevato come risultasse provato quanto allegato, ossia che tutti i lavoratori, per circa 30 anni, avevano visto corrispondersi in busta paga la voce MO. Ha ritenuto che ciò costituisse un uso aziendale, concretato da un comportamento unico e univoco anche in costanza dei vari contratti collettivi ed aumenti. Ciò, ha rimarcato, anche nel periodo in cui la stessa azienda denunciava difficoltà economiche, che avevano portato all'esperimento di varie procedure di mobilità ed alla stipula di contratti di solidarietà.
pagina 3 di 10 L'uso costituisce una fonte sociale intermedia, che si colloca in dimensione subcontrattuale e che può certamente cessare;
però la cessazione necessità di quello che il Tribunale ha definito come “ elemento di discontinuità”, la cui sussistenza non ha ravvisato nel caso di specie.
Tale non è stato ritenuto l'accordo intervenuto tra OOSS e parte datoriale nel novembre 2017, che, secondo la tesi difensiva di
, appunto aveva legittimato la decurtazione. Il primo Giudice Pt_1
ha infatti esaminato l'atto senza trovare alcun riferimento alla questione del trattamento di MO . L'accordo, ha osservato, introduce in effetti un diverso elemento retributivo, ossia l'ERS.
Tale elemento però non può ritenersi integrare/sostituire in alcun modo il MO, contemplando anzi tratti diversi e non comparabili, anche perché non incide sul FR, . In ogni caso, ha osservato, la volontà contrattuale nel considerare MO e ERS elementi distinti era chiara.
Altrettanto lecita, ha osservato, sarebbe stata una disdetta unilaterale dell'uso, ma, in tal caso, la volontà datoriale avrebbe dovuto essere esplicata in modo espresso nei confronti delle
OOSS. Sarebbe stato onere della resistente allegare e provare l'esistenza di una tale disdetta unilaterale, che avrebbe dovuto avere un contenuto espresso ed esplicito. non aveva al punto Pt_1
nulla allegato e provato.
propone appello per i motivi di seguito illustrati. Pt_1
resiste difendendo la sentenza. Controparte_1
All'udienza del 20 2 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
pagina 4 di 10 L'appello è infondato
L'appellante premette che il fondamento del trattamento di cui si discute deriva non da un accordo ma da un provvedimento unilaterale;
che il principio generale che governa il MO è quello dell'assorbimento; che, per escludere questa caratteristica, occorre che tra le parti venga raggiunto un preciso accordo di carattere novativo . Il semplice dato temporale della corresponsione è elemento di per sé neutro ed indifferente. Quindi, il fatto che fino a dicembre 2017 fosse stato corrisposto, a CP_1
come agli altri dipendenti, a nulla dovrebbe rilevare.
Come risulta appunto dal citato accordo del novembre 2017, l'azienda si trovava a vivere una situazione complicata sotto il profilo economico;
da qui, afferma, la decisione di procedere al riassorbimento. E' infatti pacifico, afferma, che l'azienda, ad ogni rinnovo contrattuale, aveva proceduto ad una rivalutazione autonoma della opportunità di continuare a erogare il MO ed altrettanto aveva appunto fatto nel 2017, con esiti diversi rispetto agli altri rinnovi contrattuali.
In conclusione, l'erogazione potrebbe essere ritenuta comportamento concludente in relazione ad un singolo rinnovo , senza inficiare quindi la natura riassorbibile dell'emolumento.
Come secondo motivo di appello afferma che l'uso comunque è “ disdettabile “ e che la disdetta può essere intimata con totale libertà di forme . Nel caso di specifico, la disdetta sarebbe rappresentata da una “ conferma “ alle OOSS di voler procedere al riassorbimento, nell'ambito appunto delle trattative svolte per la stipula dell'accordo del 2017, e ciò sarebbe espresso dal doc 49, in atti.
Come terzo motivo, si duole della riconosciuta illegittimità dell'assorbimento in relazione all'introduzione dell' . Il Part
pagina 5 di 10 lavoratore non aveva nulla allegato per evidenziare la diversa natura dell'ers rispetto al MO;
in ogni caso, irrilevante sarebbe la computabilità , ovvero no, nel FR , anche considerando che l'ERS comprende tutti gli istituti di retribuzione indiretta .
Ciò che rileva è che il lavoratore non ha subito mutamenti retributivi, proprio per effetto dell'erogazione dell' Part
Nessuna delle suesposte doglianze è meritevole di accoglimento. Al contrario, la sentenza impugnata deve ritenersi corretta nella sua interpretazione dell'istituto dell'uso, e nella sua applicazione al caso controverso.
Sul punto, va ricordato, esistono diversi precedenti di questa stessa
Corte ( cfr sentenze 263/23, 724/24, 211/24,). In sintesi, questa
Corte ha affermato che la reiterazione costante di un comportamento favorevole datoriale integra gli estremi dell'uso ed assume quindi la stessa forza cogente di un contratto collettivo. Al contrario del contratto, però, non si determina alcuna necessità di indagine sulla volontà datoriale;
quel che conta è la spontaneità dalla dazione, che si impone quindi alla natura ordinariamente riassorbibile dell'erogazione MO, anche come tale espressamente definita.
Sul datore grava l'onere di fornire prova contraria degli elementi che costituiscono appunto l'uso, quindi la continuità e la spontaneità .
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva.
Non è contestato che il trattamento in questione fosse stato definito riassorbibile.
Non è contestato, e del resto non sarebbe contestabile, che l'eccedenza retributiva corrisposta in busta paga, ossia il MO, sia di regola riassorbile, salvo diversa intesa fra le pagina 6 di 10 parti ,ovvero salvo diversa disposizione di contrattazione collettiva. Grava sul lavoratore che aziona la relativa pretesa, quindi, dimostrare la sussistenza di una diversa pattuizione.
