Art. 1. Articolo unico.
La delega legislativa prevista dall' articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 564 , puo' essere esercitata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
La delega legislativa prevista dall' articolo 2 della legge 5 luglio 1961, n. 564 , puo' essere esercitata entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.