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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5663/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dall'avv. Ciro Parte_1
Santonicola.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58, da cui è rappresentato e difeso.
RESISTENTE
OGGETTO: graduatoria di terza fascia personale ATA - False dichiarazioni –
Esclusione dalla graduatoria.
&&&
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha impugnato l'atto con cui l' con Controparte_3
nota prot. 2847 del 21.07.2023 (allegato n. 8 della produzione attorea)) gli ha notificato l'avvio del procedimento amministrativo per l'esclusione dalle graduatorie ATA di terza fascia, per il triennio 2018/2021, generato dalla nota prot. 4509 del 16.06.2023 emessa dall' Controparte_4
che aveva dato atto delle indagini penali svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nel corso delle quali era emerso che
l'istante “in data 28/10/2017 ha presentato presso l'Istituto Istruzione Via Nino
Bixio, 42 Ponte di Legno (BS), domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola Mini Club i
Sogni Dei Bimbi dal 2/1/2014 al 30/10/2017. Il servizio dichiarato in domanda
è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Ic IO, Via Galliano 10 - Via Galliano 10 – 25025 - CP_3
IO (Brescia) dal 22/09/2018 al 31/08/2020.
Il ricorrente in particolare ritiene ininfluente tali servizi dichiarati ai fini dell'ingresso in graduatoria di III fascia, essendo all'uopo sufficienti gli altri periodi di servizio dichiarati e non oggetto di contestazione.
L'argomento non ha pregio giacché risulta documentato in atti che l ebbe CP_5
a disconoscere il rapporto di lavoro del ricorrente così come dichiarato dalla scuola paritaria denominata Mini Club i Sogni Dei Bimbi, per i periodi dal
2/1/2014 al 30/10/2017, essendone scaturita anche una indagine penale. Da tanto ne è derivata la falsa dichiarazione fatta dal ricorrente nella domanda di inserimento nella III fascia. La falsa dichiarazione comporta ope legis la decadenza (art. 75 dPR 445/2000; art. 8 del d.m. 640/2017) indipendentemente dall'incidenza o meno in graduatoria del periodo falsamente attestato (Cass. 18719/2016).
Nessun mezzo istruttorio è stato richiesto dal ricorrente al fine di dare prova contraria agli accertamenti compiuti dall' . CP_5
Il ricorso è dunque respinto. Le spese sono compensate in considerazione della delicatezza della fattispecie, che involge la perdita del lavoro e della retribuzione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, li 6.11.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
, rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dall'avv. Ciro Parte_1
Santonicola.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58, da cui è rappresentato e difeso.
RESISTENTE
OGGETTO: graduatoria di terza fascia personale ATA - False dichiarazioni –
Esclusione dalla graduatoria.
&&&
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ha impugnato l'atto con cui l' con Controparte_3
nota prot. 2847 del 21.07.2023 (allegato n. 8 della produzione attorea)) gli ha notificato l'avvio del procedimento amministrativo per l'esclusione dalle graduatorie ATA di terza fascia, per il triennio 2018/2021, generato dalla nota prot. 4509 del 16.06.2023 emessa dall' Controparte_4
che aveva dato atto delle indagini penali svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nel corso delle quali era emerso che
l'istante “in data 28/10/2017 ha presentato presso l'Istituto Istruzione Via Nino
Bixio, 42 Ponte di Legno (BS), domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola Mini Club i
Sogni Dei Bimbi dal 2/1/2014 al 30/10/2017. Il servizio dichiarato in domanda
è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Ic IO, Via Galliano 10 - Via Galliano 10 – 25025 - CP_3
IO (Brescia) dal 22/09/2018 al 31/08/2020.
Il ricorrente in particolare ritiene ininfluente tali servizi dichiarati ai fini dell'ingresso in graduatoria di III fascia, essendo all'uopo sufficienti gli altri periodi di servizio dichiarati e non oggetto di contestazione.
L'argomento non ha pregio giacché risulta documentato in atti che l ebbe CP_5
a disconoscere il rapporto di lavoro del ricorrente così come dichiarato dalla scuola paritaria denominata Mini Club i Sogni Dei Bimbi, per i periodi dal
2/1/2014 al 30/10/2017, essendone scaturita anche una indagine penale. Da tanto ne è derivata la falsa dichiarazione fatta dal ricorrente nella domanda di inserimento nella III fascia. La falsa dichiarazione comporta ope legis la decadenza (art. 75 dPR 445/2000; art. 8 del d.m. 640/2017) indipendentemente dall'incidenza o meno in graduatoria del periodo falsamente attestato (Cass. 18719/2016).
Nessun mezzo istruttorio è stato richiesto dal ricorrente al fine di dare prova contraria agli accertamenti compiuti dall' . CP_5
Il ricorso è dunque respinto. Le spese sono compensate in considerazione della delicatezza della fattispecie, che involge la perdita del lavoro e della retribuzione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, li 6.11.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)