Il punto è che nel caso di specie tale onere è stato soddisfatto dal lavoratore.
E' stata provata, e del resto non è stata nemmeno contestata da parte appellante, l'esistenza di un comportamento generalizzato e protratto nel tempo da parte di . Si aggiunge, protratto per un periodo Pt_1
di tempo decisamente lungo.
La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore nei confronti dei propri dipendenti integra senza dubbio l'esistenza di un uso aziendale, che correttamente il primo Giudice ha ricondotto alle cd fonti sociali, tra cui appunto vanno annoverati sia i contratti collettivi sia gli usi aziendali ,che tali sono definite perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, nemmeno realizzano meri interessi individuali. Al contrario, sono diretti a disciplinare in modo uniforme i rapporti fra datore e la collettività impersonale della forza lavoro. Per questo motivo l'uso agisce poi nei rapporti individuali esattamente come una disposizione di contratto collettivo
( cfr nell'ambito di giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica : Cass 26107/2018 ; Cass 31204/2021).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, una volta che sia accertata l'esistenza di uso aziendale, che si traduca in trattamento economico di miglior favore, a tale modifica “ in melius” non si applica l'art. 1340 cc ( norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà dei contraenti di inserirlo, il potere degli stessi di escluderlo) , né, in generale, la disciplina civilistica dei contratti e, con essa, la possibilità di indagine sulla volontà dei pagina 7 di 10 contraenti datore/sindacati. L'elemento caratterizzante, unico e solo, resta quindi la spontaneità del comportamento datoriale.
Nel caso di specie, provata l'esistenza del comportamento datoriale di maggior favore, e quindi dell'uso aziendale, la contestazione di
è stata in parte generica, in parte afferente ad elementi del Pt_1
tutto irrilevanti .
In particolare, non è vero che il mero dato temporale è irrilevante,
o meglio, il dato temporale può essere irrilevante se si prova la non spontaneità del comportamento datoriale e/o la non reiterazione, come, per esempio, la sussistenza di interruzioni dell'erogazione stessa.
Irrilevanti sono le affermazioni circa la volontà ( presunta) datoriale, che, come si è visto, non può esser oggetto di indagine.
Irrilevanti quindi sono le difficoltà economiche aziendali, circostanze obiettive che nessuno nega, ma che non hanno nulla a che fare con la fattispecie in esame. Anzi, a ben vedere, esse rafforzano la convinzione della spontaneità del comportamento,posto che appunto, dal 2008 , l'azienda ha in ogni caso perpetuato l'erogazione.
Né risulta dagli atti quanto affermato dall'appellante e cioè che ad ogni rinnovo contrattuale l'azienda si sarebbe posta il problema del MO, confermandolo con volontà espressa la cui esistenza, quindi , contrasterebbe con l'esistenza dell'uso azienda invece correttamente rilevato dal Tribunale di Milano.
Vero che l'uso non si incorpora nel contratto individuale , non vincola quindi per sempre le parti e può essere modificato o da successivo contratto o da successiva disdetta unilaterale.
Non risulta però nel caso di specie alcuna disdetta, ma solo una decurtazione in busta paga. In particolare, poi, non si ravvisa alcuna efficacia di “ disdetta” in ordine al citato doc 49. Il doc 49 pagina 8 di 10 è infatti un comunicato delle OOSS ai lavoratori, e tra l'altro anche un comunicato alquanto critico sull'operato aziendale.
D'altra parte, il più volte citato accordo del 2017 , nel prevedere vari aumenti retributivi, tra cui appunto l' non contempla alcuna Part
previsione dalla quale possa desumersi, esplicitamente o anche solo implicitamente, il superamento dell'uso esistente, o comunque la volontà/facoltà dell'azienda di utilizzare gli aumenti per riassorbire il MO in misura corrispondente.
L'interpretazione dell'accordo del 2017 è lineare. Nel contratto in questione non risulta alcuna volontà implicita o espressa in ordine al riassorbimento del MO, ma si legge solo che “i trattamenti economici del personale dipendente vengono adeguati come da tabelle allegate “ dove le tabelle allegate prevedono appunto solo aumenti e ERS
E' quindi evidente che l'ERS a nulla rileva. Tale elemento è invero introdotto senza alcuna specificazione, ma già il fatto che sia individuato come “ separato” e nell'ambito di un accordo ponte a livello nazionale relativo a tutto il settore della telecomunicazione in vista di un rinnovo del CCNL, rende evidente che non si tratta di un emolumento retributivo frutto della ordinaria dinamica salariale.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, essendo qualificato come espressamente non incidente sugli istituti diretti ed indiretti e sul FR , è innegabile che l'assorbimento del MO per effetto dell'attribuzione dell'ERS comporterebbe , nel tempo, una riduzione del complessivo trattamento economico del lavoratore. La logica interpretativa dell'appellante non è quindi condivisibile.
L'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
pagina 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 3.500,00 oltre oneri di legge. La presenza di orientamenti contrastanti e la complessità delle questioni interpretative inducono la Corte a disporne la compensazione al 50%. La quota viene distratta in favore dei legali dell'appellato dichiaratisi antistatari.
PQM
Rigetta l'appello proposto contro le sentenze del Tribunale di
Milano n. 3793/2024.
Compensa le spese del grado tra le parti nella misura del 50%, condannando alla refusione del residuo 50% che liquida, nella Pt_1
quota, in euro 1.750,00= oltre spese generali ed oneri di legge,disponendone la distrazione in favore del legale degli appellati dichiaratosi antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche
Milano 20 febbraio 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
Maria Di Paolo Giovanni Picciau
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