Sentenza 25 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 25 maggio 2022
Decreto collegiale 6 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 25/05/2022, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2022
N. 00967/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2021, proposto da
SA AI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Peria Giaconia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza “Principe di Palgonia e Conte di Ventimiglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del Decreto Ingiuntivo n. 4184/2020 del Giudice di Pace di Palermo munito della formula esecutiva apposta dal cancelliere in data 27/01/2021 e in pari data notificato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2022 il dott. Bartolo Salone e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza n. 2876/2021 del 25.10.2021 questa Sezione ha accolto il ricorso, promosso dalla parte ricorrente indicata in epigrafe, per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 4184/2020 emesso dal Giudice di Pace di Palermo il 12.09.2020 (il quale ha condannato l’Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia al pagamento della “ complessiva somma di € 2.691,77, oltre gli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002, e le spese del presente procedimento che liquida in € 450,00 per competenze, € 76,00 per spese, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge ”, assegnando all’amministrazione resistente termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della sentenza per l’adempimento, contestualmente nominando SA ad TA il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio, per l’esecuzione in via sostitutiva;
- con nota depositata il 16.03.2022, il SA ad TA delegato, nella persona della dott.ssa Filippa D’Amato, insediatosi per l’esecuzione in via sostitutiva vista la perdurante inerzia dell’Amministrazione, ha relazionato in ordine alle difficoltà incontrate nell’adempimento dell’incarico commissariale, riferendo di avere già adottato la delibera n. 1 del 24.02.2022 con la quale ha provveduto al riconoscimento del debito, all’impegno e alla liquidazione (con imputazione nel relativo capitolo di bilancio) della somma occorrente per dare esatta e puntuale esecuzione al decreto ingiuntivo e di avere emesso il mandato di pagamento in favore della ricorrente, inviando lo stesso al tesoriere Monte Paschi di Siena;
- ha riferito, altresì, che il tesoriere non ha potuto procedere al pagamento per mancanza totale di fondi disponibili nel conto corrente intestato all’Ipab;
- ha rappresentato la situazione di assoluta carenza di liquidità dell’ente e l’impossibilità di accendere mutui, stante la forte esposizione debitoria dello stesso, anche nei confronti della stessa banca cui è affidato il servizio di tesoreria, che attualmente è sospeso;
- ha esposto che l'IPAB Principe di Palagonia e Conte Ventimiglia vanta, tuttavia, un patrimonio immobiliare di svariati milioni nonché il possesso di titoli finanziari provenienti da alienazioni di beni il cui svincolo potrebbe consentire di fare fronte alla crisi di liquidità rappresentata dalla Tesoreria, precisando che, ai sensi della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”, ogni atto relativo all'alienazione di beni e/o allo svincolo di titoli derivanti da alienazioni deve essere sottoposto all’autorizzazione dell'Assessorato regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro;
- considerato che nei confronti dell’Assessorato non ha un potere di intervento diretto, il SA ha chiesto al Giudice “ di chiarire con quali modalità operative procedere all'acquisizione della somma necessaria ”;
- per l’esame della richiesta di chiarimenti è stata fissata la camera di consiglio del giorno 23 maggio 2022, nel corso della quale, alla presenza del difensore di parte ricorrente, il Presidente ha dato avviso, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile estinzione della procedura esecutiva;
Considerato che, ai sensi dell’art. 114, comma 7, il giudice fornisce chiarimenti “ in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario ”;
Ritenuto che, secondo il condivisibile indirizzo seguito dal Giudice di appello, “ Lo spazio dell'esecuzione davanti al giudice amministrativo della condanna al pagamento di una somma di denaro è (…) ridotto alla sola adozione degli atti della procedura contabile di spesa ”, mentre, laddove si ponga un problema di reperimento delle risorse, “ detta attività si pone al di fuori delle attività tipiche dell’ottemperanza amministrativa ”, richiamando prerogative tipiche del giudice dell’esecuzione civile, attesa la mancanza, in capo all’Amministrazione, di regola, di poteri esecutori sui propri beni (C.G.A.R.S. sent. 28-06-2021, n. 623, § 12.22-23);
Considerato che, nel caso di specie, la mancanza di poteri esecutori sui beni dell’Ipab trova altresì conferma nella necessità per l’ente di ottenere, per la vendita dei propri beni immobiliari o per lo svincolo dei titoli allo stesso intestati, l’autorizzazione dell’Assessorato regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro;
Ritenuto, inoltre, che la predetta autorizzazione non può essere rilasciata dal Giudice, in luogo dell’Amministrazione regionale a tal fine preposta, a ciò ostando i limiti soggettivi del giudicato di condanna da eseguire, che impediscono al Giudice dell’ottemperanza di incardinare il commissario ad TA presso un soggetto pubblico terzo (v. ancora C.G.A.R.S. sent. 28-06-2021, n. 623, § 12.17) e, a maggior ragione, di determinare il contenuto di provvedimenti (nella specie, autorizzativi) di competenza di soggetti terzi o di emanarli in luogo delle Amministrazioni competenti ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.;
Considerato, pertanto, che:
- nessun’altra azione (diversa dalla mera adozione degli atti contabili) può essere richiesta al SA ad TA per il reperimento delle risorse necessarie al pagamento, essendo in particolare precluso al giudice amministrativo dell’ottemperanza e, per esso, al SA ad TA , di ordinare la vendita dei cespiti patrimoniali dell’Istituto resistente;
Ritenuto, pertanto, che:
- alla luce dei superiori rilievi e in risposta all’istanza di chiarimenti formulata dal SA ad TA, con l’adozione degli atti contabili della procedura di spesa può ritenersi concluso l’ambito di operatività del SA ad TA ;
- in mancanza di liquidità per il pagamento e data l’impossibilità di procedere in questa sede alla vendita del patrimonio immobiliare dell’Ipab o allo svincolo dei titoli allo stesso intestati, la presente procedura di esecuzione del giudicato deve essere dichiarata estinta per incapienza dei fondi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) rende i chiarimenti di cui sopra e dichiara estinta la procedura di esecuzione del giudicato in epigrafe.
Manda alla Segretaria per la comunicazione della presente ordinanza al SA ad TA .
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Bartolo Salone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO